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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 02/09/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1127/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Verbania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Monica Barco Presidente rel dott. Claudio Michelucci Giudice dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 15.9.2022, ritenuta per la decisione all'udienza del 9.4.2025, promossa da:
, nata KA (Tunisia) il 14.03.1988, cod. fisc. Parte_1 C.F._1
, residente in [...], elettivamente domiciliata in
[...]
Verbania, presso l'avv. L. Brizio dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti
- ricorrente- contro nato a [...] il [...] (Codice Fiscale CP_1
) e residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliato presso l'avv. L. Tartaglione dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti
-resistente-
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
conclusioni
Per la ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, così provvedere ed accogliere le seguenti
CONDIZIONI 1) PRONUNCIARE la legale separazione dei coniugi , matrimonio Parte_2 contratto in OL (BA) il 18.08.2017, ordinando all'Ufficiale di stato civile di
Cerignola di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza, con addebito nei confronti del marito il quale ha commesso atti violenti nei confronti della moglie e quindi per comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio.
2) PORRE a carico del marito un assegno, quale concorso per il mantenimento dei figli minori nella misura non inferiore ad euro 600,00, o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da valutarsi in relazione al reddito attuale, da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico sul c/c intestato alla medesima, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre a 2/3 delle spese straordinarie sostenute per i figli minori, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Torino
3) AFFIDARE in via super esclusiva alla madre i figli minori e , disponendo Per_1 Per_2 che gli incontri tra padre e figli avvengano in luogo neutro, secondo le disposizioni dei servizi sociali già incaricati dal Tribunale dei minori di Torino.
4) la casa coniugale non è più esistente.
5) RIFUSIONE delle spese e compensi legali di causa.”
Per il resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta la propria competenza, reietta ogni avversa eccezione, deduzione e istanza,
- pronunciare la separazione dei coniugi ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerignola (Fg) di provvedere all'annotazione dell'emananda Sentenza, respingendo la domanda di addebito svolta da parte ricorrente;
- affidare congiuntamente i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso la madre e prevedendo il diritto di visita del padre secondo le indicazioni del Servizio
Sociale e della NPI i quali stanno continuando con il monitoraggio del nucleo teso alla ripresa degli incontri padre/figlia temporaneamente sospesi, anche alla luce del percorso psicologico intrapreso dal padre e del percorso di NPI svolto dalla figlia;
Per_2
- disporre l'obbligo in capo al sig. di corrispondere entro il giorno cinque di ogni CP_1 mese alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, la complessiva somma di euro 400,00 e/o quell'altra somma ritenuta congrua, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del CNF.
Con il favore di competenze e spese.
In via istruttoria, si insiste per l'acquisizione di relazione aggiornata dei Servizi Sociali che dia atto del percorso di NPI svolto dalla figlia e del percorso psicologico volontario cui si è sottoposto il padre tramite il Dott. convenzionato e indicato dagli stessi Testimone_1
Servizi.”
Motivi della decisione
Il lungo e travagliato iter giudiziario che ci occupa nasce dal ricorso presentato da Parte_1
in data 15.9.2022 con il quale, premesso di aver contratto matrimonio in Cerignola
[...] il 18.8.2017 con , che dall'unione erano nati i figli e , CP_1 Per_1 Per_2 rispettivamente in data 15.1.2009 e 18.9.2017, che il rapporto era andato con il tempo a deteriorarsi a causa ed in conseguenza dell'atteggiamento del marito, il quale, sovente, assumeva atteggiamenti violenti ed aggressivi, tanto da costringerla in qualche occasione a ricorrere alle cure ospedaliere, che, nonostante i maltrattamenti subiti, decideva di continuare la convivenza, sperando in un ravvedimento da parte del marito, che nel giugno
2021 la famiglia si trasferiva dalla Puglia a Cambiasca, nella speranza di migliorare la situazione economica e familiare, che la situazione, anziché migliorare, peggiorava ulteriormente in quanto il marito iniziava bere, tornando spesso a casa ubriaco, che in tale clima di vero e proprio terrore, era costretta a richiedere più volte l'intervento delle forze dell'ordine, che erano all'ordine del giorno le ingiurie e le minacce, anche di morte, nei suoi confronti alla presenza dei figli e, in una occasione, alla presenza della psicologa cui essa ricorrente si era rivolta per salvaguardare la salute psico-fisica dei minori, che venivano da lei presentate due denunce con richiesta di immediato allontanamento del marito dalla casa familiare, che era lo stesso resistente ad affermare di aver allacciato diverse relazioni extraconiugali, tra le quali una con una donna rumena con la quale vorrebbe acquistare un bar, che la famiglia viveva in un appartamento in locazione, il cui canone ammontava ad €
500,00 mensili, a cui andavano ad aggiungersi le spese accessorie e le utenze, che il prestava attività lavorativa presso la ditta BONANNO SERVIZI SAS di Verbania, CP_1 percependo uno stipendio mensile di circa € 1.651,00 mensili, per tredici mensilità mentre lei, per volere del marito, non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa ed era, dunque, priva di redditi.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la separazione personale dal marito con addebito nei confronti del medesimo, l'assegnazione in uso, in proprio favore, della casa coniugale condotta in locazione, l'affido esclusivo a sé dei figli minori, con facoltà per il padre di vederli esclusivamente alla presenza di un familiare e comunque solo se sobrio, secondo le modalità che verranno concordate, un contributo al mantenimento dei figli parte del padre di complessivi euro 600,00 mensili con i due terzi delle spese straordinarie da sostenersi per i minori a carico dello stesso, oltre ad euro 300,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, somme da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese e da annualmente rivalutare sulla base degli indici Istat.
Si costituiva nella procedura , aderendo alla domanda di separazione CP_1 avanzata dalla moglie ed evidenziando come la stessa avesse fornito una descrizione della sua persona non corrispondente alla realtà, avesse sporto diverse denunce-querele per maltrattamenti in famiglia nonché, da ultimo, per lesioni gravi che ne comportavano in data
23.9.2022 il suo arresto cui seguiva la rimessione in libertà da parte del GIP presso l'intestato tribunale, nonché da parte del TM di Torino l'ordine di allontanamento dalla casa coniugale e il divieto di vedere i figli minori se non in luogo neutro, come in realtà l'unione matrimoniale fosse in crisi non in ragione dei maltrattamenti da lui asseritamente posti in essere quanto per incompatibilità caratteriali emerse sin da quando la famiglia abitava in
Puglia, come da molto tempo vivessero in realtà da separati in casa, conducendo vite autonome, come le discussioni e litigi non fossero mai andati oltre lo scontro verbale, come già nel 2008 la moglie lo avesse falsamente denunciato per averla picchiata nel corso di una lite, ma il procedimento penale fosse stato archiviato, di essersi attivato con i servizi sociali per gli incontri in luogo neutro con i figli come disposto dal Tribunale per i Minori così come con il , aderendo all'invito formulato, che era sua intenzione collaborare CP_2 totalmente al fine di poter dimostrare la sua reale personalità e la sua capacità genitoriale oltre che l'affetto per i propri figli.
Tanto premesso, chiedeva il rigetto della domanda di addebito della separazione formulata nei suoi confronti, l'affido condiviso dei figli minori in luogo dell'affido esclusivo richiesto dalla madre e disposto dal TM, il rigetto della richiesta di mantenimento avanzata dalla moglie non corrispondendo a verità la circostanza che la stessa fosse priva di occupazione, lavorando, in realtà, come estetista in territorio elvetico presso il Contril Salons by SA a
Riazzino oltre a svolgere attività di estetista anche in casa in nero e essere proprietaria esclusiva di un grosso immobile, una vera e propria villa in Tunisia, costruzione alla quale lui aveva partecipato per la massima parte con denaro e lavoro proprio, che il suo impiego alle dipendenze della Bonanno Servizi era a tempo determinato fino al 31.12.2022 e la sua retribuzione ammontava ad € 1.255,00 mensili nette, che, a seguito dell'allontanamento dalla casa coniugale, viveva ospite a Verbania presso tale , al quale CP_3 corrispondeva un contributo per il canone di locazione e per le bollette di € 400,00 mensili, che l'immobile di Cerignola di cui i coniugi erano comproprietari e per il quale esso resistente pagava una rata di mutuo ammontate ad euro 265,00 mensili, era stato affidato ad un'agenzia immobiliare per la vendita, che, a fronte degli esborsi da cui era gravato, il contributo al mantenimento per i figli da lui dovuto non avrebbe potuto superare i 400,00 euro mensili complessivi ovvero 200,00 euro per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Adottati i provvedimenti provvisori con ordinanza in data 13.12.2022 con il quali venivano confermate, quanto ai figli minori, le statuizioni adottate dal TM di Torino con decreto
6.10.2022 ovvero l'affido esclusivo alla madre e la previsione degli incontri con il padre in luogo neutro, ponendo a carico dello stesso la complessiva somma di euro 500,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli (euro 250,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per gli stessi, assunte le prove orali e acquisite quella documentali, all'udienza del 9.4.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti nel senso in epigrafe indicato, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art 190 cpc per gli scritti difensivi.
La domanda di separazione personale spiegata dalla ricorrente, alla quale il resistente ha aderito, appare meritevole di accoglimento, essendo pacifica e ampiamente comprovata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la volontà di entrambe le parti di porre fine alla vita in comune.
Non sussistono, per quanto emerso in giudizio, i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione al marito.
Con decreto in data 6.11.2022 il Tribunale per i Minori di Torino investito dal PM presso il medesimo tribunale a seguito delle denunce per maltrattamenti e lesioni presentate dalla ricorrente il 4 e 6 settembre 2022 (doc 4 e 5 allegati al ricorso) nonché in relazione al fatto accaduto il 22 settembre 2022, disponeva l'immediato allontanamento del resistente dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento a moglie e figli (con la sola eccezione delle occasioni di incontro in spazio neutro), la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale territorialmente competente e della NPI, la previsione degli incontri padre-figli nello spazio neutro, l'invito al a rivolgersi al , l'incarico al servizio sociale di CP_1 CP_2 effettuare un'indagine sociale urgente sul nucleo familiare.
La vicenda penale che scaturiva dalle citate denunce si concludeva con una sentenza di patteggiamento nei confronti del per il reato di lesioni ai danni della moglie posto in CP_1 essere il 22.9.2022 e una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste per il reato di maltrattamenti. Quanto ai fatti posti dalla ricorrente a fondamento della domanda di addebito va senz'altro escluso l'episodio, indubbiamente più grave, del 22 settembre 2022, pacificamente avvenuto in un momento successivo al deposito dell'odierno ricorso, in una situazione di crisi coniugale conclamata da tempo.
Vanno, dunque, correttamente collocate, agli effetti della pronuncia di addebito della separazione le condotte antecedenti al deposito del ricorso, ovvero quelle di cui alle denunce del 4 e 6 settembre 2022.
Va, altresì, verificata la fondatezza dell'accusa mossa dalla moglie al marito di essere un soggetto dedito all'assunzione di alcol, e stabilito come ciò abbia eventualmente inciso sul fallimento dell'unione coniugale.
Ebbene un dato appare incontestabile sia per averlo riferito la stessa sia per la Pt_1 ricostruzione fornita sul punto dalla sentenza penale che ha escluso la configurabilità del reato di maltrattamenti contestato al , la crisi coniugale aveva avuto inizio ben prima CP_1 degli episodi di gennaio e agosto 2022 quando, pacificamente, i coniugi vivevano da separati in casa.
In ricorso viene riferito come il trasferimento della famiglia dalla Puglia a Cambiasca avesse portato ad un peggioramento della situazione familiare, la arla di maltrattamenti Pt_1 da parte del marito quando ancora vivevano in Puglia che dunque, stando alla sua versione dei fatti, sarebbero poi proseguiti a Cambiasca.
Anche laddove provati (la teste , zia del resistente, in relazione all'episodio Testimone_2 di gennaio 2022 riferisce di aver visto il sferrare un pugno alla moglie, il di lei marito CP_1
afferma di essersi frapposto tra il e la e aver così evitato CP_4 CP_1 Pt_1 che la stessa venisse attinta dal pugno sferrato dal primo, entrambi hanno riferito di un trovato al bar vicino casa un “po' brillo” e di un'occasione, ad agosto CP_1 Testimone_2
2022, in cui il si sarebbe recato da loro a prendere la figlia che puzzava di alcol), CP_1 gli episodi avvenuti a gennaio e agosto 2022 vanno collocati in un momento storico in cui pacificamente l'unione matrimoniale era in crisi e non possono dunque esserne la causa.
Il quadro probatorio emerso è dunque tale da non consentire, ad avviso del collegio, la declaratoria di addebito della separazione al . CP_1
Più delicato e complesso è l'aspetto relativo non tanto all'affido dei figli, ritenendo questo giudice che la situazione sia tale per cui al momento non possa che essere confermato l'affido esclusivo dei minori alla madre, quanto piuttosto quello relativo alle modalità di frequentazione tra i minori e il padre. Purtroppo il lungo percorso iniziato nel 2022 su disposizione del TM di Torino che, ordinato l'allontanamento del padre dalla casa familiare ove i coniugi vivevano di fatto da separati, ha disposto la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale territorialmente competente, prevedendo incontri padre-figli in spazio neutro, e del servizio di NPI, non ha sortito gli effetti sperati.
Permane da parte dei minori un atteggiamento di chiusura e di totale rifiuto della figura paterna.
L'ultima relazione del servizio sociale del dicembre 2024 ha dato atto dell'interruzione degli incontri in spazio neutro tra e il padre a far data dal mese di agosto quando la minore, Per_2 di fronte all'incapacità del padre di entrare in relazione con lei, comprendendo il suo stato d'animo e gestendo, da persona matura, il rifiuto da parte della figlia e al di lui conseguente allontanamento dai locali dello spazio neutro, piangendo esternava all'operatore tutta la sua sofferenza nel proseguire con quelle modalità di incontro.
Di fronte all'incapacità del di mettersi in discussione, di provare a comprendere le CP_1 ragioni del rifiuto dei figli di incontrarlo, di assumersi le sue responsabilità rispetto al clima che si respirava in casa quando i coniugi vivevano da separati di fatto, di formulare pensieri critici, scegliendo la strada più facile, quella di ritenersi vittima dei servizi e delle istituzioni in generale, i servizi hanno concluso affermando come lo spazio neutro non rappresenti, al momento, una risorsa per la costruzione del rapporto tra il padre e i figli, evidenziando come sia imprescindibile rispetto ad ulteriori tentativi un percorso di elaborazione emotiva da parte del resistente.
Il tribunale non può che prendere atto di queste conclusioni, rimettendo ai servizi la valutazione in ordine al se e quando sarà opportuno, nell'interesse dei minori, effettuare nuovi tentativi.
Quanto al contributo al mantenimento dei minori che il resistente deve corrispondere alla moglie, è lo stesso ad affermare negli scritti difensivi finali di continuare con CP_1
l'occupazione che ha in territorio elvetico con una retribuzione di 1100,00 euro mensili circa, senza tuttavia nulla documentare in tal senso nonchè percepire l'indennità di disoccupazione nei periodi in cui non lavora.
Nulla risulta documentato in relazione al canone di locazione da cui sarebbe gravato, rispetto al quale il resistente si limita a fornire la ricevuta della cauzione versata.
Quanto da ultimo alla rata del mutuo relativo alla casa di Cerignola, cointestata ad entrambe le parti, neppure risulta comprovata la circostanza che la stessa graverebbe interamente sul
. CP_1 In assenza di prove a riscontro di quanto riferito sul punto dal resistente, risultando il mutuo cointestato, si deve ritenere che la rata gravi al 50% sui coniugi.
Ciò premesso e tenuto conto della assenza di rapporti tra il padre e i figli, appare equo al
Tribunale determinare in € 500,00 mensili la misura del contributo che il resistente dovrà corrispondere alla moglie per il mantenimento degli stessi.
Tale somma, che dovrà essere corrisposta alla ntro il giorno 5 di ogni mese, va Pt_1 annualmente rivalutata in base agli indici Istat del costo della vita.
Il dovrà, inoltre, contribuire al 50% alle spese straordinarie da sostenersi per i minori CP_1 come da Protocollo del Tribunale di Verbania.
L'esito del giudizio che vede reciprocamente soccombenti le parti, importa l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-pronuncia la separazione personale tra e uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio in Cerignola il 18.8.2017;
-affida i figli minori e in via esclusiva alla madre. Le decisioni di maggiore Per_1 Per_2 interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori potranno essere dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
-dispone la prosecuzione degli incontri tra il padre e la figlia nello spazio neutro del Per_2 servizio sociale secondo le modalità e le tempistiche che verranno stabilite dal servizio medesimo;
-dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte della NPI;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di € 500,00
(euro 250,00 per figlio), rivalutabile annualmente secondo Istat oltre alla metà delle spese straordinarie da sostenersi per i minori secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Verbania;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cerignola di procedere alla annotazione della presente sentenza;
-spese di lite compensate tra le parti
Così deciso in Verbania il 24.7.2025 Il Presidente est
Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Verbania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Monica Barco Presidente rel dott. Claudio Michelucci Giudice dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 15.9.2022, ritenuta per la decisione all'udienza del 9.4.2025, promossa da:
, nata KA (Tunisia) il 14.03.1988, cod. fisc. Parte_1 C.F._1
, residente in [...], elettivamente domiciliata in
[...]
Verbania, presso l'avv. L. Brizio dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti
- ricorrente- contro nato a [...] il [...] (Codice Fiscale CP_1
) e residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliato presso l'avv. L. Tartaglione dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti
-resistente-
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
conclusioni
Per la ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, così provvedere ed accogliere le seguenti
CONDIZIONI 1) PRONUNCIARE la legale separazione dei coniugi , matrimonio Parte_2 contratto in OL (BA) il 18.08.2017, ordinando all'Ufficiale di stato civile di
Cerignola di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza, con addebito nei confronti del marito il quale ha commesso atti violenti nei confronti della moglie e quindi per comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio.
2) PORRE a carico del marito un assegno, quale concorso per il mantenimento dei figli minori nella misura non inferiore ad euro 600,00, o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da valutarsi in relazione al reddito attuale, da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico sul c/c intestato alla medesima, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre a 2/3 delle spese straordinarie sostenute per i figli minori, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Torino
3) AFFIDARE in via super esclusiva alla madre i figli minori e , disponendo Per_1 Per_2 che gli incontri tra padre e figli avvengano in luogo neutro, secondo le disposizioni dei servizi sociali già incaricati dal Tribunale dei minori di Torino.
4) la casa coniugale non è più esistente.
5) RIFUSIONE delle spese e compensi legali di causa.”
Per il resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta la propria competenza, reietta ogni avversa eccezione, deduzione e istanza,
- pronunciare la separazione dei coniugi ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerignola (Fg) di provvedere all'annotazione dell'emananda Sentenza, respingendo la domanda di addebito svolta da parte ricorrente;
- affidare congiuntamente i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso la madre e prevedendo il diritto di visita del padre secondo le indicazioni del Servizio
Sociale e della NPI i quali stanno continuando con il monitoraggio del nucleo teso alla ripresa degli incontri padre/figlia temporaneamente sospesi, anche alla luce del percorso psicologico intrapreso dal padre e del percorso di NPI svolto dalla figlia;
Per_2
- disporre l'obbligo in capo al sig. di corrispondere entro il giorno cinque di ogni CP_1 mese alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, la complessiva somma di euro 400,00 e/o quell'altra somma ritenuta congrua, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del CNF.
Con il favore di competenze e spese.
In via istruttoria, si insiste per l'acquisizione di relazione aggiornata dei Servizi Sociali che dia atto del percorso di NPI svolto dalla figlia e del percorso psicologico volontario cui si è sottoposto il padre tramite il Dott. convenzionato e indicato dagli stessi Testimone_1
Servizi.”
Motivi della decisione
Il lungo e travagliato iter giudiziario che ci occupa nasce dal ricorso presentato da Parte_1
in data 15.9.2022 con il quale, premesso di aver contratto matrimonio in Cerignola
[...] il 18.8.2017 con , che dall'unione erano nati i figli e , CP_1 Per_1 Per_2 rispettivamente in data 15.1.2009 e 18.9.2017, che il rapporto era andato con il tempo a deteriorarsi a causa ed in conseguenza dell'atteggiamento del marito, il quale, sovente, assumeva atteggiamenti violenti ed aggressivi, tanto da costringerla in qualche occasione a ricorrere alle cure ospedaliere, che, nonostante i maltrattamenti subiti, decideva di continuare la convivenza, sperando in un ravvedimento da parte del marito, che nel giugno
2021 la famiglia si trasferiva dalla Puglia a Cambiasca, nella speranza di migliorare la situazione economica e familiare, che la situazione, anziché migliorare, peggiorava ulteriormente in quanto il marito iniziava bere, tornando spesso a casa ubriaco, che in tale clima di vero e proprio terrore, era costretta a richiedere più volte l'intervento delle forze dell'ordine, che erano all'ordine del giorno le ingiurie e le minacce, anche di morte, nei suoi confronti alla presenza dei figli e, in una occasione, alla presenza della psicologa cui essa ricorrente si era rivolta per salvaguardare la salute psico-fisica dei minori, che venivano da lei presentate due denunce con richiesta di immediato allontanamento del marito dalla casa familiare, che era lo stesso resistente ad affermare di aver allacciato diverse relazioni extraconiugali, tra le quali una con una donna rumena con la quale vorrebbe acquistare un bar, che la famiglia viveva in un appartamento in locazione, il cui canone ammontava ad €
500,00 mensili, a cui andavano ad aggiungersi le spese accessorie e le utenze, che il prestava attività lavorativa presso la ditta BONANNO SERVIZI SAS di Verbania, CP_1 percependo uno stipendio mensile di circa € 1.651,00 mensili, per tredici mensilità mentre lei, per volere del marito, non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa ed era, dunque, priva di redditi.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la separazione personale dal marito con addebito nei confronti del medesimo, l'assegnazione in uso, in proprio favore, della casa coniugale condotta in locazione, l'affido esclusivo a sé dei figli minori, con facoltà per il padre di vederli esclusivamente alla presenza di un familiare e comunque solo se sobrio, secondo le modalità che verranno concordate, un contributo al mantenimento dei figli parte del padre di complessivi euro 600,00 mensili con i due terzi delle spese straordinarie da sostenersi per i minori a carico dello stesso, oltre ad euro 300,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, somme da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese e da annualmente rivalutare sulla base degli indici Istat.
Si costituiva nella procedura , aderendo alla domanda di separazione CP_1 avanzata dalla moglie ed evidenziando come la stessa avesse fornito una descrizione della sua persona non corrispondente alla realtà, avesse sporto diverse denunce-querele per maltrattamenti in famiglia nonché, da ultimo, per lesioni gravi che ne comportavano in data
23.9.2022 il suo arresto cui seguiva la rimessione in libertà da parte del GIP presso l'intestato tribunale, nonché da parte del TM di Torino l'ordine di allontanamento dalla casa coniugale e il divieto di vedere i figli minori se non in luogo neutro, come in realtà l'unione matrimoniale fosse in crisi non in ragione dei maltrattamenti da lui asseritamente posti in essere quanto per incompatibilità caratteriali emerse sin da quando la famiglia abitava in
Puglia, come da molto tempo vivessero in realtà da separati in casa, conducendo vite autonome, come le discussioni e litigi non fossero mai andati oltre lo scontro verbale, come già nel 2008 la moglie lo avesse falsamente denunciato per averla picchiata nel corso di una lite, ma il procedimento penale fosse stato archiviato, di essersi attivato con i servizi sociali per gli incontri in luogo neutro con i figli come disposto dal Tribunale per i Minori così come con il , aderendo all'invito formulato, che era sua intenzione collaborare CP_2 totalmente al fine di poter dimostrare la sua reale personalità e la sua capacità genitoriale oltre che l'affetto per i propri figli.
Tanto premesso, chiedeva il rigetto della domanda di addebito della separazione formulata nei suoi confronti, l'affido condiviso dei figli minori in luogo dell'affido esclusivo richiesto dalla madre e disposto dal TM, il rigetto della richiesta di mantenimento avanzata dalla moglie non corrispondendo a verità la circostanza che la stessa fosse priva di occupazione, lavorando, in realtà, come estetista in territorio elvetico presso il Contril Salons by SA a
Riazzino oltre a svolgere attività di estetista anche in casa in nero e essere proprietaria esclusiva di un grosso immobile, una vera e propria villa in Tunisia, costruzione alla quale lui aveva partecipato per la massima parte con denaro e lavoro proprio, che il suo impiego alle dipendenze della Bonanno Servizi era a tempo determinato fino al 31.12.2022 e la sua retribuzione ammontava ad € 1.255,00 mensili nette, che, a seguito dell'allontanamento dalla casa coniugale, viveva ospite a Verbania presso tale , al quale CP_3 corrispondeva un contributo per il canone di locazione e per le bollette di € 400,00 mensili, che l'immobile di Cerignola di cui i coniugi erano comproprietari e per il quale esso resistente pagava una rata di mutuo ammontate ad euro 265,00 mensili, era stato affidato ad un'agenzia immobiliare per la vendita, che, a fronte degli esborsi da cui era gravato, il contributo al mantenimento per i figli da lui dovuto non avrebbe potuto superare i 400,00 euro mensili complessivi ovvero 200,00 euro per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Adottati i provvedimenti provvisori con ordinanza in data 13.12.2022 con il quali venivano confermate, quanto ai figli minori, le statuizioni adottate dal TM di Torino con decreto
6.10.2022 ovvero l'affido esclusivo alla madre e la previsione degli incontri con il padre in luogo neutro, ponendo a carico dello stesso la complessiva somma di euro 500,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli (euro 250,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per gli stessi, assunte le prove orali e acquisite quella documentali, all'udienza del 9.4.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti nel senso in epigrafe indicato, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art 190 cpc per gli scritti difensivi.
La domanda di separazione personale spiegata dalla ricorrente, alla quale il resistente ha aderito, appare meritevole di accoglimento, essendo pacifica e ampiamente comprovata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la volontà di entrambe le parti di porre fine alla vita in comune.
Non sussistono, per quanto emerso in giudizio, i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione al marito.
Con decreto in data 6.11.2022 il Tribunale per i Minori di Torino investito dal PM presso il medesimo tribunale a seguito delle denunce per maltrattamenti e lesioni presentate dalla ricorrente il 4 e 6 settembre 2022 (doc 4 e 5 allegati al ricorso) nonché in relazione al fatto accaduto il 22 settembre 2022, disponeva l'immediato allontanamento del resistente dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento a moglie e figli (con la sola eccezione delle occasioni di incontro in spazio neutro), la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale territorialmente competente e della NPI, la previsione degli incontri padre-figli nello spazio neutro, l'invito al a rivolgersi al , l'incarico al servizio sociale di CP_1 CP_2 effettuare un'indagine sociale urgente sul nucleo familiare.
La vicenda penale che scaturiva dalle citate denunce si concludeva con una sentenza di patteggiamento nei confronti del per il reato di lesioni ai danni della moglie posto in CP_1 essere il 22.9.2022 e una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste per il reato di maltrattamenti. Quanto ai fatti posti dalla ricorrente a fondamento della domanda di addebito va senz'altro escluso l'episodio, indubbiamente più grave, del 22 settembre 2022, pacificamente avvenuto in un momento successivo al deposito dell'odierno ricorso, in una situazione di crisi coniugale conclamata da tempo.
Vanno, dunque, correttamente collocate, agli effetti della pronuncia di addebito della separazione le condotte antecedenti al deposito del ricorso, ovvero quelle di cui alle denunce del 4 e 6 settembre 2022.
Va, altresì, verificata la fondatezza dell'accusa mossa dalla moglie al marito di essere un soggetto dedito all'assunzione di alcol, e stabilito come ciò abbia eventualmente inciso sul fallimento dell'unione coniugale.
Ebbene un dato appare incontestabile sia per averlo riferito la stessa sia per la Pt_1 ricostruzione fornita sul punto dalla sentenza penale che ha escluso la configurabilità del reato di maltrattamenti contestato al , la crisi coniugale aveva avuto inizio ben prima CP_1 degli episodi di gennaio e agosto 2022 quando, pacificamente, i coniugi vivevano da separati in casa.
In ricorso viene riferito come il trasferimento della famiglia dalla Puglia a Cambiasca avesse portato ad un peggioramento della situazione familiare, la arla di maltrattamenti Pt_1 da parte del marito quando ancora vivevano in Puglia che dunque, stando alla sua versione dei fatti, sarebbero poi proseguiti a Cambiasca.
Anche laddove provati (la teste , zia del resistente, in relazione all'episodio Testimone_2 di gennaio 2022 riferisce di aver visto il sferrare un pugno alla moglie, il di lei marito CP_1
afferma di essersi frapposto tra il e la e aver così evitato CP_4 CP_1 Pt_1 che la stessa venisse attinta dal pugno sferrato dal primo, entrambi hanno riferito di un trovato al bar vicino casa un “po' brillo” e di un'occasione, ad agosto CP_1 Testimone_2
2022, in cui il si sarebbe recato da loro a prendere la figlia che puzzava di alcol), CP_1 gli episodi avvenuti a gennaio e agosto 2022 vanno collocati in un momento storico in cui pacificamente l'unione matrimoniale era in crisi e non possono dunque esserne la causa.
Il quadro probatorio emerso è dunque tale da non consentire, ad avviso del collegio, la declaratoria di addebito della separazione al . CP_1
Più delicato e complesso è l'aspetto relativo non tanto all'affido dei figli, ritenendo questo giudice che la situazione sia tale per cui al momento non possa che essere confermato l'affido esclusivo dei minori alla madre, quanto piuttosto quello relativo alle modalità di frequentazione tra i minori e il padre. Purtroppo il lungo percorso iniziato nel 2022 su disposizione del TM di Torino che, ordinato l'allontanamento del padre dalla casa familiare ove i coniugi vivevano di fatto da separati, ha disposto la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale territorialmente competente, prevedendo incontri padre-figli in spazio neutro, e del servizio di NPI, non ha sortito gli effetti sperati.
Permane da parte dei minori un atteggiamento di chiusura e di totale rifiuto della figura paterna.
L'ultima relazione del servizio sociale del dicembre 2024 ha dato atto dell'interruzione degli incontri in spazio neutro tra e il padre a far data dal mese di agosto quando la minore, Per_2 di fronte all'incapacità del padre di entrare in relazione con lei, comprendendo il suo stato d'animo e gestendo, da persona matura, il rifiuto da parte della figlia e al di lui conseguente allontanamento dai locali dello spazio neutro, piangendo esternava all'operatore tutta la sua sofferenza nel proseguire con quelle modalità di incontro.
Di fronte all'incapacità del di mettersi in discussione, di provare a comprendere le CP_1 ragioni del rifiuto dei figli di incontrarlo, di assumersi le sue responsabilità rispetto al clima che si respirava in casa quando i coniugi vivevano da separati di fatto, di formulare pensieri critici, scegliendo la strada più facile, quella di ritenersi vittima dei servizi e delle istituzioni in generale, i servizi hanno concluso affermando come lo spazio neutro non rappresenti, al momento, una risorsa per la costruzione del rapporto tra il padre e i figli, evidenziando come sia imprescindibile rispetto ad ulteriori tentativi un percorso di elaborazione emotiva da parte del resistente.
Il tribunale non può che prendere atto di queste conclusioni, rimettendo ai servizi la valutazione in ordine al se e quando sarà opportuno, nell'interesse dei minori, effettuare nuovi tentativi.
Quanto al contributo al mantenimento dei minori che il resistente deve corrispondere alla moglie, è lo stesso ad affermare negli scritti difensivi finali di continuare con CP_1
l'occupazione che ha in territorio elvetico con una retribuzione di 1100,00 euro mensili circa, senza tuttavia nulla documentare in tal senso nonchè percepire l'indennità di disoccupazione nei periodi in cui non lavora.
Nulla risulta documentato in relazione al canone di locazione da cui sarebbe gravato, rispetto al quale il resistente si limita a fornire la ricevuta della cauzione versata.
Quanto da ultimo alla rata del mutuo relativo alla casa di Cerignola, cointestata ad entrambe le parti, neppure risulta comprovata la circostanza che la stessa graverebbe interamente sul
. CP_1 In assenza di prove a riscontro di quanto riferito sul punto dal resistente, risultando il mutuo cointestato, si deve ritenere che la rata gravi al 50% sui coniugi.
Ciò premesso e tenuto conto della assenza di rapporti tra il padre e i figli, appare equo al
Tribunale determinare in € 500,00 mensili la misura del contributo che il resistente dovrà corrispondere alla moglie per il mantenimento degli stessi.
Tale somma, che dovrà essere corrisposta alla ntro il giorno 5 di ogni mese, va Pt_1 annualmente rivalutata in base agli indici Istat del costo della vita.
Il dovrà, inoltre, contribuire al 50% alle spese straordinarie da sostenersi per i minori CP_1 come da Protocollo del Tribunale di Verbania.
L'esito del giudizio che vede reciprocamente soccombenti le parti, importa l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-pronuncia la separazione personale tra e uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio in Cerignola il 18.8.2017;
-affida i figli minori e in via esclusiva alla madre. Le decisioni di maggiore Per_1 Per_2 interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori potranno essere dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
-dispone la prosecuzione degli incontri tra il padre e la figlia nello spazio neutro del Per_2 servizio sociale secondo le modalità e le tempistiche che verranno stabilite dal servizio medesimo;
-dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte della NPI;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di € 500,00
(euro 250,00 per figlio), rivalutabile annualmente secondo Istat oltre alla metà delle spese straordinarie da sostenersi per i minori secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Verbania;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cerignola di procedere alla annotazione della presente sentenza;
-spese di lite compensate tra le parti
Così deciso in Verbania il 24.7.2025 Il Presidente est
Monica Barco