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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 28/04/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 686/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 686/2023 R.G. promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a Marsciano (PG), con domicilio eletto in Perugia, Via Mario Angeloni 27,
presso lo studio dell'Avv. Giovanni Lovelli che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di
(c.f.: ) con sede in Milano Via San Prospero n. 4 e Controparte_1 P.IVA_1
per essa la procuratrice (c.f.: in Parte_2 P.IVA_2
persona del direttore generale p.t., con sede in San Donato Milanese (MI), Via
dell'Unione Europea 6A/6B, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mancusi, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Martina Baggiani in Perugia, Via Cartolari, n.
25, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta e successiva dichiarazione di pagina 1 di 9 elezione di nuovo domicilio del 14.4.2024;
=Appellata=
OGGETTO: Contratti Bancari
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da atto di citazione in appello;
Per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 556/2019 – R.g. n. 1323/2019 emesso dal Tribunale di
Spoleto su istanza di con il quale si ingiungeva il pagamento in Controparte_1
favore dell'opposta della somma di €.18.788,04 oltre spese e competenze della procedura monitoria, a fronte del contratto di finanziamento n. 1552337 di €.11.150,00
stipulato dall'opponente in data 13.08.2018 con Parte_3
A fondamento dell'opposizione la preliminarmente, eccepiva il difetto di Parte_1
legittimazione attiva di assumendo che l'avviso di cessione Controparte_1
pubblicato in gazzetta ufficiale non fosse sufficiente a provare che in essa fosse ricompreso anche il rapporto in questione.
Nel merito contestava il mancato conteggio del pagamento di 15 cambiali da €.328,00
ciascuno, con conseguente riduzione del capitale da versare e dei relativi interessi.
In conformità delle deduzioni svolte l'attrice chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'accertamento del difetto di legittimazione attiva di e, in Controparte_1
subordine, che fosse accertata la somma effettivamente dovuta, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
pagina 2 di 9 Con comparsa del 07.02.2020 si costituiva contestando integralmente Controparte_1
l'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto, per ciò chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto;
in subordine domandava l'accertamento della pretesa creditoria azionata e la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo.
La causa veniva istruita solo documentalmente e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c.,
all'udienza del 24.10.2023.
Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 809/2023 pubblicata il 24.10.2023, rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 809/2023 ha interposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Inutilizzabilità del documento n. 13 perché falso”.
La sentenza impugnata è errata nella parte in cui il primo Giudice, a fronte della contestazione circa la titolarità del credito in capo all'opposta, ha ritenuto provata la cessione sulla base dell'elenco delle posizioni cedute di cui al doc. 13 prodotto dall'opposta e della dichiarazione del notaio presso cui era stata depositata la lista NDG
dei debitori ceduti.
Parte appellante afferma che il documento prodotto dall'opposta contenente l'elenco
NDG dei debitori ceduti sia falso in quanto non vi è prova che esso provenga e sia stato redatto dalla cedente - a suo dire - unico soggetto legittimato a Parte_3
redigerlo e sottoscriverlo.
Il giudice di prime cure avrebbe quindi violato l'art. 2719 c.c. in quanto il documento non è attestato dal notaio depositario della lista NDG (contenente i codici clienti dei debitori ceduti) e l'opponente ne ha eccepito la falsità.
pagina 3 di 9 2) “Irrilevanza probatoria della dichiarazione 14.9.2020 del notaio Persona_1
.
[...]
Parte appellante afferma, inoltre, che il documento proveniente del notaio Per_1
datato14.09.2020 non valga a provare l'inclusione del rapporto in contestazione tra quelli oggetto della cessione.
Afferma che l'elenco dei debitori ceduti può essere redatto e sottoscritto solo dalla cedente mentre la lista redatta dal notaio non proviene da Parte_3 Parte_3
dunque non vi è prova che il documento – ritenuto dal Tribunale prova
[...]
dell'inserimento della nell'elenco dei debitori ceduti – sia stato redatto da Parte_1
e costituisca prova della cessione. Parte_3
3) “Errata affermazioni in merio a mancanza di indizi della falsità dei due documenti
posti a fondamento della decisione e errata interpretazione della pec 14.11.2019 dello
studio notarile”.
L'appellante afferma che il doc. n. 13 di cui alla comparsa di costituzione di
[...]
non sia mai stato depositato in Gazzetta Ufficiale, ma la lista redatta da CP_1
è stata depositata solo presso il notaio. Parte_3
Questo fatto - a suo dire – non è solo indizio, ma sarebbe la prova della falsità.
Altro indizio è (sarebbe) dato dalla differenza della lista redatta su carta intestata del notaio rispetto al doc. n. 13 della comparsa di risposta.
Sostiene, infine, che il giudice di prime cure non abbia dato rilievo al fatto che sulla presenza del nominativo della nell'elenco dei debitori ceduti lo studio notarile Parte_1
ha riscontrato la richiesta precisando che “non risulta alcuna posizione”.
Sulla base dei motivi d'impugnazione proposti l'appellante ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con dichiarazione che nulla è dovuto a Controparte_1
essendo priva di legittimazione attiva, con condanna dell'appellata al pagamento delle pagina 4 di 9 spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa di risposta del 08.03.2024 si è costituita che ha Controparte_1
contestato integralmente l'appello avversario e ne ha chiesto il rigetto, con la condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il Consigliere istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 19.02.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
I motivi di appello - che vengono trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi -
sono infondati.
Come noto, in tema di cessione in blocco dei crediti ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n.
385 1993 (TUB) è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 31118/2017).
Il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità – a cui questa Corte
aderisce con convinzione – ha poi specificato che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario -in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del
1993- ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che pagina 5 di 9 il debitore ceduto non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. Civ.,
Sez. III, n. 3405/2024; Cass. Civ., Sez. III, n. 12739/2021 e Cass. Civ., Sez. III, n.
24798/2020).
Quanto poi alla conoscenza in capo al debitore, è pure noto che l'art. 58 TUB ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei ceduti la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, con ciò dispensando la Banca cessionaria dell'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale
adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può
quindi avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. ord. 20495/2020).
Ebbene, nel caso in esame la parte opposta (odierna appellata), affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ( , ha prodotto già in sede Parte_3
monitoria l'avviso in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 11.12.2018 dal quale emerge che “La
(la “Cessionaria” o la “Società”) comunica che, nell'ambito di un'operazione di Controparte_1
cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in data 5 dicembre 2018 ha concluso con: A) Parte_3
… un contratto di cessione (il “Contratto di Cessione Plusvalore”) di crediti pecuniari, individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario;
…in virtù del quale le Cedenti, con efficacia giuridica dal 5 dicembre 2018,
hanno ceduto in blocco pro soluto alla Cessionaria e la Cessionaria ha acquistato in blocco pro soluto
dalle Cedenti ai termini e alle condizioni ivi specificati ogni e qualsiasi credito (per capitale e interessi
anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla Data di Valutazione, come definita nel prosieguo)
(i “Crediti”) che al 30 settembre 2017(la “Data di Valutazione”) soddisfaceva i seguenti criteri:
1. i
Crediti sono stati concessi sotto una delle seguenti forme tecniche: i) finanziamento contro cessione del
quinto e/o assistito da delegazione di pagamento;
ii) prestito personale;
iii) prestito finalizzato;
iv) pagina 6 di 9 prestito per l'acquisto di autovetture (diverso dal leasing), e v) carte di credito;
2. i Crediti derivano da
Contratti di Finanziamento concessi dalle Cedenti nell'ambito della propria attività d'impresa oppure
originariamente concessi da intermediari finanziari successivamente acquisiti dalle Cedenti;
3. ciascuno
dei Crediti deriva da un Contratto di Finanziamento stipulato con un soggetto rientrante in una delle
seguenti categorie: consumatore, lavoratore dipendente, pensionato, società di persone, società di
capitali” (cfr. allegati fascicolo monitorio – in fascicolo di primo grado di parte appellata).
Fra i criteri indicati per l'individuazione dei crediti ceduti vi è – tra gli altri – il seguente requisito: “
8. i rispettivi debitori ceduti sono inclusi nella lista di NDG depositata presso il Notaio
Dott.ssa , Notaio in Milano, il 5.12.2018”. Persona_1
Sotto tale profilo questa Corte ritiene che il documento n. 13 prodotto dall'opposta con la costituzione in giudizio, denominato “elenco posizioni”, non costituisce prova di per sé dell'appartenenza dell'appellante all'elenco dei debitori ceduti depositato presso il
Notaio in quanto è di provenienza e formazione unilaterale ed è privo di qualsiasi sottoscrizione o di autenticazione o attestazione di conformità da parte del Notaio quale depositario pubblico (cfr. doc. 13 in fascicolo di primo grado di parte appellante).
L'odierna parte appellata, tuttavia, con la memoria 183, comma 6 n. 1 c.p.c. ha prodotto, altresì, la dichiarazione proveniente e sottoscritta dal depositario Notaio
, nella quale il Pubblico Ufficiale indica (“segnala”) i nominativi dei Persona_1
soggetti contenuti nell'elenco dei crediti oggetto di cessione, depositato fiduciariamente da presso di sé in data 5.12.2018, tra i quali risulta anche quello Controparte_1
dell'odierna appellante “ ” (cfr. memoria 183, comma 6 n. 1 Parte_1
c.p.c. – in fascicolo di primo grado di parte appellata).
Sulla scorta di tale documento, proveniente e sottoscritto dal Pubblico Ufficiale
depositario, la Corte ritiene pienamente provata l'avvenuta cessione del credito per cui è
causa e la titolarità dello stesso in capo all'appellata Controparte_1
Di nessun rilievo è, inoltre, la mail del 14.11.2019 portata dall'appellante a fondamento pagina 7 di 9 dei dubbi sulla legittimità dell'atto del notaio;
trattasi di un'interlocuzione del tutto generica in cui il personale addetto allo studio notarile chiede “ulteriori dettagli”, per indirizzare la ricerca (cfr. allegato alla memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c. – in fascicolo di primo grado di parte appellante).
In buona sostanza deve ritenersi fondatamente dimostrata l'inclusione del credito oggetto di lite nell'operazione di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, visto l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, in uno con la documentazione proveniente dal notaio Per_1
I motivi di appello sono, dunque, infondati e vengono integralmente rigettati.
*****
Per tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di in persona del suo legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, contrariis reiectis, così provvede:
- Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 809/2023
emessa dal Tribunale di Spoleto il 24.10.2023);
- Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellata costituita che liquida in €.2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che pagina 8 di 9 sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 28 aprile 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 686/2023 R.G. promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a Marsciano (PG), con domicilio eletto in Perugia, Via Mario Angeloni 27,
presso lo studio dell'Avv. Giovanni Lovelli che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di
(c.f.: ) con sede in Milano Via San Prospero n. 4 e Controparte_1 P.IVA_1
per essa la procuratrice (c.f.: in Parte_2 P.IVA_2
persona del direttore generale p.t., con sede in San Donato Milanese (MI), Via
dell'Unione Europea 6A/6B, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mancusi, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Martina Baggiani in Perugia, Via Cartolari, n.
25, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta e successiva dichiarazione di pagina 1 di 9 elezione di nuovo domicilio del 14.4.2024;
=Appellata=
OGGETTO: Contratti Bancari
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da atto di citazione in appello;
Per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 556/2019 – R.g. n. 1323/2019 emesso dal Tribunale di
Spoleto su istanza di con il quale si ingiungeva il pagamento in Controparte_1
favore dell'opposta della somma di €.18.788,04 oltre spese e competenze della procedura monitoria, a fronte del contratto di finanziamento n. 1552337 di €.11.150,00
stipulato dall'opponente in data 13.08.2018 con Parte_3
A fondamento dell'opposizione la preliminarmente, eccepiva il difetto di Parte_1
legittimazione attiva di assumendo che l'avviso di cessione Controparte_1
pubblicato in gazzetta ufficiale non fosse sufficiente a provare che in essa fosse ricompreso anche il rapporto in questione.
Nel merito contestava il mancato conteggio del pagamento di 15 cambiali da €.328,00
ciascuno, con conseguente riduzione del capitale da versare e dei relativi interessi.
In conformità delle deduzioni svolte l'attrice chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'accertamento del difetto di legittimazione attiva di e, in Controparte_1
subordine, che fosse accertata la somma effettivamente dovuta, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
pagina 2 di 9 Con comparsa del 07.02.2020 si costituiva contestando integralmente Controparte_1
l'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto, per ciò chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto;
in subordine domandava l'accertamento della pretesa creditoria azionata e la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo.
La causa veniva istruita solo documentalmente e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c.,
all'udienza del 24.10.2023.
Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 809/2023 pubblicata il 24.10.2023, rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 809/2023 ha interposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Inutilizzabilità del documento n. 13 perché falso”.
La sentenza impugnata è errata nella parte in cui il primo Giudice, a fronte della contestazione circa la titolarità del credito in capo all'opposta, ha ritenuto provata la cessione sulla base dell'elenco delle posizioni cedute di cui al doc. 13 prodotto dall'opposta e della dichiarazione del notaio presso cui era stata depositata la lista NDG
dei debitori ceduti.
Parte appellante afferma che il documento prodotto dall'opposta contenente l'elenco
NDG dei debitori ceduti sia falso in quanto non vi è prova che esso provenga e sia stato redatto dalla cedente - a suo dire - unico soggetto legittimato a Parte_3
redigerlo e sottoscriverlo.
Il giudice di prime cure avrebbe quindi violato l'art. 2719 c.c. in quanto il documento non è attestato dal notaio depositario della lista NDG (contenente i codici clienti dei debitori ceduti) e l'opponente ne ha eccepito la falsità.
pagina 3 di 9 2) “Irrilevanza probatoria della dichiarazione 14.9.2020 del notaio Persona_1
.
[...]
Parte appellante afferma, inoltre, che il documento proveniente del notaio Per_1
datato14.09.2020 non valga a provare l'inclusione del rapporto in contestazione tra quelli oggetto della cessione.
Afferma che l'elenco dei debitori ceduti può essere redatto e sottoscritto solo dalla cedente mentre la lista redatta dal notaio non proviene da Parte_3 Parte_3
dunque non vi è prova che il documento – ritenuto dal Tribunale prova
[...]
dell'inserimento della nell'elenco dei debitori ceduti – sia stato redatto da Parte_1
e costituisca prova della cessione. Parte_3
3) “Errata affermazioni in merio a mancanza di indizi della falsità dei due documenti
posti a fondamento della decisione e errata interpretazione della pec 14.11.2019 dello
studio notarile”.
L'appellante afferma che il doc. n. 13 di cui alla comparsa di costituzione di
[...]
non sia mai stato depositato in Gazzetta Ufficiale, ma la lista redatta da CP_1
è stata depositata solo presso il notaio. Parte_3
Questo fatto - a suo dire – non è solo indizio, ma sarebbe la prova della falsità.
Altro indizio è (sarebbe) dato dalla differenza della lista redatta su carta intestata del notaio rispetto al doc. n. 13 della comparsa di risposta.
Sostiene, infine, che il giudice di prime cure non abbia dato rilievo al fatto che sulla presenza del nominativo della nell'elenco dei debitori ceduti lo studio notarile Parte_1
ha riscontrato la richiesta precisando che “non risulta alcuna posizione”.
Sulla base dei motivi d'impugnazione proposti l'appellante ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con dichiarazione che nulla è dovuto a Controparte_1
essendo priva di legittimazione attiva, con condanna dell'appellata al pagamento delle pagina 4 di 9 spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa di risposta del 08.03.2024 si è costituita che ha Controparte_1
contestato integralmente l'appello avversario e ne ha chiesto il rigetto, con la condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il Consigliere istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 19.02.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
I motivi di appello - che vengono trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi -
sono infondati.
Come noto, in tema di cessione in blocco dei crediti ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n.
385 1993 (TUB) è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 31118/2017).
Il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità – a cui questa Corte
aderisce con convinzione – ha poi specificato che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario -in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del
1993- ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che pagina 5 di 9 il debitore ceduto non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. Civ.,
Sez. III, n. 3405/2024; Cass. Civ., Sez. III, n. 12739/2021 e Cass. Civ., Sez. III, n.
24798/2020).
Quanto poi alla conoscenza in capo al debitore, è pure noto che l'art. 58 TUB ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei ceduti la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, con ciò dispensando la Banca cessionaria dell'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale
adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può
quindi avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. ord. 20495/2020).
Ebbene, nel caso in esame la parte opposta (odierna appellata), affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ( , ha prodotto già in sede Parte_3
monitoria l'avviso in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 11.12.2018 dal quale emerge che “La
(la “Cessionaria” o la “Società”) comunica che, nell'ambito di un'operazione di Controparte_1
cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in data 5 dicembre 2018 ha concluso con: A) Parte_3
… un contratto di cessione (il “Contratto di Cessione Plusvalore”) di crediti pecuniari, individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario;
…in virtù del quale le Cedenti, con efficacia giuridica dal 5 dicembre 2018,
hanno ceduto in blocco pro soluto alla Cessionaria e la Cessionaria ha acquistato in blocco pro soluto
dalle Cedenti ai termini e alle condizioni ivi specificati ogni e qualsiasi credito (per capitale e interessi
anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla Data di Valutazione, come definita nel prosieguo)
(i “Crediti”) che al 30 settembre 2017(la “Data di Valutazione”) soddisfaceva i seguenti criteri:
1. i
Crediti sono stati concessi sotto una delle seguenti forme tecniche: i) finanziamento contro cessione del
quinto e/o assistito da delegazione di pagamento;
ii) prestito personale;
iii) prestito finalizzato;
iv) pagina 6 di 9 prestito per l'acquisto di autovetture (diverso dal leasing), e v) carte di credito;
2. i Crediti derivano da
Contratti di Finanziamento concessi dalle Cedenti nell'ambito della propria attività d'impresa oppure
originariamente concessi da intermediari finanziari successivamente acquisiti dalle Cedenti;
3. ciascuno
dei Crediti deriva da un Contratto di Finanziamento stipulato con un soggetto rientrante in una delle
seguenti categorie: consumatore, lavoratore dipendente, pensionato, società di persone, società di
capitali” (cfr. allegati fascicolo monitorio – in fascicolo di primo grado di parte appellata).
Fra i criteri indicati per l'individuazione dei crediti ceduti vi è – tra gli altri – il seguente requisito: “
8. i rispettivi debitori ceduti sono inclusi nella lista di NDG depositata presso il Notaio
Dott.ssa , Notaio in Milano, il 5.12.2018”. Persona_1
Sotto tale profilo questa Corte ritiene che il documento n. 13 prodotto dall'opposta con la costituzione in giudizio, denominato “elenco posizioni”, non costituisce prova di per sé dell'appartenenza dell'appellante all'elenco dei debitori ceduti depositato presso il
Notaio in quanto è di provenienza e formazione unilaterale ed è privo di qualsiasi sottoscrizione o di autenticazione o attestazione di conformità da parte del Notaio quale depositario pubblico (cfr. doc. 13 in fascicolo di primo grado di parte appellante).
L'odierna parte appellata, tuttavia, con la memoria 183, comma 6 n. 1 c.p.c. ha prodotto, altresì, la dichiarazione proveniente e sottoscritta dal depositario Notaio
, nella quale il Pubblico Ufficiale indica (“segnala”) i nominativi dei Persona_1
soggetti contenuti nell'elenco dei crediti oggetto di cessione, depositato fiduciariamente da presso di sé in data 5.12.2018, tra i quali risulta anche quello Controparte_1
dell'odierna appellante “ ” (cfr. memoria 183, comma 6 n. 1 Parte_1
c.p.c. – in fascicolo di primo grado di parte appellata).
Sulla scorta di tale documento, proveniente e sottoscritto dal Pubblico Ufficiale
depositario, la Corte ritiene pienamente provata l'avvenuta cessione del credito per cui è
causa e la titolarità dello stesso in capo all'appellata Controparte_1
Di nessun rilievo è, inoltre, la mail del 14.11.2019 portata dall'appellante a fondamento pagina 7 di 9 dei dubbi sulla legittimità dell'atto del notaio;
trattasi di un'interlocuzione del tutto generica in cui il personale addetto allo studio notarile chiede “ulteriori dettagli”, per indirizzare la ricerca (cfr. allegato alla memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c. – in fascicolo di primo grado di parte appellante).
In buona sostanza deve ritenersi fondatamente dimostrata l'inclusione del credito oggetto di lite nell'operazione di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, visto l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, in uno con la documentazione proveniente dal notaio Per_1
I motivi di appello sono, dunque, infondati e vengono integralmente rigettati.
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Per tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di in persona del suo legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, contrariis reiectis, così provvede:
- Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 809/2023
emessa dal Tribunale di Spoleto il 24.10.2023);
- Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellata costituita che liquida in €.2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che pagina 8 di 9 sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 28 aprile 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
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