Art. 8.
I contratti delle esattorie conferite di ufficio ai sensi dell' art. 5, terzo comma, della legge 13 giugno 1952, n. 693 , per il quinquennio 1954-58, sono prorogati fino al termine del decennio di appalto in corso.
L'aggio accordato col decreto Ministeriale o prefettizio di conferimento e' confermato o ridotto secondo le modalita' previste nell'articolo precedente.
I contratti delle esattorie conferite di ufficio ai sensi dell' art. 5, terzo comma, della legge 13 giugno 1952, n. 693 , per il quinquennio 1954-58, sono prorogati fino al termine del decennio di appalto in corso.
L'aggio accordato col decreto Ministeriale o prefettizio di conferimento e' confermato o ridotto secondo le modalita' previste nell'articolo precedente.