Sentenza 28 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 28/07/2022, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2022
N. 01304/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00419/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 419 del 2022, proposto da
TO IF, IU IF, RA De AT, LA De AT, VA De AT, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Fina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, Salvatore Graziuso, Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza al giudicato
formatosi sulla Sentenza 7/05/2021 n. 1826, emessa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Lecce, notificata con formula esecutiva all'INPS di Lecce il 23/06/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per i ricorrenti il difensore avv. F. Fina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, nella loro qualità di eredi della de cuius MA IF, hanno proposto l’odierno ricorso al fine di conseguire l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro, n. 1826/21, di accertamento del diritto della de cuius alla pensione direversibilità dal 15.4.1988, e di conseguente condanna dell’Inps al pagamento delle somme dovute, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Il tutto von vittoria delle spese di lite.
La sentenza è stata ritualmente notificata al resistente, il quale ha tuttavia omesso di darvi esecuzione. Per tali ragioni, la parte ricorrente ha proposto il presente ricorso per l’ottemperanza del giudicato.
Nella camera di consiglio del 26.7.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Tanto premesso, prende atto il Collegio dell’avvenuta ottemperanza, da parte dell’INPS, al dictum contenuto nella pronuncia ottemperanda.
3. Per tali ragioni, in conformità alla relativa richiesta formulata dal difensore dei ricorrenti all’odierna udienza, va dichairata la cessazione della materia del contendere.
4. L’Amministrzione va nondimeno condannata al pagamento delle spese di lite, avendo ottemperato alla suddetta pronuncia giudiziale in data successiva alla proposizione dell’odierno giudizio.
Tali spese si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che si liquidano in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario di parte ricorrente, avv. F. Fina.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Roberto Michele Palmieri, Presidente FF, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Michele Palmieri |
IL SEGRETARIO