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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/12/2025, n. 2523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2523 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4882/22 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Gianmarco Meglio che lo rapp.ta e difende Parte_1 come da mandato in atti
RICORRENTE
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
E , nella loro qualità di moglie e di figli di CP_4 Controparte_5 [...]
Parte_1
INTERVENTORI AD
[...]
[...
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Morrico Enzo, Antonello Di Rosa, Controparte_6 Lorena Carleo, Matteo Lauro, Loredana Curcio, elett.te domiciliata presso lo studio di quest'ultima in virtù di procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni non patrimoniali per malattia professionale
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/09/2022 il ricorrente esponeva di aver lavorato per la ditta esterna SAIT per la Controparte_
, committente, nel cantiere di Castellammare di Stabia, dall'ottobre 1975 al marzo 2003. In particolare, allegava di aver svolto mansioni di coibentatore e scoibentatore, in promiscuità con gli altri lavoratori, sotto le direttive e il controllo della committente, pienamente integrato nel ciclo produttivo della Deduceva che era stato in CP_6 contatto con l'amianto nell'esercizio delle proprie mansioni, svolte senza l'utilizzo di alcun mezzo di protezione, e con l'amianto aerodisperso, e che aveva contratto una malattia absesto-correlata a causa dell'esposizione all'amianto, CP_ riconosciuta dall' al 45% per il periodo di lavoro prestato alle dipendenze delle ditte sopra indicate e presso la
Invocata la responsabilità contrattuale della società e in subordine la responsabilità CP_6 CP_6 extracontrattuale, dedotta l'esistenza di precisi margini di colpa a suo carico, chiedeva la condanna della Società resistente al risarcimento del danno biologico differenziale non patrimoniale subito, per le somme specificamente indicate in ricorso, oltre accessori di legge, spese vinte. Si costituivano con ricorso ad adiuvandum la moglie ed i figli del ricorrente. Si costituiva in giudizio la convenuta la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della Controparte_6 domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale stante l'applicabilità, ratione temporis, alla presente fattispecie dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 e la mancata prova della configurabilità in concreto di un fatto- reato commesso dal datore di lavoro, rilevante ai fini del venir meno dell'esonero sancito dall'art. 10, comma 1 D.P.R. n. 1124/1965; eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva stante l'assenza della sua qualità di datore di lavoro e la 1 mancata prova dell'esistenza di contratti di appalto;
nel merito contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, negando l'esistenza di nesso causale e di colpa della società, con vari argomenti in fatto ed in diritto, spese vinte. In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale e la ctu medico legale. All'odierna udienza cartolare, all'esito del deposito di note conclusionali a trattazione scritta, il Tribunale decideva con la presente sentenza.
La resistente eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo stato il ricorrente mai dipendente della per mancanza di prova documentale della presenza continuativa del ricorrente presso i CP_6 cantieri di Castellammare di Stabia e per mancanza di ingerenze nella conduzione dei lavori da parte del committente;
altresì evidenziava, in subordine, l'assenza di contratto di appalto in atti, e, in ogni caso la carenza di responsabilità del committente restando questa in capo all'appaltatore, e dovendo comunque essere specificamente provata l'incidenza del committente nell'eziologia dell'evento. Tali eccezioni come è evidente attengono al merito della causa e pertanto andranno valutate in seguito. E' invero onere dei ricorrenti provare i fatti costitutivi della pretesa, e quindi nella specie l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'inadempimento datoriale -nel caso de quo della committente- e la nocività dell'ambiente di lavoro. In relazione alle altre eccezioni sollevate da e riportate supra, si evidenzia che, com'è noto e ormai assodato, CP_6 il giudice, una volta accertata la responsabilità civile del datore di lavoro o del danneggiante in relazione al danno subito dal lavoratore, secondo i principi e i criteri civilistici, deve riconoscere al lavoratore (e per lui, agli eredi in caso di CP_ decesso) il danno biologico da invalidità escluso dalla sfera dell'assicurazione applicando a tal fine i criteri equitativi utilizzati per liquidare questo tipo di danno in materia di responsabilità civile. Invero, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, che ha esteso la copertura dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali al danno biologico, sussiste la CP_ responsabilità civile del datore di lavoro per la parte di danno risarcibile che eccede l'indennizzo dovuto dall' in relazione a quella copertura assicurativa. Quanto, poi, al problema della c.d. pregiudiziale penale, si precisa, innanzitutto, che il presupposto dell'azione risarcitoria del lavoratore non è l'esistenza di un provvedimento di condanna, ma la sussistenza di responsabilità penale del datore di lavoro accertabile autonomamente ed incidentalmente nell'ambito del giudizio civile. In via ancora preliminare va evidenziato che l'azione proposta è un'azione di responsabilità contrattuale (art. 2087 c.c.). Trattandosi di causa fondata sulla violazione della norma contenuta nell'art. 2087 cod. civ., come sopra già accennato, incombe sull'attore l'onere di provare l'inadempimento, il danno ed il nesso causale tra il danno e la condotta del datore di lavoro, il quale, per contro, ha l'onere di provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533, cui si è conformata tutta la giurisprudenza di legittimità successiva cfr. tra le altre Cass. sez. L. n. 21590/2008 e n. 15078/2009). Ritiene questo giudicante di dover recepire quest'ultimo indirizzo interpretativo, autorevolmente fondato su pronunce delle Sezioni Unite e basato su una lettura costituzionalmente orientata delle regole in materia. Da ciò consegue, in termini di ripartizione probatoria, che il lavoratore danneggiato può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento (Cass. n. 9817/2008 citata) e, invece, l'infortunato non è gravato dell'onere di provare il "fatto" costituente inadempimento dell'obbligo di sicurezza. In definitiva, il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore, il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro o malattia professionale, deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. civ., sez. lav., nn. 9817 e 21590 del 2008). Va quindi verificata, alla luce delle eccezioni della resistente, l'esistenza dell'obbligazione lavorativa. Il ricorrente prestava attività lavorativa come coibentatore e coibentatore alle dipendenze di SAIT SPA, ditta esterna, e Controparte_ non direttamente per . Allega il ricorrente che la società datrice di lavoro ha sempre provveduto a svolgere attività in regime di appalto presso il cantiere di Castellammare di Stabia, e che manteneva il coordinamento, e che anche le misure CP_6 organizzative e di sicurezza erano approntate dalla CP_6 Allega altresì che gli operai, ed anche lui come tale, ricevevano direttive dai vari responsabili della committente, nonché che l'ambiente di lavoro era nella disponibilità della e che ivi lavorava in promiscuità con i dipendenti CP_6
CP_6 Ritiene il giudice che parte ricorrente ha allegato e provato l'esistenza dell'obbligazione lavorativa e le modalità di svolgimento di essa, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché la disponibilità dell'ambiente di lavoro da parte della committente.
2 Entrambi i testimoni escussi hanno riferito, concordemente, che parte ricorrente lavorava nel cantiere di C/Mare di Stabia della Inoltre, agli atti vi è il libretto di lavoro, l'estratto contributivo e vi sono documenti da cui Controparte_6 CP_ desumere l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, ovvero i documenti Dalle deposizioni testimoniali espletate in corso di causa, da ritenersi certamente attendibili in quanto rese da ex colleghi di lavoro, è inoltre emersa la fondatezza delle circostanze dedotte nel corpo del ricorso introduttivo in ordine alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa di quest'ultimo, a bordo nave, e in ordine alla presenza dell'amianto all'interno della con esposizione, diretta ed anche indiretta, del ricorrente alle fibre di amianto. CP_6 Il teste ed il ricorrente lavoravano entrambi a bordo nave come coibentatori. Testimone_1 Lavoravano entrambi per la Sait, ditta esterna che faceva rivestimenti di lana vetro della nave, su tutta la nave, dal garage alle cabine agli esterni. Il teste ha lavorato per la Sait dal 1986 fino al 2012 e lui ed il ricorrente facevano le stesse mansioni, ovvero coibentavano a mano, con la polvere di amianto impastata, e facevano gli stessi orari di lavoro in quanto erano nella stessa squadra. Sulle mansioni specificamente ha dichiarato: “lavoravamo entrambi a bordo nave, io ero operaio specializzato ma io facevo solo il nastrino, è un nastro che si mette sopra la lana vetro per completare la lavorazione. invece il ricorrente saldava, arpionava e metteva anche rivestimenti in lana vetro e faceva dei tubi con una fibretta che conteneva amianto. I tubi li facevano i tubisti e lui li rivestiva con lana vetro, li coibentava;
sopra questa rete si metteva un cemento leggero che conteneva amianto, che si induriva”. Ha riferito che la lana vetro si sbriciolava, era molto polverosa;
che le pulizie sulla nave le facevano loro operai con scopa e palette e scope piccoline per i posti piccoli.
Ha riferito che lavoravano in ogni ambiente della nave (garage, sala macchine “che è tutta rivestita in lana vetro e amianto”, cabine, saloni), e che la nave era quasi tutta rivestita di lana vetro e amianto. Ha riferito che non avevano maschere e tute per la protezione della lana vetro, che i Dpi non c'erano proprio, le mascherine non le davano nè Sait nè fino al 1990; che non c'erano aeratori grandi nella nave, solo quelli CP_6 portatili che usavano i saldatori;
che in sala macchine non c'era proprio aria e si lavorava senza ricambio di aria, l'ambiente era pieno di polvere di lana vetro, soprattutto negli ambienti ove non c'era ricambio di aria;
che lavoravano in promiscuità con tutti gli altri lavoratori.
Il teste ha riferito inoltre anche del lavoro di scoibentazione, dichiarando che dal 1986 dal 1990 insieme al ricorrente, e insieme a quasi tutti gli operai della loro squadra, hanno scoibentato le navi dall'amianto, sia nel porto di Napoli che nel porto di Civitavecchia. Facevano sia lavoro ordinario a bordo nave che scoibentazione. Ha dichiarato che tutta la nave era rivestita di amianto, salone, sala macchina, scale, cabine, e anche i tubi contenevano amianto e che la scoibentazione avveniva arpionando la rete che stava sotto ai pannelli induriti, e poi tirandola giù, per cui “si faceva un sacco di polvere come una nube”; ha riferito che sia a Napoli che a Civitavecchia lui e il ricorrente hanno scoibentato “quintali di amianto”. Ha dichiarato inoltre che gli operai sono venuti a conoscenza del fatto che l'amianto fosse pericoloso negli anni 1990;
“molto tempo dopo, quando abbiamo fatto la scoibentazione a Civitavecchia”; che verso la fine degli anni 80 sono cominciate a girare voci che l'amianto era pericoloso e “noi operai ci siamo iniziati a preoccupare, ma sia i capocantieri di Sait che i vertici dicevano di non preoccuparci che eravamo fissati e che non faceva male;
nessuno di noi CP_6 ha avuto informazioni sulla pericolosità dell'amianto. che io sappia nè Sait nè hanno mai avvertito il CP_6 ricorrente della pericolosità dell'amianto; non fece corsi di formazione, nè c'erano in giro cartelloni, non usava mascherine, e le tute di lavoro le lavava a casa ogni settimana” adr: sia Sait che ci facevano fare le visite CP_6 mediche, dagli anni 1990 in poi. prima non le facevamo proprio e dopo gli anni 1990' le facevamo ma erano superficiali, ci prendevano il sangue e ci facevano soffiare per valutare il respiro. E' stato sentito anche il teste . Anche lui ha lavorato con le ditte esterne, poi è stato assunto Testimone_2 direttamente da negli anni 70; era elettricista di bordo, ha riferito che gli è capitato di lavorare insieme al CP_6 ricorrente, ma non nella stessa squadra. Ha riferito che il ricorrente prendeva i sacchetti di amianto li tagliava e lo impastava. spruzzava l'amianto e lo metteva sui muri della nave per isolare. Era coibentatore. faceva tutto a mano;
che a bordo nave l'ambiente era polveroso, non c'erano aspiratori;
si lavorava tutti insieme, saldatori, elettricisti, coibentatori, ecc. “la polvere ce la prendevamo tutti quanti”; ha riferito che al mattino trovavamo le pareti spruzzate di amianto grigio le avevano fatte le ditte la sera o la notte prima;
che le ditte esterne spruzzavano l'amianto con le macchine. Ha dichiarato che non usavano le mascherine, neanche il ricorrente;
che non sapevano che a bordo c'era l'amianto nè che fosse pericoloso “ce lo dicevamo tra noi operai ma i capi non ce lo dicevano”; ha confermato che non hanno fatto corsi di formazione per l'amianto, non c'erano cartelloni che avvisassero della pericolosità dell'amianto, facevamo visite mediche ma solo il periodo prima della pensione. Entrambi i testi hanno dichiarato quindi che l'amianto era presente su tutta la nave e che era usato come materiale coibentante;
che si liberava nell'aria a seguito delle spruzzature e delle lavorazioni e che veniva inalato dai lavoratori che non avevano dispositivi di protezione, in ambienti privi di aeratori o con aerazione insufficiente. Entrambi i testi risultano attendibili, e precise e dettagliate le loro dichiarazioni. La circostanza che uno di essi,
, abbia presentato anch'egli ricorso ed abbia avuto come teste nel procedimento il ricorrente, non inficia Tes_1 l'intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni, convergenti con quelle dell'altro teste, e con un fatto notorio sulla presenza dell'amianto nelle navi ormai acclarato da numerose sentenze di merito e di Cassazione. Non v'è dubbio, pertanto, che l'uso di amianto sia in forma di pannelli, che in fibre, che in forma di spruzzatura costituiscono già essi sole veicoli di inalazione di polveri di amianto, essendo modalità idonee a una dispersione aerea
3 di polveri di asbesto nei luoghi di lavoro, in funzione sia della tipologia del materiale sia delle lavorazioni compiute con e su di esso, e che il ricorrente fosse esposto a tali polveri.
CP_ La presenza di malattia di origine professionale, l'asbestosi appunto, tabellata in lista I, è stata già riconosciuta da
CP_ Dalla relazione della visita medico legale del 2022 dell' si legge che la malattia professionale è stata riconosciuta
CP_ da già nel 1998, e poi confermata con percentuale del 16% di invalidità; successivamente, nel 2008 l'invalidità è stata aumentata al 20% (asbestosi con compromissione funzionale di grado medio);
CP_ nel 2016, a seguito di visite medico legali e di spirometria, ha riconosciuto il 45% di invalidità, accertando una patologia asbestosica con compromissione funzionale di grado severo.
CP_ La percentuale è stata confermata da con visita di revisione del 5/2/24, e sono stati acquisiti al procedimento i relativi atti e documenti.
E' stata disposta ctu al fine di accertare la sussistenza della patologia lamentata, nonché il nesso causale tra la malattia professionale lamentata e l'attività lavorativa prestata presso la e il grado di invalidità. CP_6 Sono stati acquisiti durante la ctu la tac torace eseguita il 21/11/23 e la spirometria del 08/04/22 (anche se indicata nell'istanza di acquisizione con la data dell'08/04/23). Il ctu, specialista in Pneumologia, responsabile di ambulatorio divisionale pneumologia con annesso servizio di fisiopatologia respiratoria, ha valutato la documentazione clinica in atti. CP_ In relazione alla spirometria effettuata presso in data 05/07/2016, che ha determinato l'aggravamento dal 20% al 45%, il ctu ha ritenuto che l'esame svolto non fosse attendibile in quanto non correttamente eseguito: invero dal diagramma della spirometria si rileva che durante la fase espiratoria vi è stata una nuova inspirazione “come succede in caso di colpo di tosse”, e la fase di espirazione non è giunta a termine nel tempo dei 6 secondi previsti, per cui l'esame andava ripetuto. Pertanto, il ctu ha provveduto a ripetere l'esame spirometrico in data 18/1/24 presso il suo studio. Da esso è emersa la diagnosi di “sindrome disventilatoria mista a prevalente espressione restrittiva di grado medio con impegno delle piccole e medie vie aeree. Buona collaborazione della paziente”. Il ctu ha confermato la già acclarata patologia asbestosica;
ciò sulla base della documentazione medica (rx, della tac e delle spirometrie, tutte indicative di sindrome restrittiva) e dell'anamnesi lavorativa. Ha riconosciuto quindi sussistere il nesso causale tra la patologia del ricorrente ed esposizione all'amianto, che peraltro è da tempo acclarato dalla letteratura epidemiologica;
l'asbestosi è malattia tabellata in lista 1, tanto che il rapporto CP_ eziopatogenetico è stato acclarato anche dall' che ha riconosciuto la riconducibilità della malattia all'esposizione all'amianto. Concludeva per un danno biologico complessivo del 30% (5% danno anatomico -cod. 331- e 25% danno funzionale - cod. 334). In particolare il ctu riscontrava un danno anatomico come da Tac del 2023 (multipli ispessimenti pleurico mammellonati calcifici a carico della pleura diaframmatica bilateralmente, e della pleura parietale a livello dei seni costo vertebrali bilateralmente, della pleura parietale anteriore a livello del LSS del lobo medio, con aree a vetro smerigliato a carico dei segmenti postero laterali di ambo i lobi inferiori), e un danno funzionale da “sindrome restrittiva media con lieve ipossiemia arteriosa”. CP_ CP_ La visita di revisione ha confermato la precedente valutazione (visita di revisione del 13/2/24 confermativa del 45% “Broncopneumopatia mista con prevalenza restrittiva severa consistente in Asbestosi polmonare con compromissione funzionale di grado severo, grado: 45%; non si rilevano modificazioni significative nei conforti dell'esame precedente”). CP_ Nei chiarimenti richiesti al ctu per l'esame della nuova documentazione depositata da parte ricorrente, il ctu ha rilevato che l'esame spirometrico condotto il 9/2/24 in sede di revisione neanche è attendibile, per scarsa collaborazione del paziente. Invero, Invero, il referto segnala:
“Esegue EGA (emogasanalisi) arteriosa: Lieve alcalosi respiratoria come da iperventilazione, lieve ipossiemia per età in assenza di insufficienza respiratoria. Esegue spirometria semplice con curva flusso/volume. Molto ridotta la collaborazione. curva flusso/volume come da possibile deficit restrittivo non confermabile con altre prove funzionali per la scarsa collaborazione.” Pertanto, rilevando l'attendibilità e dell'esame da lui condotto il 18/1/24, eseguito con la collaborazione del paziente, ha confermato l'invalidità al 30%. Ciò anche perché, trattandosi di malattia polmonare cronica, non ha ritenuto che dopo poche settimane dall'esame del 18/1/24, eseguito con buona collaborazione del paziente, l'esito potesse essere a tal punto differente. Il giudice condivide quanto riportato nella ctu, scientificamente completa, precisa ed esaustiva. Si rileva che i precedenti esami spirometrici (5/7/2016, 08/04/22) risultano effettivamente poco attendibili, l'uno per scorretta esecuzione e l'altro per scarsa collaborazione del paziente. Lo stesso dicasi per la spirometria effettuata il CP_ 9/2/24 presso l' Invero il referto, relativo a spirometria semplice, evidenzia che è stata “molto ridotta la collaborazione”. L'emogasanalisi eseguita in sede di revisione evidenzia una lieve ipossiemia.
4 Le conclusioni del ctu tengono conto sia del dato derivato dalla spirometria dallo stesso eseguita, correlato al dato anatomico riscontrato (fibrosi polmonare interstiziale), sia della ridotta del 34%, con ipossiemia lieve;
Pt_2 le critiche di parte ricorrente (“La bozza si concentra molto sull'esame spirometrico svolto dal ctu in sede peritale, ritenendolo l'unico affidabile, e tiene in blanda considerazione il resto della documentazione e refertazione medica presente agli atti. Ciò colpisce non poco anche perché – per ovvi e comprensibili motivi - le strumentazioni utilizzate dall' e dagli altri centri diagnostici (presso cui sono stati svolti gli esami presenti in atti) sono CP_7 ben più sofisticati e all'avanguardia di quelli peritali.”) non colgono nel segno: la valutazione del ctu si basa non sulla diversa strumentazione utilizzata, ma sulle modalità di esecuzione dell'esame spirometrico e sulla scarsa collaborazione CP_ del paziente durante l'esame. Né vi è negazione della fonte probatoria in punto di esposizione all'amianto e di riconoscimento della malattia professionale (Cass. 678/23). A fronte delle critiche del ctu alle precedenti spirometrie eseguite, nonché a quella effettuata in sede di revisione (motivate, si ripete, da scorretta esecuzione per mancata collaborazione del paziente e quindi con risultati inattendibili), parte ricorrente non ha opposto controdeduzioni tecniche o scientifiche, idonee a confutare la ctu, limitandosi ad CP_ evidenziare gli esiti della documentazione l'asserita mancata considerazione di essi da parte del ctu, e l'uso da parte del ctu di apparecchi portatili. Tali osservazioni non risultano sufficienti per indurre questo giudice, per i motivi sopra esposti, a ritenere erronee le conclusioni del ctu. Lo stesso dicasi per quanto riguarda le osservazioni della resistente: il ctu ha specificato che sussiste una sindrome a prevalenza restrittiva, correlata a fibrosi polmonare primitiva e/o secondaria con placche pleuriche, tratti tipici dell'asbestosi. Inoltre, il danno funzionale come insufficienza respiratoria media è da correlarsi al dato derivante dalla spirometria, al dato anatomico ed al valore dell'ipossiemia derivante dall'emogasanalisi, sulla base non solo del valore della FVC e della, ma anche dell'ipossiemia, ex tabella all. 2 del Dm12/7/2000. Per tali motivi ha ritenuto congruo riconoscere per analogia al ricorrente, con FVC ridotta al 34% e ipossiemia lieve, il valore del 25% come danno funzionale, che unito al 5% di danno anatomico conduce per analogia al 30% di danno totale.
Dall'istruttoria espletata in corso di causa può, inoltre, ritenersi dunque provato il nesso causale tra la malattia professionale e l'attività lavorativa.
Altresì risulta provato il comportamento colposo, omissivo, negligente, imprudente della committente la quale, in violazione del dovere descritto nell'art. 2087 cc, consentiva che i lavoratori lavorassero in condizioni di rischio. Orbene, in tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso o quando si versi nella ipotesi di "culpa in eligendo", la quale ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi. Nel caso che occupa la resistente era committente dei lavori, e il ricorrente non era diretto dipendente della CP_6 ma di ditte esterne. E' noto che la responsabilità del committente è stata legislativamente prevista solo nel CP_6 1994 a seguito del recepimento da parte del legislatore delle direttive Ce, ma la giurisprudenza ha comunque enucleato una serie di criteri su cui basarsi per verificare la sussistenza della responsabilità del committente in caso di appalto. Secondo consolidata giurisprudenza della Cassazione invero, va provato che la committente abbia mantenuto la disponibilità del luogo ove si svolge la prestazione lavorativa;
in tale ipotesi, in presenza di un ambiente potenzialmente nocivo, è obbligo del soggetto datore di lavoro predisporre misure idonee e fornire adeguati dispositivi di protezione onde garantire che l'espletamento della prestazione di lavoro avvenga in condizioni di sicurezza (Cassazione civile sez. lav., 26/01/2023, n.2393, sentenza in cui ha espressamente escluso che l'esclusione della responsabilità della committente possa essere ancorata al fatto che il lavoro è stato espletato prima del 1994); la promiscuità degli ambienti e delle lavorazioni;
la sostanziale nocività dell'ambiente lavorativo (“alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2087 c.c. in quanto proprio le caratteristiche di nocività dei luoghi in cui veniva svolta l'attività lavorativa, rimasti, per come pacifico, nella sostanziale disponibilità e controllo della società implicava CP_6 l'assunzione a carico di quest'ultima dell'obbligo di sicurezza unitamente al soggetto datore di lavoro”, sempre Cass 2393/23). Nel caso che occupa le condizioni di lavoro erano connotate, tra l'altro, da “usuale promiscuità delle lavorazioni svolte a bordo nave” e dall'assenza di qualsivoglia accorgimento volto ad impedire l'estensione dell'inquinamento, ad altre zone del cantiere quali, in particolare la mensa, i magazzini e gli spogliatoi;
pertanto la responsabilità del soggetto committente appare pienamente giustificata alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2087 c.c. in quanto proprio le caratteristiche di nocività dei luoghi in cui veniva svolta l'attività lavorativa, rimasti, per come pacifico, nella sostanziale disponibilità e controllo della società implicava l'assunzione a carico di CP_6 quest'ultima dell'obbligo di sicurezza unitamente al soggetto datore di lavoro. Cassazione civile sez. lav., 26/01/2023, (ud. 18/10/2022, dep. 26/01/2023), n.2393.
5 La giurisprudenza della Suprema Corte ritiene quindi applicabile la disposizione dell'art. 2087 cc anche al committente, laddove, riservandosi i poteri tecnico - organizzativi sull'opera da eseguire, si sia reso in concreto garante della vigilanza relativa alle misure da adottare a tutela dei lavoratori, anche se non dipendenti da lui (ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 17092 dell'8 ottobre 2012). Entrambi i testi hanno riferito espressamente e in maniera dettagliata e specifica sulle modalità di lavorazione. Hanno riferito sulla promiscuità e nocività dell'ambiente di lavoro, che rimaneva comunque nella disponibilità della e del quale aveva che aveva il controllo e la disponibilità. CP_6 Il ricorrente lavorava a bordo nave, era completamente inserito nel lavoro quotidiano e nel ciclo produttivo di costruzione della nave, lavorando come coibentatore prima e come scoibentatore poi, esposto all'amianto. CP_6 manteneva il controllo e la disponibilità del cantiere intero, anche con custodia dell'area di esecuzione dell'appalto (ex 2051 cc). Non v'è dubbio quindi che consentendo che il ricorrente lavorasse in condizioni di rischio, esposto all'amianto e senza misure di protezione, la resistente ha violato l'art. 2087 cc.
La pericolosità dell'amianto era già nota fin dal 1909 quando il R.D. 14 giugno 1909 n. 442 includeva la filatura e la tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi vietati alle donne minorenni ed ai fanciulli o sottoposti a speciali cautele. A seguire, la legge 455/1943 sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, e il D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, sopra riportato. Fin dal dopoguerra, sono poi stati condotti studi scientifici, sia all'estero che in Italia, che hanno resi noti i rischi connessi all'inalazione di fibre di amianto. Pertanto, tenendo conto dell'importanza del gruppo industriale convenuto, che imponeva obblighi di informazione particolarmente elevati, in relazione ai rischi già conosciuti e alla normativa esistente all'epoca in tema di amianto, risultava del tutto esigibile la condotta alternativa lecita, essendo prevedibile la lesione alla salute che la normativa violata in materia di sicurezza mirava a evitare. Quanto alla evitabilità dell'evento di danno, occorre verificare, sulla base di un giudizio prognostico, se il comportamento alternativo lecito avrebbe evitato l'evento contestato. A tale fine in sede penale si richiede una verifica svolta alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che sussiste solo ove si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (Cass. SSS.UU. 30328/2002). In ambito civile, al contrario, il criterio di accertamento che deve essere utilizzato è quello del "più probabile che non"; è necessario verificare se in base ad una regola di normalità causale sia possibile affermare con alto grado di probabilità che l'eliminazione mentale della condotta contestata avrebbe evitato il verificarsi dell'evento (cosiddetto giudizio controfattuale). Tale valutazione è strettamente connessa a quella della sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento causato dall'esposizione all'amianto. Come già detto, l'insorgenza della patologia del ricorrente deriva con un elevato grado di probabilità dall'esposizione all'amianto. Da ciò deriva che l'eliminazione dell'utilizzo di amianto nella costruzione delle navi con sostituzione con materiali alternativi, imposta poi dall'art. 21 del D.P.R. del 1956, avrebbe evitato l'esposizione all'amianto e di conseguenza il verificarsi del danno alla salute. Anche l'utilizzo delle maschere a filtro esistenti all'epoca avrebbe, se non eliminato, almeno ridotto il rischio di insorgenza della patologia. La condotta alternativa lecita che avrebbe evitato l'evento era senz'altro esigibile, essendo disponibili materiali alternativi all'amianto peraltro utilizzati anche prima dell'introduzione di tale minerale nell'industria cantieristica e successivamente incrementati dalla scienza dell'epoca a partire dagli anni '30. Al riguardo, non può eccepirsi che la legislazione dell'epoca sino agli inizi degli anni '90 non vietava l'uso dell'amianto, in quanto nell'ambito delle lavorazioni polverose vi era una specifica norma, l'art. 21 del DPR 303/1956, che richiedeva al datore di lavoro di sostituire, ove possibile, il materiale polveroso. D'altro canto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che non giova al datore di lavoro obiettare che il legislatore non aveva sino all'inizio degli anni '90 precluso l'utilizzo dell'amianto. Infine, quanto sopra esposto appare sufficiente anche al fine di provare la responsabilità penale, configurandosi in astratto il delitto di lesioni colpose;
la giurisprudenza, come sopra si accennava, ha avuto modo di affermare che gli elementi propri della responsabilità penale vanno accertati in sede civilistica con i criteri propri del processo civile, ivi compreso l'utilizzo delle disposizioni sul riparto dell'onere probatorio in caso di mancanza di prova (in particolare per quel che interessa il presente procedimento con riferimento agli artt. 1218 e 2087 c.c.) e il ricorso alle presunzioni (Cass. 4184/2006). Ebbene, nel caso specifico è provata l'esistenza del danno (che è stato accertato mediante tutta la documentazione CP_ medica e in atti, e tramite la ctu), nonché l'esistenza del nesso causale tra il danno e la prestazione lavorativa (e, cioè, l'origine professionale della patologia denunciata e la sua ricollegabilità, in termini eziologici, alla riferita prassi di far lavorare i lavoratori in condizioni di rischio specifico di inalazione di fibre di amianto, così come evidenziato dai testi sentiti e dalla suindicata consulenza medico-legale). La resistente, invece, non ha fornito la prova della dipendenza del danno da causa a lei non imputabile, non avendo offerto alcun elemento atto a dimostrare le iniziative poste in essere per porre fine alla prassi predetta e garantire la tutela dell'integrità fisica dei propri dipendenti.
6 Ed, infatti, nel caso di specie, è di tutta evidenza che nessuna prova di adempimento è stata fornita dalla CP_6 avendo entrambi i testi di parte ricorrente sconfessato interamente le circostanze da essa dedotte al fine di
[...] escludere la propria responsabilità in materia di sicurezza.
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno biologico, si osserva quanto segue. Il danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica, è diverso ontologicamente sia dal danno c.d. morale sia dal danno da mancato reddito in dipendenza della perdita o diminuzione della capacità lavorativa. A seguito di ampia elaborazione giurisprudenziale, la Suprema Corte individua ad oggi come pregiudizi risarcibili unicamente le due categorie del:
- danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del
- danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendo in questo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (sentenze n. 8827 e 8828 del 31.5.2003 della Corte di Cassazione, 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite e n. 233/2003 della Corte Costituzionale). Il perimetro di valutazione del danno è contrassegnato da due limiti: il divieto di automatismi risarcitori e il divieto di duplicazioni. All'interno si collocano l'integrale riparazione del danno e la esigenza di garantirne la personalizzazione, ove ve ne siano i presupposti. In concreto ciò significa che se le proiezioni negative patite non divergono da quelle subite da altre vittime nella medesima condizione il danneggiato non avrà diritto al riconoscimento di un quid pluris. L'aumento personalizzato del danno non patrimoniale è possibile solo in presenza di allegazione e prova specifica di un pregiudizio eccedente quello normalmente correlabile al tipo di lesione asseritamente subita. La personalizzazione in ragione della sofferenza morale, può comportare, quindi, l'applicazione dell'aumento personalizzato. Ma tale aumento può essere riconosciuto solo in presenza di una specifica allegazione e di una specifica prova di una sofferenza fisica o psichica ulteriore rispetto a quella da considerarsi intrinseca ad ogni lesione dell'integrità psicofisica di gravità pari a quella di cui si tratta. In via esemplificativa si possono indicare le seguenti ipotesi: a) un trattamento terapeutico particolarmente pesante, doloroso, disagevole;
b) un iter clinico particolarmente lungo, stressante, con ricoveri lunghi e ripetuti;
c) l'uso di presidi, ortopedici o di altro tipo, notevolmente limitativi;
d) somministrazione consistente di analgesici per lenire un dolore intenso;
e) dolore superiore a quello normalmente correlabile alla lesione dell'integrità psicofisica in questione, a causa di ben determinate caratteristiche personali del danneggiato (ad es. intolleranza soggettiva specificamente documentata).La personalizzazione, adeguata all'effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche, postula la prova di un pregiudizio specificamente ancorato alla concreta fattispecie. L'automatismo tabellare, pertanto, contraddice la personalizzazione di cui parlano le Sezioni Unite. Questo giudice, in continuità con altre decisioni e in adesione a recenti pronunciamenti della S. C., reputa di fare applicazione della tabella elaborata dal Tribunale di Milano dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/08.
Nel caso che occupa va quindi riconosciuto il danno differenziale per un'invalidità del 30% dal momento del deposito della perizia, in cui sono stati accertati i postumi permanenti, e in cui il ricorrente aveva 70 anni. Secondo le tabelle di Milano del 5/6/2024, il 30% di invalidità per danno non patrimoniale calcolato per l'età di 70 anni del ricorrente equivale ad € 143.649, comprensivo di danno biologico e sofferenza soggettiva (A+B € 98.390+€ 45.259). Ritiene il Tribunale che il ricorrente abbia diritto alla liquidazione del danno biologico differenziale nella sua duplice componente biologica e morale;
invero la malattia asbestosica, com'è noto, è malattia progressiva ed ingravescente, ed è lecito presumere in base a massime di esperienza consolidatesi in casi analoghi, che la diagnosi di asbestosi provochi profonde sofferenze psichiche, atteso l'esito spesso infausto di tale tipo di malattia, che provoca rilevanti sofferenze morali.
CP_ Secondo il prospetto depositato da parte ricorrente in data 5/6/24 il ricorrente percepisce una rendita annua di € 10.423,44, con valore capitale al momento della redazione del prospetto pari a € 131.849,22.
CP_ Il valore di € 11.610,02 indicato in ricorso non è supportato da documentazione, in quanto la certificazione depositata con il ricorso non indica né la rendita annua né il rateo mensile. Pertanto, va preso in considerazione il dato
CP_ emergente dal prospetto depositato il 5/6/24.
CP_ CP_ Secondo i calcoli del ctu, effettuati a seguito di ricerche compiute presso l' di Castellammare di Stabia, ha liquidato, al momento del deposito della perizia, € 77.574,26 a titolo di danno biologico. Il ctu ha calcolato tale somma sulla base dei ratei mensili pagati, detraendo la quota di danno biologico. Invero, egli non ha solo calcolato le rendite annuali ma ha calcolato anche la quota di danno biologico annuale.
CP_ nel prospetto non ha indicato la parte relativa al ristoro del danno biologico. Pertanto, all'udienza del 21/5/25 il
CP_ Tribunale invitava le parti a depositare un prospetto di calcolo relativo alla rendita attualizzata, con differenziazione delle quote danno biologico e patrimoniale. In assenza di depositi da parte del ricorrente, e di specifiche contestazioni ai calcoli compiuti dal ctu in relazione al
CP_ calcolo della quota di danno biologico nella rendita (invero parte ricorrente si è limitata a rilevare l'erroneità dei calcoli del ctu senza indicare quali fossero gli errori compiuti dal ctu e senza offrire calcoli alternativi basati sul
7 prospetto depositato), e vista l'adesione (in via subordinata rispetto alle richieste principali) di parte resistente ai calcoli del ctu, vanno utilizzati i calcoli del ctu. CP_ Il ctu ha calcolato la quota di danno biologico pagata da dal 1998, anno di riconoscimento della rendita, all'attualità, ovvero al momento del deposito della consulenza, in € 77.574,26. Tale somma va detratta dal danno CP_ risarcibile essendo stato indennizzato dall' parte del danno biologico, secondo il criterio delle poste omogenee (con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico va detratto dall'importo il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente (Cass. n. 9112- CP_7 2019). Considerato che il deposito del prospetto relativo alla rendita capitalizzata è praticamente coeva al deposito della ctu, in base a detti calcoli al ricorrente spetta la somma di € 66.074,74 a titolo di danno differenziale come cristallizzato al momento dell'accertamento del 30% di invalidità (€ 143.649-€ 77.574,26). In conformità al principio ormai acquisito nel diritto vivente dell'unicità del danno non patrimoniale, le somme indicate nella tabella si devono intendere onnicomprensive e si riferiscono sia alla lesione dell'integrità psico-fisica, sia ai profili di sofferenza interiore riconducibili all'antica categoria di danno morale in senso stretto. Nel caso che occupa non vi sono in atti elementi per una personalizzazione del danno. Sulla somma riconosciuta, liquidata all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate alla data dell'evento secondo gli indici ISTAT del cosiddetto costo della vita e annualmente rivalutata dalla data dell'evento dannoso fino ad oggi. L'esito della lite, parzialmente favorevole al ricorrente, giustifica la liquidazione delle spese processuali secondo la regola della soccombenza, scaglione 52.001/260.000, in base ai valori minimi vista la parziale soccombenza ed il valore concreto della causa, in base al criterio del decisum, ed è liquidata come da dispositivo. Le spese di ctu sono poste a carico della resistente e sono liquidate come da separato decreto.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con Parte_1 ricorso depositato in data 13/09/2022 nei confronti della in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_6 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara che è affetto da “asbestosi polmonare con sindrome disventilatoria Parte_1 mista di grado medio a netta prevalente espressione restrittiva”, malattia di origine professionale di diretta derivazione causale dall'esposizione all'amianto;
- accoglie per quanto di ragione la domanda di risarcimento dei danni spiegata dal ricorrente, nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in suo favore, del danno biologico Controparte_6 differenziale, liquidato, complessivamente, in € € 66.074,74, oltre accessori di legge, a decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- condanna la al pagamento delle spese processuali che liquida, in € 7.000,00 per compenso Controparte_6 professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
- liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
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Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4882/22 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Gianmarco Meglio che lo rapp.ta e difende Parte_1 come da mandato in atti
RICORRENTE
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
E , nella loro qualità di moglie e di figli di CP_4 Controparte_5 [...]
Parte_1
INTERVENTORI AD
[...]
[...
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Morrico Enzo, Antonello Di Rosa, Controparte_6 Lorena Carleo, Matteo Lauro, Loredana Curcio, elett.te domiciliata presso lo studio di quest'ultima in virtù di procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni non patrimoniali per malattia professionale
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/09/2022 il ricorrente esponeva di aver lavorato per la ditta esterna SAIT per la Controparte_
, committente, nel cantiere di Castellammare di Stabia, dall'ottobre 1975 al marzo 2003. In particolare, allegava di aver svolto mansioni di coibentatore e scoibentatore, in promiscuità con gli altri lavoratori, sotto le direttive e il controllo della committente, pienamente integrato nel ciclo produttivo della Deduceva che era stato in CP_6 contatto con l'amianto nell'esercizio delle proprie mansioni, svolte senza l'utilizzo di alcun mezzo di protezione, e con l'amianto aerodisperso, e che aveva contratto una malattia absesto-correlata a causa dell'esposizione all'amianto, CP_ riconosciuta dall' al 45% per il periodo di lavoro prestato alle dipendenze delle ditte sopra indicate e presso la
Invocata la responsabilità contrattuale della società e in subordine la responsabilità CP_6 CP_6 extracontrattuale, dedotta l'esistenza di precisi margini di colpa a suo carico, chiedeva la condanna della Società resistente al risarcimento del danno biologico differenziale non patrimoniale subito, per le somme specificamente indicate in ricorso, oltre accessori di legge, spese vinte. Si costituivano con ricorso ad adiuvandum la moglie ed i figli del ricorrente. Si costituiva in giudizio la convenuta la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della Controparte_6 domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale stante l'applicabilità, ratione temporis, alla presente fattispecie dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 e la mancata prova della configurabilità in concreto di un fatto- reato commesso dal datore di lavoro, rilevante ai fini del venir meno dell'esonero sancito dall'art. 10, comma 1 D.P.R. n. 1124/1965; eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva stante l'assenza della sua qualità di datore di lavoro e la 1 mancata prova dell'esistenza di contratti di appalto;
nel merito contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, negando l'esistenza di nesso causale e di colpa della società, con vari argomenti in fatto ed in diritto, spese vinte. In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale e la ctu medico legale. All'odierna udienza cartolare, all'esito del deposito di note conclusionali a trattazione scritta, il Tribunale decideva con la presente sentenza.
La resistente eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo stato il ricorrente mai dipendente della per mancanza di prova documentale della presenza continuativa del ricorrente presso i CP_6 cantieri di Castellammare di Stabia e per mancanza di ingerenze nella conduzione dei lavori da parte del committente;
altresì evidenziava, in subordine, l'assenza di contratto di appalto in atti, e, in ogni caso la carenza di responsabilità del committente restando questa in capo all'appaltatore, e dovendo comunque essere specificamente provata l'incidenza del committente nell'eziologia dell'evento. Tali eccezioni come è evidente attengono al merito della causa e pertanto andranno valutate in seguito. E' invero onere dei ricorrenti provare i fatti costitutivi della pretesa, e quindi nella specie l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'inadempimento datoriale -nel caso de quo della committente- e la nocività dell'ambiente di lavoro. In relazione alle altre eccezioni sollevate da e riportate supra, si evidenzia che, com'è noto e ormai assodato, CP_6 il giudice, una volta accertata la responsabilità civile del datore di lavoro o del danneggiante in relazione al danno subito dal lavoratore, secondo i principi e i criteri civilistici, deve riconoscere al lavoratore (e per lui, agli eredi in caso di CP_ decesso) il danno biologico da invalidità escluso dalla sfera dell'assicurazione applicando a tal fine i criteri equitativi utilizzati per liquidare questo tipo di danno in materia di responsabilità civile. Invero, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, che ha esteso la copertura dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali al danno biologico, sussiste la CP_ responsabilità civile del datore di lavoro per la parte di danno risarcibile che eccede l'indennizzo dovuto dall' in relazione a quella copertura assicurativa. Quanto, poi, al problema della c.d. pregiudiziale penale, si precisa, innanzitutto, che il presupposto dell'azione risarcitoria del lavoratore non è l'esistenza di un provvedimento di condanna, ma la sussistenza di responsabilità penale del datore di lavoro accertabile autonomamente ed incidentalmente nell'ambito del giudizio civile. In via ancora preliminare va evidenziato che l'azione proposta è un'azione di responsabilità contrattuale (art. 2087 c.c.). Trattandosi di causa fondata sulla violazione della norma contenuta nell'art. 2087 cod. civ., come sopra già accennato, incombe sull'attore l'onere di provare l'inadempimento, il danno ed il nesso causale tra il danno e la condotta del datore di lavoro, il quale, per contro, ha l'onere di provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533, cui si è conformata tutta la giurisprudenza di legittimità successiva cfr. tra le altre Cass. sez. L. n. 21590/2008 e n. 15078/2009). Ritiene questo giudicante di dover recepire quest'ultimo indirizzo interpretativo, autorevolmente fondato su pronunce delle Sezioni Unite e basato su una lettura costituzionalmente orientata delle regole in materia. Da ciò consegue, in termini di ripartizione probatoria, che il lavoratore danneggiato può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento (Cass. n. 9817/2008 citata) e, invece, l'infortunato non è gravato dell'onere di provare il "fatto" costituente inadempimento dell'obbligo di sicurezza. In definitiva, il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore, il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro o malattia professionale, deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. civ., sez. lav., nn. 9817 e 21590 del 2008). Va quindi verificata, alla luce delle eccezioni della resistente, l'esistenza dell'obbligazione lavorativa. Il ricorrente prestava attività lavorativa come coibentatore e coibentatore alle dipendenze di SAIT SPA, ditta esterna, e Controparte_ non direttamente per . Allega il ricorrente che la società datrice di lavoro ha sempre provveduto a svolgere attività in regime di appalto presso il cantiere di Castellammare di Stabia, e che manteneva il coordinamento, e che anche le misure CP_6 organizzative e di sicurezza erano approntate dalla CP_6 Allega altresì che gli operai, ed anche lui come tale, ricevevano direttive dai vari responsabili della committente, nonché che l'ambiente di lavoro era nella disponibilità della e che ivi lavorava in promiscuità con i dipendenti CP_6
CP_6 Ritiene il giudice che parte ricorrente ha allegato e provato l'esistenza dell'obbligazione lavorativa e le modalità di svolgimento di essa, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché la disponibilità dell'ambiente di lavoro da parte della committente.
2 Entrambi i testimoni escussi hanno riferito, concordemente, che parte ricorrente lavorava nel cantiere di C/Mare di Stabia della Inoltre, agli atti vi è il libretto di lavoro, l'estratto contributivo e vi sono documenti da cui Controparte_6 CP_ desumere l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, ovvero i documenti Dalle deposizioni testimoniali espletate in corso di causa, da ritenersi certamente attendibili in quanto rese da ex colleghi di lavoro, è inoltre emersa la fondatezza delle circostanze dedotte nel corpo del ricorso introduttivo in ordine alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa di quest'ultimo, a bordo nave, e in ordine alla presenza dell'amianto all'interno della con esposizione, diretta ed anche indiretta, del ricorrente alle fibre di amianto. CP_6 Il teste ed il ricorrente lavoravano entrambi a bordo nave come coibentatori. Testimone_1 Lavoravano entrambi per la Sait, ditta esterna che faceva rivestimenti di lana vetro della nave, su tutta la nave, dal garage alle cabine agli esterni. Il teste ha lavorato per la Sait dal 1986 fino al 2012 e lui ed il ricorrente facevano le stesse mansioni, ovvero coibentavano a mano, con la polvere di amianto impastata, e facevano gli stessi orari di lavoro in quanto erano nella stessa squadra. Sulle mansioni specificamente ha dichiarato: “lavoravamo entrambi a bordo nave, io ero operaio specializzato ma io facevo solo il nastrino, è un nastro che si mette sopra la lana vetro per completare la lavorazione. invece il ricorrente saldava, arpionava e metteva anche rivestimenti in lana vetro e faceva dei tubi con una fibretta che conteneva amianto. I tubi li facevano i tubisti e lui li rivestiva con lana vetro, li coibentava;
sopra questa rete si metteva un cemento leggero che conteneva amianto, che si induriva”. Ha riferito che la lana vetro si sbriciolava, era molto polverosa;
che le pulizie sulla nave le facevano loro operai con scopa e palette e scope piccoline per i posti piccoli.
Ha riferito che lavoravano in ogni ambiente della nave (garage, sala macchine “che è tutta rivestita in lana vetro e amianto”, cabine, saloni), e che la nave era quasi tutta rivestita di lana vetro e amianto. Ha riferito che non avevano maschere e tute per la protezione della lana vetro, che i Dpi non c'erano proprio, le mascherine non le davano nè Sait nè fino al 1990; che non c'erano aeratori grandi nella nave, solo quelli CP_6 portatili che usavano i saldatori;
che in sala macchine non c'era proprio aria e si lavorava senza ricambio di aria, l'ambiente era pieno di polvere di lana vetro, soprattutto negli ambienti ove non c'era ricambio di aria;
che lavoravano in promiscuità con tutti gli altri lavoratori.
Il teste ha riferito inoltre anche del lavoro di scoibentazione, dichiarando che dal 1986 dal 1990 insieme al ricorrente, e insieme a quasi tutti gli operai della loro squadra, hanno scoibentato le navi dall'amianto, sia nel porto di Napoli che nel porto di Civitavecchia. Facevano sia lavoro ordinario a bordo nave che scoibentazione. Ha dichiarato che tutta la nave era rivestita di amianto, salone, sala macchina, scale, cabine, e anche i tubi contenevano amianto e che la scoibentazione avveniva arpionando la rete che stava sotto ai pannelli induriti, e poi tirandola giù, per cui “si faceva un sacco di polvere come una nube”; ha riferito che sia a Napoli che a Civitavecchia lui e il ricorrente hanno scoibentato “quintali di amianto”. Ha dichiarato inoltre che gli operai sono venuti a conoscenza del fatto che l'amianto fosse pericoloso negli anni 1990;
“molto tempo dopo, quando abbiamo fatto la scoibentazione a Civitavecchia”; che verso la fine degli anni 80 sono cominciate a girare voci che l'amianto era pericoloso e “noi operai ci siamo iniziati a preoccupare, ma sia i capocantieri di Sait che i vertici dicevano di non preoccuparci che eravamo fissati e che non faceva male;
nessuno di noi CP_6 ha avuto informazioni sulla pericolosità dell'amianto. che io sappia nè Sait nè hanno mai avvertito il CP_6 ricorrente della pericolosità dell'amianto; non fece corsi di formazione, nè c'erano in giro cartelloni, non usava mascherine, e le tute di lavoro le lavava a casa ogni settimana” adr: sia Sait che ci facevano fare le visite CP_6 mediche, dagli anni 1990 in poi. prima non le facevamo proprio e dopo gli anni 1990' le facevamo ma erano superficiali, ci prendevano il sangue e ci facevano soffiare per valutare il respiro. E' stato sentito anche il teste . Anche lui ha lavorato con le ditte esterne, poi è stato assunto Testimone_2 direttamente da negli anni 70; era elettricista di bordo, ha riferito che gli è capitato di lavorare insieme al CP_6 ricorrente, ma non nella stessa squadra. Ha riferito che il ricorrente prendeva i sacchetti di amianto li tagliava e lo impastava. spruzzava l'amianto e lo metteva sui muri della nave per isolare. Era coibentatore. faceva tutto a mano;
che a bordo nave l'ambiente era polveroso, non c'erano aspiratori;
si lavorava tutti insieme, saldatori, elettricisti, coibentatori, ecc. “la polvere ce la prendevamo tutti quanti”; ha riferito che al mattino trovavamo le pareti spruzzate di amianto grigio le avevano fatte le ditte la sera o la notte prima;
che le ditte esterne spruzzavano l'amianto con le macchine. Ha dichiarato che non usavano le mascherine, neanche il ricorrente;
che non sapevano che a bordo c'era l'amianto nè che fosse pericoloso “ce lo dicevamo tra noi operai ma i capi non ce lo dicevano”; ha confermato che non hanno fatto corsi di formazione per l'amianto, non c'erano cartelloni che avvisassero della pericolosità dell'amianto, facevamo visite mediche ma solo il periodo prima della pensione. Entrambi i testi hanno dichiarato quindi che l'amianto era presente su tutta la nave e che era usato come materiale coibentante;
che si liberava nell'aria a seguito delle spruzzature e delle lavorazioni e che veniva inalato dai lavoratori che non avevano dispositivi di protezione, in ambienti privi di aeratori o con aerazione insufficiente. Entrambi i testi risultano attendibili, e precise e dettagliate le loro dichiarazioni. La circostanza che uno di essi,
, abbia presentato anch'egli ricorso ed abbia avuto come teste nel procedimento il ricorrente, non inficia Tes_1 l'intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni, convergenti con quelle dell'altro teste, e con un fatto notorio sulla presenza dell'amianto nelle navi ormai acclarato da numerose sentenze di merito e di Cassazione. Non v'è dubbio, pertanto, che l'uso di amianto sia in forma di pannelli, che in fibre, che in forma di spruzzatura costituiscono già essi sole veicoli di inalazione di polveri di amianto, essendo modalità idonee a una dispersione aerea
3 di polveri di asbesto nei luoghi di lavoro, in funzione sia della tipologia del materiale sia delle lavorazioni compiute con e su di esso, e che il ricorrente fosse esposto a tali polveri.
CP_ La presenza di malattia di origine professionale, l'asbestosi appunto, tabellata in lista I, è stata già riconosciuta da
CP_ Dalla relazione della visita medico legale del 2022 dell' si legge che la malattia professionale è stata riconosciuta
CP_ da già nel 1998, e poi confermata con percentuale del 16% di invalidità; successivamente, nel 2008 l'invalidità è stata aumentata al 20% (asbestosi con compromissione funzionale di grado medio);
CP_ nel 2016, a seguito di visite medico legali e di spirometria, ha riconosciuto il 45% di invalidità, accertando una patologia asbestosica con compromissione funzionale di grado severo.
CP_ La percentuale è stata confermata da con visita di revisione del 5/2/24, e sono stati acquisiti al procedimento i relativi atti e documenti.
E' stata disposta ctu al fine di accertare la sussistenza della patologia lamentata, nonché il nesso causale tra la malattia professionale lamentata e l'attività lavorativa prestata presso la e il grado di invalidità. CP_6 Sono stati acquisiti durante la ctu la tac torace eseguita il 21/11/23 e la spirometria del 08/04/22 (anche se indicata nell'istanza di acquisizione con la data dell'08/04/23). Il ctu, specialista in Pneumologia, responsabile di ambulatorio divisionale pneumologia con annesso servizio di fisiopatologia respiratoria, ha valutato la documentazione clinica in atti. CP_ In relazione alla spirometria effettuata presso in data 05/07/2016, che ha determinato l'aggravamento dal 20% al 45%, il ctu ha ritenuto che l'esame svolto non fosse attendibile in quanto non correttamente eseguito: invero dal diagramma della spirometria si rileva che durante la fase espiratoria vi è stata una nuova inspirazione “come succede in caso di colpo di tosse”, e la fase di espirazione non è giunta a termine nel tempo dei 6 secondi previsti, per cui l'esame andava ripetuto. Pertanto, il ctu ha provveduto a ripetere l'esame spirometrico in data 18/1/24 presso il suo studio. Da esso è emersa la diagnosi di “sindrome disventilatoria mista a prevalente espressione restrittiva di grado medio con impegno delle piccole e medie vie aeree. Buona collaborazione della paziente”. Il ctu ha confermato la già acclarata patologia asbestosica;
ciò sulla base della documentazione medica (rx, della tac e delle spirometrie, tutte indicative di sindrome restrittiva) e dell'anamnesi lavorativa. Ha riconosciuto quindi sussistere il nesso causale tra la patologia del ricorrente ed esposizione all'amianto, che peraltro è da tempo acclarato dalla letteratura epidemiologica;
l'asbestosi è malattia tabellata in lista 1, tanto che il rapporto CP_ eziopatogenetico è stato acclarato anche dall' che ha riconosciuto la riconducibilità della malattia all'esposizione all'amianto. Concludeva per un danno biologico complessivo del 30% (5% danno anatomico -cod. 331- e 25% danno funzionale - cod. 334). In particolare il ctu riscontrava un danno anatomico come da Tac del 2023 (multipli ispessimenti pleurico mammellonati calcifici a carico della pleura diaframmatica bilateralmente, e della pleura parietale a livello dei seni costo vertebrali bilateralmente, della pleura parietale anteriore a livello del LSS del lobo medio, con aree a vetro smerigliato a carico dei segmenti postero laterali di ambo i lobi inferiori), e un danno funzionale da “sindrome restrittiva media con lieve ipossiemia arteriosa”. CP_ CP_ La visita di revisione ha confermato la precedente valutazione (visita di revisione del 13/2/24 confermativa del 45% “Broncopneumopatia mista con prevalenza restrittiva severa consistente in Asbestosi polmonare con compromissione funzionale di grado severo, grado: 45%; non si rilevano modificazioni significative nei conforti dell'esame precedente”). CP_ Nei chiarimenti richiesti al ctu per l'esame della nuova documentazione depositata da parte ricorrente, il ctu ha rilevato che l'esame spirometrico condotto il 9/2/24 in sede di revisione neanche è attendibile, per scarsa collaborazione del paziente. Invero, Invero, il referto segnala:
“Esegue EGA (emogasanalisi) arteriosa: Lieve alcalosi respiratoria come da iperventilazione, lieve ipossiemia per età in assenza di insufficienza respiratoria. Esegue spirometria semplice con curva flusso/volume. Molto ridotta la collaborazione. curva flusso/volume come da possibile deficit restrittivo non confermabile con altre prove funzionali per la scarsa collaborazione.” Pertanto, rilevando l'attendibilità e dell'esame da lui condotto il 18/1/24, eseguito con la collaborazione del paziente, ha confermato l'invalidità al 30%. Ciò anche perché, trattandosi di malattia polmonare cronica, non ha ritenuto che dopo poche settimane dall'esame del 18/1/24, eseguito con buona collaborazione del paziente, l'esito potesse essere a tal punto differente. Il giudice condivide quanto riportato nella ctu, scientificamente completa, precisa ed esaustiva. Si rileva che i precedenti esami spirometrici (5/7/2016, 08/04/22) risultano effettivamente poco attendibili, l'uno per scorretta esecuzione e l'altro per scarsa collaborazione del paziente. Lo stesso dicasi per la spirometria effettuata il CP_ 9/2/24 presso l' Invero il referto, relativo a spirometria semplice, evidenzia che è stata “molto ridotta la collaborazione”. L'emogasanalisi eseguita in sede di revisione evidenzia una lieve ipossiemia.
4 Le conclusioni del ctu tengono conto sia del dato derivato dalla spirometria dallo stesso eseguita, correlato al dato anatomico riscontrato (fibrosi polmonare interstiziale), sia della ridotta del 34%, con ipossiemia lieve;
Pt_2 le critiche di parte ricorrente (“La bozza si concentra molto sull'esame spirometrico svolto dal ctu in sede peritale, ritenendolo l'unico affidabile, e tiene in blanda considerazione il resto della documentazione e refertazione medica presente agli atti. Ciò colpisce non poco anche perché – per ovvi e comprensibili motivi - le strumentazioni utilizzate dall' e dagli altri centri diagnostici (presso cui sono stati svolti gli esami presenti in atti) sono CP_7 ben più sofisticati e all'avanguardia di quelli peritali.”) non colgono nel segno: la valutazione del ctu si basa non sulla diversa strumentazione utilizzata, ma sulle modalità di esecuzione dell'esame spirometrico e sulla scarsa collaborazione CP_ del paziente durante l'esame. Né vi è negazione della fonte probatoria in punto di esposizione all'amianto e di riconoscimento della malattia professionale (Cass. 678/23). A fronte delle critiche del ctu alle precedenti spirometrie eseguite, nonché a quella effettuata in sede di revisione (motivate, si ripete, da scorretta esecuzione per mancata collaborazione del paziente e quindi con risultati inattendibili), parte ricorrente non ha opposto controdeduzioni tecniche o scientifiche, idonee a confutare la ctu, limitandosi ad CP_ evidenziare gli esiti della documentazione l'asserita mancata considerazione di essi da parte del ctu, e l'uso da parte del ctu di apparecchi portatili. Tali osservazioni non risultano sufficienti per indurre questo giudice, per i motivi sopra esposti, a ritenere erronee le conclusioni del ctu. Lo stesso dicasi per quanto riguarda le osservazioni della resistente: il ctu ha specificato che sussiste una sindrome a prevalenza restrittiva, correlata a fibrosi polmonare primitiva e/o secondaria con placche pleuriche, tratti tipici dell'asbestosi. Inoltre, il danno funzionale come insufficienza respiratoria media è da correlarsi al dato derivante dalla spirometria, al dato anatomico ed al valore dell'ipossiemia derivante dall'emogasanalisi, sulla base non solo del valore della FVC e della, ma anche dell'ipossiemia, ex tabella all. 2 del Dm12/7/2000. Per tali motivi ha ritenuto congruo riconoscere per analogia al ricorrente, con FVC ridotta al 34% e ipossiemia lieve, il valore del 25% come danno funzionale, che unito al 5% di danno anatomico conduce per analogia al 30% di danno totale.
Dall'istruttoria espletata in corso di causa può, inoltre, ritenersi dunque provato il nesso causale tra la malattia professionale e l'attività lavorativa.
Altresì risulta provato il comportamento colposo, omissivo, negligente, imprudente della committente la quale, in violazione del dovere descritto nell'art. 2087 cc, consentiva che i lavoratori lavorassero in condizioni di rischio. Orbene, in tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso o quando si versi nella ipotesi di "culpa in eligendo", la quale ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi. Nel caso che occupa la resistente era committente dei lavori, e il ricorrente non era diretto dipendente della CP_6 ma di ditte esterne. E' noto che la responsabilità del committente è stata legislativamente prevista solo nel CP_6 1994 a seguito del recepimento da parte del legislatore delle direttive Ce, ma la giurisprudenza ha comunque enucleato una serie di criteri su cui basarsi per verificare la sussistenza della responsabilità del committente in caso di appalto. Secondo consolidata giurisprudenza della Cassazione invero, va provato che la committente abbia mantenuto la disponibilità del luogo ove si svolge la prestazione lavorativa;
in tale ipotesi, in presenza di un ambiente potenzialmente nocivo, è obbligo del soggetto datore di lavoro predisporre misure idonee e fornire adeguati dispositivi di protezione onde garantire che l'espletamento della prestazione di lavoro avvenga in condizioni di sicurezza (Cassazione civile sez. lav., 26/01/2023, n.2393, sentenza in cui ha espressamente escluso che l'esclusione della responsabilità della committente possa essere ancorata al fatto che il lavoro è stato espletato prima del 1994); la promiscuità degli ambienti e delle lavorazioni;
la sostanziale nocività dell'ambiente lavorativo (“alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2087 c.c. in quanto proprio le caratteristiche di nocività dei luoghi in cui veniva svolta l'attività lavorativa, rimasti, per come pacifico, nella sostanziale disponibilità e controllo della società implicava CP_6 l'assunzione a carico di quest'ultima dell'obbligo di sicurezza unitamente al soggetto datore di lavoro”, sempre Cass 2393/23). Nel caso che occupa le condizioni di lavoro erano connotate, tra l'altro, da “usuale promiscuità delle lavorazioni svolte a bordo nave” e dall'assenza di qualsivoglia accorgimento volto ad impedire l'estensione dell'inquinamento, ad altre zone del cantiere quali, in particolare la mensa, i magazzini e gli spogliatoi;
pertanto la responsabilità del soggetto committente appare pienamente giustificata alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2087 c.c. in quanto proprio le caratteristiche di nocività dei luoghi in cui veniva svolta l'attività lavorativa, rimasti, per come pacifico, nella sostanziale disponibilità e controllo della società implicava l'assunzione a carico di CP_6 quest'ultima dell'obbligo di sicurezza unitamente al soggetto datore di lavoro. Cassazione civile sez. lav., 26/01/2023, (ud. 18/10/2022, dep. 26/01/2023), n.2393.
5 La giurisprudenza della Suprema Corte ritiene quindi applicabile la disposizione dell'art. 2087 cc anche al committente, laddove, riservandosi i poteri tecnico - organizzativi sull'opera da eseguire, si sia reso in concreto garante della vigilanza relativa alle misure da adottare a tutela dei lavoratori, anche se non dipendenti da lui (ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 17092 dell'8 ottobre 2012). Entrambi i testi hanno riferito espressamente e in maniera dettagliata e specifica sulle modalità di lavorazione. Hanno riferito sulla promiscuità e nocività dell'ambiente di lavoro, che rimaneva comunque nella disponibilità della e del quale aveva che aveva il controllo e la disponibilità. CP_6 Il ricorrente lavorava a bordo nave, era completamente inserito nel lavoro quotidiano e nel ciclo produttivo di costruzione della nave, lavorando come coibentatore prima e come scoibentatore poi, esposto all'amianto. CP_6 manteneva il controllo e la disponibilità del cantiere intero, anche con custodia dell'area di esecuzione dell'appalto (ex 2051 cc). Non v'è dubbio quindi che consentendo che il ricorrente lavorasse in condizioni di rischio, esposto all'amianto e senza misure di protezione, la resistente ha violato l'art. 2087 cc.
La pericolosità dell'amianto era già nota fin dal 1909 quando il R.D. 14 giugno 1909 n. 442 includeva la filatura e la tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi vietati alle donne minorenni ed ai fanciulli o sottoposti a speciali cautele. A seguire, la legge 455/1943 sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, e il D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, sopra riportato. Fin dal dopoguerra, sono poi stati condotti studi scientifici, sia all'estero che in Italia, che hanno resi noti i rischi connessi all'inalazione di fibre di amianto. Pertanto, tenendo conto dell'importanza del gruppo industriale convenuto, che imponeva obblighi di informazione particolarmente elevati, in relazione ai rischi già conosciuti e alla normativa esistente all'epoca in tema di amianto, risultava del tutto esigibile la condotta alternativa lecita, essendo prevedibile la lesione alla salute che la normativa violata in materia di sicurezza mirava a evitare. Quanto alla evitabilità dell'evento di danno, occorre verificare, sulla base di un giudizio prognostico, se il comportamento alternativo lecito avrebbe evitato l'evento contestato. A tale fine in sede penale si richiede una verifica svolta alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che sussiste solo ove si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (Cass. SSS.UU. 30328/2002). In ambito civile, al contrario, il criterio di accertamento che deve essere utilizzato è quello del "più probabile che non"; è necessario verificare se in base ad una regola di normalità causale sia possibile affermare con alto grado di probabilità che l'eliminazione mentale della condotta contestata avrebbe evitato il verificarsi dell'evento (cosiddetto giudizio controfattuale). Tale valutazione è strettamente connessa a quella della sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento causato dall'esposizione all'amianto. Come già detto, l'insorgenza della patologia del ricorrente deriva con un elevato grado di probabilità dall'esposizione all'amianto. Da ciò deriva che l'eliminazione dell'utilizzo di amianto nella costruzione delle navi con sostituzione con materiali alternativi, imposta poi dall'art. 21 del D.P.R. del 1956, avrebbe evitato l'esposizione all'amianto e di conseguenza il verificarsi del danno alla salute. Anche l'utilizzo delle maschere a filtro esistenti all'epoca avrebbe, se non eliminato, almeno ridotto il rischio di insorgenza della patologia. La condotta alternativa lecita che avrebbe evitato l'evento era senz'altro esigibile, essendo disponibili materiali alternativi all'amianto peraltro utilizzati anche prima dell'introduzione di tale minerale nell'industria cantieristica e successivamente incrementati dalla scienza dell'epoca a partire dagli anni '30. Al riguardo, non può eccepirsi che la legislazione dell'epoca sino agli inizi degli anni '90 non vietava l'uso dell'amianto, in quanto nell'ambito delle lavorazioni polverose vi era una specifica norma, l'art. 21 del DPR 303/1956, che richiedeva al datore di lavoro di sostituire, ove possibile, il materiale polveroso. D'altro canto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che non giova al datore di lavoro obiettare che il legislatore non aveva sino all'inizio degli anni '90 precluso l'utilizzo dell'amianto. Infine, quanto sopra esposto appare sufficiente anche al fine di provare la responsabilità penale, configurandosi in astratto il delitto di lesioni colpose;
la giurisprudenza, come sopra si accennava, ha avuto modo di affermare che gli elementi propri della responsabilità penale vanno accertati in sede civilistica con i criteri propri del processo civile, ivi compreso l'utilizzo delle disposizioni sul riparto dell'onere probatorio in caso di mancanza di prova (in particolare per quel che interessa il presente procedimento con riferimento agli artt. 1218 e 2087 c.c.) e il ricorso alle presunzioni (Cass. 4184/2006). Ebbene, nel caso specifico è provata l'esistenza del danno (che è stato accertato mediante tutta la documentazione CP_ medica e in atti, e tramite la ctu), nonché l'esistenza del nesso causale tra il danno e la prestazione lavorativa (e, cioè, l'origine professionale della patologia denunciata e la sua ricollegabilità, in termini eziologici, alla riferita prassi di far lavorare i lavoratori in condizioni di rischio specifico di inalazione di fibre di amianto, così come evidenziato dai testi sentiti e dalla suindicata consulenza medico-legale). La resistente, invece, non ha fornito la prova della dipendenza del danno da causa a lei non imputabile, non avendo offerto alcun elemento atto a dimostrare le iniziative poste in essere per porre fine alla prassi predetta e garantire la tutela dell'integrità fisica dei propri dipendenti.
6 Ed, infatti, nel caso di specie, è di tutta evidenza che nessuna prova di adempimento è stata fornita dalla CP_6 avendo entrambi i testi di parte ricorrente sconfessato interamente le circostanze da essa dedotte al fine di
[...] escludere la propria responsabilità in materia di sicurezza.
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno biologico, si osserva quanto segue. Il danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica, è diverso ontologicamente sia dal danno c.d. morale sia dal danno da mancato reddito in dipendenza della perdita o diminuzione della capacità lavorativa. A seguito di ampia elaborazione giurisprudenziale, la Suprema Corte individua ad oggi come pregiudizi risarcibili unicamente le due categorie del:
- danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del
- danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendo in questo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (sentenze n. 8827 e 8828 del 31.5.2003 della Corte di Cassazione, 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite e n. 233/2003 della Corte Costituzionale). Il perimetro di valutazione del danno è contrassegnato da due limiti: il divieto di automatismi risarcitori e il divieto di duplicazioni. All'interno si collocano l'integrale riparazione del danno e la esigenza di garantirne la personalizzazione, ove ve ne siano i presupposti. In concreto ciò significa che se le proiezioni negative patite non divergono da quelle subite da altre vittime nella medesima condizione il danneggiato non avrà diritto al riconoscimento di un quid pluris. L'aumento personalizzato del danno non patrimoniale è possibile solo in presenza di allegazione e prova specifica di un pregiudizio eccedente quello normalmente correlabile al tipo di lesione asseritamente subita. La personalizzazione in ragione della sofferenza morale, può comportare, quindi, l'applicazione dell'aumento personalizzato. Ma tale aumento può essere riconosciuto solo in presenza di una specifica allegazione e di una specifica prova di una sofferenza fisica o psichica ulteriore rispetto a quella da considerarsi intrinseca ad ogni lesione dell'integrità psicofisica di gravità pari a quella di cui si tratta. In via esemplificativa si possono indicare le seguenti ipotesi: a) un trattamento terapeutico particolarmente pesante, doloroso, disagevole;
b) un iter clinico particolarmente lungo, stressante, con ricoveri lunghi e ripetuti;
c) l'uso di presidi, ortopedici o di altro tipo, notevolmente limitativi;
d) somministrazione consistente di analgesici per lenire un dolore intenso;
e) dolore superiore a quello normalmente correlabile alla lesione dell'integrità psicofisica in questione, a causa di ben determinate caratteristiche personali del danneggiato (ad es. intolleranza soggettiva specificamente documentata).La personalizzazione, adeguata all'effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche, postula la prova di un pregiudizio specificamente ancorato alla concreta fattispecie. L'automatismo tabellare, pertanto, contraddice la personalizzazione di cui parlano le Sezioni Unite. Questo giudice, in continuità con altre decisioni e in adesione a recenti pronunciamenti della S. C., reputa di fare applicazione della tabella elaborata dal Tribunale di Milano dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/08.
Nel caso che occupa va quindi riconosciuto il danno differenziale per un'invalidità del 30% dal momento del deposito della perizia, in cui sono stati accertati i postumi permanenti, e in cui il ricorrente aveva 70 anni. Secondo le tabelle di Milano del 5/6/2024, il 30% di invalidità per danno non patrimoniale calcolato per l'età di 70 anni del ricorrente equivale ad € 143.649, comprensivo di danno biologico e sofferenza soggettiva (A+B € 98.390+€ 45.259). Ritiene il Tribunale che il ricorrente abbia diritto alla liquidazione del danno biologico differenziale nella sua duplice componente biologica e morale;
invero la malattia asbestosica, com'è noto, è malattia progressiva ed ingravescente, ed è lecito presumere in base a massime di esperienza consolidatesi in casi analoghi, che la diagnosi di asbestosi provochi profonde sofferenze psichiche, atteso l'esito spesso infausto di tale tipo di malattia, che provoca rilevanti sofferenze morali.
CP_ Secondo il prospetto depositato da parte ricorrente in data 5/6/24 il ricorrente percepisce una rendita annua di € 10.423,44, con valore capitale al momento della redazione del prospetto pari a € 131.849,22.
CP_ Il valore di € 11.610,02 indicato in ricorso non è supportato da documentazione, in quanto la certificazione depositata con il ricorso non indica né la rendita annua né il rateo mensile. Pertanto, va preso in considerazione il dato
CP_ emergente dal prospetto depositato il 5/6/24.
CP_ CP_ Secondo i calcoli del ctu, effettuati a seguito di ricerche compiute presso l' di Castellammare di Stabia, ha liquidato, al momento del deposito della perizia, € 77.574,26 a titolo di danno biologico. Il ctu ha calcolato tale somma sulla base dei ratei mensili pagati, detraendo la quota di danno biologico. Invero, egli non ha solo calcolato le rendite annuali ma ha calcolato anche la quota di danno biologico annuale.
CP_ nel prospetto non ha indicato la parte relativa al ristoro del danno biologico. Pertanto, all'udienza del 21/5/25 il
CP_ Tribunale invitava le parti a depositare un prospetto di calcolo relativo alla rendita attualizzata, con differenziazione delle quote danno biologico e patrimoniale. In assenza di depositi da parte del ricorrente, e di specifiche contestazioni ai calcoli compiuti dal ctu in relazione al
CP_ calcolo della quota di danno biologico nella rendita (invero parte ricorrente si è limitata a rilevare l'erroneità dei calcoli del ctu senza indicare quali fossero gli errori compiuti dal ctu e senza offrire calcoli alternativi basati sul
7 prospetto depositato), e vista l'adesione (in via subordinata rispetto alle richieste principali) di parte resistente ai calcoli del ctu, vanno utilizzati i calcoli del ctu. CP_ Il ctu ha calcolato la quota di danno biologico pagata da dal 1998, anno di riconoscimento della rendita, all'attualità, ovvero al momento del deposito della consulenza, in € 77.574,26. Tale somma va detratta dal danno CP_ risarcibile essendo stato indennizzato dall' parte del danno biologico, secondo il criterio delle poste omogenee (con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico va detratto dall'importo il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente (Cass. n. 9112- CP_7 2019). Considerato che il deposito del prospetto relativo alla rendita capitalizzata è praticamente coeva al deposito della ctu, in base a detti calcoli al ricorrente spetta la somma di € 66.074,74 a titolo di danno differenziale come cristallizzato al momento dell'accertamento del 30% di invalidità (€ 143.649-€ 77.574,26). In conformità al principio ormai acquisito nel diritto vivente dell'unicità del danno non patrimoniale, le somme indicate nella tabella si devono intendere onnicomprensive e si riferiscono sia alla lesione dell'integrità psico-fisica, sia ai profili di sofferenza interiore riconducibili all'antica categoria di danno morale in senso stretto. Nel caso che occupa non vi sono in atti elementi per una personalizzazione del danno. Sulla somma riconosciuta, liquidata all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate alla data dell'evento secondo gli indici ISTAT del cosiddetto costo della vita e annualmente rivalutata dalla data dell'evento dannoso fino ad oggi. L'esito della lite, parzialmente favorevole al ricorrente, giustifica la liquidazione delle spese processuali secondo la regola della soccombenza, scaglione 52.001/260.000, in base ai valori minimi vista la parziale soccombenza ed il valore concreto della causa, in base al criterio del decisum, ed è liquidata come da dispositivo. Le spese di ctu sono poste a carico della resistente e sono liquidate come da separato decreto.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con Parte_1 ricorso depositato in data 13/09/2022 nei confronti della in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_6 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara che è affetto da “asbestosi polmonare con sindrome disventilatoria Parte_1 mista di grado medio a netta prevalente espressione restrittiva”, malattia di origine professionale di diretta derivazione causale dall'esposizione all'amianto;
- accoglie per quanto di ragione la domanda di risarcimento dei danni spiegata dal ricorrente, nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in suo favore, del danno biologico Controparte_6 differenziale, liquidato, complessivamente, in € € 66.074,74, oltre accessori di legge, a decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- condanna la al pagamento delle spese processuali che liquida, in € 7.000,00 per compenso Controparte_6 professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
- liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
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