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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 3222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3222 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- Sezione Lavoro - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5570/23 R.G.L. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Torino, in Via Luigi Colli n. 10, presso lo studio dell'avv. Alessandro CITTERIO, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla busta telematica del ricorso introduttivo.
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliata a Vicenza, in Viale della Meccanica n. C.F._2
1/N, presso lo studio dell'avv. Ilaria CRESTANI che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente insieme con gli avv.ti Nive LORENZATO e Giacomo
LORENZATO, giusta procura alle liti allegata alla busta telematica della memoria difensiva.
PARTE RESISTENTE
Oggetto: pagamento compensi e indennità di mancato preavviso
Conclusioni della parte ricorrente: “- Accertato e dichiarato che tra la sig.ra
[...]
la società è stato stipulato un Parte_1 Controparte_3 contratto di prestazione d'opera intellettuale a tempo determinato a far data dal
20.05.2021 al 20.05.2022;
- Accertata e dichiarata l'illegittimità del recesso posto in essere dalla società convenuta per non aver comunicato per iscritto, ovvero con lettera raccomandata A/R, il recesso del cliente ex art 2237 c.c.; - Accertato e dichiarato che alla ricorrente per le ragioni di cui in premessa, compete la complessiva somma di euro 17.053,20 e, piu esattamente, euro 5.387,20 a titolo di compenso per l'attività svolta, ed euro 11.666,00 a titolo di indennità di mancato preavviso,
- Dichiarare tenuta e condannare la società Controparte_3
a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di euro 17.053,20, con
[...]
rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al saldo
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge”.
Conclusioni della parte resistente: “In via principale, nel merito, Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, per le ragioni di cui in narrativa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione dichiararsi nulla doversi a titolo di indennità per mancato preavviso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Questi i fatti posti a fondamento delle domande formulate dalla ricorrente:
- in data 20.5.2021, la sig.ra ha stipulato con la Parte_1
società convenuta un contratto di incarico professionale intellettuale a tempo determinato con scadenza al 20.5.2022, con il quale si impegnava a gestire il personale sia amministrativo che medico-infermieristico del reparto Covid del Maria
Pia Hospital di Torino, dietro compenso di € 26 lordi per ogni ora di lavoro;
- dopo aver prestato tale attività presso tale nosocomio per 4/5 giorni, per 28 ore, il 23.5.2021 la ricorrente è stata contattata telefonicamente dal dott. CP_2
legale rappresentante della società convenuta, per informarla che, per
[...] intervenuti dissapori con la dirigenza dell'Ospedale, l'intera attività della società avrebbe dovuto essere immediatamente sospesa e che la ricorrente avrebbe potuto riprendere a lavorare nell'arco di pochi giorni presso i centri vaccinali di Grugliasco e
Venaria Reale, presso i quali erano in esecuzione alcuni contratti di appalto con l Pt_2
- dopo aver preso i contatti con i medici e la dirigente di tali nosocomi e dopo aver svolto i colloqui per il reclutamento di ulteriore personale, la ricorrente ha preso servizio presso i nuovi poli vaccinali dal 8.6.2021, senza, tuttavia, sottoscrivere un nuovo contratto;
- in entrambe le strutture, la ricorrente come da accordi si è occupata di istruire e destinare il personale alle proprie mansioni, organizzare i turni di lavoro, gestire i rapporti, ogni giorno, sia con i dirigenti degli ospedali che con la responsabile dell' riferendo al dott. in merito Pt_2 Controparte_2 all'andamento quotidiano dell'attività lavorativa, con un impegno quotidiano che si protraeva dalle ore 8:00 alle 20:00, sino a farle totalizzare un monte ore di presenza pari a 277 ore nel mese di giugno 2021, non interamente pagate dalla convenuta, la quale ha versato solo due acconti per un totale di euro 1600;
- il 21.6.2021 la ricorrente è stata ancora contattata telefonicamente dal dott. he le ha comunicato la revoca, con effetto immediato, dal proprio ruolo di CP_2
coordinatrice presso tali centri vaccinali, poi affidato ad altre persone sino alla cessazione dell'appalto in data 19.9.2021;
- a seguito della revoca di tale incarico, la ricorrente non ha più trovato occupazione fino al 7.10.2022, allorché è stata assunta presso una pizzeria con mansioni di operaia ed inquadramento nel livello 7 c.c.n.l. el CCNL Pubblici Esercizi.
Ciò premesso in fatto, la parte attrice ha chiesto il pagamento della fattura n. 5 emessa in data 30.6.2021 per l'importo di euro 5.387,20 deducendo gli acconti percepiti ed ha denunciato l'illegittimità del recesso senza preavviso, rilevando come il contratto sottoscritto inter partes in data 19.5.2021 prevedesse la risoluzione del rapporto solo in caso di recesso anticipato del cliente (art. 7) e nel caso di inadempimento da parte del prestatore d'opera degli obblighi di diligenza (art. 8), entrambi non verificatisi, e chiedendo pertanto il pagamento dell'indennità di mancato preavviso. Secondo la ricorrente, le parti, attraverso l'inserimento, all'interno del contratto, del termine di durata
(un anno) e del termine di preavviso di 60 giorni per esercitare il recesso prima della scadenza del termine, avrebbero inteso derogare al principio di libera recedibilità indicato all'art. 2237 c.c.; pertanto, risulterebbero violati anche i principi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che obbligano i soggetti contraenti ad una reciproca lealtà di condotta in tutte le fasi del rapporto contrattuale, con conseguente obbligo di corrispondere alla lavoratrice una indennità quantificata in “1/6 del presumibile compenso annuo di circa euro 70.000,00 di cui avrebbe goduto parte ricorrente nel corso del rapporto” (euro 11.666).
La società convenuta si è tardivamente costituita in giudizio, dopo l'ammissione della prova testimoniale, riconoscendo il proprio debito per le prestazioni svolte dalla ricorrente nei mesi di maggio e giugno 2021 e contestando invece il diritto di costei ad ottenere il pagamento dell'indennità di mancato preavviso, deducendo, a tale proposito:
- che il contratto del 20.5.2021 era riferito solo ed esclusivamente all'attività di coordinatrice presso il Maria Pia Hospital di Torino, attività che non poteva proseguire dopo l'improvvisa cessazione dell'appalto dei servizi in corso presso tale struttura;
non vi è stata alcuna proroga dell'incarico e l'assegnazione ad un diverso appalto è stata decisa solo per garantire alla ricorrente “una continuità lavorativa (…) ancorchè non dovuta”;
- che il contratto sottoscritto dalle parti è soggetto alla disciplina della prestazione d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. e non alle norme che regolano il lavoro subordinato e dunque non si applica l'art. 2118 c.c. in tema di indennità di mancato preavviso;
- che tale contratto non prevede espressamente un'indennità in caso di recesso ma solo il pagamento dell'attività eseguita sino alla risoluzione del rapporto, in conformità al disposto dell'art. 2237 c.c.;
- che in ogni caso, l'incarico deve ritenersi esaurito alla data del 23.5.2021, per cui il periodo di preavviso risulterebbe coincidente con il periodo nel quale la ricorrente ha lavorato presso i centri di Venaria Reale e Grugliasco;
- che l'importo richiesto dalla controparte a titolo di indennità, pari ad un sesto del “presumibile compenso annuo di circa euro 70.000,00 di cui avrebbe goduto parte ricorrente nel corso del rapporto”, non trova alcuna giustificazione, non essendo mai stato pattuito un compenso annuo so un monte ore minimo di lavoro giornaliero o mensile: “per mera ipotesi, la sig.ra vrebbe potuto prestare Parte_3
la propria attività nei mesi successivi per meno ore, rispetto ai mesi lavorati, o addirittura non essere chiamata in servizio laddove non ve ne fosse stata occasione, stante l'aleatorietà e l'incertezza tipiche del periodo emergenziale trascorso”
2. Così esposte, in sintesi, le allegazioni e deduzioni delle parti, deve essere in primo luogo accolta la domanda di pagamento della somma di euro 5.387,20 oltre accessori dovuta alla ricorrente a titolo di compenso per l'attività svolta sino alla cessazione dell'incarico, considerato che lo svolgimento delle prestazioni è stato confermato da tutti i testi escussi nel corso del giudizio e che la società convenuta ha riconosciuto il proprio debito senza muovere contestazioni neppure in punto quantum debetaur.
3. Per quanto riguarda, invece, la domanda volta al riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso, si osserva che l'art. 2237 c.c. prevede che il cliente può recedere dal contratto rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta, senza riconoscere il diritto al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, a differenza di quanto previsto dall'art. 2118 c.c. in caso di recesso dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
E' vero che le parti avevano previsto una durata annuale del contratto e la possibilità di recedere con un preavviso di 60 giorni (doc. 2 ric.), tuttavia non può trascurarsi che esse non avevano pattuito il pagamento di alcuna penale o indennità di caso di recesso comunicato senza il rispetto di tale termine.
Sulla base delle previsioni della legge e del contratto non appare quindi sussistente il diritto fatto valere in giudizio.
Si deve comunque aggiungere che, anche qualora non si volesse condividere tale conclusione e si volesse ritenere che alla ricorrente spetti l'indennità di mancato preavviso, la domanda di pagamento non potrebbe essere accolta in considerazione dell'impossibilità di determinare il danno risarcibile.
Come osservato dalla parte convenuta, infatti, nel contratto le parti si sono limitate ad indicare che la signora avrebbe dovuto svolgere l'incarico di coordinatrice Parte_1
del reparto Covid del Maria Pia Hospital di Torino con un compenso orario di euro 26, senza indicare un numero minimo di prestazioni da svolgere o un compenso minimo giornaliero, settimanale o mensile, e non è stato offerto dalla parte attrice alcun elemento per ritenere che anche nei due mesi successivi la ricorrente avrebbe percepito compensi pari a quelli maturati nell'unico mese in cui ha lavorato.
Per tali motivi la domanda di pagamento non può quindi essere accolta.
4. Le spese di lite possono esser poste a carico della società convenuta ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c. nei limiti della domanda che ha trovato accoglimento e sono liquidate in dispositivo sulla base dei valori medi di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara tenuta e condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
pagare a la somma di euro 5.387,20 a titolo di compenso per Parte_1
l'attività svolta, oltre interessi e rivalutazione;
condanna a rimborsare alla Controparte_1 ricorrente le spese di causa, liquidate in € 5388,00 oltre, I.V.A. e C.P.A., spese forfetarie in misura del 15%, contributo se versato.
Torino 4.12.2024
La giudice
Roberta PASTORE