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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. 3280/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente tra il e il Parte_1 CP_1
veniva concesso termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
[...]
fino al 2.5.2025.
Nessuna delle parti depositava note.
La Corte, visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3280/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA , in persona del Sindaco legale rappresentante Parte_1
p.t., (c.f. ,) rappresentato e difeso come da procura allegata P.IVA_1
agli atti, dall'avv. c.f. ), Parte_2 C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), corrente in Aversa Controparte_1 P.IVA_2
(CE) alla via Atellana, 121, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabio ROSELLI
(C.F.: ), come da procura allegata agli atti C.F._2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso ordinanza (repertorio n. 3212/2021) emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. il 15/06/2021 dal Tribunale di Napoli Nord a conclusione del procedimento iscritto al R.G. 4204/2020 in tema di pagamento canoni idrici
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio va dichiarato estinto, non avendo le parti provveduto al deposito di note né a seguito del rinvio disposto con provvedimento del
09.02.2024, né nel termine assegnato con provvedimento del 28.03.2025, entrambi regolarmente comunicati.
Ai sensi dell'art. 127 ter, 4 co. c.p.c., applicabile ai procedimenti pendenti, secondo il disposto di cui all'art. 35 d. lgs. 149/2022, come modificato dalla legge 197/22, art. 1, comma 380, <Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina pag. 2/3 che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo>>.
Occorre, pertanto, ai sensi del detto disposto normativo, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, a tanto provvedendo, giusto quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 307
c. p.c., con sentenza, senza nulla disporre quanto alle spese di causa, le quali, ai sensi dell'art. 310, ult. co., c.p.c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
letti gli artt. 359, 127 ter e 307 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo
Così deciso nella camera di consiglio, in data 02/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
pag. 3/3
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. 3280/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente tra il e il Parte_1 CP_1
veniva concesso termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
[...]
fino al 2.5.2025.
Nessuna delle parti depositava note.
La Corte, visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3280/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA , in persona del Sindaco legale rappresentante Parte_1
p.t., (c.f. ,) rappresentato e difeso come da procura allegata P.IVA_1
agli atti, dall'avv. c.f. ), Parte_2 C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), corrente in Aversa Controparte_1 P.IVA_2
(CE) alla via Atellana, 121, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabio ROSELLI
(C.F.: ), come da procura allegata agli atti C.F._2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso ordinanza (repertorio n. 3212/2021) emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. il 15/06/2021 dal Tribunale di Napoli Nord a conclusione del procedimento iscritto al R.G. 4204/2020 in tema di pagamento canoni idrici
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio va dichiarato estinto, non avendo le parti provveduto al deposito di note né a seguito del rinvio disposto con provvedimento del
09.02.2024, né nel termine assegnato con provvedimento del 28.03.2025, entrambi regolarmente comunicati.
Ai sensi dell'art. 127 ter, 4 co. c.p.c., applicabile ai procedimenti pendenti, secondo il disposto di cui all'art. 35 d. lgs. 149/2022, come modificato dalla legge 197/22, art. 1, comma 380, <Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina pag. 2/3 che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo>>.
Occorre, pertanto, ai sensi del detto disposto normativo, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, a tanto provvedendo, giusto quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 307
c. p.c., con sentenza, senza nulla disporre quanto alle spese di causa, le quali, ai sensi dell'art. 310, ult. co., c.p.c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
letti gli artt. 359, 127 ter e 307 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo
Così deciso nella camera di consiglio, in data 02/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
pag. 3/3