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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41243/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41243/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RECUPITO Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. RECUPITO GIUSEPPE
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MEO CP_1 P.IVA_2
GIANLUCA, elettivamente domiciliato in PIAZZALE OSTIENSE, 2 00154 ROMA, presso il difensore avv. DE MEO GIANLUCA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_2 al fine di vedersi accoglie le seguenti conclusioni: ''Piaccia all'Ill.mo CP_2
Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere la domanda dell'attore e per l'effetto: In via preliminare: 1) Sospendere gli effetti della bolletta in contestazione conseguenti al mancato pagamento per i motivi suddetti;
nel merito: 1) Dichiarare l'esclusiva responsabilità della società del consumo eccessivo indicato nella CP_1 fattura n. 2021011001317654 del 14/04/2021, contestata;
2) Dichiarare nulla la fattura n. 2021011001317654 del 14/04/2021 di Euro 22.081,72, per i motivi in pagina 1 di 6 premessa;
In subordine 3) Dichiarare dovute dalla parte Attrice le somme che dovessero risultare accertate a seguito della verifica del consumo potenziale dell'utenza, in regime normale del periodo in questione. Con condanna alle spese del presente giudizio.
All'udienza del 20/10/2021 il Giudice, rilevato la mancata costituzione della
[...]
e la mancata ricevuta di ritorno della notifica alla predetta, si riservava CP_3 sulla richiesta di sospensione della bolletta richiesta da parte attrice. A scioglimento della riserva in data 25/10/2021 il Giudice dichiarava la contumacia della società convenuta, rigettava la richiesta di sospendere la bolletta, concedeva i termini ex art. 183 cpc, VI comma e rinviava l'udienza per l'esame delle istanze istruttorie.
In data 24/11/2021 si costituiva la parte convenuta, contestando in modo diffuso e dettagliato la fondatezza delle deduzioni attore, declinando ogni responsabilità per la dedotta rottura dell'impianto. Veniva disposta CTU al fine di accertare e verificare la fondatezza tecnica delle deduzioni poste a base della domanda di sospensione e annullamento. Il CTU nominato, dopo aver prestato giuramento di rito, espletava gli accertamenti peritali e depositava l'elaborato che formava oggetto di significative contestazioni da entrambe le parti. Il giudice, ritenendo di poter decidere ugualmente la controversia tenendo conto autonomamente delle osservazioni di parte, rigettava la richiesta di riconvocazione del CTU e di nomina di nuovo CTU e invitava le parti a depositare le osservazioni inviate al CTU unitamente alle comparse conclusionali, onde tener conto delle stesse.
All'udienza del 29/5/2024 il Giudice con ordinanza su richiesta delle parti tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
In primo luogo, in relazione all'affermata responsabilità di per l'asserito CP_2 eccesso di fatturazione dei consumi da parte della stessa compagnia, a causa della rottura dell'impianto, deve dissentirsi dalle considerazioni svolte dal CTU, che collega causalmente la rottura del tubo (nonostante lo stesso, in base a quanto dallo stesso CTU accertato, sia posto a valle del contatore) all'attività di sostituzione del contatore posta in essere dalla . Il CTU, inoltre afferma esser provata CP_2
l'esistenza di un riduttore di pressione, che sarebbe stato manomesso alterando le misurazioni, ma sia la tesi dell'attribuzione della rottura del tubo alla sostituzione del contatore sia l'affermazione del dato storico dell'esistenza di un riduttore di pressione appaiono congetturali e ipotetiche e non possono ritenersi riscontrate dal supporto probatorio in atti,, dovendosi quindi ritenere mere supposizioni del CTU, peraltro logicamente smentite e poco plausibili.
Ed invero, come condivisibilmente affermato dal CTP di , che documenta CP_2 quanto affermato allegando fotografie e evidenziando particolari significativi anche pagina 2 di 6 delle foto depositate dalle parti o dallo stesso CTU, in primo luogo, in relazione all'affermazione della ditta in base alla quale la “rottura alla valvola riduttore di pressione, causata dalla forzatura del tubo, per il cambio contatore…si ritiene che l'ubicazione della rottura sia a valle del contatore.
Infatti, il riduttore di pressione è installato all'interno del pozzetto sito nel piazzale della ditta”, non essendo neppure dimostrabile che la perdita si sia effettivamente verificata e in secondo luogo risulta del tutto arbitraria l'affermata riconduzione del preteso danno da perdita acqua alla sostituzione del contatore. Invero, il tubo dell'impianto privato era saldamente murato all'interno della nicchia e non poteva muoversi, detto tubo comunque non è stato toccato in alcun modo durante l'operazione di sostituzione del contatore che viene eseguita semplicemente svitando i codoli che fermano l'apparecchio, rimuovendo il contatore, installando il nuovo misuratore e riavvitando i codoli (quest'ultimi come rileva il CTP non sono stati neanche sostituiti come effettivamente sembra desumersi dalle foto); ed è assolutamente da escludere una qualsiasi forzatura del tubo dell'impianto privato (a destra del contatore), poiché come si evince chiaramente dalle foto il tubo si trova nella medesima posizione in cui è sempre stato in quanto murato all'interno della nicchia: essendo il tubo interrato interno alla proprietà nonché murato all'interno della nicchia, è infatti impossibile che la sola operazione di svitare e riavvitare i codoli al contatore, operazione fatta a mano con l'ausilio della sola chiave, possa aver provocato la rottura di un tubo in ferro in un punto situato nel pozzetto, distante un paio di metri, come dimostra la foto scattata il giorno delle operazioni peritali. Non si può dunque fondatamente sostenere che un intervento effettuato nella nicchia situata a circa 2 metri di distanza dal pozzetto possa aver causato la rottura del tubo di ferro all'interno del pozzetto.
Ciò è avvalorato anche dal fatto che, come sottolinea e documenta il CTP, «in occasione del sopralluogo effettuato, è stato riscontrato (vedi foto All. 2 foto 4-8) che a valle del contatore e prima della saracinesca (porzione di impianto sempre di competenza della convenuta) per la chiusura del flusso idrico all'impianto privato (installata dal Gestore e facente parte infatti del “gruppo contatore”), è stato rimosso da terzi ignoti il Tee, il gomito ed il tappo che erano presenti al momento della sostituzione del contatore (vedi foto All. 2 foto 1-2 41243), ed è stata montata un'apparecchiatura, peraltro di nuova fattura (vedi cerchio bianco nella foto soprastante), non in uso da parte del Gestore e pertanto non installata dal proprio personale, configurando così anche una grave manomissione dell'impianto»: il che rende evidente e maggiormente plausibile che la causa della rottura sia stata un'altra rispetto all'attività posta in essere dalla e che, essendo avvenuta a valle del CP_1 contatore, nell'ambito della sfera di controllo della ditta attrice, sia pienamente ascrivibile alla responsabilità della Pt_1
pagina 3 di 6 In secondo luogo, deve ritenersi arbitraria e giuridicamente non corretta la rivalutazione delle tariffe applicate, sulla base del principio di irretroattività delle tariffe, e ciò in applicazione della deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei
Presidente delle Province dell'11 novembre 2019, in base alla quale su richiesta di di aggiornamento dell'articolazione tariffaria con nota prot. Parte_3
392839/P del 31 luglio 2019, tale assemblea deliberava di approvare, in applicazione della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR, l'aggiornamento della articolazione tariffaria come illustrato nell'allegato “Relazione di accompagnamento alla modifica dei corrispettivi dei servizi idrici (TICSI) ai sensi della deliberazione del 28 settembre 2017 665/201/R/IDR”, con efficacia retroattiva, a partire dal 1° gennaio 2019, nei Comuni dell i cui servizi siano stati trasferiti ad CP_1 Parte_3
l'articolazione tariffaria descritta nelle tabelle riportate nell'allegato, che sono quelle applicate nella fatturazione contestata.
In relazione alla legittimità di tale applicazione retroattiva, come è stato di recente affermato da autorevole pronuncia del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sez. IV, 17 giugno 2024, n. 5388), se è vero che “L'atto amministrativo non può, di regola, produrre effetti retroattivi, ovvero da un momento anteriore rispetto a quello in cui si perfeziona la fattispecie” atteso che “la regola di irretroattività dell'azione amministrativa è espressione dell'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltre che del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato (tali sono quelli introduttivi di prestazioni imposte), impedisce di incidere unilateralmente e con effetto ex ante sulle situazioni soggettive del privato”, per cui “il concetto di retrodatazione “ora per allora”, con riferimento alle tariffe idriche, è ammissibile solo in base ad una espressa disposizione di legge oppure in ottemperanza a pronunce giurisdizionali”, è altrettanto vero che secondo quanto statuito nella citata pronuncia “La legislazione primaria attribuisce il potere di approvazione delle tariffe idriche all'Autorità indipendente ARERA, la quale, inoltre, con i poteri regolatori che le sono attribuiti, ha definito il procedimento di approvazione delle tariffe, e di aggiornamento delle medesime, enucleando le funzioni svolte dai soggetti coinvolti nel medesimo, che si possono riassumere nel senso che l'Ente d'ambito le predispone e l'Arera le approva.
La proposta tariffaria predisposta dall'ente d'ambito è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione entro i successivi 90 giorni (art.
7.4 della deliberazione n. 664/2015/R/idr e art. 13.3 della deliberazione n. 918/2017/R/idr per l'aggiornamento tariffario).
L'attribuzione del compito di approvare le tariffe all'ARERA si giustifica proprio con la necessità di assicurare un alto livello di competenza settoriale nello svolgimento di una funzione direttamente correlata al raggiungimento delle finalità pubbliche riconosciute dalla normativa (garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definizione di un pagina 4 di 6 sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio, tutela dei diritti e degli interessi degli utenti, gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario e attuazione dei principi comunitari “recupero integrale dei costi”, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e “chi inquina paga”, ai sensi degli artt. 119 e 154, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 9 della direttiva 2000/60/CE, così l'art. 2, d.P.C.M. 20 luglio 2012).” Per cui deve solo escludersi la previsione del silenzio assenso in relazione all'approvazione tariffaria dell'Arera, che non trova applicazione alla materia dell'ambiente e della salute pubblica.
Ne consegue che, come recentemente ricordato dal Tribunale di Reggio Calabria (sent. in sede d'appello, n. 975/2022) la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come «corrispettivo di una prestazione commerciale complessa», il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente ma nel contratto di utenza (vedi Cassazione, Sezioni unite, 6418/2005, 16426/2004 e 10960/2004), la delibera oggetto di impugnazione, che prevedeva la retroattività delle tariffe, era stata correttamente adottata dal comune nel rispetto della normativa vigente. La sentenza precisa infatti come, «malgrado il divieto di irretroattività delle tariffe dei servizi pubblici locali sia espressamente sancito» dall'art. 54, comma 1 bis, del Decreto legislativo numero 446/1997, «l'imposizione in corso di esercizio finanziario è consentita da un'apposita previsione normativa». La norma che giustifica l'operato del è l'articolo 1, comma 169, CP_4 della legge numero 296/2006: in forza di tale previsione, infatti, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza «entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione». Tale disposizione indica, perciò, il termine ultimo utile alla data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio. Ne consegue che, ove le deliberazioni concernenti le determinazioni tariffarie sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (così
Tar Campania, Napoli, prima sezione, 1809/2012). Nel caso affrontato, il comune aveva provveduto ad approvare la delibera oggetto di impugnazione il 31 ottobre
2012, termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. Ne conseguiva la piena legittimità della stessa.
Nel caso in esame, deve evidenziarsi che le nuove tariffe sono state approvate dalla Conferenza Sindaci e Presidenti delle Province ATO 2 in esecuzione dell'obbligo previsto dalla Deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr, e dal relativo allegato A) che contiene il “Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI)”; documento che reca disposizioni aventi ad oggetto i criteri per la definizione dell'articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio idrico integrato e che dispone che gli Enti di governo d'ambito adottino, entro il 30 giugno 2018, la nuova articolazione tariffaria sulla base pagina 5 di 6 dei criteri contenuti nel TICSI, tenuto conto dei dati e delle informazioni fornite dai gestori;
avendo trasmesso all'Ente istanza di aggiornamento Parte_4 dell'articolazione tariffaria con nota prot. 392839/P del 31 luglio 2019 facendo applicazione dei principi suesposti, appare evidente che la delibera citata, che prevede la retroattività delle tariffe sia atto pienamente legittimo ed efficace, in quanto dovuto poiché esecutivo di una deliberazione avente valore vincolante per gli enti locali e per operatori del settore, per cui deve ritenersi che tale retroattività sia pienamente operante e legittima.
Deve pertanto ritenersi che la fatturazione di e in particolare la fattura CP_2 n. 2021011001317654 del 14/04/2021 di € 22.081,70 siano pienamente valide e corrispondano a consumi che devono ritenersi effettivi e reali.
La domanda attrice deve dunque essere rigettata ma la complessità delle questioni tecniche e giuridiche impone di compensare interamente tra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3. Pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Roma, 13 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41243/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RECUPITO Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. RECUPITO GIUSEPPE
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MEO CP_1 P.IVA_2
GIANLUCA, elettivamente domiciliato in PIAZZALE OSTIENSE, 2 00154 ROMA, presso il difensore avv. DE MEO GIANLUCA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_2 al fine di vedersi accoglie le seguenti conclusioni: ''Piaccia all'Ill.mo CP_2
Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere la domanda dell'attore e per l'effetto: In via preliminare: 1) Sospendere gli effetti della bolletta in contestazione conseguenti al mancato pagamento per i motivi suddetti;
nel merito: 1) Dichiarare l'esclusiva responsabilità della società del consumo eccessivo indicato nella CP_1 fattura n. 2021011001317654 del 14/04/2021, contestata;
2) Dichiarare nulla la fattura n. 2021011001317654 del 14/04/2021 di Euro 22.081,72, per i motivi in pagina 1 di 6 premessa;
In subordine 3) Dichiarare dovute dalla parte Attrice le somme che dovessero risultare accertate a seguito della verifica del consumo potenziale dell'utenza, in regime normale del periodo in questione. Con condanna alle spese del presente giudizio.
All'udienza del 20/10/2021 il Giudice, rilevato la mancata costituzione della
[...]
e la mancata ricevuta di ritorno della notifica alla predetta, si riservava CP_3 sulla richiesta di sospensione della bolletta richiesta da parte attrice. A scioglimento della riserva in data 25/10/2021 il Giudice dichiarava la contumacia della società convenuta, rigettava la richiesta di sospendere la bolletta, concedeva i termini ex art. 183 cpc, VI comma e rinviava l'udienza per l'esame delle istanze istruttorie.
In data 24/11/2021 si costituiva la parte convenuta, contestando in modo diffuso e dettagliato la fondatezza delle deduzioni attore, declinando ogni responsabilità per la dedotta rottura dell'impianto. Veniva disposta CTU al fine di accertare e verificare la fondatezza tecnica delle deduzioni poste a base della domanda di sospensione e annullamento. Il CTU nominato, dopo aver prestato giuramento di rito, espletava gli accertamenti peritali e depositava l'elaborato che formava oggetto di significative contestazioni da entrambe le parti. Il giudice, ritenendo di poter decidere ugualmente la controversia tenendo conto autonomamente delle osservazioni di parte, rigettava la richiesta di riconvocazione del CTU e di nomina di nuovo CTU e invitava le parti a depositare le osservazioni inviate al CTU unitamente alle comparse conclusionali, onde tener conto delle stesse.
All'udienza del 29/5/2024 il Giudice con ordinanza su richiesta delle parti tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
In primo luogo, in relazione all'affermata responsabilità di per l'asserito CP_2 eccesso di fatturazione dei consumi da parte della stessa compagnia, a causa della rottura dell'impianto, deve dissentirsi dalle considerazioni svolte dal CTU, che collega causalmente la rottura del tubo (nonostante lo stesso, in base a quanto dallo stesso CTU accertato, sia posto a valle del contatore) all'attività di sostituzione del contatore posta in essere dalla . Il CTU, inoltre afferma esser provata CP_2
l'esistenza di un riduttore di pressione, che sarebbe stato manomesso alterando le misurazioni, ma sia la tesi dell'attribuzione della rottura del tubo alla sostituzione del contatore sia l'affermazione del dato storico dell'esistenza di un riduttore di pressione appaiono congetturali e ipotetiche e non possono ritenersi riscontrate dal supporto probatorio in atti,, dovendosi quindi ritenere mere supposizioni del CTU, peraltro logicamente smentite e poco plausibili.
Ed invero, come condivisibilmente affermato dal CTP di , che documenta CP_2 quanto affermato allegando fotografie e evidenziando particolari significativi anche pagina 2 di 6 delle foto depositate dalle parti o dallo stesso CTU, in primo luogo, in relazione all'affermazione della ditta in base alla quale la “rottura alla valvola riduttore di pressione, causata dalla forzatura del tubo, per il cambio contatore…si ritiene che l'ubicazione della rottura sia a valle del contatore.
Infatti, il riduttore di pressione è installato all'interno del pozzetto sito nel piazzale della ditta”, non essendo neppure dimostrabile che la perdita si sia effettivamente verificata e in secondo luogo risulta del tutto arbitraria l'affermata riconduzione del preteso danno da perdita acqua alla sostituzione del contatore. Invero, il tubo dell'impianto privato era saldamente murato all'interno della nicchia e non poteva muoversi, detto tubo comunque non è stato toccato in alcun modo durante l'operazione di sostituzione del contatore che viene eseguita semplicemente svitando i codoli che fermano l'apparecchio, rimuovendo il contatore, installando il nuovo misuratore e riavvitando i codoli (quest'ultimi come rileva il CTP non sono stati neanche sostituiti come effettivamente sembra desumersi dalle foto); ed è assolutamente da escludere una qualsiasi forzatura del tubo dell'impianto privato (a destra del contatore), poiché come si evince chiaramente dalle foto il tubo si trova nella medesima posizione in cui è sempre stato in quanto murato all'interno della nicchia: essendo il tubo interrato interno alla proprietà nonché murato all'interno della nicchia, è infatti impossibile che la sola operazione di svitare e riavvitare i codoli al contatore, operazione fatta a mano con l'ausilio della sola chiave, possa aver provocato la rottura di un tubo in ferro in un punto situato nel pozzetto, distante un paio di metri, come dimostra la foto scattata il giorno delle operazioni peritali. Non si può dunque fondatamente sostenere che un intervento effettuato nella nicchia situata a circa 2 metri di distanza dal pozzetto possa aver causato la rottura del tubo di ferro all'interno del pozzetto.
Ciò è avvalorato anche dal fatto che, come sottolinea e documenta il CTP, «in occasione del sopralluogo effettuato, è stato riscontrato (vedi foto All. 2 foto 4-8) che a valle del contatore e prima della saracinesca (porzione di impianto sempre di competenza della convenuta) per la chiusura del flusso idrico all'impianto privato (installata dal Gestore e facente parte infatti del “gruppo contatore”), è stato rimosso da terzi ignoti il Tee, il gomito ed il tappo che erano presenti al momento della sostituzione del contatore (vedi foto All. 2 foto 1-2 41243), ed è stata montata un'apparecchiatura, peraltro di nuova fattura (vedi cerchio bianco nella foto soprastante), non in uso da parte del Gestore e pertanto non installata dal proprio personale, configurando così anche una grave manomissione dell'impianto»: il che rende evidente e maggiormente plausibile che la causa della rottura sia stata un'altra rispetto all'attività posta in essere dalla e che, essendo avvenuta a valle del CP_1 contatore, nell'ambito della sfera di controllo della ditta attrice, sia pienamente ascrivibile alla responsabilità della Pt_1
pagina 3 di 6 In secondo luogo, deve ritenersi arbitraria e giuridicamente non corretta la rivalutazione delle tariffe applicate, sulla base del principio di irretroattività delle tariffe, e ciò in applicazione della deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei
Presidente delle Province dell'11 novembre 2019, in base alla quale su richiesta di di aggiornamento dell'articolazione tariffaria con nota prot. Parte_3
392839/P del 31 luglio 2019, tale assemblea deliberava di approvare, in applicazione della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR, l'aggiornamento della articolazione tariffaria come illustrato nell'allegato “Relazione di accompagnamento alla modifica dei corrispettivi dei servizi idrici (TICSI) ai sensi della deliberazione del 28 settembre 2017 665/201/R/IDR”, con efficacia retroattiva, a partire dal 1° gennaio 2019, nei Comuni dell i cui servizi siano stati trasferiti ad CP_1 Parte_3
l'articolazione tariffaria descritta nelle tabelle riportate nell'allegato, che sono quelle applicate nella fatturazione contestata.
In relazione alla legittimità di tale applicazione retroattiva, come è stato di recente affermato da autorevole pronuncia del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sez. IV, 17 giugno 2024, n. 5388), se è vero che “L'atto amministrativo non può, di regola, produrre effetti retroattivi, ovvero da un momento anteriore rispetto a quello in cui si perfeziona la fattispecie” atteso che “la regola di irretroattività dell'azione amministrativa è espressione dell'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltre che del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato (tali sono quelli introduttivi di prestazioni imposte), impedisce di incidere unilateralmente e con effetto ex ante sulle situazioni soggettive del privato”, per cui “il concetto di retrodatazione “ora per allora”, con riferimento alle tariffe idriche, è ammissibile solo in base ad una espressa disposizione di legge oppure in ottemperanza a pronunce giurisdizionali”, è altrettanto vero che secondo quanto statuito nella citata pronuncia “La legislazione primaria attribuisce il potere di approvazione delle tariffe idriche all'Autorità indipendente ARERA, la quale, inoltre, con i poteri regolatori che le sono attribuiti, ha definito il procedimento di approvazione delle tariffe, e di aggiornamento delle medesime, enucleando le funzioni svolte dai soggetti coinvolti nel medesimo, che si possono riassumere nel senso che l'Ente d'ambito le predispone e l'Arera le approva.
La proposta tariffaria predisposta dall'ente d'ambito è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione entro i successivi 90 giorni (art.
7.4 della deliberazione n. 664/2015/R/idr e art. 13.3 della deliberazione n. 918/2017/R/idr per l'aggiornamento tariffario).
L'attribuzione del compito di approvare le tariffe all'ARERA si giustifica proprio con la necessità di assicurare un alto livello di competenza settoriale nello svolgimento di una funzione direttamente correlata al raggiungimento delle finalità pubbliche riconosciute dalla normativa (garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definizione di un pagina 4 di 6 sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio, tutela dei diritti e degli interessi degli utenti, gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario e attuazione dei principi comunitari “recupero integrale dei costi”, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e “chi inquina paga”, ai sensi degli artt. 119 e 154, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 9 della direttiva 2000/60/CE, così l'art. 2, d.P.C.M. 20 luglio 2012).” Per cui deve solo escludersi la previsione del silenzio assenso in relazione all'approvazione tariffaria dell'Arera, che non trova applicazione alla materia dell'ambiente e della salute pubblica.
Ne consegue che, come recentemente ricordato dal Tribunale di Reggio Calabria (sent. in sede d'appello, n. 975/2022) la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come «corrispettivo di una prestazione commerciale complessa», il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente ma nel contratto di utenza (vedi Cassazione, Sezioni unite, 6418/2005, 16426/2004 e 10960/2004), la delibera oggetto di impugnazione, che prevedeva la retroattività delle tariffe, era stata correttamente adottata dal comune nel rispetto della normativa vigente. La sentenza precisa infatti come, «malgrado il divieto di irretroattività delle tariffe dei servizi pubblici locali sia espressamente sancito» dall'art. 54, comma 1 bis, del Decreto legislativo numero 446/1997, «l'imposizione in corso di esercizio finanziario è consentita da un'apposita previsione normativa». La norma che giustifica l'operato del è l'articolo 1, comma 169, CP_4 della legge numero 296/2006: in forza di tale previsione, infatti, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza «entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione». Tale disposizione indica, perciò, il termine ultimo utile alla data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio. Ne consegue che, ove le deliberazioni concernenti le determinazioni tariffarie sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (così
Tar Campania, Napoli, prima sezione, 1809/2012). Nel caso affrontato, il comune aveva provveduto ad approvare la delibera oggetto di impugnazione il 31 ottobre
2012, termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. Ne conseguiva la piena legittimità della stessa.
Nel caso in esame, deve evidenziarsi che le nuove tariffe sono state approvate dalla Conferenza Sindaci e Presidenti delle Province ATO 2 in esecuzione dell'obbligo previsto dalla Deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr, e dal relativo allegato A) che contiene il “Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI)”; documento che reca disposizioni aventi ad oggetto i criteri per la definizione dell'articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio idrico integrato e che dispone che gli Enti di governo d'ambito adottino, entro il 30 giugno 2018, la nuova articolazione tariffaria sulla base pagina 5 di 6 dei criteri contenuti nel TICSI, tenuto conto dei dati e delle informazioni fornite dai gestori;
avendo trasmesso all'Ente istanza di aggiornamento Parte_4 dell'articolazione tariffaria con nota prot. 392839/P del 31 luglio 2019 facendo applicazione dei principi suesposti, appare evidente che la delibera citata, che prevede la retroattività delle tariffe sia atto pienamente legittimo ed efficace, in quanto dovuto poiché esecutivo di una deliberazione avente valore vincolante per gli enti locali e per operatori del settore, per cui deve ritenersi che tale retroattività sia pienamente operante e legittima.
Deve pertanto ritenersi che la fatturazione di e in particolare la fattura CP_2 n. 2021011001317654 del 14/04/2021 di € 22.081,70 siano pienamente valide e corrispondano a consumi che devono ritenersi effettivi e reali.
La domanda attrice deve dunque essere rigettata ma la complessità delle questioni tecniche e giuridiche impone di compensare interamente tra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3. Pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Roma, 13 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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