Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 606
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte ha ritenuto che la produzione in appello dell'intimazione di pagamento fosse indispensabile per accertare l'interruzione della prescrizione. Avendo accertato che l'intimazione del 5 ottobre 2018 interrompeva la prescrizione decennale, e considerando le sospensioni dovute alla normativa emergenziale Covid-19, la prescrizione decennale non era maturata alla data del 4 aprile 2024. Inoltre, la prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi è stata ritenuta impedita dalle medesime sospensioni.

  • Rigettato
    Mancanza di prova della regolare notifica della cartella presupposta

    La Corte di primo grado aveva annullato l'atto di intimazione per mancanza di prova della regolare partecipazione della pretesa tributaria alla contribuente. In appello, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto l'intimazione di pagamento, ritenuta dalla Corte indispensabile per superare il dubbio sulla riferibilità dell'intimazione al credito in questione e quindi sull'interruzione della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 606
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 606
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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