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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/04/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1045/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1045/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Cristina Menghini Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. Federica Camani CP_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“- Revocare, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, atteso il trasferimento della sig.ra e dei figli in altro immobile di proprietà CP_2
della stessa.
- Spese legali integralmente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], Controparte_1 CP_2
contraevano matrimonio con rito concordatario in data 25.9.1999 a Rubano (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 38, parte II, serie A, anno 1999.
Per_ Dalla loro unione nascevano due figli, il 16.10.2001, e , il 9.12.2005. Per_2
pagina 1 di 2 Con decreto del 27.11.2009 il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale delle parti e con sentenza n. 1267/2015 del 23.4.2015 il Tribunale di Padova pronunciava il divorzio, provvedendo in conformità alle condizioni congiuntamente stabilite dalle parti.
In data 31.1.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c. alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 2.4.2025.
Le parti chiedono in particolare la revoca dell'assegnazione della casa coniugale stante il trasferimento di e dei figli in altro immobile di proprietà dalla stessa. CP_2
L'accordo raggiunto dalle parti è privo di profili d'illegittimità e coerente con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni, in particolare dal certificato di residenza e di stato di famiglia (cfr. doc. 3), in cui risulta il trasferimento degli stessi nel nuovo immobile sito a Mestrino.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza divorzile n. 1267/2015 così dispone:
1. prende atto dell'accordo di cui al ricorso congiunto depositato in data 31.1.2025;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15.04.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1045/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Cristina Menghini Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. Federica Camani CP_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“- Revocare, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, atteso il trasferimento della sig.ra e dei figli in altro immobile di proprietà CP_2
della stessa.
- Spese legali integralmente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], Controparte_1 CP_2
contraevano matrimonio con rito concordatario in data 25.9.1999 a Rubano (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 38, parte II, serie A, anno 1999.
Per_ Dalla loro unione nascevano due figli, il 16.10.2001, e , il 9.12.2005. Per_2
pagina 1 di 2 Con decreto del 27.11.2009 il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale delle parti e con sentenza n. 1267/2015 del 23.4.2015 il Tribunale di Padova pronunciava il divorzio, provvedendo in conformità alle condizioni congiuntamente stabilite dalle parti.
In data 31.1.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c. alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 2.4.2025.
Le parti chiedono in particolare la revoca dell'assegnazione della casa coniugale stante il trasferimento di e dei figli in altro immobile di proprietà dalla stessa. CP_2
L'accordo raggiunto dalle parti è privo di profili d'illegittimità e coerente con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni, in particolare dal certificato di residenza e di stato di famiglia (cfr. doc. 3), in cui risulta il trasferimento degli stessi nel nuovo immobile sito a Mestrino.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza divorzile n. 1267/2015 così dispone:
1. prende atto dell'accordo di cui al ricorso congiunto depositato in data 31.1.2025;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15.04.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 2 di 2