Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/03/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7208 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Carmen Arcellaschi Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 4 aprile 2024, vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo Studio dell'Avv. LAURA MARZETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. ADELINA IOZZO che la rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni congiunte
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI CONGIUNTE
1)Assegnare la casa familiare sita in Paderno Dugnano, Via Monte Oliveto n. 16, cointestata tra i coniugi, gravata da mutuo ipotecario, alla SI.ra quale genitore collocatario dei figli minori;
Parte_2
2)Affidare i figli e ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la madre;
3)Disporre che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i minori relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà i figli con sé;
- a week-end alternati con la madre, dal venerdì all'uscita da scuola sino al martedì mattina, allorquando li riaccompagnerà direttamente a scuola;
- Quando i minori non trascorreranno il fine settimana col padre, questi terrà i minori il martedì all'uscita della scuola sino al mercoledì mattina, allorquando li riaccompagnerà direttamente a scuola;
5) Disporre che le vacanze di Natale vengano suddivise in parti uguali tra i genitori, sempre secondo il principio dell'alternanza, così come il periodo delle vacanze pasquali. Precisamente dal 23 dicembre al 30 dicembre 2025 sino alle ore 17:00 i minori staranno con la mamma;
dal 30 dicembre ore 17:15 sino al 07 gennaio 2026 i minori staranno con il papà, e, così, alternandosi per gli anni successivi.
Si precisa che quando i minori trascorreranno la settimana dal 23 dicembre sino alle ore 17:00 del 30 dicembre con il padre, questi trascorreranno il 24/12 con la madre, ma rientreranno a dormire presso la casa del padre.
Quando i minori trascorreranno la settimana dal 23 dicembre sino alle ore 17:00 del 30 dicembre con la madre, questi trascorreranno il 24/12 con il padre, ma rientreranno a dormire presso la casa della madre.
Le vacanze Pasquali verranno trascorse dai minori alternativamente coi genitori dal giorno della fine della scuola sino al mattino del rientro a scuola.
Pertanto, le vacanze Pasquali anno 2025 i minori le trascorreranno con il Padre e l'anno successivo con la
Madre e, così, alternandosi per gli anni successivi;
6) Disporre che gli ulteriori periodi di vacanza scolastica in occasione dei ponti (ad es: 25 aprile, 1°maggio,
2 giugno, 1° novembre, S. Ambrogio, 8 dicembre) verranno trascorsi alternativamente con i due genitori dal giorno della fine della scuola sino al mattino del rientro a scuola.
Il criterio di alternanza farà riferimento al ponte precedente.
7) Disporre che durante le vacanze estive, e trascorreranno 15 giorni, anche non Per_1 Per_2 consecutivi, con ciascun genitore, con periodi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, specificando il luogo di villeggiatura ed il periodo di vacanza;
8) Disporre che Il sig. corrisponda alla signora , entro il giorno 20 di ogni Parte_1 Parte_2 mese, per dodici mensilità all'anno, mediante bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e l'importo mensile di € 550,00 per ciascun figlio, e, così, per un totale complessivo di Per_1 Per_2
€ 1.100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2026, oltre il 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli, secondo le linee guida condivise del Tribunale di Monza;
9) Disporre che il mutuo gravante sulla casa familiare sita in Paderno Dugnano – Via Monte Oliveto, 16 venga onorato da entrambi i SIg.ri e che corrisponderanno il 50% ciascuno della rata Pt_1 Parte_2 mensile, e ciò sino all'estinzione del medesimo;
10) Disporre che le spese condominiali della casa familiare di ordinaria amministrazione siano integralmente a carico della SI.ra , quelle straordinarie vengano suddivise equamente tra i ricorrenti;
Parte_2
11) Disporre che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla SI.ra ; Parte_2
12) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento;
13) Spese legali compensate.”
Motivi della decisione Con ricorso del 4 novembre 2024 ha adito il Tribunale per ottenere dichiarazione di divorzio nei Parte_1 confronti di e per regolamentare la gestione dei figli minori nati dall'unione coniugale Parte_2
( nato il [...] e anto il 13.02.2015). Per_1 Per_2
Nel corso del procedimento le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo ed hanno depositato note congiunte sottoscritte da entrambe continenti le condizioni del loro divorzio in data 6 marzo 2025.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Monza con decreto del 21 luglio 2021.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in data 30 maggio 2009 in Paderno Dugnano, trascritto all' atto n. 26, parte II, serie A Parte_2 del registro degli atti di matrimonio di predetto Comune, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Paderno Dugnano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 13 marzo 2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Laura Gaggiotti