TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/12/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa DE BO Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3736 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(c.f. ) nata a [...] il 12 Parte_1 C.F._1
ottobre 1971, elettivamente domiciliata in AR corso Umberto I n. 453, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Nicotra che la rappresenta e difense giusta procura in atti ( Email_1
ricorrente
E
(c.f. , nato a Controparte_1 C.F._2
AR (PA) il 31.10.1965, residente in [...] p. 2/3, elettivamente domiciliato in Villabate, piazza della regione n. 42, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Arduino, giusta procura in atti ( Email_2
Tribunale di Termini Imerese sez. civile Email_3
– parte resistente –
E Con L'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: all'udienza del 2 luglio 2025 le parti hanno conclu- so come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Pubblico
Ministero ha apposto un visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza non definitiva del 26 maggio 2021, questo Tribunale ha di- chiarato la separazione personale dei coniugi - Pt_1 CP_1
Rimangono, dunque, da esaminare le domande di addebito e di manteni- mento formulate dalla ricorrente.
Con riferimento alla prima, parte ricorrente ha dedotto che la crisi del rapporto coniugale debba ascriversi, in via esclusiva, alla condotta del marito, resosi responsabile di aver intrattenuto in costanza di matrimonio una rela- zione sentimentale con un'altra donna.
Occorre premettere che secondo il consolidato orientamento giurispru- denziale “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Per- tanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai do- veri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito “(cfr.
Cass. n. 11929/17).
Ritiene il Collegio che parte ricorrente non abbia adempiuto a detto onere probatorio.
L'affermazione di cui al ricorso, secondo la quale la ricorrente nel novem- bre 2018 trovò tra i cuscini del divano di casa un telefono cellulare che non conosceva e che apparteneva al marito, in parte è contraddetta da quanto rife- rito dal figlio “Preciso che mio padre diceva a noi di non avere un cellulare, ma una sera in cui mia madre era ricoverata, lui si era appisolato sul divano e io e mia sorella abbiamo sentito squillare un cellulare ed era il suo cellulare, perché lo aveva addosso, che probabil- mente usava per scopi che non ci ha mai detto. Poi, infatti si è saputo che aveva una rela- zione extraconiugale”; “sono certo che mio padre abbia avuto una relazione con Pt_2
perché quella volta che si è appisolato sul divano, io e mia sorella abbiamo letto i
[...]
suoi messaggi e abbiamo scoperto il tradimento. Abbiamo letto i classici messaggi che si scambiano degli amanti del tipo “è stato bello stare insieme”, non ne ricordo altri.” (cfr. verbale d'udienza del 25 ottobre 2023).
Senonché, al di là della citata contraddizione, dell'assenza di riferimenti temporali precisi nella dichiarazione testimoniale e della circostanza che il te- stimone non ha riferito con precisione quanto letto sul cellulare (riferendo genericamente di aver letto “i classici messaggi che si scambiano gli amanti”), non è emerso in giudizio che il comportamento contestato abbia concretamente de- terminato la crisi irreversibile del rapporto coniugale;
l'istruttoria ha dato atto che già dal 2010 si era verificata una crisi tra le odierne parti in causa;
il teste ha infatti riferito che “in quei sei mesi in cui ho vissuto a casa Testimone_1
della famiglia mio suocero ha quasi sempre dormito sul divano. Non so CP_2
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile perché dormiva sul divano. La mattina al risveglio per andare lo trovavo lì con il piumone e il cuscino. Lo lasciavo la sera sul divano e lo trovavo il mattino seguente sul divano” (cfr. verbale d'udienza del 25 ottobre 2023).
Nulla può trarsi dalla produzione degli screenshot riferiti al cellulare del ma- rito, tenuto conto dell'impossibilità di desumere dalle conversazioni whatsapp prodotte (di cui è contestata la riferibilità al resistente) la sussistenza di una re- lazione extraconiugale da parte dell' anche alla luce della totale as- CP_1
senza di certi riferimenti temporali.
La domanda, dunque, non merita accoglimento.
Nessun provvedimento va adottato con riferimento ai figli poiché tutti maggiorenni e autosufficienti;
in particolare, la stessa ricorrente ha riferito nel corso dell'ultima udienza che non vivono più con lei e che anche la figlia più piccola è andata a convivere con il compagno.
Né può essere adottato alcun provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente posto che nessuno dei tre figli dimora sta- bilmente con la madre;
la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadi- ci allontanamenti per brevi periodi;
pertanto deve sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancor- ché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese) (così Cass. civ. n.
14458/2025).
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile Quanto alla ulteriore domanda formulata da diretta a conse- Parte_1
guire dal coniuge un contributo economico per il proprio personale manteni- mento, al fine di verificare la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'accoglimento di detta domanda occorre muovere dalla ricostruzione del- la condizione patrimoniale e reddituale delle parti, quale dalle medesime alle- gata e dimostrata nel corso del giudizio.
Con riferimento alla ricorrente, la stessa ha riferito di non svolgere attività lavorativa;
l'allegazione di parte resistente relativa allo svolgimento attuale di attività lavorativa in nero non ha ricevuto alcun riscontro probatorio.
Con riferimento al resistente, non è controversa la circostanza che quest'ultimo percepisce una retribuzione dell'importo di circa euro 1.700,00 mensili (cfr. produzione di parte resistente).
In considerazione di tali rilievi, della circostanza che la ricorrente è allo stato priva di fonti di reddito suscettibili di garantirne l'autonomo sostenta- mento, dell'età della medesima e di una situazione di obiettivo squilibrio delle condizioni economiche dei coniugi, va accolta la domanda di mantenimento formulata da Parte_1
Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte, degli oneri economici cui è tenuto mensilmente e, per altro verso, della circostanza che la ricorrente è do- tata di capacità lavorativa generica e non vi è prova delle precarie condizioni di salute, si reputa congruo determinare la misura del contributo mensile da porre a carico di per il mantenimento del coniuge Controparte_1
in euro 300,00 (annualmente rivalutabili secondo l'indice I.S.T.A.T.).
*
La peculiare natura delle questioni trattate ed il profilo argomentativo del-
- 5 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile la decisione, in uno all'esito complessivo del giudizio, giustificano l'integrale compensazione, tra le parti medesime, delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui- te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
in favore di l'importo di euro 300,00 mensili, da rivalutar- Parte_1
si annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il suo mantenimento;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 20 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
DE BO
- 6 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa DE BO Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3736 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(c.f. ) nata a [...] il 12 Parte_1 C.F._1
ottobre 1971, elettivamente domiciliata in AR corso Umberto I n. 453, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Nicotra che la rappresenta e difense giusta procura in atti ( Email_1
ricorrente
E
(c.f. , nato a Controparte_1 C.F._2
AR (PA) il 31.10.1965, residente in [...] p. 2/3, elettivamente domiciliato in Villabate, piazza della regione n. 42, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Arduino, giusta procura in atti ( Email_2
Tribunale di Termini Imerese sez. civile Email_3
– parte resistente –
E Con L'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: all'udienza del 2 luglio 2025 le parti hanno conclu- so come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Pubblico
Ministero ha apposto un visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza non definitiva del 26 maggio 2021, questo Tribunale ha di- chiarato la separazione personale dei coniugi - Pt_1 CP_1
Rimangono, dunque, da esaminare le domande di addebito e di manteni- mento formulate dalla ricorrente.
Con riferimento alla prima, parte ricorrente ha dedotto che la crisi del rapporto coniugale debba ascriversi, in via esclusiva, alla condotta del marito, resosi responsabile di aver intrattenuto in costanza di matrimonio una rela- zione sentimentale con un'altra donna.
Occorre premettere che secondo il consolidato orientamento giurispru- denziale “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Per- tanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai do- veri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito “(cfr.
Cass. n. 11929/17).
Ritiene il Collegio che parte ricorrente non abbia adempiuto a detto onere probatorio.
L'affermazione di cui al ricorso, secondo la quale la ricorrente nel novem- bre 2018 trovò tra i cuscini del divano di casa un telefono cellulare che non conosceva e che apparteneva al marito, in parte è contraddetta da quanto rife- rito dal figlio “Preciso che mio padre diceva a noi di non avere un cellulare, ma una sera in cui mia madre era ricoverata, lui si era appisolato sul divano e io e mia sorella abbiamo sentito squillare un cellulare ed era il suo cellulare, perché lo aveva addosso, che probabil- mente usava per scopi che non ci ha mai detto. Poi, infatti si è saputo che aveva una rela- zione extraconiugale”; “sono certo che mio padre abbia avuto una relazione con Pt_2
perché quella volta che si è appisolato sul divano, io e mia sorella abbiamo letto i
[...]
suoi messaggi e abbiamo scoperto il tradimento. Abbiamo letto i classici messaggi che si scambiano degli amanti del tipo “è stato bello stare insieme”, non ne ricordo altri.” (cfr. verbale d'udienza del 25 ottobre 2023).
Senonché, al di là della citata contraddizione, dell'assenza di riferimenti temporali precisi nella dichiarazione testimoniale e della circostanza che il te- stimone non ha riferito con precisione quanto letto sul cellulare (riferendo genericamente di aver letto “i classici messaggi che si scambiano gli amanti”), non è emerso in giudizio che il comportamento contestato abbia concretamente de- terminato la crisi irreversibile del rapporto coniugale;
l'istruttoria ha dato atto che già dal 2010 si era verificata una crisi tra le odierne parti in causa;
il teste ha infatti riferito che “in quei sei mesi in cui ho vissuto a casa Testimone_1
della famiglia mio suocero ha quasi sempre dormito sul divano. Non so CP_2
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile perché dormiva sul divano. La mattina al risveglio per andare lo trovavo lì con il piumone e il cuscino. Lo lasciavo la sera sul divano e lo trovavo il mattino seguente sul divano” (cfr. verbale d'udienza del 25 ottobre 2023).
Nulla può trarsi dalla produzione degli screenshot riferiti al cellulare del ma- rito, tenuto conto dell'impossibilità di desumere dalle conversazioni whatsapp prodotte (di cui è contestata la riferibilità al resistente) la sussistenza di una re- lazione extraconiugale da parte dell' anche alla luce della totale as- CP_1
senza di certi riferimenti temporali.
La domanda, dunque, non merita accoglimento.
Nessun provvedimento va adottato con riferimento ai figli poiché tutti maggiorenni e autosufficienti;
in particolare, la stessa ricorrente ha riferito nel corso dell'ultima udienza che non vivono più con lei e che anche la figlia più piccola è andata a convivere con il compagno.
Né può essere adottato alcun provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente posto che nessuno dei tre figli dimora sta- bilmente con la madre;
la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadi- ci allontanamenti per brevi periodi;
pertanto deve sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancor- ché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese) (così Cass. civ. n.
14458/2025).
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile Quanto alla ulteriore domanda formulata da diretta a conse- Parte_1
guire dal coniuge un contributo economico per il proprio personale manteni- mento, al fine di verificare la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'accoglimento di detta domanda occorre muovere dalla ricostruzione del- la condizione patrimoniale e reddituale delle parti, quale dalle medesime alle- gata e dimostrata nel corso del giudizio.
Con riferimento alla ricorrente, la stessa ha riferito di non svolgere attività lavorativa;
l'allegazione di parte resistente relativa allo svolgimento attuale di attività lavorativa in nero non ha ricevuto alcun riscontro probatorio.
Con riferimento al resistente, non è controversa la circostanza che quest'ultimo percepisce una retribuzione dell'importo di circa euro 1.700,00 mensili (cfr. produzione di parte resistente).
In considerazione di tali rilievi, della circostanza che la ricorrente è allo stato priva di fonti di reddito suscettibili di garantirne l'autonomo sostenta- mento, dell'età della medesima e di una situazione di obiettivo squilibrio delle condizioni economiche dei coniugi, va accolta la domanda di mantenimento formulata da Parte_1
Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte, degli oneri economici cui è tenuto mensilmente e, per altro verso, della circostanza che la ricorrente è do- tata di capacità lavorativa generica e non vi è prova delle precarie condizioni di salute, si reputa congruo determinare la misura del contributo mensile da porre a carico di per il mantenimento del coniuge Controparte_1
in euro 300,00 (annualmente rivalutabili secondo l'indice I.S.T.A.T.).
*
La peculiare natura delle questioni trattate ed il profilo argomentativo del-
- 5 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile la decisione, in uno all'esito complessivo del giudizio, giustificano l'integrale compensazione, tra le parti medesime, delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui- te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
in favore di l'importo di euro 300,00 mensili, da rivalutar- Parte_1
si annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il suo mantenimento;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 20 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
DE BO
- 6 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile