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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXII, sentenza 21/01/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 168/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RI INES IA LU, Presidente
TI CO, Relatore
PALMA ISIDORO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1208/2024 depositato il 20/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Via Silvio Pellico 16 20122 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Milano - Via Silvio Pellico 16 20122 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3659/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 7
e pubblicata il 23/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-42102/2017 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-17448/2018 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-12042/2019 IMU 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-03178/2020 IMU 2020
- sull'appello n. 1209/2024 depositato il 20/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Via Silvio Pellico 16 20122 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Milano - Via Silvio Pellico 16 20122 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3659/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 7
e pubblicata il 23/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-42102/2017 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-17448/2018 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-12042/2019 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-03178/2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2489/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il comune di Milano ha notificato al contribuente Ricorrente_1 quattro distinti avvisi per gli anni dal 2017 al 2020 relati all'omesso versamento di IMU per l'immobile sito in Indirizzo_1 Milano, identificato al Catasto_1 consistenza 6,5, rendita € 1.577,78.
Il contribuente ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO che, con sentenza n. 3659/2023, lo ha respinto, condannandolo al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi euro 800,00
Il contribuente ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento del ricorso, mentre il Comune di Milano ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta la riunione del procedimento iscritto a ruolo con il n.1209/2024 a quello iscritto a ruolo con il n. 1208/2024 trattandosi di impugnazioni proposte dal medesimo contribuente contro la stessa sentenza, pendenti davanti a questa stessa sezione e chiamate entrambe alla odierna udienza
La vertenza nasce dal fatto che il Comune non ha riconosciuto l'esenzione IMU prima casa sul citato immobile né tanto meno l'agevolazione per gli immobili concessi in comodato ai figli, come sarebbe avvenuto nel caso di specie, secondo l'assunto del contribuente
Il primo giudice, in relazione all'esenzione IMU come prima casa, ha rilevato:
-- che” Il ricorrente, proprietario nella misura dell'80% dell'immobile sito in Indirizzo_1 Milano, ha dichiarato di aver avuto la residenza anagrafica, nonché la dimora abituale, in tale immobile sino al 2017 essendosi poi trasferito in Indirizzo_2 sempre nello stesso comune per poi ritornare in Indirizzo_1 dal 2020. Nel caso specifico, come da documenti depositati in atti dal Comune di Milano - Sistema informativo della popolazione
- Visure anagrafe e non contestati dal ricorrente, risulta confermato che il contribuente nel periodo 22.04.2016 – 8.07.2020 non era residente in [...], bensì in Indirizzo_2.
Ebbene, in assenza del requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale, nel citato immobile di Indirizzo_1, per gli anni dal 2017 al 2020, risulta inapplicabile l'invocata esenzione da IMU.”
Il contribuente, nel contestare la sentenza, si limita ad affermare di abitare nell'immobile insieme a figlio, ma tale asserzione è smentita dal fatto che la residenza anagrafica, nel periodo considerato, era in altro immobile rispetto a quello oggetto della vertenza ed il requisito essenziale per avere diritto all'esenzione IMU è la residenza come certificata dai registri anagrafici”.
--che “anche la subordinata del contribuente, che ritiene di avere diritto all'aliquota del 5% per avere concesso l'immobile al figlio, è infondata.
Ad avviso del primo giudice, infatti,” nel caso di specie, da documenti in atti, risulta che l'odierno ricorrente pur avendo stipulato il contratto di comodato il 01.01.2017 lo ha registrato solo in data 05.05.2023, ossia successivamente alle annualità oggetto di accertamento, sicché l'agevolazione in questione può decorrere dal mese successivo alla sua registrazione, avvenuta, si ripete, solo in data 5.05.2023. Alla luce di quanto sopra esposto ne consegue che il signor Ricorrente_1 è, per i periodi d'imposta oggetto di accertamento, soggetto all'imposta dell'1,1 come seconda casa.”
Nell'atto di appello il contribuente si limita a riproporre le medesime argomentazioni già svolte nel primo grado e, in particolare, a sottolineare che il debitore dell'imposta IMU non sarebbe stato il proprietario, bensì il possessore dell'immobile, e cioè il proprio figlio, in quanto lo occupava facendosi carico delle spese condominiali e della TARI. Aggiunge che il Comune di Milano avrebbe dovuto, quantomeno, riconoscere la riduzione del 50% della base imponibile IMU perché l'immobile sarebbe stato concesso in uso al figlio.
Si tratta, come accennato, di argomentazioni già disattese dal primo giudice, con motivazione congrua e convincente che questa Corte condivide.
Dirimenti, infatti, sono le circostanze documentate (e non controverse) che il contribuente-nel periodo oggetto degli avvisi di accertamento-avesse la residenza anagrafica altrove e che il contratto di comodato al figlio fosse stato registrato soltanto in data successiva all'avvenuta notifica al contribuente degli avvisi di accertamento IMU in oggetto, essendo irrilevante ai fini della prova della esistenza dell'asserito contratto di comodato e, comunque, non opponibile all'Ente impositore, il fatto che talune spese relative all'immobile fossero state sostenute dal figlio del contribuente.
L'appello va pertanto respinto.
Il contribuente, rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese in fase di appello.
P.Q.M.
Dispone la riunione al presente procedimento di quello iscritto a RG 1209/2024 pendente tra le medesime parti, successivamente proposto ed avente ad oggetto la medesima questione.Respinge l'appello del contribuente nelle cause riunite e lo condanna al pagamento delle spese della fase di appello, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre agli accessori di legge.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RI INES IA LU, Presidente
TI CO, Relatore
PALMA ISIDORO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1208/2024 depositato il 20/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Via Silvio Pellico 16 20122 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Milano - Via Silvio Pellico 16 20122 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3659/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 7
e pubblicata il 23/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-42102/2017 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-17448/2018 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-12042/2019 IMU 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-03178/2020 IMU 2020
- sull'appello n. 1209/2024 depositato il 20/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Via Silvio Pellico 16 20122 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Milano - Via Silvio Pellico 16 20122 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3659/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 7
e pubblicata il 23/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-42102/2017 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-17448/2018 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-12042/2019 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-03178/2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2489/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il comune di Milano ha notificato al contribuente Ricorrente_1 quattro distinti avvisi per gli anni dal 2017 al 2020 relati all'omesso versamento di IMU per l'immobile sito in Indirizzo_1 Milano, identificato al Catasto_1 consistenza 6,5, rendita € 1.577,78.
Il contribuente ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO che, con sentenza n. 3659/2023, lo ha respinto, condannandolo al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi euro 800,00
Il contribuente ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento del ricorso, mentre il Comune di Milano ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta la riunione del procedimento iscritto a ruolo con il n.1209/2024 a quello iscritto a ruolo con il n. 1208/2024 trattandosi di impugnazioni proposte dal medesimo contribuente contro la stessa sentenza, pendenti davanti a questa stessa sezione e chiamate entrambe alla odierna udienza
La vertenza nasce dal fatto che il Comune non ha riconosciuto l'esenzione IMU prima casa sul citato immobile né tanto meno l'agevolazione per gli immobili concessi in comodato ai figli, come sarebbe avvenuto nel caso di specie, secondo l'assunto del contribuente
Il primo giudice, in relazione all'esenzione IMU come prima casa, ha rilevato:
-- che” Il ricorrente, proprietario nella misura dell'80% dell'immobile sito in Indirizzo_1 Milano, ha dichiarato di aver avuto la residenza anagrafica, nonché la dimora abituale, in tale immobile sino al 2017 essendosi poi trasferito in Indirizzo_2 sempre nello stesso comune per poi ritornare in Indirizzo_1 dal 2020. Nel caso specifico, come da documenti depositati in atti dal Comune di Milano - Sistema informativo della popolazione
- Visure anagrafe e non contestati dal ricorrente, risulta confermato che il contribuente nel periodo 22.04.2016 – 8.07.2020 non era residente in [...], bensì in Indirizzo_2.
Ebbene, in assenza del requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale, nel citato immobile di Indirizzo_1, per gli anni dal 2017 al 2020, risulta inapplicabile l'invocata esenzione da IMU.”
Il contribuente, nel contestare la sentenza, si limita ad affermare di abitare nell'immobile insieme a figlio, ma tale asserzione è smentita dal fatto che la residenza anagrafica, nel periodo considerato, era in altro immobile rispetto a quello oggetto della vertenza ed il requisito essenziale per avere diritto all'esenzione IMU è la residenza come certificata dai registri anagrafici”.
--che “anche la subordinata del contribuente, che ritiene di avere diritto all'aliquota del 5% per avere concesso l'immobile al figlio, è infondata.
Ad avviso del primo giudice, infatti,” nel caso di specie, da documenti in atti, risulta che l'odierno ricorrente pur avendo stipulato il contratto di comodato il 01.01.2017 lo ha registrato solo in data 05.05.2023, ossia successivamente alle annualità oggetto di accertamento, sicché l'agevolazione in questione può decorrere dal mese successivo alla sua registrazione, avvenuta, si ripete, solo in data 5.05.2023. Alla luce di quanto sopra esposto ne consegue che il signor Ricorrente_1 è, per i periodi d'imposta oggetto di accertamento, soggetto all'imposta dell'1,1 come seconda casa.”
Nell'atto di appello il contribuente si limita a riproporre le medesime argomentazioni già svolte nel primo grado e, in particolare, a sottolineare che il debitore dell'imposta IMU non sarebbe stato il proprietario, bensì il possessore dell'immobile, e cioè il proprio figlio, in quanto lo occupava facendosi carico delle spese condominiali e della TARI. Aggiunge che il Comune di Milano avrebbe dovuto, quantomeno, riconoscere la riduzione del 50% della base imponibile IMU perché l'immobile sarebbe stato concesso in uso al figlio.
Si tratta, come accennato, di argomentazioni già disattese dal primo giudice, con motivazione congrua e convincente che questa Corte condivide.
Dirimenti, infatti, sono le circostanze documentate (e non controverse) che il contribuente-nel periodo oggetto degli avvisi di accertamento-avesse la residenza anagrafica altrove e che il contratto di comodato al figlio fosse stato registrato soltanto in data successiva all'avvenuta notifica al contribuente degli avvisi di accertamento IMU in oggetto, essendo irrilevante ai fini della prova della esistenza dell'asserito contratto di comodato e, comunque, non opponibile all'Ente impositore, il fatto che talune spese relative all'immobile fossero state sostenute dal figlio del contribuente.
L'appello va pertanto respinto.
Il contribuente, rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese in fase di appello.
P.Q.M.
Dispone la riunione al presente procedimento di quello iscritto a RG 1209/2024 pendente tra le medesime parti, successivamente proposto ed avente ad oggetto la medesima questione.Respinge l'appello del contribuente nelle cause riunite e lo condanna al pagamento delle spese della fase di appello, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre agli accessori di legge.