Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXII, sentenza 21/01/2026, n. 168
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Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inapplicabilità dell'esenzione IMU prima casa

    La Corte ha ritenuto inapplicabile l'esenzione IMU prima casa in quanto, nel periodo oggetto degli avvisi di accertamento, il contribuente non aveva la residenza anagrafica e la dimora abituale nell'immobile, come confermato dai registri anagrafici.

  • Rigettato
    Inapplicabilità dell'agevolazione per comodato d'uso

    La Corte ha ritenuto infondata la domanda in quanto il contratto di comodato, seppur stipulato, è stato registrato solo successivamente alle annualità oggetto di accertamento, rendendo l'agevolazione non opponibile all'Ente impositore per i periodi in questione.

  • Rigettato
    Irrilevanza della posizione del possessore ai fini dell'obbligazione tributaria del proprietario

    La Corte ha ritenuto irrilevante l'argomentazione, confermando la responsabilità del proprietario per l'imposta dovuta, in quanto la residenza anagrafica era altrove e il contratto di comodato non era opponibile all'Ente impositore per i periodi di imposta accertati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXII, sentenza 21/01/2026, n. 168
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 168
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo