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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2024, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 28324/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28324/2020 promossa da:
, (CF ) in Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2 proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
(CF ) rappresentati e difesi dagli avv.ti Rocco Travaglino e Walter
[...] C.F._3
Mancuso.
ATTORE contro
(P.IVA ), di Napoli, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Testa.
CONVENUTO
( P.IVA. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Renato Magaldi.
CONVENUTO
( rappresentata e difesa dall' Controparte_3 PartitaIVA_3
Lorenzo Locatelli
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 01.12.2023 e memorie conclusionali e di replica. pagina 1 di 27 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2 sulla figlia minore con atto di citazione ritualmente notificato, convenivano in giudizio Persona_1
l' di Napoli, l' di EN, Controparte_4 Controparte_5
l' al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e Controparte_2 non patrimoniali asseritamente patiti e patendi in relazione al decesso del loro figlio minore, Persona_2
ricondotto a negligenza, imprudenza ed imperizia delle parti convenute.
[...]
Gli istanti evidenziavano:
• che erano rispettivamente genitori e sorella di deceduto prematuramente l'11 Persona_2 aprile del 2013, presso l'ospedale di Jesolo, dove era stato ricoverato in codice rosso;
• che affetto dalla nascita da cardiopatia complessa, sottoposto molteplici interventi Per_2 chirurgici correttivi ed in terapia farmacologica, in data 03.04.2013 si sottoponeva ad un controllo ambulatoriale, presso il reparto di cardiochirurgia pediatrica dell di Napoli, Controparte_4 dove non emergeva alcuna variazione del quadro clinico, di ostruzione severa all'efflusso polmonare a livello del condotto valvolato, di cui lo stesso soffriva;
• che in data 06.04.2013 per la comparsa di febbre e faringodinia il medico curante, attesa l'allergia alla penicillina, prescriveva terapia antibiotica empirica, ed in data 08.04.20213, essendo passata la febbre, artiva insieme alla madre per un viaggio di istruzione a EN;
Per_2
• che in data 09.04.2013 ricompariva febbre, accompagnata da iporessia e astenia veniva chiamato, pertanto, il 118; all'arrivo dei soccorritori il ragazzo appariva vigile, orientato, pallido, cianotico, veniva trasferito in idroambulanza all'ospedale di EN alle ore 22.32. Durante il trasporto le condizioni miglioravano leggermente, in ospedale il piccolo veniva sottoposto a visita cardiologica, dove il medico rilevava lo stato febbrile senza procedere a misurazione, e sottoponeva ad Per_2 una ecocardioscopia, dall'esito della quale veniva escluso che i suoi sintomi fossero riconducibili ad una patologia cardiaca e concludeva che si trattasse di febbre da verosimile faringotosillite. Veniva poi sottoposto a visita pediatrica, a seguito della quale lo specialista deponeva per un episodio presincopale in corso di rialzo febbrile in ragazzino cardiopatico;
consigliava il proseguimento della terapia antibiotica in atto da implementare con terapia antipiretica con paracetamolo al bisogno.
Alle ore 23.37 veniva dimesso con diagnosi: presincope in corso di rialzo febbrile in Per_2 cardiopatia congenita;
• che il giorno seguente partecipava alle attività previste dalla gita scolastica, ma alle ore Per_2
04.00 del 11 aprile, subiva un peggioramento delle sue condizioni generali, comparivano febbre, pagina 2 di 27 astenia, capogiri pertanto, si richiedeva intervento domiciliare del medico di continuità assistenziale, il quale rilevava arrossamento dell'orofaringe e consigliava di proseguire la terapia e, nel caso di peggioramento di contattare il 118. Alle ore 21.33 si verificava un episodio sincopale per cui si contattava il 118 Jesolo emergenza. All'arrivo dei soccorsi si presentava, poco reattivo, Per_2 ipoteso, tachicardico e temperatura corporea 37.5°. Veniva trasportato in codice rosso al P.S. dell'Ospedale di Jesolo dove arrivava alle ore 22.08, con temperatura corporea 38°, gravemente ipoteso e con cianosi periferica. Effettuati i prelievi ematici, disposta ed effettuata consulenza anestesiologica, veniva effettuava intubazione orotracheale con impostazione di ventilazione meccanica. Nonostante tali interventi ed il supporto cardio respiratorio, il quadro clinico si complicava e sopraggiungeva arresto cardiaco e, nonostante le manovre rianimatorie effettuate, ecedeva alle ore 23.15; Per_2
• che veniva disposta ed effettuata in data 18.04.2013 l'autopsia sul corpo di dal CC. TT Per_2 nominato dalla procura del Tribunale Ordinario di EN, alla presenza del consulente nominato dalla famiglia Per_2
• che causa della morte secondo i periti della Procura, era stato shock settico (da batteri gram positivi) ed insufficienza multiorgano complicata da CID terminale, in malformazione congenita già pluri – cardio- operata, non individuando colpe nell'operato dei sanitari dell Controparte_6
né del presidio ospedaliero di Jesolo, mentre censuravano l'operato del medico di
[...] continuità assistenziale per avere effettuato una carente valutazione dell'obiettività Parte_3 clinica del paziente ed avere trascurato, di rilevare i parametri vitali di ritardando Per_2
l'accesso all'ospedale,
• che a seguito di tale conclusioni il Pm chiedeva l'archiviazione della procedura, a cui si opponeva la parte offesa depositando proprie note controdeduttive, in cui la condotta dei sanitari dell'
[...]
veniva considerata imprudente e negligente tanto da determinare l'exitus del Controparte_6 paziente. Il Gip disponeva chiarimenti a seguito dei quali disponeva l'archiviazione a cui si opponeva nuovamente la persona offesa depositando propria consulenza, alla luce di ciò il Gip fece redigere una nuova consulenza affidandola ai prof. e Per_3 Pt_4
• che da tale ultima relazione emergeva che moriva per shock settico da batteri Persona_2
Gram positivi e negativi ed insufficienza multiorgano complicata da CID terminale, in soggetto affetto da cardiopatia congenita pluri- cardio operata in situs viscerum inversus;
• che in tema di responsabilità accertavano inosservanze di doverose regole di condotta da parte dei sanitari intervenuti presso il PS. dell' di EN, in data 09.04.2013 ed errori Controparte_6 nell'operato del medico di continuità assistenziale intervenuto in data 11.04.2013;
pagina 3 di 27 • che in particolare per quanto concerne l'operato del medico della guardia medica i periti ritenevano che gli errori diagnostici perpetrati dallo stesso non risultano avere valenza causale con criterio di elevata probabilità – quasi certezza, ovvero al di là di ogni ragionevole dubbio nel determinatismo della morte di si poteva supporre però che un intervento con almeno 17 ore di anticipo Per_2 avrebbe, con criterio meramente possibilistico, potuto modificare la sequenza evolutiva;
• che per quanto concerneva la responsabilità dei sanitari operanti presso l' di Controparte_6
EN, non era possibile determinare la valenza causale delle inosservanze dei suddetti sanitari, atteso che non erano noti i valori dei parametri clinico- laboratoristici di all'atto Per_2 dell'accesso in ospedale, per cui non era stato possibile determinare se alla luce degli stessi le scelte terapeutiche dei sanitari sarebbero dovute essere diverse, influenzando il decorso evolutivo;
• che in base alle risultanze della consulenza predisposta in sede penale il GIP pronunciava nei confronti degli indagati sentenza di non luogo a procedere, perché il fatto non costituisce reato;
• che le inosservanze dei sanitari che ebbero in cura il piccolo seppur non rilevanti dal Per_2 punto di vista penale, rilevavano dal punto di vista della responsabilità civile;
infatti, nella vicenda di erano evidenziabili plurime condotte negligenti da parte dei sanitari operanti presso le Per_2 strutture convenute, condotte già evidenziate nell'an nel corso del procedimento penale;
• che alla luce delle risultanze della seconda CTU, redatta dai professori e l'infezione, Per_3 Pt_4 che con elevata probabilità evolutasi in shock settico ed insufficienza multiorgano, risultava essere la faringotonsillite evidenziata dall'esame autoptico;
• che in data 04.04.2013 si sottoponeva ad un controllo ambulatoriale di routine presso il Per_2 reparto di cardiochirurgia pediatrica della e solo dopo 3 giorni da tale controllo Controparte_4 cominciarono i primi sintomi con febbre e faringodinia, sintomi che nonostante la cura antibiotica impostata dal medico curante, non scomparvero.
• che gli istanti ritengono altamente probabile contrasse tale infezione in occasione della Per_2 visita del 04.04.2013 e tale assunto era suffragato dalle risultanze della CTU sopra citata, dove alla pag. 31 i consulenti affermano che il “ ragazzo era entrato in contatto con ambiente ospedaliero, possibile fonte dell'infezione, con i tre diversi batteri due di quali resistenti agli antibiotici;
• che, pertanto, l'inizio della vicenda clinica che portò alla morte del giovane ra attribuibile Per_2 alla infezione nosocomiale contratta presso il reparto di cardichirurgica pediatrica della CP_4 in occasione della visita di controllo;
-che anche la condotta dei sanitari operanti presso l' di EN deve ritenersi Controparte_6 censurabile;
in particolare, i sanitari omisero di effettuare una valutazione più approfondita della sintomatologia e delle condizioni clinica accusata dal giovanissimo tramite l'esecuzione Per_2 di un adeguato esame obiettivo, con il rilevamento preciso dei parametri vitali di frequenza pagina 4 di 27 cardiaca, frequenza respiratoria, e pressione arteriosa, corredati ad esami ematochimici di routine, quali ad esempio emocromo ed indici di flogosi, di tali attività non vi era traccia in cartella clinica;
-che se le suddette attività fossero state eseguite, esami ematochimici e la conta leucocitaria, si sarebbe potuto avere un ripensamento del successivo iter terapeutico, arrivando ad avere una tempestiva diagnosi di SIRS, nonché all'individuazione ed al trattamento precoce dei segni di disfunzione multiorgano;
-che pertanto, andava ricoverato in osservazione, per il monitoraggio ed il trattamento Per_2 attivo del quadro fisiologico, oltre che per metterlo a riposo ed interrompere così quel circolo vizioso dell'insufficienza cardiaca, già evidentemente innescatasi con la disidratazione e la scarsa tolleranza allo sforzo in concomitanza con lo stato infiammatorio in atto a livello polmonare;
-che il generale principio di prudenza che deve informare le condotte dei sanitari avrebbe dovuto suggerire di non procedere alle dimissioni di un soggetto fragile, ma ad un costante monitoraggio dell'evolversi delle sue condizioni di salute;
• che, altrettanto, negligente fu la condotta della guardia medica in forza presso l'
[...]
che visitò il giorno 11.04.2013 alle ore 04.00, atteso che omise di Controparte_2 Per_2 rilevare i parametri vitali, nonostante sapesse che lo stesso era cardiopatico e febbricitante, e con terapia antibiotica in atto da 3 giorni, pregiudicando l'iter terapeutico successivo e la sua salvezza.
• che altro profilo di responsabilità in capo ai sanitari operante presso il PS. dell' di Controparte_6
EN, era ravvisabile nell'incompleta tenuta della cartella clinica dove non furono annotati i parametri vitali del minore, non consentendo di ricostruire lo stato del minore all'atto dell'accesso presso il nosocomio suddetto;
• che da quanto sopra emarginato emergeva in modo chiaro il nesso causale tra le omissioni sopra descritte ed il decesso di secondo il criterio del più probabile che non. Per_2
• che inoltre, se tali gravi omissioni qualora non ritenute causa o concausa efficiente della morte del minore, erano comunque rilevanti in quanto avevano determinato una grave riduzione delle sue chances di sopravvivenza;
• che gli istanti precisavano che le condotte dei sanitari coinvolgevano sul piano risarcitorio, in via solidale le strutture sanitarie presso cui i sanitari operavano, percui precisavano che l' CP_6
di EN faceva parte dell' mentre la guardia medica che intervenne la mattina
[...] CP_3 dell'11.04.2013 faceva riferimento alla struttura sanitaria dell' Parte_5 mentre l'ambulatorio presso cui veniva effettuata la visita di controllo del 03.04.2013 faceva capo alla di Napoli;
Controparte_1
• che nei giorni che precedettero il decesso, viveva una situazione di sofferenza, Per_2 accompagnata da lucidità e consapevolezza, negli atti medici di quei giorni, infatti, viene descritto pagina 5 di 27 come sofferente, debole ma sempre vigile, deve pertanto ritenersi che stesse maturando la consapevolezza dell'avvicinarsi della fine, sviluppando una drammatica ed ingiusta sofferenza che ha generato un autonomo pregiudizio autonomamente risarcibile;
• che i congiunti a causa della prematura morte di pativano sofferenze per la perdita del Per_2 rapporto parentale con lo stesso;
• che la , a fronte dell'immenso dolore provato per la perdita subita aveva sviluppato Parte_2 una sintomatologia depressiva – ossessiva, con riduzione del tono dell'umore, ansia con tendenza all'elaborazione depressiva dei vissuti quotidiani e che tale patologia era in cura farmacologica;
• che gli istanti lamentavano che a causa della morte di avevano, inoltre, perso il Per_2 contributo economico che il figlio, in età adulta avrebbe fornito sicuramente alla famiglia;
• che il tentativo di mediazione obbligatorio regolarmente esperito si concludeva con verbale negativo (cfr all prod. attora telematica)..
Tutto quanto sopra premesso gli istanti chiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti, in ordine ai fatti dedotti in giudizio, che hanno portato al prematuro decesso di Persona_2
per l'effetto condannare i resistenti in solido, al risarcimento di tutti i danni riportati subiti e subendi
[...] patiti dagli esponenti, patrimoniali e non, diretti ed indiretti, iure proprio e iure hereditatis, per una misura complessiva non inferiore a € 1.399.000,00 in particolare:
- per il padre : € 516.000,00 (danno perdita rapporto parentale € 450.000,00 , danno Parte_1 catastrofale iure hereditatis € 33000,00, danno patrimoniale € 33.000,00);
- per la madre € 550.000,00 (danno da perdita del rapporto parentale € 450.000,00, danno Parte_2 catastrofale iure herditatis e 33000,00, danno patrimoniale € 50.000,00 e danno biologico iure proprio €
20.000,00);
- per la sorella la somma di € 333.000,00 (danno da perdita del rapporto parentale € Parte_6
290000,00, danno biologico terminale e danno catastrofale iure hereditatis € 33.000,00, danno patrimoniale
€ 10.000,00).
In via gradata, chiedevano di condannare in solido i convenuti al risarcimento dei danni per la perdita di chances di sopravvivenza, condannando al pagamento delle somme sopra emarginate, e comunque ricorrendo al criterio equitativo.
Chiedevano, inoltre, il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita del contributo economico che il figlio, in età più adulta, avrebbe portato in seno alla famiglia.
chiedeva, inoltre, il risarcimento del danno biologico, patito a seguito della Parte_2 compromissione della sua integrità fisica, a seguito dell'evento dannoso occorso a suo figlio Il Per_2 tutto con vittoria diritti ed onorari sia relativamente al presente procedimento.
pagina 6 di 27 Con comparsa del 29.03.2021 si costituiva in giudizio l' di Napoli, la quale in via Controparte_4 preliminare eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento richiesto dagli attori iure proprio. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.03.2021 si costituiva l' , Controparte_2 la quale eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento iure proprio. Nel merito, chiedeva l'integrale rigetto della domanda attorea, disconoscendo ogni responsabilità rispetto all'exitus del Persona_2
Nel caso di condanna chiedeva di graduare le responsabilità tra i sanitari, limitando il risarcimento alle quote di responsabilità individuata. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
Si costituiva in data 31.03.2021 l' la quale in via preliminare Controparte_3 eccepiva la prescrizione del diritto iure proprio dagli attori. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto alcuna responsabilità era addebitabile ai sanitari appartenenti alla struttura comparente. Nel caso di condanna chiedeva di graduare la responsabilità tra le strutture convenute. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Instauratosi il giudizio, depositate le note istruttorie espletata CTU all'udienza del 01.11.2023 raccolte le conclusioni delle parti la scrivente introitava la causa a sentenza assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Tutto quanto innanzi posto, in via preliminare nel merito si impone la disamina dell'eccezione prescrizione del diritto risarcitorio quale azionato iure proprio dai genitori e dalla sorella di Persona_2
Ebbene, in merito si osserva come sia pacifico in giurisprudenza che la responsabilità della struttura sanitaria per i danni invocati “iure proprio” dai congiunti di un paziente danneggiato sia qualificabile come extracontrattuale;
ciò dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente con il paziente, e dall'altro i parenti rispetto al contratto di spedalità non rientrano nella categoria dei terzi protetti dallo stesso (l'efficacia protettiva verso terzi del contratto sussiste infatti solo ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale, e non è tale il caso in esame cfr. amplius Cass. 21521/2022).
Ciò posto si osserva come:
- decedeva in data 11.04.2013; Persona_2
- in data 22.11.2018 veniva pronunciata sentenza di non luogo a procedere nei confronti dei sanitari imputati, nel procedimento penale (cfr. all. 13 prod attorea: sentenza n. 768/2018 emessa dal GIP del Tribunale di EN);
- in data 03.02.2020 si chiudeva la mediazione, con verbale negativo del 28.01.2020 ( cfr all 14 prod attorea ).
pagina 7 di 27 Poste le date innanzi richiamate, giova osservare, come la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di prescrizione del danno da reato afferma che, quando il fatto illecito del danno costituisca un reato previsto dalla legge nel caso in cui la persona danneggiata dal reato si sia costituita parte civile nel processo penale la prescrizione viene interrotta ai sensi dell'art. 2943 c.c. Tale effetto interruttivo si protrae per tutta la durata del processo cessando nel momento in cui il reato si estingue per prescrizione, essendo divenuta irrevocabile la relativa pronuncia dichiarativa. Pertanto, il termine di prescrizione relativo al risarcimento del danno, in tali casi, ricomincia a decorrere dalla data dell'irrevocabilità della sentenza penale dichiarativa di non doversi procedere per intervenuta prescrizione (cfr., tra le altre Cass. n. 17799/2014).
E' principio consolidato, inoltre, che, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato anche laddove il giudizio penale non sia stato promosso, ancorchè per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato purchè il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del processo civile, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (sul punto cfr da ultimo Corte di Cassazione – Sez. III Civ. – Sent. n.
29859 del 27/10/2023; Cass. n. 24988/2014 e Cass. n. 2350/2018). E tale è il caso di specie: il termine di prescrizione fruibile in questa sede da reato di omicidio colposo stante gli atti interruttivi innanzi richiamati e stante la sua durata di 7 anni e 6 mesi non risulta utilmente decorso alla data della domanda di mediazione.
L'eccezione in esame deve, pertanto, ritenersi infondata, e pertanto, va rigettata.
Così risolte le questioni di carattere preliminare, giova ripercorrere natura e presupposti della responsabilità medica, rispetto alle fattispecie anteriori alla legge n. 24/2017.
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. amplius Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore.
Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori. La legge n. 24/2017, com'è noto, ha innovato la qualificazione della responsabilità del personale operante nel quadro di una struttura sanitaria, con importanti ricadute in materia di prescrizione e ripartizione degli oneri probatori.
Ed allora, vanno analizzati gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità professionale medica anteriori all'uno aprile 2017.
Ebbene, la responsabilità in esame era ricondotta al genus di quella contrattuale, sia per l'ente sanitario, sia per i professionisti inseriti nella relativa organizzazione o, a maggior ragione, operanti privatamente. Tale arresto risultò il frutto della dialettica tra diverse ricostruzioni ermeneutiche. Infatti, un primo indirizzo inquadrava l'accettazione del paziente presso un ente sanitario quale conclusione di un contratto di pagina 8 di 27 prestazione d'opera, al quale restavano estranei i sanitari che effettuassero la prestazione, i quali, pertanto, potevano essere chiamati a rispondere solo a titolo extracontrattuale (cfr. Cass. 1716/1979). Un secondo orientamento argomentava l'estensione al professionista, operante nell'ente sanitario, della responsabilità contrattuale facente capo alla struttura per il caso di inadempimento della prestazione, sulla base del rapporto di immedesimazione organica e del dettato dell'art. 28, cost. (cfr. Cass. 2144/1988). In tempi più recenti, emerse un filone interpretativo incentrato sugli obblighi di protezione scaturiti dal contatto con il paziente, relativi alla salvaguardia degli interessi emergenti in occasione della prestazione sanitaria. A partire da tali obblighi di protezione, si argomentava la sussistenza di un rapporto contrattuale di fatto, con conseguente attivazione dei presidi di tutela corrispondenti (cfr. Cass. 589/1999). Proprio tale tesi, fondata sulla figura del “contatto sociale”, risultò prevalente, con la conseguenza di modulare sia la prescrizione, sia gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, secondo il modello della responsabilità contrattuale (cfr. Cass.
1547/2004, Cass. 9085/2006, Cass. 4792/2013). Ancora, ne fu conseguenza l'adozione, quanto alla diligenza e al grado della colpa, dei principi in materia di obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale (Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n.
11001; 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv.).
Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario, non se ne dubitava la natura contrattuale, potendo essa discendere dall'inadempimento di prestazioni direttamente a suo carico, o dall'inadempimento della prestazione medica eseguita dal personale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n.
2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n.
5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1° settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio
2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). La giurisprudenza riconosceva la responsabilità piena ed autonoma dell'ente sanitario per i danni provocati dai propri dipendenti e, più in generale, da coloro che operassero nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del personale, si fondava sull'operatività dell'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass.103/1999, confermata sul punto da 9556/2002). In Org_1 conclusione, tanto la responsabilità della clinica, quanto quella del medico, trovavano titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 ss. cod. civ. (v. Cass., 19/4/2006, n. 9085;
Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 22/12/1999, n. 589). In punto di allocazione della responsabilità, per i danni derivati dall'inadempimento di contratti diversi, ossia il contratto di pagina 9 di 27 spedalità facente capo alla casa di cura ed il contatto sociale qualificato instauratosi con il medico, questi sono corresponsabili in solido. Infatti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più soggetti, è sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità di tutti nell'obbligo di risarcimento, che le azioni o omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento (Cass. 15/06/1999, n. 5946; Cass., 28 gennaio 1985, n. 488; Cass., 4 dicembre 1991, n.
13039; Cass., 10 dicembre 1996, n. 10987). Ciò discende dai principi generali che regolano il nesso di causalità ed il concorso di cause egualmente efficienti della produzione di un determinato danno, esplicitati, in materia di responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2055 c.c. (cfr. Cass. 23918/2006). Come già sottolineato, l'art. 1228 c.c. addossa alla struttura sanitaria i rischi connessi all'operato degli ausiliari, per il sol fatto dell'appropriazione dei risultati utili della prestazione. La misura della colpa dell'operatore rileva, al più, ai fini dell'esperibilità e della misura della rivalsa dell'ente, ma non può essere invocata per eludere la solidarietà esterna nei confronti del danneggiato. Più specificamente, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale. È ammessa la rivalsa integrale solo qualora l'ente sanitario dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (in tal senso
Cass. 28987/2019). La qualificazione in termini contrattuali della relazione qualificata ente sanitario – paziente e medico – paziente genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. Dalla detta natura contrattuale in un recente passato conseguiva sotto il profilo dell'onere probatorio (Cass., 15 gennaio 1997,
n. 364, in Foro It., 1997, I, 771) che, qualora il trattamento o l'intervento non fossero di difficile esecuzione, il mero aggravamento della situazione patologica del paziente o l'insorgenza di nuove patologie eziologicamente collegabili ad essi comportava, a mente dell'art. 1218 c.c., una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione;
in conseguenza, il paziente che chiedeva il risarcimento del danno subito assolveva all'onere probatorio che gli incombeva dimostrando:
a) l'aggravamento delle sue condizioni o l'insorgenza di nuove patologie;
b) il rapporto causale tra le stesse ed il trattamento o l'intervento.
Spettava, quindi, all'obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – fornire la prova che la prestazione professionale fosse stata eseguita in modo idoneo e che quegli esiti peggiorativi fossero stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Si faceva in altre parole applicazione del principio (già affermato nel diritto anglosassone) della res ipsa loquitur inteso come evidenza circostanziale che crea una deduzione di negligenza (Cass., 22 gennaio 1999, n. 589). L'onere della prova veniva quindi ripartito tra le parti nel senso che spettava al medico provare che il caso fosse di particolare difficoltà e al paziente quali fossero le pagina 10 di 27 modalità di esecuzione inidonee, ovvero a questi spettava provare che la prestazione fosse di facile esecuzione ed al medico che l'insuccesso non fosse dipeso da suo difetto di diligenza (Cass. 19 maggio
1999, n. 4852; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n.
2335; 16 novembre 1988, n. 6220). I risultati sopra riassunti sono stati, però, riletti dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28 maggio 2004, n. 10297, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le successive Cass. 11 giugno 2004, n. 11488, e Cass. 29 luglio 2004, n. 14488; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133) in coerenza con il principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso
(Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero pagina 11 di 27 della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n.
22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). In tale ottica mette conto all'uopo richiamare la parte motiva di Cass., 19 maggio 2004, n.
9471, rel. Travaglino, secondo cui si è giunti a chiedere al danneggiato soltanto la prova del nesso causale e della facilità di esecuzione dell'intervento (intervento cd. routinario), mentre la colpa, anche lieve, si presume sussistente ogni volta che venga accertato un risultato peggiorativo delle condizioni del paziente.
La colpa medica giunge così a sfiorare, capovolgendo la situazione originaria di protezione speciale del professionista, una dimensione paraoggettiva della responsabilità, salva la prova di aver eseguito la propria prestazione con la dovuta diligenza, con la trasformazione dell'obbligazione del professionista da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato, di modo che, prosegue il S.C., il detto accertamento deve indirizzarsi: a) sulla natura facile o non facile dell'intervento del professionista;
b) sul peggioramento o meno delle condizioni del paziente;
c) sul nesso causale e sulla sussistenza della colpa (lieve nonché presunta, se in presenza di operazioni di routine o ben codificate, grave, se relativa ad operazione che trascende la preparazione media ovvero non sufficientemente studiata o sperimentata, con l'ulteriore limite della particolare diligenza richiesta in questo caso, e dell'elevato tasso di specializzazione nel ramo imposto al sanitario;
d) sul corretto adempimento dell'onere di informazione circa gli esiti dell'intervento e sull'esistenza del conseguente consenso del paziente. A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di pagina 12 di 27 nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del
''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla epigrafata pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007,
n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell'“oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza
Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento. Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova
''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora, Cass., n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: Vittoria P.
Estensore: ha confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico- Testimone_1 chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del
"contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni pagina 13 di 27 Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma
è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 577 del 11 gennaio 2008.
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da ultimo Cass. 19024/18 e Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass.
13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341; Cass. Sez.U. 30/10/2001, n.
13533; Cass. 26/07/2017, n. 18392; Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 577. Peraltro, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Da ultimo i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017,
Rv. 645164-01 e Cass., sez. 3, 14/11/2017, (ud. 13/09/2017, dep.14/11/2017), n. 26824, da ultimo Cass. ord. n. 192014/2018). Questo orientamento in tema di onere della prova è stato da ultimo confermato, per cui è pacifico che spetti al paziente dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa del medico ed il danno. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità del medico agente il mancato assolvimento pagina 14 di 27 dell'onere di dimostrare l'esattezza della prestazione medica e l'assenza di incidenza causale dell'inadempimento della prestazione sanitaria sulla produzione dei danni subìti da un paziente, poiché è necessario accertare previamente l'ottemperamento dell'onere probatorio attoreo che consiste nel dimostrare la condotta colposa del responsabile, il nesso di causa tra quest'ultima ed il danno sofferto, elementi che pertanto costituiscono accertamenti distinti. (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/11/2018,
n.29853 e da ultimo Cass. sent. n. 6593/19). Rimane ferma, per la giurisprudenza di legittimità più recente, la ricognizione di due distinte parabole causali, l'una relativa all'evento dannoso, a monte, l'altra relativa all'impossibilità di adempiere, a valle. Sicché, il nesso di causa tra malpractice medica ed evento dannoso deve essere provato dal creditore/danneggiato. In subordine al raggiungimento della prova sui fatti costitutivi della domanda, compete al debitore/danneggiante fornire la prova liberatoria in ordine alla impossibilità di adempiere. Più specificamente, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa non prevenibile ed improbabile abbia reso impossibile la prestazione
(cfr. Cass. Civ, Sez. III, n.28991/2019; Cass. civ. sez. III - 02/09/2022, n. 25886).
Sulla estensione delle incombenze probatorie spettanti al danneggiato incide la peculiare configurazione della responsabilità medica, la quale si discosta dalla figura generale della responsabilità contrattuale, per il fatto che la causalità materiale assume una tangibile demarcazione rispetto all'inadempimento. Infatti, per la figura generale, l'inadempimento si traduce nella lesione dell'interesse tutelato dal contratto, e dunque si risolve, di per sé stesso, nel danno evento, con la conseguenza che, pur essendo causalità materiale ed inadempimento distinguibili sul piano concettuale, la prova dell'inadempimento assorbe quella del nesso di causa. Ciò non avviene in relazione all'inadempimento di prestazioni professionali. L'interesse sotteso al contratto, in tal caso, non si identifica con il risultato utile perseguito dal creditore (la propria guarigione, in ambito sanitario), bensì è circoscritto all'aderenza dell'operato professionale alle leges artis ed alla misura della diligenza applicabile. Di talché, il danno evento (aggravamento o insorgenza di nuova patologia) non è immanente nella violazione delle leges artis e del canone di diligenza, ma potrebbe essere conseguito a diversa eziologia. In ragione di tanto, all'onere del creditore/danneggiato di allegare la connessione naturalistica fra la lesione della salute e la condotta del medico, si somma quello di provare quella connessione. La verifica del raggiungimento di tale prova, si ispira – nel processo civile - al criterio della
“preponderanza dell'evidenza”, quale combinazione di due regole: la regola del "più probabile che non" e la regola della "prevalenza relativa" della probabilità. Sotto il primo profilo, comporta la verifica comparativa degli elementi di conferma, o di confutazione, di un enunciato. L'affermazione della verità dell'enunciato implica che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette che confermano quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa. La regola della "prevalenza pagina 15 di 27 relativa" della probabilità rileva quando all'ipotesi, formulata dall'attore, in ordine all'eziologia dell'evento stesso, possano affiancarsene altre, e che le varie ipotesi abbiano ricevuto diverso grado di conferma alla luce delle risultanze probatorie. In base a tale criterio, il Giudice deve preferire l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili (cfr. Cassazione civile sez. III
- 06/07/2020, n. 13872).
Quanto al contenuto della prova liberatoria ex art. 1218, c.c., essa è raggiunta quando il debitore/danneggiante dimostri di aver tenuto una condotta diligente o prudente nel rispetto delle norme giuridiche e delle leges artis. Più specificamente, la non imputabilità dell'inadempimento, valutata alla luce del combinato disposto degli art. 1218 c.c. e 1176 c.c., implica la verifica della diligenza in concreto esigibile, rapportata alle misure alternative che in concreto si sarebbero potute e dovute esigere dalla struttura sanitaria. Si tratta di una prospettiva che valorizza la dimensione soggettiva e concreta della colpa, rispetto alle valutazioni naturalistiche ed oggettive, in quanto l'affermazione di responsabilità della struttura sanitaria trova un limite nella misura della diligenza compatibile con la natura dell'attività professionale esercitata e nella esigibilità di un comportamento diverso alla luce delle circostanze del caso concreto. Lo stesso art. 1218 c.c., operante, per espressa previsione normativa (art. 7 legge 24/17), anche per quanto concerne ipotesi di responsabilità organizzativa delle strutture sanitarie, impone di valutare in concreto lo sforzo diligente esigibile sul piano gestionale ed organizzativo (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2020, n.
25288).
Dal riparto in tal modo delineato trova conferma, dunque, che "la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere.
Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore” (così, Cass. Sez. 3, sent. n. 18392 del 2017, cit.; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2017, n. 26824, non massimata;
Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2017, n. 29315, Rv. 646653-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2018, n. 3704, Rv. 647948-01; Cass.
Sez. 3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26700, Rv. 651166-01, nonché, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre
2019, n. 28991, Rv. 655828-01).
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo giudice.
Occorre all'uopo esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnico peritale a firma del Collegio peritale composto dal dott. (specialista in Medicina Persona_4
Legale) e dal dott. (specialista in Medicina interna) ed il dott. Persona_5 Persona_6
pagina 16 di 27 (specialista in Anestesiologia e Rianimazione); relazione che, per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
-Il caso concerne una lamentata responsabilità professionale dei Sanitari della del P.S. Controparte_4 dell' di EN e della continuità assistenziale della che Controparte_6 Parte_7 ebbero in cura il piccolo deceduto (come si evince dalla CTU redatta in sede di Persona_2 procedimento nel procedimento penale dinnanzi al Tribunale di EN) all'età di 14 anni, in data
11.04.2013, presso l'Ospedale di Jesolo, per shock settico ed insufficienza multiorgano complicati da coagulazione intravasale disseminata terminale. Le doglianze concernono i Sanitari delle strutture convenute che nel tempo hanno avuto in cura il giovane nei confronti dei quali Persona_2 vengono mossi addebiti per non aver adeguatamente approfondito e valutato i sintomi ed i segni da lui presentati, il che avrebbe impedito di fronteggiare in maniera tempestiva ed efficace l'infezione che ne cagionò il decesso.
Passando all'esame delle posizioni di ognuna delle strutture ospedaliere deve osservarsi:
1. per quanto concerne l'assistenza sanitaria erogata dai Sanitari della i consulenti Controparte_4
d'ufficio, ritenevano non sussistere alcuna responsabilità a loro carico, atteso che essi ebbero modo di osservare il giovane paziente in data 3/4/13 in relazione ad una seria problematica cardiochirurgica per cui da tempo lo avevano in cura, attestando una sostanziale stazionarietà del complicato quadro clinico, mentre appare acclarato che cominciò a presentare iperpiressia e faringodinia, solo Per_2 dal 6/4/13: successivamente a quando cadde l'osservazione clinica dei predetti Sanitari. Sicchè nessun addebito può essere mosso nei loro confronti.
Importanti criticità possono rilevarsi, invece, nelle successive fasi assistenziali, che caratterizzarono l'intervento dei Sanitari di PS dell' di EN e della continuità assistenziale della Controparte_6 Pt_7
[..
“ . Controparte_2
2. Per quanto concerne la posizione dei sanitari del PS. dell di EN, deve Controparte_6 osservarsi che, del tutto censurabile che essi, pur avendo contezza delle precarie condizioni cardiologiche in cui versava il e della persistenza dello stato febbrile (nonostante l'assunzione Per_2 di antibioticoterapia), in presenza di un quadro clinico espressivo di impegno sistemico (con corteo sintomatologico caratterizzato da pallore, cianosi ed episodio presincopale), omisero di disporre dei semplici e routinari accertamenti diagnostici (quale un banale esame emocromocitometrico) e di procedere al rilievo di preziosi dati clinici (quali misurazione della temperatura corporea, saturazione periferica di ossigeno, frequenza cardiaca, pressione arteriosa). Essi disposero inopportunamente la dimissione del dopo solo un'ora circa dall'accesso in P.S., senza neanche accertarsi di Parte_8 un effettivo miglioramento del quadro clinico (a partire dallo stesso stato febbrile) ed apportare alcuna pagina 17 di 27 modifica alla terapia antibiotica. Sussistevano, invece, concreti elementi clinici ed anamnestici per procedere ad una più approfondita valutazione diagnostica del caso, quanto meno, disponendo una degenza in Osservazione Breve.
Ed invece, l'iter diagnostico attuato dai Sanitari di PS fu del tutto carente ed incompleto, ed a causa di tali carenze, non fu possibile stimare il grado di evoluzione dell'infezione orofaringea, per mancanza di esami ematochimici che avrebbero potuto offrire un dato di sospetto evolutivo;
i sanitari si limitarono ad escludere la presenza di un'endocardite mediante un esame ecocardiografico transtoracico.
Deve ritenersi che, in occasione dell'accesso in P.S. del 9/4/13 presentava, con qualificate Per_2 probabilità, già segni di stato settico (ad ogni buon conto, l'impossibilità di dimostrare segnatamente tale condizione per colpevoli omissioni assistenziali da parte dei Sanitari non può che porsi a loro discapito).
Ed allora, la condotta adottata dai Sanitari di PS dell'Ospedale di EN fu non solo colposa (in quanto improntata a chiari profili di negligenza, imprudenza ed imperizia), ma anche pregiudizievole sull'evoluzione della patologia infettiva da cui era affetto il piccolo in quanto ad un corretto Per_2 inquadramento diagnostico del caso, in una fase in cui non si era ancora giunti ad una condizione di shock settico, avrebbe fatto seguito l'adozione di una appropriata antibioticoterapia (anche di tipo empirico) in grado di contrastare la progressione della patologia infettiva in un'epoca in cui vi erano ancora concrete possibilità di prevenirne la nefasta evoluzione.
Il tasso di sopravvivenza di pazienti con shock settico che ricevono adeguata antibioticoterapia empirica si attesta tra il 50 ed il 60%., l'efficacia dei presidi terapeutici è strettamente correlata alla tempestività con cui gli stessi vengono approntati.
Nel caso di specie, non essendo ancora comparsi i segni di una sepsi severa, le probabilità di conseguire una risposta favorevole ad un'adeguata antibioticoterapia erano ragionevolmente concrete e superiori al 50%.
La inopportuna dimissione del determinò, per l'appunto, che il quadro di sepsi ebbe Per_2 un'evoluzione sfavorevole verso uno shock settico che fu quello che si trovarono ad osservare i
Sanitari del Servizio di Continuità Assistenziale della “ in data 11/4/13, Pt_7 Controparte_2 alcune ore prima del decesso del piccolo Per_2
-Anche la condotta dei suddetti Sanitari fu censurabile, atteso che in presenza del quadro clinico che si trovarono ad osservare e della storia clinica a loro nota, si imponeva l'immediata ospedalizzazione di
Per_2
Ed invece, essi si limitarono a confermare la terapia fino ad allora assunta (che si era dimostrata chiaramente inefficace) ed a consigliare l'intervento del 118 solo in caso di peggioramento delle pagina 18 di 27 condizioni cliniche, che già erano estremamente critiche, tanto che dopo solo alcune ore vi fu evidenza, presso il P.S. dell'Ospedale di Jesolo, di un quadro di shock settico con insufficienza multiorgano.
Purtroppo, la estrema gravità delle condizioni cliniche del giovane paziente non consentivano ai sanitari del PS. Ospedale di Jesolo di eseguire trattamenti diagnostici e terapeutici atti a determinare una reversione del quadro avanzato di shock settico e di insufficienza multiorgano.
Il piccolo fu, difatti, trasportato in Pronto Soccorso a Jesolo la sera del 11.04.2013 in Per_2 gravissime condizioni cliniche. Si presentava cianotico ed ipoteso. Venne eseguito un esame emogasanalitico arterioso che evidenziò una gravissima acidosi metabolica (tipica dello shock settico) con valori di pH di 7.015 (quasi incompatibili con la vita) ed esami ematochimici che dimostrarono la presenza di gravi alterazioni riconducibili a infezione ormai disseminata.
Le condizioni precipitarono nel corso dei minuti successivi, tanto che il piccolo fu intubato Per_2
e, nella speranza di una ripresa del ritmo cardiaco, vennero praticate le manovre di rianimazione cardiopolmonare, in modo corretto ed in accordo alle linee guida vigenti all'epoca dei fatti in questione
( – 2002), ma, alle ore 23.15, sopraggiunse il decesso. Organizzazione_2
Orbene, posto quanto sopra precisato, occorre, a questo punto, soffermarsi sull'incidenza causale esercitate dalle inadeguate condotte nel determinismo dell'exitus del piccolo Le condotte Per_2 individuate quali censurabili sono quelle riferibili all'operato dei Sanitari di P.S. dell'Ospedale di
EN (che lo ebbero in cura la sera del 9/4/13) e di quelli del Servizio di Continuità Assistenziale della ” (che lo osservarono la notte dell'11/4/13). Pt_7 Controparte_2
Alla luce di quanto sopra esplicitato può ritenersi che le inadempienze professionali individuate nei confronti dei Sanitari dell' abbiano svolto un prevalente ruolo causale nel Controparte_6 determinismo dell'exitus del piccolo in quanto si versava in una fase clinica ancora non Persona_2 estremamente compromessa in cui sussistevano maggiori probabilità di contrastare il processo infettivo che ne cagionò il decesso.
Ne deriva che nei loro confronti può essere addebitata una preponderante quota di responsabilità del 70% mentre una restante parte di responsabilità del 30% va prospettata a carico dei Sanitari del Servizio di
Continuità Assistenziale della in quanto, pur risultando la loro condotta Parte_7 improntata ad evidenti profili di colpa, gli effetti di tale condotta colposa intervennero in una fase quasi terminale della vicenda clinica, in cui le probabilità di un esito più favorevole erano decisamente minori e più circoscritte.
Alla luce delle risultanze della CTU, in conclusione, sussiste la responsabilità dei Sanitari operanti presso l'Ospedale di EN con un prevalente ruolo causale nel determinismo dell'exitus del piccolo Per_2
pagina 19 di 27 riconosciuto nella misura del 70% mentre una restante parte di responsabilità del 30% va Per_2 prospettata a carico dei Sanitari del Servizio di Continuità Assistenziale della “ . Pt_7 Controparte_2
Tale danno riconosciuto a carico del piccolo è stato identificato dai CCTTUU quale “perdita di Per_2 chances di sopravvivenza nel misura superiore al 50%”.
Secondo gli arresti della più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di perdita di chance, è errata la sovrapposizione tra l'accertamento relativo al nesso di causa - orientato al criterio del “più probabile che non” - e l'apprezzamento dell'entità probabilistica della chance stessa, che esprime, invece, il grado variabile di incertezza eventistica. In tal senso Cass. Cassazione civile sez. III - 11/11/2019, n. 28993, secondo cui: “L'ulteriore paralogismo in cui talvolta incorre la giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che parte della dottrina specialistica, riguarda l'analisi degli elementi destinati ad integrare la fattispecie dell'illecito, e consiste nella sovrapposizione dell'accertamento del nesso causale con quello dell'evento di danno. La connotazione della chance - intesa, al pari di ogni altra conseguenza della condotta illecita, come evento di danno - in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale non esclude nè elide, difatti, la necessaria e preliminare indagine sulla relazione eziologica tra la condotta e l'evento (in senso difforme, Cass. n. 21619 del 16/10/2007). L'attività del giudice dovrà, pertanto, muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta, ovverossia il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) del risultato realizzabile possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme: la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato migliore sul piano dell'evento di danno non equivale, in altri termini, alla prova della probabilità che la condotta dell'agente abbia cagionato il danno da perdita di chance sul piano causale” (in senso analogo cfr. Cassazione civile sez. III - 26/06/2020, n. 12928 e Cass. n.
3691/2018).
Ferme le coordinate ermeneutiche che precedono, la percentuale attribuita dai CCTTUU alla possibilità di sopravvivenza del in mancanza della condotta lesiva, non deve indurre ad identificare Persona_2
l'evento di danno con il decesso, in quanto il criterio del “più probabile che non”, che si appaga di un riscontro probabilistico del 50%, opera unicamente ai fini della configurazione del nesso di causa, ma non incide sulla qualificazione del danno. La lesione patita dal paziente, anche quando abbia riguardato una chance connotata da elevata probabilità statistica di verificazione, superiore al 50%, attiene pur sempre ad una possibilità caratterizzata da incertezza eventistica, ed è come tale che va qualificata e liquidata. Infatti “il fondamento della chance è distinto, e trae origine dall'incertezza in ordine all'anticipazione dell'evento morte. Le stesse pretese si tramutano, di converso, in domanda di risarcimento tout court del danno terminale e/o da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale […] dunque, può discorrersi di perdita di chance pagina 20 di 27 ove la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo” (cfr. Cass. 28993/2019). Il danno da perdita di chance di sopravvivenza è risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) – ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza (cfr. Cass. 28993/2019).
Atteso l'accertamento del nesso causale tra condotta ed evento, vanno verificati i caratteri di serietà, apprezzabilità e consistenza della chance di sopravvivenza del Persona_2
Ebbene, nel caso in esame tale possibilità, oltre a presentare una significativa probabilità statistica, secondo quanto stimato dai CCTTUU, è ancorata alla somministrazione di un'adeguata antibioticoterapia, atteso che la sepsi è una patologia tempo-dipendente, sicchè l'efficacia dei presidi terapeutici è strettamente correlata alla tempestività con cui gli stessi vengono approntati (cfr. CTU pag. 9). È evidente la serietà, consistenza ed attendibilità dell'assunto secondo cui, in un contesto siffatto, il paziente avrebbe avuto maggiori possibilità di essere sopravvivere.
Tutto quanto innanzi posto, atteso che a causa della inadeguata assistenza medica prestata dai sanitari di
P.S. dell' di EN (che lo ebbero in cura la sera del 9/4/13) e di quelli del Servizio di Continuità CP_6
Assistenziale della “ con le percentuali di responsabilità sopra emarginate, il Pt_7 Controparte_2 [...] ha subito una perdita di chances di sopravvivenza superiore al 50% e considerato che parte Persona_2 attrice spiegava domanda di risarcimento da perdita di chances di guarigione e sopravvivenza (cfr. pag. 29 atto di citazione) occorre procedere alla liquidazione dei danni subiti.
Parte attrice domandava, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, azionato iure proprio, nella sua qualità di padre, madre e sorella del Persona_2
In base alle coordinate ermeneutiche di legittimità (cfr .Cassazione civile sez. III, 30/08/2022, n. 25541), tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. civ. sez. III n. 28989 dell'11 novembre 2019). Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza.
pagina 21 di 27 La Giurisprudenza di legittimità ha specificato che la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova”, in tema di perdita del rapporto parentale, il danno non deve essere considerato in re ipsa; bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr Cass. 21230/2016 Cass. n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass.
n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018 ; Cass 21230/2016n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018.); ritenuto che se la effettività e consistenza della relazione parentale nel rapporto marito – moglie e genitore-figlio, ove compiutamente allegata, può essere acquisita in via presuntiva, non può essere omogenea la offerta istruttoria in relazione al rapporto nonno-nipote e fratello- sorella. Per tali ultimi rapporti, infatti, si richiede una puntuale allegazione e prova dalla quale evincere l'intensità del vincolo e la conseguente entità del danno.
Ebbene, nel caso sottoposto al nostro esame, risulta provata la relazione di parentela, tra la vittima e gli attori (padre, madre, sorella) in base alla documentazione versata agli atti (cfr. certificato di famiglia storico con residenza, certificato di nascita del cfr. all. alle note 183 comma Persona_2 Persona_1
6 n. 2 depositate da parte attrice).
Ed allora la domanda iure proprio per il risarcimento della perdita del rapporto parentale, spiegata dal padre
, dalla madre e dalla sorella deve ritenersi fondata e deve Parte_1 Parte_2 Persona_1 essere accolta.
Il danno è liquidato, in applicazione delle Tabelle del 2022 elaborate dal Tribunale di Milano, precisando quanto segue. In relazione al criterio valutativo della “qualità ed intensità della relazione affettiva” le tabelle milanesi prevedono l'attribuibilità di un massimo di 30 punti, ai fini dei quali tenere conto sia delle circostanze obbiettive di cui agli altri parametri tabellari e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate. Atteso che sia le prove orali articolate dagli attori sia la documentazione depositata dagli stessi non sono in grado di incidere sulla valutazione di cui al capo E delle
Tabelle di Milano 2022 si statuisce come segue.
Per quanto concerne (padre) 76 punti: 26 punti per l'età della vittima primaria al momento Parte_1 del fatto (12 anni), 20 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (42anni), 16 punti per lo stato di convivenza con la vittima, 9 punti per la residualità affettiva rappresentata da 3 componenti residui del nucleo familiare (padre, madre e figlia), 5 punti, per l'intensità della relazione affettiva, tenuto conto delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, atteso che nulla di ulteriormente rilevante rispetto ai fattori presuntivi che fondano l'attribuzione dei punteggi di cui ai capi A-D è stato allegato e provato (anche in termini presuntivi). pagina 22 di 27 Per un totale di € 255.740,00 (3.365,00x76) tale somma va ridotta del 50% in ragione della quota di chance riconosciuta e quindi si riconoscono € 127.870,00.
Per quanto concerne (madre) 76 punti : 26 punti per l'età della vittima primaria al Parte_2 momento del fatto (12 anni), 20 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (42 anni), 16 punti per lo stato di convivenza con la vittima, 9 punti per la residualità affettiva rappresentata da 3 componenti residui del nucleo familiare (padre, madre e figlia), 5 punti in per l'intensità della relazione affettiva con la vittima, tenuto conto delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, atteso che nulla di ulteriormente rilevante rispetto ai fattori presuntivi che fondano l'attribuzione dei punteggi di cui ai capi A-D è stato allegato e provato (anche con presunzioni) ciò per un totale di € 255.740,00 (3.365,00x76) tale somma va ridotta del 50% in ragione della chance riconosciuta e quindi si riconoscono € 127.870,00.
Per (sorella) 84 punti: 26 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto (12 Persona_1 anni), 28 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (9 anni), 16 punti per lo stato di convivenza con la vittima, 9 punti per la residualità affettiva rappresentata da 3 componenti residui del nucleo familiare (padre, madre e figlia), 5 punti in ragione dell'intensità della relazione affettiva con la vittima, tenuto conto delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, atteso che nulla di ulteriormente rilevante rispetto ai fattori presuntivi che fondano l'attribuzione dei punteggi di cui ai capi A-D è stato allegato e provato (anche con presunzioni), e ciò per un totale di € 282.660,00 (3365,00x84) tale somma va ridotta del 50% in ragione della chance riconosciuta e quindi si riconoscono € 141.330,00.
Passando all'esame della domanda iure hereditatis di risarcimento del danno terminale subito dalla vittima giova osservare: a) il "danno biologico terminale" è un pregiudizio alla salute, da Persona_2 invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo;
b) il "danno catastrofale" (o anche detto: "danno morale terminale", "danno da lucida agonia"), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 16/02/2023, (ud.
12/01/2023, dep. 16/02/2023 n.4998).
Ebbene, nel caso in esame, dalla documentazione in atti emerge:
pagina 23 di 27 - che il paziente in data 09.04.2013, veniva trasportato presso il P.O. dell' di EN, per CP_6 presincope in corso di rialzo febbrile in cardiopatia congenita (cfr. relazione di pronto soccorso CP_6
di EN all. doc 7 prod attorea);
[...]
-che in data 11.04.2013 alle ore 04.00, interveniva la guardia medica in forza presso l
[...]
che diagnosticata: “astenia, capogiri, nausea febbre” (cfr. relazione medica rilasciata dai Controparte_2
Sanitari dell' del 11.04.2013 all. 8 prod attorea); Pt_7 Controparte_2
- che durante il ricovero presso il P.O di Jesolo, avvenuto nella tarda serata del 11.04.2013, e conclusosi con il decesso alle ore 23.15, i sanitari refertavano: “gravemente ipoteso, cianosi periferica, sveglio risponde a tono a semplici domande” e dove, peggiorando le condizioni, si provvide ad intubazione orotracheale e ventilazione meccanica, fin al sopraggiungere di arresto cardiocircolatorio, a cui seguì la morte (cfr. relazione medica rilasciata dai Sanitari dell' cfr. all. 9 prod. attorea). Parte_7
Tutto quanto innanzi posto, considerato che il paziente nel periodo sopra indicato, è sempre stato vigile e cosciente, e atteso che sono emerse la gravità delle condizioni e l'invasività delle cure prestate, la scrivente attribuisce € 15.000,00 di biologico terminale con la componente morale, per il periodo 09.04.2013 al
11.04.2013 (3 gg).
Passando all'esame della domanda di riconoscimento del danno biologico psichico diretto, subito dalla a causa della morte del figlio, deve osservarsi quanto segue: l'attrice depositava Parte_2 esclusivamente un certificato medico (cfr. certificato medico dell' del 21.06.2021 prod. Org_3 attorea) in cui veniva riportata una sindrome depressiva con attacchi di panico;
certificato di molti anni successivo all'evento luttuoso, certificato che, solo, non può ritenersi sufficiente ad assolvere l'onere probatorio posto.
Né avrebbe potuto essere disposta dalla scrivente CTU sulla persona della attrice: le parti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., rimettendo l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. In particolare, il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886). Dati non presenti nel caso in esame.
Per l'effetto, la domanda della di risarcimento del danno psichico proprio deve essere Parte_2 rigettata per assenza di prova.
Per quanto concerne la domanda attorea di riconoscimento del danno patrimoniale subito per il mancato contributo reddituale di alla famiglia, deve osservarsi che tale tipo di danno è risarcibile Persona_2 purchè sia accertato in concreto che i familiari siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui presumibilmente avrebbero continuato a beneficiare in futuro (cfr. Cass.4980/2006). pagina 24 di 27 Tuttavia, nel caso in esame questi presupposti non sono affatto configurabili: il figlio alla data della morte aveva 12 anni;
né è stato allegato un suo possibile contributo economico futuro al menage familiare
(neanche in forma prospettica).
Per l'effetto, la relativa domanda deve essere rigettata.
Con riferimento alle spese di lite, nei rapporti tra gli attori si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della sesta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione) del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, (con applicazione dell'aumento del 30% ex art 4 comma 2 DM. 55/2014).
Nei rapporti tra gli attori e la si ritiene sussistano le eccezionali ragioni per la Controparte_4 compensazione integrale delle spese, considerato che l'accertamento dell'assenza di responsabilità della convenuta ha richiesto la celebrazione di un giudizio, con l'espletamento di una consulenza specialistica.
Le spese di CTU restano definitivamente a carico l' e Controparte_2
l' , nella misura rispettivamente del 30% e 70%. Controparte_3
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
• Accoglie per quanto di ragione la domanda di e , in proprio e quali Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia e condanna Persona_1
l' e l' Controparte_2 Controparte_3
, rispettivamente nelle quote del 30% e 70%, al pagamento in favore di
[...] Pt_1
della somma di € 127.870,00, in favore di della somma di € 127.870,00 e di
[...] Parte_9
e di n.q di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_1 Parte_9 della somma di € 141.330,00 sulle somme de quibus decorrono interessi Persona_1 compensativi ad un tasso dell' 0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (11/04/2013) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
• Accoglie per quanto di ragione la domanda di e , in proprio e quali Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia e condanna Persona_1
l' e l' Controparte_2 Controparte_3
rispettivamente nelle quote del 30% e 70%, al pagamento, della somma di €
[...]
15.000,00; sulla somma de quibus decorrono interessi compensativi ad un tasso dell'0.50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (11.04.2013) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma pagina 25 di 27 dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
• Rigetta le domande nei confronti della Controparte_7
• Condanna l' e l' Controparte_2 Controparte_3
, al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore degli attori
[...] dichiaratosi antistatario;
spese che liquida in € 29.194,10 per compensi professionali, € 1713,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge;
• Compensa le spese tra gli attori e la convenuta di Napoli;
Controparte_4
• Spese di CTU definitivamente a carico dell' e Controparte_2
l' , rispettivamente nelle quote del 30% e del Controparte_3
70%.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Console
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del e memorie conclusionali.
pagina 26 di 27 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Napoli, 13/03/2024
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28324/2020 promossa da:
, (CF ) in Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2 proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
(CF ) rappresentati e difesi dagli avv.ti Rocco Travaglino e Walter
[...] C.F._3
Mancuso.
ATTORE contro
(P.IVA ), di Napoli, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Testa.
CONVENUTO
( P.IVA. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Renato Magaldi.
CONVENUTO
( rappresentata e difesa dall' Controparte_3 PartitaIVA_3
Lorenzo Locatelli
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 01.12.2023 e memorie conclusionali e di replica. pagina 1 di 27 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2 sulla figlia minore con atto di citazione ritualmente notificato, convenivano in giudizio Persona_1
l' di Napoli, l' di EN, Controparte_4 Controparte_5
l' al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e Controparte_2 non patrimoniali asseritamente patiti e patendi in relazione al decesso del loro figlio minore, Persona_2
ricondotto a negligenza, imprudenza ed imperizia delle parti convenute.
[...]
Gli istanti evidenziavano:
• che erano rispettivamente genitori e sorella di deceduto prematuramente l'11 Persona_2 aprile del 2013, presso l'ospedale di Jesolo, dove era stato ricoverato in codice rosso;
• che affetto dalla nascita da cardiopatia complessa, sottoposto molteplici interventi Per_2 chirurgici correttivi ed in terapia farmacologica, in data 03.04.2013 si sottoponeva ad un controllo ambulatoriale, presso il reparto di cardiochirurgia pediatrica dell di Napoli, Controparte_4 dove non emergeva alcuna variazione del quadro clinico, di ostruzione severa all'efflusso polmonare a livello del condotto valvolato, di cui lo stesso soffriva;
• che in data 06.04.2013 per la comparsa di febbre e faringodinia il medico curante, attesa l'allergia alla penicillina, prescriveva terapia antibiotica empirica, ed in data 08.04.20213, essendo passata la febbre, artiva insieme alla madre per un viaggio di istruzione a EN;
Per_2
• che in data 09.04.2013 ricompariva febbre, accompagnata da iporessia e astenia veniva chiamato, pertanto, il 118; all'arrivo dei soccorritori il ragazzo appariva vigile, orientato, pallido, cianotico, veniva trasferito in idroambulanza all'ospedale di EN alle ore 22.32. Durante il trasporto le condizioni miglioravano leggermente, in ospedale il piccolo veniva sottoposto a visita cardiologica, dove il medico rilevava lo stato febbrile senza procedere a misurazione, e sottoponeva ad Per_2 una ecocardioscopia, dall'esito della quale veniva escluso che i suoi sintomi fossero riconducibili ad una patologia cardiaca e concludeva che si trattasse di febbre da verosimile faringotosillite. Veniva poi sottoposto a visita pediatrica, a seguito della quale lo specialista deponeva per un episodio presincopale in corso di rialzo febbrile in ragazzino cardiopatico;
consigliava il proseguimento della terapia antibiotica in atto da implementare con terapia antipiretica con paracetamolo al bisogno.
Alle ore 23.37 veniva dimesso con diagnosi: presincope in corso di rialzo febbrile in Per_2 cardiopatia congenita;
• che il giorno seguente partecipava alle attività previste dalla gita scolastica, ma alle ore Per_2
04.00 del 11 aprile, subiva un peggioramento delle sue condizioni generali, comparivano febbre, pagina 2 di 27 astenia, capogiri pertanto, si richiedeva intervento domiciliare del medico di continuità assistenziale, il quale rilevava arrossamento dell'orofaringe e consigliava di proseguire la terapia e, nel caso di peggioramento di contattare il 118. Alle ore 21.33 si verificava un episodio sincopale per cui si contattava il 118 Jesolo emergenza. All'arrivo dei soccorsi si presentava, poco reattivo, Per_2 ipoteso, tachicardico e temperatura corporea 37.5°. Veniva trasportato in codice rosso al P.S. dell'Ospedale di Jesolo dove arrivava alle ore 22.08, con temperatura corporea 38°, gravemente ipoteso e con cianosi periferica. Effettuati i prelievi ematici, disposta ed effettuata consulenza anestesiologica, veniva effettuava intubazione orotracheale con impostazione di ventilazione meccanica. Nonostante tali interventi ed il supporto cardio respiratorio, il quadro clinico si complicava e sopraggiungeva arresto cardiaco e, nonostante le manovre rianimatorie effettuate, ecedeva alle ore 23.15; Per_2
• che veniva disposta ed effettuata in data 18.04.2013 l'autopsia sul corpo di dal CC. TT Per_2 nominato dalla procura del Tribunale Ordinario di EN, alla presenza del consulente nominato dalla famiglia Per_2
• che causa della morte secondo i periti della Procura, era stato shock settico (da batteri gram positivi) ed insufficienza multiorgano complicata da CID terminale, in malformazione congenita già pluri – cardio- operata, non individuando colpe nell'operato dei sanitari dell Controparte_6
né del presidio ospedaliero di Jesolo, mentre censuravano l'operato del medico di
[...] continuità assistenziale per avere effettuato una carente valutazione dell'obiettività Parte_3 clinica del paziente ed avere trascurato, di rilevare i parametri vitali di ritardando Per_2
l'accesso all'ospedale,
• che a seguito di tale conclusioni il Pm chiedeva l'archiviazione della procedura, a cui si opponeva la parte offesa depositando proprie note controdeduttive, in cui la condotta dei sanitari dell'
[...]
veniva considerata imprudente e negligente tanto da determinare l'exitus del Controparte_6 paziente. Il Gip disponeva chiarimenti a seguito dei quali disponeva l'archiviazione a cui si opponeva nuovamente la persona offesa depositando propria consulenza, alla luce di ciò il Gip fece redigere una nuova consulenza affidandola ai prof. e Per_3 Pt_4
• che da tale ultima relazione emergeva che moriva per shock settico da batteri Persona_2
Gram positivi e negativi ed insufficienza multiorgano complicata da CID terminale, in soggetto affetto da cardiopatia congenita pluri- cardio operata in situs viscerum inversus;
• che in tema di responsabilità accertavano inosservanze di doverose regole di condotta da parte dei sanitari intervenuti presso il PS. dell' di EN, in data 09.04.2013 ed errori Controparte_6 nell'operato del medico di continuità assistenziale intervenuto in data 11.04.2013;
pagina 3 di 27 • che in particolare per quanto concerne l'operato del medico della guardia medica i periti ritenevano che gli errori diagnostici perpetrati dallo stesso non risultano avere valenza causale con criterio di elevata probabilità – quasi certezza, ovvero al di là di ogni ragionevole dubbio nel determinatismo della morte di si poteva supporre però che un intervento con almeno 17 ore di anticipo Per_2 avrebbe, con criterio meramente possibilistico, potuto modificare la sequenza evolutiva;
• che per quanto concerneva la responsabilità dei sanitari operanti presso l' di Controparte_6
EN, non era possibile determinare la valenza causale delle inosservanze dei suddetti sanitari, atteso che non erano noti i valori dei parametri clinico- laboratoristici di all'atto Per_2 dell'accesso in ospedale, per cui non era stato possibile determinare se alla luce degli stessi le scelte terapeutiche dei sanitari sarebbero dovute essere diverse, influenzando il decorso evolutivo;
• che in base alle risultanze della consulenza predisposta in sede penale il GIP pronunciava nei confronti degli indagati sentenza di non luogo a procedere, perché il fatto non costituisce reato;
• che le inosservanze dei sanitari che ebbero in cura il piccolo seppur non rilevanti dal Per_2 punto di vista penale, rilevavano dal punto di vista della responsabilità civile;
infatti, nella vicenda di erano evidenziabili plurime condotte negligenti da parte dei sanitari operanti presso le Per_2 strutture convenute, condotte già evidenziate nell'an nel corso del procedimento penale;
• che alla luce delle risultanze della seconda CTU, redatta dai professori e l'infezione, Per_3 Pt_4 che con elevata probabilità evolutasi in shock settico ed insufficienza multiorgano, risultava essere la faringotonsillite evidenziata dall'esame autoptico;
• che in data 04.04.2013 si sottoponeva ad un controllo ambulatoriale di routine presso il Per_2 reparto di cardiochirurgia pediatrica della e solo dopo 3 giorni da tale controllo Controparte_4 cominciarono i primi sintomi con febbre e faringodinia, sintomi che nonostante la cura antibiotica impostata dal medico curante, non scomparvero.
• che gli istanti ritengono altamente probabile contrasse tale infezione in occasione della Per_2 visita del 04.04.2013 e tale assunto era suffragato dalle risultanze della CTU sopra citata, dove alla pag. 31 i consulenti affermano che il “ ragazzo era entrato in contatto con ambiente ospedaliero, possibile fonte dell'infezione, con i tre diversi batteri due di quali resistenti agli antibiotici;
• che, pertanto, l'inizio della vicenda clinica che portò alla morte del giovane ra attribuibile Per_2 alla infezione nosocomiale contratta presso il reparto di cardichirurgica pediatrica della CP_4 in occasione della visita di controllo;
-che anche la condotta dei sanitari operanti presso l' di EN deve ritenersi Controparte_6 censurabile;
in particolare, i sanitari omisero di effettuare una valutazione più approfondita della sintomatologia e delle condizioni clinica accusata dal giovanissimo tramite l'esecuzione Per_2 di un adeguato esame obiettivo, con il rilevamento preciso dei parametri vitali di frequenza pagina 4 di 27 cardiaca, frequenza respiratoria, e pressione arteriosa, corredati ad esami ematochimici di routine, quali ad esempio emocromo ed indici di flogosi, di tali attività non vi era traccia in cartella clinica;
-che se le suddette attività fossero state eseguite, esami ematochimici e la conta leucocitaria, si sarebbe potuto avere un ripensamento del successivo iter terapeutico, arrivando ad avere una tempestiva diagnosi di SIRS, nonché all'individuazione ed al trattamento precoce dei segni di disfunzione multiorgano;
-che pertanto, andava ricoverato in osservazione, per il monitoraggio ed il trattamento Per_2 attivo del quadro fisiologico, oltre che per metterlo a riposo ed interrompere così quel circolo vizioso dell'insufficienza cardiaca, già evidentemente innescatasi con la disidratazione e la scarsa tolleranza allo sforzo in concomitanza con lo stato infiammatorio in atto a livello polmonare;
-che il generale principio di prudenza che deve informare le condotte dei sanitari avrebbe dovuto suggerire di non procedere alle dimissioni di un soggetto fragile, ma ad un costante monitoraggio dell'evolversi delle sue condizioni di salute;
• che, altrettanto, negligente fu la condotta della guardia medica in forza presso l'
[...]
che visitò il giorno 11.04.2013 alle ore 04.00, atteso che omise di Controparte_2 Per_2 rilevare i parametri vitali, nonostante sapesse che lo stesso era cardiopatico e febbricitante, e con terapia antibiotica in atto da 3 giorni, pregiudicando l'iter terapeutico successivo e la sua salvezza.
• che altro profilo di responsabilità in capo ai sanitari operante presso il PS. dell' di Controparte_6
EN, era ravvisabile nell'incompleta tenuta della cartella clinica dove non furono annotati i parametri vitali del minore, non consentendo di ricostruire lo stato del minore all'atto dell'accesso presso il nosocomio suddetto;
• che da quanto sopra emarginato emergeva in modo chiaro il nesso causale tra le omissioni sopra descritte ed il decesso di secondo il criterio del più probabile che non. Per_2
• che inoltre, se tali gravi omissioni qualora non ritenute causa o concausa efficiente della morte del minore, erano comunque rilevanti in quanto avevano determinato una grave riduzione delle sue chances di sopravvivenza;
• che gli istanti precisavano che le condotte dei sanitari coinvolgevano sul piano risarcitorio, in via solidale le strutture sanitarie presso cui i sanitari operavano, percui precisavano che l' CP_6
di EN faceva parte dell' mentre la guardia medica che intervenne la mattina
[...] CP_3 dell'11.04.2013 faceva riferimento alla struttura sanitaria dell' Parte_5 mentre l'ambulatorio presso cui veniva effettuata la visita di controllo del 03.04.2013 faceva capo alla di Napoli;
Controparte_1
• che nei giorni che precedettero il decesso, viveva una situazione di sofferenza, Per_2 accompagnata da lucidità e consapevolezza, negli atti medici di quei giorni, infatti, viene descritto pagina 5 di 27 come sofferente, debole ma sempre vigile, deve pertanto ritenersi che stesse maturando la consapevolezza dell'avvicinarsi della fine, sviluppando una drammatica ed ingiusta sofferenza che ha generato un autonomo pregiudizio autonomamente risarcibile;
• che i congiunti a causa della prematura morte di pativano sofferenze per la perdita del Per_2 rapporto parentale con lo stesso;
• che la , a fronte dell'immenso dolore provato per la perdita subita aveva sviluppato Parte_2 una sintomatologia depressiva – ossessiva, con riduzione del tono dell'umore, ansia con tendenza all'elaborazione depressiva dei vissuti quotidiani e che tale patologia era in cura farmacologica;
• che gli istanti lamentavano che a causa della morte di avevano, inoltre, perso il Per_2 contributo economico che il figlio, in età adulta avrebbe fornito sicuramente alla famiglia;
• che il tentativo di mediazione obbligatorio regolarmente esperito si concludeva con verbale negativo (cfr all prod. attora telematica)..
Tutto quanto sopra premesso gli istanti chiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti, in ordine ai fatti dedotti in giudizio, che hanno portato al prematuro decesso di Persona_2
per l'effetto condannare i resistenti in solido, al risarcimento di tutti i danni riportati subiti e subendi
[...] patiti dagli esponenti, patrimoniali e non, diretti ed indiretti, iure proprio e iure hereditatis, per una misura complessiva non inferiore a € 1.399.000,00 in particolare:
- per il padre : € 516.000,00 (danno perdita rapporto parentale € 450.000,00 , danno Parte_1 catastrofale iure hereditatis € 33000,00, danno patrimoniale € 33.000,00);
- per la madre € 550.000,00 (danno da perdita del rapporto parentale € 450.000,00, danno Parte_2 catastrofale iure herditatis e 33000,00, danno patrimoniale € 50.000,00 e danno biologico iure proprio €
20.000,00);
- per la sorella la somma di € 333.000,00 (danno da perdita del rapporto parentale € Parte_6
290000,00, danno biologico terminale e danno catastrofale iure hereditatis € 33.000,00, danno patrimoniale
€ 10.000,00).
In via gradata, chiedevano di condannare in solido i convenuti al risarcimento dei danni per la perdita di chances di sopravvivenza, condannando al pagamento delle somme sopra emarginate, e comunque ricorrendo al criterio equitativo.
Chiedevano, inoltre, il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita del contributo economico che il figlio, in età più adulta, avrebbe portato in seno alla famiglia.
chiedeva, inoltre, il risarcimento del danno biologico, patito a seguito della Parte_2 compromissione della sua integrità fisica, a seguito dell'evento dannoso occorso a suo figlio Il Per_2 tutto con vittoria diritti ed onorari sia relativamente al presente procedimento.
pagina 6 di 27 Con comparsa del 29.03.2021 si costituiva in giudizio l' di Napoli, la quale in via Controparte_4 preliminare eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento richiesto dagli attori iure proprio. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.03.2021 si costituiva l' , Controparte_2 la quale eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento iure proprio. Nel merito, chiedeva l'integrale rigetto della domanda attorea, disconoscendo ogni responsabilità rispetto all'exitus del Persona_2
Nel caso di condanna chiedeva di graduare le responsabilità tra i sanitari, limitando il risarcimento alle quote di responsabilità individuata. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
Si costituiva in data 31.03.2021 l' la quale in via preliminare Controparte_3 eccepiva la prescrizione del diritto iure proprio dagli attori. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto alcuna responsabilità era addebitabile ai sanitari appartenenti alla struttura comparente. Nel caso di condanna chiedeva di graduare la responsabilità tra le strutture convenute. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Instauratosi il giudizio, depositate le note istruttorie espletata CTU all'udienza del 01.11.2023 raccolte le conclusioni delle parti la scrivente introitava la causa a sentenza assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Tutto quanto innanzi posto, in via preliminare nel merito si impone la disamina dell'eccezione prescrizione del diritto risarcitorio quale azionato iure proprio dai genitori e dalla sorella di Persona_2
Ebbene, in merito si osserva come sia pacifico in giurisprudenza che la responsabilità della struttura sanitaria per i danni invocati “iure proprio” dai congiunti di un paziente danneggiato sia qualificabile come extracontrattuale;
ciò dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente con il paziente, e dall'altro i parenti rispetto al contratto di spedalità non rientrano nella categoria dei terzi protetti dallo stesso (l'efficacia protettiva verso terzi del contratto sussiste infatti solo ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale, e non è tale il caso in esame cfr. amplius Cass. 21521/2022).
Ciò posto si osserva come:
- decedeva in data 11.04.2013; Persona_2
- in data 22.11.2018 veniva pronunciata sentenza di non luogo a procedere nei confronti dei sanitari imputati, nel procedimento penale (cfr. all. 13 prod attorea: sentenza n. 768/2018 emessa dal GIP del Tribunale di EN);
- in data 03.02.2020 si chiudeva la mediazione, con verbale negativo del 28.01.2020 ( cfr all 14 prod attorea ).
pagina 7 di 27 Poste le date innanzi richiamate, giova osservare, come la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di prescrizione del danno da reato afferma che, quando il fatto illecito del danno costituisca un reato previsto dalla legge nel caso in cui la persona danneggiata dal reato si sia costituita parte civile nel processo penale la prescrizione viene interrotta ai sensi dell'art. 2943 c.c. Tale effetto interruttivo si protrae per tutta la durata del processo cessando nel momento in cui il reato si estingue per prescrizione, essendo divenuta irrevocabile la relativa pronuncia dichiarativa. Pertanto, il termine di prescrizione relativo al risarcimento del danno, in tali casi, ricomincia a decorrere dalla data dell'irrevocabilità della sentenza penale dichiarativa di non doversi procedere per intervenuta prescrizione (cfr., tra le altre Cass. n. 17799/2014).
E' principio consolidato, inoltre, che, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato anche laddove il giudizio penale non sia stato promosso, ancorchè per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato purchè il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del processo civile, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (sul punto cfr da ultimo Corte di Cassazione – Sez. III Civ. – Sent. n.
29859 del 27/10/2023; Cass. n. 24988/2014 e Cass. n. 2350/2018). E tale è il caso di specie: il termine di prescrizione fruibile in questa sede da reato di omicidio colposo stante gli atti interruttivi innanzi richiamati e stante la sua durata di 7 anni e 6 mesi non risulta utilmente decorso alla data della domanda di mediazione.
L'eccezione in esame deve, pertanto, ritenersi infondata, e pertanto, va rigettata.
Così risolte le questioni di carattere preliminare, giova ripercorrere natura e presupposti della responsabilità medica, rispetto alle fattispecie anteriori alla legge n. 24/2017.
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. amplius Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore.
Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori. La legge n. 24/2017, com'è noto, ha innovato la qualificazione della responsabilità del personale operante nel quadro di una struttura sanitaria, con importanti ricadute in materia di prescrizione e ripartizione degli oneri probatori.
Ed allora, vanno analizzati gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità professionale medica anteriori all'uno aprile 2017.
Ebbene, la responsabilità in esame era ricondotta al genus di quella contrattuale, sia per l'ente sanitario, sia per i professionisti inseriti nella relativa organizzazione o, a maggior ragione, operanti privatamente. Tale arresto risultò il frutto della dialettica tra diverse ricostruzioni ermeneutiche. Infatti, un primo indirizzo inquadrava l'accettazione del paziente presso un ente sanitario quale conclusione di un contratto di pagina 8 di 27 prestazione d'opera, al quale restavano estranei i sanitari che effettuassero la prestazione, i quali, pertanto, potevano essere chiamati a rispondere solo a titolo extracontrattuale (cfr. Cass. 1716/1979). Un secondo orientamento argomentava l'estensione al professionista, operante nell'ente sanitario, della responsabilità contrattuale facente capo alla struttura per il caso di inadempimento della prestazione, sulla base del rapporto di immedesimazione organica e del dettato dell'art. 28, cost. (cfr. Cass. 2144/1988). In tempi più recenti, emerse un filone interpretativo incentrato sugli obblighi di protezione scaturiti dal contatto con il paziente, relativi alla salvaguardia degli interessi emergenti in occasione della prestazione sanitaria. A partire da tali obblighi di protezione, si argomentava la sussistenza di un rapporto contrattuale di fatto, con conseguente attivazione dei presidi di tutela corrispondenti (cfr. Cass. 589/1999). Proprio tale tesi, fondata sulla figura del “contatto sociale”, risultò prevalente, con la conseguenza di modulare sia la prescrizione, sia gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, secondo il modello della responsabilità contrattuale (cfr. Cass.
1547/2004, Cass. 9085/2006, Cass. 4792/2013). Ancora, ne fu conseguenza l'adozione, quanto alla diligenza e al grado della colpa, dei principi in materia di obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale (Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n.
11001; 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv.).
Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario, non se ne dubitava la natura contrattuale, potendo essa discendere dall'inadempimento di prestazioni direttamente a suo carico, o dall'inadempimento della prestazione medica eseguita dal personale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n.
2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n.
5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1° settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio
2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). La giurisprudenza riconosceva la responsabilità piena ed autonoma dell'ente sanitario per i danni provocati dai propri dipendenti e, più in generale, da coloro che operassero nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del personale, si fondava sull'operatività dell'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass.103/1999, confermata sul punto da 9556/2002). In Org_1 conclusione, tanto la responsabilità della clinica, quanto quella del medico, trovavano titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 ss. cod. civ. (v. Cass., 19/4/2006, n. 9085;
Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 22/12/1999, n. 589). In punto di allocazione della responsabilità, per i danni derivati dall'inadempimento di contratti diversi, ossia il contratto di pagina 9 di 27 spedalità facente capo alla casa di cura ed il contatto sociale qualificato instauratosi con il medico, questi sono corresponsabili in solido. Infatti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più soggetti, è sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità di tutti nell'obbligo di risarcimento, che le azioni o omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento (Cass. 15/06/1999, n. 5946; Cass., 28 gennaio 1985, n. 488; Cass., 4 dicembre 1991, n.
13039; Cass., 10 dicembre 1996, n. 10987). Ciò discende dai principi generali che regolano il nesso di causalità ed il concorso di cause egualmente efficienti della produzione di un determinato danno, esplicitati, in materia di responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2055 c.c. (cfr. Cass. 23918/2006). Come già sottolineato, l'art. 1228 c.c. addossa alla struttura sanitaria i rischi connessi all'operato degli ausiliari, per il sol fatto dell'appropriazione dei risultati utili della prestazione. La misura della colpa dell'operatore rileva, al più, ai fini dell'esperibilità e della misura della rivalsa dell'ente, ma non può essere invocata per eludere la solidarietà esterna nei confronti del danneggiato. Più specificamente, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale. È ammessa la rivalsa integrale solo qualora l'ente sanitario dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (in tal senso
Cass. 28987/2019). La qualificazione in termini contrattuali della relazione qualificata ente sanitario – paziente e medico – paziente genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. Dalla detta natura contrattuale in un recente passato conseguiva sotto il profilo dell'onere probatorio (Cass., 15 gennaio 1997,
n. 364, in Foro It., 1997, I, 771) che, qualora il trattamento o l'intervento non fossero di difficile esecuzione, il mero aggravamento della situazione patologica del paziente o l'insorgenza di nuove patologie eziologicamente collegabili ad essi comportava, a mente dell'art. 1218 c.c., una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione;
in conseguenza, il paziente che chiedeva il risarcimento del danno subito assolveva all'onere probatorio che gli incombeva dimostrando:
a) l'aggravamento delle sue condizioni o l'insorgenza di nuove patologie;
b) il rapporto causale tra le stesse ed il trattamento o l'intervento.
Spettava, quindi, all'obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – fornire la prova che la prestazione professionale fosse stata eseguita in modo idoneo e che quegli esiti peggiorativi fossero stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Si faceva in altre parole applicazione del principio (già affermato nel diritto anglosassone) della res ipsa loquitur inteso come evidenza circostanziale che crea una deduzione di negligenza (Cass., 22 gennaio 1999, n. 589). L'onere della prova veniva quindi ripartito tra le parti nel senso che spettava al medico provare che il caso fosse di particolare difficoltà e al paziente quali fossero le pagina 10 di 27 modalità di esecuzione inidonee, ovvero a questi spettava provare che la prestazione fosse di facile esecuzione ed al medico che l'insuccesso non fosse dipeso da suo difetto di diligenza (Cass. 19 maggio
1999, n. 4852; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n.
2335; 16 novembre 1988, n. 6220). I risultati sopra riassunti sono stati, però, riletti dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28 maggio 2004, n. 10297, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le successive Cass. 11 giugno 2004, n. 11488, e Cass. 29 luglio 2004, n. 14488; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133) in coerenza con il principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso
(Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero pagina 11 di 27 della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n.
22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). In tale ottica mette conto all'uopo richiamare la parte motiva di Cass., 19 maggio 2004, n.
9471, rel. Travaglino, secondo cui si è giunti a chiedere al danneggiato soltanto la prova del nesso causale e della facilità di esecuzione dell'intervento (intervento cd. routinario), mentre la colpa, anche lieve, si presume sussistente ogni volta che venga accertato un risultato peggiorativo delle condizioni del paziente.
La colpa medica giunge così a sfiorare, capovolgendo la situazione originaria di protezione speciale del professionista, una dimensione paraoggettiva della responsabilità, salva la prova di aver eseguito la propria prestazione con la dovuta diligenza, con la trasformazione dell'obbligazione del professionista da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato, di modo che, prosegue il S.C., il detto accertamento deve indirizzarsi: a) sulla natura facile o non facile dell'intervento del professionista;
b) sul peggioramento o meno delle condizioni del paziente;
c) sul nesso causale e sulla sussistenza della colpa (lieve nonché presunta, se in presenza di operazioni di routine o ben codificate, grave, se relativa ad operazione che trascende la preparazione media ovvero non sufficientemente studiata o sperimentata, con l'ulteriore limite della particolare diligenza richiesta in questo caso, e dell'elevato tasso di specializzazione nel ramo imposto al sanitario;
d) sul corretto adempimento dell'onere di informazione circa gli esiti dell'intervento e sull'esistenza del conseguente consenso del paziente. A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di pagina 12 di 27 nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del
''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla epigrafata pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007,
n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell'“oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza
Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento. Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova
''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora, Cass., n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: Vittoria P.
Estensore: ha confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico- Testimone_1 chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del
"contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni pagina 13 di 27 Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma
è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 577 del 11 gennaio 2008.
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da ultimo Cass. 19024/18 e Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass.
13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341; Cass. Sez.U. 30/10/2001, n.
13533; Cass. 26/07/2017, n. 18392; Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 577. Peraltro, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Da ultimo i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017,
Rv. 645164-01 e Cass., sez. 3, 14/11/2017, (ud. 13/09/2017, dep.14/11/2017), n. 26824, da ultimo Cass. ord. n. 192014/2018). Questo orientamento in tema di onere della prova è stato da ultimo confermato, per cui è pacifico che spetti al paziente dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa del medico ed il danno. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità del medico agente il mancato assolvimento pagina 14 di 27 dell'onere di dimostrare l'esattezza della prestazione medica e l'assenza di incidenza causale dell'inadempimento della prestazione sanitaria sulla produzione dei danni subìti da un paziente, poiché è necessario accertare previamente l'ottemperamento dell'onere probatorio attoreo che consiste nel dimostrare la condotta colposa del responsabile, il nesso di causa tra quest'ultima ed il danno sofferto, elementi che pertanto costituiscono accertamenti distinti. (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/11/2018,
n.29853 e da ultimo Cass. sent. n. 6593/19). Rimane ferma, per la giurisprudenza di legittimità più recente, la ricognizione di due distinte parabole causali, l'una relativa all'evento dannoso, a monte, l'altra relativa all'impossibilità di adempiere, a valle. Sicché, il nesso di causa tra malpractice medica ed evento dannoso deve essere provato dal creditore/danneggiato. In subordine al raggiungimento della prova sui fatti costitutivi della domanda, compete al debitore/danneggiante fornire la prova liberatoria in ordine alla impossibilità di adempiere. Più specificamente, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa non prevenibile ed improbabile abbia reso impossibile la prestazione
(cfr. Cass. Civ, Sez. III, n.28991/2019; Cass. civ. sez. III - 02/09/2022, n. 25886).
Sulla estensione delle incombenze probatorie spettanti al danneggiato incide la peculiare configurazione della responsabilità medica, la quale si discosta dalla figura generale della responsabilità contrattuale, per il fatto che la causalità materiale assume una tangibile demarcazione rispetto all'inadempimento. Infatti, per la figura generale, l'inadempimento si traduce nella lesione dell'interesse tutelato dal contratto, e dunque si risolve, di per sé stesso, nel danno evento, con la conseguenza che, pur essendo causalità materiale ed inadempimento distinguibili sul piano concettuale, la prova dell'inadempimento assorbe quella del nesso di causa. Ciò non avviene in relazione all'inadempimento di prestazioni professionali. L'interesse sotteso al contratto, in tal caso, non si identifica con il risultato utile perseguito dal creditore (la propria guarigione, in ambito sanitario), bensì è circoscritto all'aderenza dell'operato professionale alle leges artis ed alla misura della diligenza applicabile. Di talché, il danno evento (aggravamento o insorgenza di nuova patologia) non è immanente nella violazione delle leges artis e del canone di diligenza, ma potrebbe essere conseguito a diversa eziologia. In ragione di tanto, all'onere del creditore/danneggiato di allegare la connessione naturalistica fra la lesione della salute e la condotta del medico, si somma quello di provare quella connessione. La verifica del raggiungimento di tale prova, si ispira – nel processo civile - al criterio della
“preponderanza dell'evidenza”, quale combinazione di due regole: la regola del "più probabile che non" e la regola della "prevalenza relativa" della probabilità. Sotto il primo profilo, comporta la verifica comparativa degli elementi di conferma, o di confutazione, di un enunciato. L'affermazione della verità dell'enunciato implica che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette che confermano quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa. La regola della "prevalenza pagina 15 di 27 relativa" della probabilità rileva quando all'ipotesi, formulata dall'attore, in ordine all'eziologia dell'evento stesso, possano affiancarsene altre, e che le varie ipotesi abbiano ricevuto diverso grado di conferma alla luce delle risultanze probatorie. In base a tale criterio, il Giudice deve preferire l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili (cfr. Cassazione civile sez. III
- 06/07/2020, n. 13872).
Quanto al contenuto della prova liberatoria ex art. 1218, c.c., essa è raggiunta quando il debitore/danneggiante dimostri di aver tenuto una condotta diligente o prudente nel rispetto delle norme giuridiche e delle leges artis. Più specificamente, la non imputabilità dell'inadempimento, valutata alla luce del combinato disposto degli art. 1218 c.c. e 1176 c.c., implica la verifica della diligenza in concreto esigibile, rapportata alle misure alternative che in concreto si sarebbero potute e dovute esigere dalla struttura sanitaria. Si tratta di una prospettiva che valorizza la dimensione soggettiva e concreta della colpa, rispetto alle valutazioni naturalistiche ed oggettive, in quanto l'affermazione di responsabilità della struttura sanitaria trova un limite nella misura della diligenza compatibile con la natura dell'attività professionale esercitata e nella esigibilità di un comportamento diverso alla luce delle circostanze del caso concreto. Lo stesso art. 1218 c.c., operante, per espressa previsione normativa (art. 7 legge 24/17), anche per quanto concerne ipotesi di responsabilità organizzativa delle strutture sanitarie, impone di valutare in concreto lo sforzo diligente esigibile sul piano gestionale ed organizzativo (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2020, n.
25288).
Dal riparto in tal modo delineato trova conferma, dunque, che "la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere.
Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore” (così, Cass. Sez. 3, sent. n. 18392 del 2017, cit.; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2017, n. 26824, non massimata;
Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2017, n. 29315, Rv. 646653-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2018, n. 3704, Rv. 647948-01; Cass.
Sez. 3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26700, Rv. 651166-01, nonché, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre
2019, n. 28991, Rv. 655828-01).
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo giudice.
Occorre all'uopo esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnico peritale a firma del Collegio peritale composto dal dott. (specialista in Medicina Persona_4
Legale) e dal dott. (specialista in Medicina interna) ed il dott. Persona_5 Persona_6
pagina 16 di 27 (specialista in Anestesiologia e Rianimazione); relazione che, per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
-Il caso concerne una lamentata responsabilità professionale dei Sanitari della del P.S. Controparte_4 dell' di EN e della continuità assistenziale della che Controparte_6 Parte_7 ebbero in cura il piccolo deceduto (come si evince dalla CTU redatta in sede di Persona_2 procedimento nel procedimento penale dinnanzi al Tribunale di EN) all'età di 14 anni, in data
11.04.2013, presso l'Ospedale di Jesolo, per shock settico ed insufficienza multiorgano complicati da coagulazione intravasale disseminata terminale. Le doglianze concernono i Sanitari delle strutture convenute che nel tempo hanno avuto in cura il giovane nei confronti dei quali Persona_2 vengono mossi addebiti per non aver adeguatamente approfondito e valutato i sintomi ed i segni da lui presentati, il che avrebbe impedito di fronteggiare in maniera tempestiva ed efficace l'infezione che ne cagionò il decesso.
Passando all'esame delle posizioni di ognuna delle strutture ospedaliere deve osservarsi:
1. per quanto concerne l'assistenza sanitaria erogata dai Sanitari della i consulenti Controparte_4
d'ufficio, ritenevano non sussistere alcuna responsabilità a loro carico, atteso che essi ebbero modo di osservare il giovane paziente in data 3/4/13 in relazione ad una seria problematica cardiochirurgica per cui da tempo lo avevano in cura, attestando una sostanziale stazionarietà del complicato quadro clinico, mentre appare acclarato che cominciò a presentare iperpiressia e faringodinia, solo Per_2 dal 6/4/13: successivamente a quando cadde l'osservazione clinica dei predetti Sanitari. Sicchè nessun addebito può essere mosso nei loro confronti.
Importanti criticità possono rilevarsi, invece, nelle successive fasi assistenziali, che caratterizzarono l'intervento dei Sanitari di PS dell' di EN e della continuità assistenziale della Controparte_6 Pt_7
[..
“ . Controparte_2
2. Per quanto concerne la posizione dei sanitari del PS. dell di EN, deve Controparte_6 osservarsi che, del tutto censurabile che essi, pur avendo contezza delle precarie condizioni cardiologiche in cui versava il e della persistenza dello stato febbrile (nonostante l'assunzione Per_2 di antibioticoterapia), in presenza di un quadro clinico espressivo di impegno sistemico (con corteo sintomatologico caratterizzato da pallore, cianosi ed episodio presincopale), omisero di disporre dei semplici e routinari accertamenti diagnostici (quale un banale esame emocromocitometrico) e di procedere al rilievo di preziosi dati clinici (quali misurazione della temperatura corporea, saturazione periferica di ossigeno, frequenza cardiaca, pressione arteriosa). Essi disposero inopportunamente la dimissione del dopo solo un'ora circa dall'accesso in P.S., senza neanche accertarsi di Parte_8 un effettivo miglioramento del quadro clinico (a partire dallo stesso stato febbrile) ed apportare alcuna pagina 17 di 27 modifica alla terapia antibiotica. Sussistevano, invece, concreti elementi clinici ed anamnestici per procedere ad una più approfondita valutazione diagnostica del caso, quanto meno, disponendo una degenza in Osservazione Breve.
Ed invece, l'iter diagnostico attuato dai Sanitari di PS fu del tutto carente ed incompleto, ed a causa di tali carenze, non fu possibile stimare il grado di evoluzione dell'infezione orofaringea, per mancanza di esami ematochimici che avrebbero potuto offrire un dato di sospetto evolutivo;
i sanitari si limitarono ad escludere la presenza di un'endocardite mediante un esame ecocardiografico transtoracico.
Deve ritenersi che, in occasione dell'accesso in P.S. del 9/4/13 presentava, con qualificate Per_2 probabilità, già segni di stato settico (ad ogni buon conto, l'impossibilità di dimostrare segnatamente tale condizione per colpevoli omissioni assistenziali da parte dei Sanitari non può che porsi a loro discapito).
Ed allora, la condotta adottata dai Sanitari di PS dell'Ospedale di EN fu non solo colposa (in quanto improntata a chiari profili di negligenza, imprudenza ed imperizia), ma anche pregiudizievole sull'evoluzione della patologia infettiva da cui era affetto il piccolo in quanto ad un corretto Per_2 inquadramento diagnostico del caso, in una fase in cui non si era ancora giunti ad una condizione di shock settico, avrebbe fatto seguito l'adozione di una appropriata antibioticoterapia (anche di tipo empirico) in grado di contrastare la progressione della patologia infettiva in un'epoca in cui vi erano ancora concrete possibilità di prevenirne la nefasta evoluzione.
Il tasso di sopravvivenza di pazienti con shock settico che ricevono adeguata antibioticoterapia empirica si attesta tra il 50 ed il 60%., l'efficacia dei presidi terapeutici è strettamente correlata alla tempestività con cui gli stessi vengono approntati.
Nel caso di specie, non essendo ancora comparsi i segni di una sepsi severa, le probabilità di conseguire una risposta favorevole ad un'adeguata antibioticoterapia erano ragionevolmente concrete e superiori al 50%.
La inopportuna dimissione del determinò, per l'appunto, che il quadro di sepsi ebbe Per_2 un'evoluzione sfavorevole verso uno shock settico che fu quello che si trovarono ad osservare i
Sanitari del Servizio di Continuità Assistenziale della “ in data 11/4/13, Pt_7 Controparte_2 alcune ore prima del decesso del piccolo Per_2
-Anche la condotta dei suddetti Sanitari fu censurabile, atteso che in presenza del quadro clinico che si trovarono ad osservare e della storia clinica a loro nota, si imponeva l'immediata ospedalizzazione di
Per_2
Ed invece, essi si limitarono a confermare la terapia fino ad allora assunta (che si era dimostrata chiaramente inefficace) ed a consigliare l'intervento del 118 solo in caso di peggioramento delle pagina 18 di 27 condizioni cliniche, che già erano estremamente critiche, tanto che dopo solo alcune ore vi fu evidenza, presso il P.S. dell'Ospedale di Jesolo, di un quadro di shock settico con insufficienza multiorgano.
Purtroppo, la estrema gravità delle condizioni cliniche del giovane paziente non consentivano ai sanitari del PS. Ospedale di Jesolo di eseguire trattamenti diagnostici e terapeutici atti a determinare una reversione del quadro avanzato di shock settico e di insufficienza multiorgano.
Il piccolo fu, difatti, trasportato in Pronto Soccorso a Jesolo la sera del 11.04.2013 in Per_2 gravissime condizioni cliniche. Si presentava cianotico ed ipoteso. Venne eseguito un esame emogasanalitico arterioso che evidenziò una gravissima acidosi metabolica (tipica dello shock settico) con valori di pH di 7.015 (quasi incompatibili con la vita) ed esami ematochimici che dimostrarono la presenza di gravi alterazioni riconducibili a infezione ormai disseminata.
Le condizioni precipitarono nel corso dei minuti successivi, tanto che il piccolo fu intubato Per_2
e, nella speranza di una ripresa del ritmo cardiaco, vennero praticate le manovre di rianimazione cardiopolmonare, in modo corretto ed in accordo alle linee guida vigenti all'epoca dei fatti in questione
( – 2002), ma, alle ore 23.15, sopraggiunse il decesso. Organizzazione_2
Orbene, posto quanto sopra precisato, occorre, a questo punto, soffermarsi sull'incidenza causale esercitate dalle inadeguate condotte nel determinismo dell'exitus del piccolo Le condotte Per_2 individuate quali censurabili sono quelle riferibili all'operato dei Sanitari di P.S. dell'Ospedale di
EN (che lo ebbero in cura la sera del 9/4/13) e di quelli del Servizio di Continuità Assistenziale della ” (che lo osservarono la notte dell'11/4/13). Pt_7 Controparte_2
Alla luce di quanto sopra esplicitato può ritenersi che le inadempienze professionali individuate nei confronti dei Sanitari dell' abbiano svolto un prevalente ruolo causale nel Controparte_6 determinismo dell'exitus del piccolo in quanto si versava in una fase clinica ancora non Persona_2 estremamente compromessa in cui sussistevano maggiori probabilità di contrastare il processo infettivo che ne cagionò il decesso.
Ne deriva che nei loro confronti può essere addebitata una preponderante quota di responsabilità del 70% mentre una restante parte di responsabilità del 30% va prospettata a carico dei Sanitari del Servizio di
Continuità Assistenziale della in quanto, pur risultando la loro condotta Parte_7 improntata ad evidenti profili di colpa, gli effetti di tale condotta colposa intervennero in una fase quasi terminale della vicenda clinica, in cui le probabilità di un esito più favorevole erano decisamente minori e più circoscritte.
Alla luce delle risultanze della CTU, in conclusione, sussiste la responsabilità dei Sanitari operanti presso l'Ospedale di EN con un prevalente ruolo causale nel determinismo dell'exitus del piccolo Per_2
pagina 19 di 27 riconosciuto nella misura del 70% mentre una restante parte di responsabilità del 30% va Per_2 prospettata a carico dei Sanitari del Servizio di Continuità Assistenziale della “ . Pt_7 Controparte_2
Tale danno riconosciuto a carico del piccolo è stato identificato dai CCTTUU quale “perdita di Per_2 chances di sopravvivenza nel misura superiore al 50%”.
Secondo gli arresti della più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di perdita di chance, è errata la sovrapposizione tra l'accertamento relativo al nesso di causa - orientato al criterio del “più probabile che non” - e l'apprezzamento dell'entità probabilistica della chance stessa, che esprime, invece, il grado variabile di incertezza eventistica. In tal senso Cass. Cassazione civile sez. III - 11/11/2019, n. 28993, secondo cui: “L'ulteriore paralogismo in cui talvolta incorre la giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che parte della dottrina specialistica, riguarda l'analisi degli elementi destinati ad integrare la fattispecie dell'illecito, e consiste nella sovrapposizione dell'accertamento del nesso causale con quello dell'evento di danno. La connotazione della chance - intesa, al pari di ogni altra conseguenza della condotta illecita, come evento di danno - in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale non esclude nè elide, difatti, la necessaria e preliminare indagine sulla relazione eziologica tra la condotta e l'evento (in senso difforme, Cass. n. 21619 del 16/10/2007). L'attività del giudice dovrà, pertanto, muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta, ovverossia il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) del risultato realizzabile possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme: la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato migliore sul piano dell'evento di danno non equivale, in altri termini, alla prova della probabilità che la condotta dell'agente abbia cagionato il danno da perdita di chance sul piano causale” (in senso analogo cfr. Cassazione civile sez. III - 26/06/2020, n. 12928 e Cass. n.
3691/2018).
Ferme le coordinate ermeneutiche che precedono, la percentuale attribuita dai CCTTUU alla possibilità di sopravvivenza del in mancanza della condotta lesiva, non deve indurre ad identificare Persona_2
l'evento di danno con il decesso, in quanto il criterio del “più probabile che non”, che si appaga di un riscontro probabilistico del 50%, opera unicamente ai fini della configurazione del nesso di causa, ma non incide sulla qualificazione del danno. La lesione patita dal paziente, anche quando abbia riguardato una chance connotata da elevata probabilità statistica di verificazione, superiore al 50%, attiene pur sempre ad una possibilità caratterizzata da incertezza eventistica, ed è come tale che va qualificata e liquidata. Infatti “il fondamento della chance è distinto, e trae origine dall'incertezza in ordine all'anticipazione dell'evento morte. Le stesse pretese si tramutano, di converso, in domanda di risarcimento tout court del danno terminale e/o da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale […] dunque, può discorrersi di perdita di chance pagina 20 di 27 ove la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo” (cfr. Cass. 28993/2019). Il danno da perdita di chance di sopravvivenza è risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) – ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza (cfr. Cass. 28993/2019).
Atteso l'accertamento del nesso causale tra condotta ed evento, vanno verificati i caratteri di serietà, apprezzabilità e consistenza della chance di sopravvivenza del Persona_2
Ebbene, nel caso in esame tale possibilità, oltre a presentare una significativa probabilità statistica, secondo quanto stimato dai CCTTUU, è ancorata alla somministrazione di un'adeguata antibioticoterapia, atteso che la sepsi è una patologia tempo-dipendente, sicchè l'efficacia dei presidi terapeutici è strettamente correlata alla tempestività con cui gli stessi vengono approntati (cfr. CTU pag. 9). È evidente la serietà, consistenza ed attendibilità dell'assunto secondo cui, in un contesto siffatto, il paziente avrebbe avuto maggiori possibilità di essere sopravvivere.
Tutto quanto innanzi posto, atteso che a causa della inadeguata assistenza medica prestata dai sanitari di
P.S. dell' di EN (che lo ebbero in cura la sera del 9/4/13) e di quelli del Servizio di Continuità CP_6
Assistenziale della “ con le percentuali di responsabilità sopra emarginate, il Pt_7 Controparte_2 [...] ha subito una perdita di chances di sopravvivenza superiore al 50% e considerato che parte Persona_2 attrice spiegava domanda di risarcimento da perdita di chances di guarigione e sopravvivenza (cfr. pag. 29 atto di citazione) occorre procedere alla liquidazione dei danni subiti.
Parte attrice domandava, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, azionato iure proprio, nella sua qualità di padre, madre e sorella del Persona_2
In base alle coordinate ermeneutiche di legittimità (cfr .Cassazione civile sez. III, 30/08/2022, n. 25541), tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. civ. sez. III n. 28989 dell'11 novembre 2019). Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza.
pagina 21 di 27 La Giurisprudenza di legittimità ha specificato che la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova”, in tema di perdita del rapporto parentale, il danno non deve essere considerato in re ipsa; bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr Cass. 21230/2016 Cass. n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass.
n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018 ; Cass 21230/2016n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018.); ritenuto che se la effettività e consistenza della relazione parentale nel rapporto marito – moglie e genitore-figlio, ove compiutamente allegata, può essere acquisita in via presuntiva, non può essere omogenea la offerta istruttoria in relazione al rapporto nonno-nipote e fratello- sorella. Per tali ultimi rapporti, infatti, si richiede una puntuale allegazione e prova dalla quale evincere l'intensità del vincolo e la conseguente entità del danno.
Ebbene, nel caso sottoposto al nostro esame, risulta provata la relazione di parentela, tra la vittima e gli attori (padre, madre, sorella) in base alla documentazione versata agli atti (cfr. certificato di famiglia storico con residenza, certificato di nascita del cfr. all. alle note 183 comma Persona_2 Persona_1
6 n. 2 depositate da parte attrice).
Ed allora la domanda iure proprio per il risarcimento della perdita del rapporto parentale, spiegata dal padre
, dalla madre e dalla sorella deve ritenersi fondata e deve Parte_1 Parte_2 Persona_1 essere accolta.
Il danno è liquidato, in applicazione delle Tabelle del 2022 elaborate dal Tribunale di Milano, precisando quanto segue. In relazione al criterio valutativo della “qualità ed intensità della relazione affettiva” le tabelle milanesi prevedono l'attribuibilità di un massimo di 30 punti, ai fini dei quali tenere conto sia delle circostanze obbiettive di cui agli altri parametri tabellari e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate. Atteso che sia le prove orali articolate dagli attori sia la documentazione depositata dagli stessi non sono in grado di incidere sulla valutazione di cui al capo E delle
Tabelle di Milano 2022 si statuisce come segue.
Per quanto concerne (padre) 76 punti: 26 punti per l'età della vittima primaria al momento Parte_1 del fatto (12 anni), 20 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (42anni), 16 punti per lo stato di convivenza con la vittima, 9 punti per la residualità affettiva rappresentata da 3 componenti residui del nucleo familiare (padre, madre e figlia), 5 punti, per l'intensità della relazione affettiva, tenuto conto delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, atteso che nulla di ulteriormente rilevante rispetto ai fattori presuntivi che fondano l'attribuzione dei punteggi di cui ai capi A-D è stato allegato e provato (anche in termini presuntivi). pagina 22 di 27 Per un totale di € 255.740,00 (3.365,00x76) tale somma va ridotta del 50% in ragione della quota di chance riconosciuta e quindi si riconoscono € 127.870,00.
Per quanto concerne (madre) 76 punti : 26 punti per l'età della vittima primaria al Parte_2 momento del fatto (12 anni), 20 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (42 anni), 16 punti per lo stato di convivenza con la vittima, 9 punti per la residualità affettiva rappresentata da 3 componenti residui del nucleo familiare (padre, madre e figlia), 5 punti in per l'intensità della relazione affettiva con la vittima, tenuto conto delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, atteso che nulla di ulteriormente rilevante rispetto ai fattori presuntivi che fondano l'attribuzione dei punteggi di cui ai capi A-D è stato allegato e provato (anche con presunzioni) ciò per un totale di € 255.740,00 (3.365,00x76) tale somma va ridotta del 50% in ragione della chance riconosciuta e quindi si riconoscono € 127.870,00.
Per (sorella) 84 punti: 26 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto (12 Persona_1 anni), 28 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (9 anni), 16 punti per lo stato di convivenza con la vittima, 9 punti per la residualità affettiva rappresentata da 3 componenti residui del nucleo familiare (padre, madre e figlia), 5 punti in ragione dell'intensità della relazione affettiva con la vittima, tenuto conto delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, atteso che nulla di ulteriormente rilevante rispetto ai fattori presuntivi che fondano l'attribuzione dei punteggi di cui ai capi A-D è stato allegato e provato (anche con presunzioni), e ciò per un totale di € 282.660,00 (3365,00x84) tale somma va ridotta del 50% in ragione della chance riconosciuta e quindi si riconoscono € 141.330,00.
Passando all'esame della domanda iure hereditatis di risarcimento del danno terminale subito dalla vittima giova osservare: a) il "danno biologico terminale" è un pregiudizio alla salute, da Persona_2 invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo;
b) il "danno catastrofale" (o anche detto: "danno morale terminale", "danno da lucida agonia"), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 16/02/2023, (ud.
12/01/2023, dep. 16/02/2023 n.4998).
Ebbene, nel caso in esame, dalla documentazione in atti emerge:
pagina 23 di 27 - che il paziente in data 09.04.2013, veniva trasportato presso il P.O. dell' di EN, per CP_6 presincope in corso di rialzo febbrile in cardiopatia congenita (cfr. relazione di pronto soccorso CP_6
di EN all. doc 7 prod attorea);
[...]
-che in data 11.04.2013 alle ore 04.00, interveniva la guardia medica in forza presso l
[...]
che diagnosticata: “astenia, capogiri, nausea febbre” (cfr. relazione medica rilasciata dai Controparte_2
Sanitari dell' del 11.04.2013 all. 8 prod attorea); Pt_7 Controparte_2
- che durante il ricovero presso il P.O di Jesolo, avvenuto nella tarda serata del 11.04.2013, e conclusosi con il decesso alle ore 23.15, i sanitari refertavano: “gravemente ipoteso, cianosi periferica, sveglio risponde a tono a semplici domande” e dove, peggiorando le condizioni, si provvide ad intubazione orotracheale e ventilazione meccanica, fin al sopraggiungere di arresto cardiocircolatorio, a cui seguì la morte (cfr. relazione medica rilasciata dai Sanitari dell' cfr. all. 9 prod. attorea). Parte_7
Tutto quanto innanzi posto, considerato che il paziente nel periodo sopra indicato, è sempre stato vigile e cosciente, e atteso che sono emerse la gravità delle condizioni e l'invasività delle cure prestate, la scrivente attribuisce € 15.000,00 di biologico terminale con la componente morale, per il periodo 09.04.2013 al
11.04.2013 (3 gg).
Passando all'esame della domanda di riconoscimento del danno biologico psichico diretto, subito dalla a causa della morte del figlio, deve osservarsi quanto segue: l'attrice depositava Parte_2 esclusivamente un certificato medico (cfr. certificato medico dell' del 21.06.2021 prod. Org_3 attorea) in cui veniva riportata una sindrome depressiva con attacchi di panico;
certificato di molti anni successivo all'evento luttuoso, certificato che, solo, non può ritenersi sufficiente ad assolvere l'onere probatorio posto.
Né avrebbe potuto essere disposta dalla scrivente CTU sulla persona della attrice: le parti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., rimettendo l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. In particolare, il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886). Dati non presenti nel caso in esame.
Per l'effetto, la domanda della di risarcimento del danno psichico proprio deve essere Parte_2 rigettata per assenza di prova.
Per quanto concerne la domanda attorea di riconoscimento del danno patrimoniale subito per il mancato contributo reddituale di alla famiglia, deve osservarsi che tale tipo di danno è risarcibile Persona_2 purchè sia accertato in concreto che i familiari siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui presumibilmente avrebbero continuato a beneficiare in futuro (cfr. Cass.4980/2006). pagina 24 di 27 Tuttavia, nel caso in esame questi presupposti non sono affatto configurabili: il figlio alla data della morte aveva 12 anni;
né è stato allegato un suo possibile contributo economico futuro al menage familiare
(neanche in forma prospettica).
Per l'effetto, la relativa domanda deve essere rigettata.
Con riferimento alle spese di lite, nei rapporti tra gli attori si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della sesta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione) del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, (con applicazione dell'aumento del 30% ex art 4 comma 2 DM. 55/2014).
Nei rapporti tra gli attori e la si ritiene sussistano le eccezionali ragioni per la Controparte_4 compensazione integrale delle spese, considerato che l'accertamento dell'assenza di responsabilità della convenuta ha richiesto la celebrazione di un giudizio, con l'espletamento di una consulenza specialistica.
Le spese di CTU restano definitivamente a carico l' e Controparte_2
l' , nella misura rispettivamente del 30% e 70%. Controparte_3
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
• Accoglie per quanto di ragione la domanda di e , in proprio e quali Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia e condanna Persona_1
l' e l' Controparte_2 Controparte_3
, rispettivamente nelle quote del 30% e 70%, al pagamento in favore di
[...] Pt_1
della somma di € 127.870,00, in favore di della somma di € 127.870,00 e di
[...] Parte_9
e di n.q di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_1 Parte_9 della somma di € 141.330,00 sulle somme de quibus decorrono interessi Persona_1 compensativi ad un tasso dell' 0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (11/04/2013) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
• Accoglie per quanto di ragione la domanda di e , in proprio e quali Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia e condanna Persona_1
l' e l' Controparte_2 Controparte_3
rispettivamente nelle quote del 30% e 70%, al pagamento, della somma di €
[...]
15.000,00; sulla somma de quibus decorrono interessi compensativi ad un tasso dell'0.50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (11.04.2013) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma pagina 25 di 27 dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
• Rigetta le domande nei confronti della Controparte_7
• Condanna l' e l' Controparte_2 Controparte_3
, al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore degli attori
[...] dichiaratosi antistatario;
spese che liquida in € 29.194,10 per compensi professionali, € 1713,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge;
• Compensa le spese tra gli attori e la convenuta di Napoli;
Controparte_4
• Spese di CTU definitivamente a carico dell' e Controparte_2
l' , rispettivamente nelle quote del 30% e del Controparte_3
70%.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Console
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del e memorie conclusionali.
pagina 26 di 27 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Napoli, 13/03/2024
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 27 di 27