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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 606/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1634/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Caserta Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliata presso
Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso
Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 164/2025 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 10 e pubblicata il 15/01/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249004005883000
IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
15/01/2026
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Resistente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
02820249004005883000 notificatale il 4 aprile 2024 per un presunto debito di € 5.216,53 derivato dalla cartella di pagamento n. 02820130031424419000, asserita notificata in data 7 febbraio 2014 per IRPEF 2010.
Premesso di non avere mai ricevuto notificata la cartella prefata, ha comunque eccepito la prescrizione e l'infondatezza d'ogni pretesa.
Nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e disposta l'integrazione del contraddittorio con la Direzione
Provinciale di Caserta dell'Agenzia delle Entrate, la Corte di
Giustizia Tributaria di I Grado di Caserta con la sentenza n.
164 del 15 gennaio 2025 ha accolto il ricorso compensando le spese di lite.
Rilevava che l'atto di intimazione impugnato faceva riferimento alla cartella di pagamento n.
02820130031424419000, ma andava annullato, non essendovi prova che la pretesa tributaria fosse stata regolarmente partecipata alla contribuente se non a termini ampiamente decorsi. Infatti, anche, a tacere della materiale mancanza del documento, tra la data della asserita notifica della cartella alla data della partecipazione dell'atto seguente è decorso oltre un decennio, termine entro cui si prescrivono le pretese tributarie erariali e, a maggior ragione, il quinquennio per pretendere interessi e sanzioni.
Tra l'una e l'altra, inoltre, non si rinvenivano atti intermedi d'interruzione poiché l'intimazione asseritamente notificata per compiuta giacenza il 5 ottobre 2018 non era presente nella produzione dell'A.d.E.R. che si era limitata a versare in atti il referto della notifica, nulla conoscendosi del contenuto dell'atto e della possibile menzione in esso della cartella di cui si controverte.
Inoltre, essendo il ruolo affidato in epoca precedente l'emergenza epidemiologica da Covid 19, di alcuna sospensione straordinaria potrebbe giovarsi l'Agenzia.
Ma ragioni di dubbio sussistevano anche quanto alla regolare notifica della cartella presupposta n.
02820130031424419000 di cui all'atto impugnato.
Invero, sebbene un documento con tale numero sia stato notificato secondo le indicazioni generali dettate dall'art. 26 co. 1 d.P.R. 602/1973 e ne sia stata curata la consegna al portiere/vicino dello stabile, non vi era prova della c.a.n.
Avverso tale sentenza propone appello Agenzia delle Entrate
Riscossione cui aderisce l'Agenzia delle Entrate DP di
Caserta la società concessionaria, cui resiste con controdeduzioni l'appellata.
La sentenza di primo grado è pervenuta all'accoglimento del ricorso rilevando che, ove anche si volesse reputare provata la notifica della cartella di pagamento, tuttavia, avuto riguardo alla data della sua asserita notifica (7 febbraio
2014) ed a quella dell'atto qui impugnato (4 aprile 2024) la prescrizione risulterebbe impedita solo ove nelle more fosse intervenuto un atto idoneo ad interrompere la stessa.
L'ufficio assume che tale atto si rinverrebbe nell'intimazione di pagamento n. 02820189005541612/000, la cui notificazione si sarebbe perfezionata in data 5 ottobre 2018, avendo quindi l'idoneità ad interrompere la prescrizione decennale.
La sentenza impugnata ha però ritenuto che l'appellante, sebbene avesse prodotto le prova dell'avvenuta notificazione, non aveva altresì allegato la copia dell'intimazione di pagamento, così che la prima prova non permetterebbe di inferire con certezza la riferibilità dell'intimazione anche al credito di cui alla cartella oggetto di causa.
Al fine di sopperire a tale lacuna, l'Agenzia delle Entrate
Riscossione ha versato in atti in appello la copia dell'intimazione di pagamento de qua che come si ricava anche dal numero riportato nell'elenco delle raccomandate spedite, corrisponde a quello cui fa riferimento la relata di notifica prodotta in atti.
Ritiene il Collegio che tale produzione debba reputarsi ammissibile, anche alla luce del dettato dell'art. 58 del D
Lgs. n. 546/1992 che nella formulazione scaturente a seguito della novella di cui al D. Lgs. n. 220/2023, prevede che in appello non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non avere potuto produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile. Va peraltro rilevato che, avendo l'Ufficio già in primo grado prodotto la prova della notifica di tale intimazione, la produzione della copia dell'atto notificato rientra nell'ambito di applicazione di tale norma, non subendo la più restrittiva disciplina di cui al co. 3 del richiamato art. 58, che vieta in assoluto il deposito in appello delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti impugnati, nonché delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità (norma passata indenne al vaglio della Corte Costituzionale con la sentenza n. 36/2025).
Poiché l'atto prodotto in appello e che permette di inferire con certezza la prova documentazione afferente alla notifica all'atto che richiama la cartella presupposto, l'ammissibilità della produzione in appello è sottoposta la vaglio di indispensabilità.
Ritiene il collegio che debba al riguardo farsi richiamo all'insegnamento della Suprema Corte che in relazione all'analoga limitazione alla produzione di prove in appello posta dal previgente dettato dell'art. 345 c.p.c., ha precisato che costituisce prova nuova indispensabile quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado
(Cass. Sez. U., 04/05/2017, n. 10790).
Nella fattispecie, proprio in ragione del dubbio che era rimasto irrisolto nel giudizio di primo grado circa la possibilità di ricollegare la prova della notifica all'atto di intimazione, e quindi a determinare una interruzione della prescrizione, la produzione di tale atto in appello si legittima in quanto prova indispensabile.
Ne consegue che l'appello dell'Ufficio si palesa fondato, volta che, dimostrata l'effettiva notifica di tale intimazione (che come detto richiama il credito di cui alla cartella esattoriale, poi richiamato nell'atto in questa sede impugnato) la prescrizione decennale risulta interrotta nel 2018, di modo che alla data del 4 aprile 2024 la stessa non era ancora maturata (ed essendo precluso il potere di rilevare la prescrizione eventualmente maturata in precedenza rispetto alla notifica del 2018, non essendo stato l'atto notificato impugnato al fine di far valere tale prescrizione). Residua il tema della prescrizione quinquennale per le sanzioni ed interessi, che in astratto sarebbe maturata tra la data della notifica della prima intimazione e quella oggi oggetto di causa. Tuttavia, la stessa risulta impedita in ragione delle sospensioni della prescrizione di cui alla normativa emergenziale Covid di cui al combinato disposto degli artt.
68 d.l. n. 18/2020 e s.m.i. e 12 d.l. n. 159/2015 (nello specifico, l'art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020 ha previsto che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
Inoltre, l'art. 12, comma 9, d.l. n. 183/2020 ha espressamente stabilito che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Come puntualmente evidenziato dalla difesa dell'appellante, per effetto di tali norme è derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. Tale sospensione – a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL n. 3/2021 (rispetto alla scadenza del 31.12.2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28.02.2021) e al DL n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30.04.2021) - ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021- per un totale di 64 gg. - durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero, la cui salvezza è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, comma 4, del DL n. 183/2020, dall'art. 4, comma 3, del DL
n. 41/2021, dall'art. 9, comma 2, del DL n. 73/2021.
Ma poiché la durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori – e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – deve essere quantificata in 478 gg. (542-64), tra la data della notifica della prima intimazione e quella della seconda intimazione, non risulta maturata nemmeno la prescrizione quinquennale.
Per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va rigettato il ricorso originario della contribuente.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza nei rapporti tra l'appellante e la contribuente e si liquidano come da dispositivo. Analogamente vanno poste a carico della contribuente le spese del presente giudizio nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate DP di Caserta, che solo in questo grado ha svolto attività difensiva, provvedendosi alla liquidazione sempre come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 19, così provvede:
a) Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza appellata rigetta il ricorso della contribuente;
b) Condanna Resistente_1 al rimborso in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese del doppio grado che liquida in complessivi € 1.400,00 (di cui € 600,00 per il giudizio di primo grado), oltre spese generali pari al 15
% sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti;
c) Condanna Resistente_1 al rimborso in favore dell'Agenzia delle Entrate DP di Caserta delle spese del grado che liquida in € 600,00, oltre spese prenotate a debito;
Napoli, 15 gennaio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1634/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Caserta Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliata presso
Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso
Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 164/2025 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 10 e pubblicata il 15/01/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249004005883000
IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
15/01/2026
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Resistente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
02820249004005883000 notificatale il 4 aprile 2024 per un presunto debito di € 5.216,53 derivato dalla cartella di pagamento n. 02820130031424419000, asserita notificata in data 7 febbraio 2014 per IRPEF 2010.
Premesso di non avere mai ricevuto notificata la cartella prefata, ha comunque eccepito la prescrizione e l'infondatezza d'ogni pretesa.
Nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e disposta l'integrazione del contraddittorio con la Direzione
Provinciale di Caserta dell'Agenzia delle Entrate, la Corte di
Giustizia Tributaria di I Grado di Caserta con la sentenza n.
164 del 15 gennaio 2025 ha accolto il ricorso compensando le spese di lite.
Rilevava che l'atto di intimazione impugnato faceva riferimento alla cartella di pagamento n.
02820130031424419000, ma andava annullato, non essendovi prova che la pretesa tributaria fosse stata regolarmente partecipata alla contribuente se non a termini ampiamente decorsi. Infatti, anche, a tacere della materiale mancanza del documento, tra la data della asserita notifica della cartella alla data della partecipazione dell'atto seguente è decorso oltre un decennio, termine entro cui si prescrivono le pretese tributarie erariali e, a maggior ragione, il quinquennio per pretendere interessi e sanzioni.
Tra l'una e l'altra, inoltre, non si rinvenivano atti intermedi d'interruzione poiché l'intimazione asseritamente notificata per compiuta giacenza il 5 ottobre 2018 non era presente nella produzione dell'A.d.E.R. che si era limitata a versare in atti il referto della notifica, nulla conoscendosi del contenuto dell'atto e della possibile menzione in esso della cartella di cui si controverte.
Inoltre, essendo il ruolo affidato in epoca precedente l'emergenza epidemiologica da Covid 19, di alcuna sospensione straordinaria potrebbe giovarsi l'Agenzia.
Ma ragioni di dubbio sussistevano anche quanto alla regolare notifica della cartella presupposta n.
02820130031424419000 di cui all'atto impugnato.
Invero, sebbene un documento con tale numero sia stato notificato secondo le indicazioni generali dettate dall'art. 26 co. 1 d.P.R. 602/1973 e ne sia stata curata la consegna al portiere/vicino dello stabile, non vi era prova della c.a.n.
Avverso tale sentenza propone appello Agenzia delle Entrate
Riscossione cui aderisce l'Agenzia delle Entrate DP di
Caserta la società concessionaria, cui resiste con controdeduzioni l'appellata.
La sentenza di primo grado è pervenuta all'accoglimento del ricorso rilevando che, ove anche si volesse reputare provata la notifica della cartella di pagamento, tuttavia, avuto riguardo alla data della sua asserita notifica (7 febbraio
2014) ed a quella dell'atto qui impugnato (4 aprile 2024) la prescrizione risulterebbe impedita solo ove nelle more fosse intervenuto un atto idoneo ad interrompere la stessa.
L'ufficio assume che tale atto si rinverrebbe nell'intimazione di pagamento n. 02820189005541612/000, la cui notificazione si sarebbe perfezionata in data 5 ottobre 2018, avendo quindi l'idoneità ad interrompere la prescrizione decennale.
La sentenza impugnata ha però ritenuto che l'appellante, sebbene avesse prodotto le prova dell'avvenuta notificazione, non aveva altresì allegato la copia dell'intimazione di pagamento, così che la prima prova non permetterebbe di inferire con certezza la riferibilità dell'intimazione anche al credito di cui alla cartella oggetto di causa.
Al fine di sopperire a tale lacuna, l'Agenzia delle Entrate
Riscossione ha versato in atti in appello la copia dell'intimazione di pagamento de qua che come si ricava anche dal numero riportato nell'elenco delle raccomandate spedite, corrisponde a quello cui fa riferimento la relata di notifica prodotta in atti.
Ritiene il Collegio che tale produzione debba reputarsi ammissibile, anche alla luce del dettato dell'art. 58 del D
Lgs. n. 546/1992 che nella formulazione scaturente a seguito della novella di cui al D. Lgs. n. 220/2023, prevede che in appello non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non avere potuto produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile. Va peraltro rilevato che, avendo l'Ufficio già in primo grado prodotto la prova della notifica di tale intimazione, la produzione della copia dell'atto notificato rientra nell'ambito di applicazione di tale norma, non subendo la più restrittiva disciplina di cui al co. 3 del richiamato art. 58, che vieta in assoluto il deposito in appello delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti impugnati, nonché delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità (norma passata indenne al vaglio della Corte Costituzionale con la sentenza n. 36/2025).
Poiché l'atto prodotto in appello e che permette di inferire con certezza la prova documentazione afferente alla notifica all'atto che richiama la cartella presupposto, l'ammissibilità della produzione in appello è sottoposta la vaglio di indispensabilità.
Ritiene il collegio che debba al riguardo farsi richiamo all'insegnamento della Suprema Corte che in relazione all'analoga limitazione alla produzione di prove in appello posta dal previgente dettato dell'art. 345 c.p.c., ha precisato che costituisce prova nuova indispensabile quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado
(Cass. Sez. U., 04/05/2017, n. 10790).
Nella fattispecie, proprio in ragione del dubbio che era rimasto irrisolto nel giudizio di primo grado circa la possibilità di ricollegare la prova della notifica all'atto di intimazione, e quindi a determinare una interruzione della prescrizione, la produzione di tale atto in appello si legittima in quanto prova indispensabile.
Ne consegue che l'appello dell'Ufficio si palesa fondato, volta che, dimostrata l'effettiva notifica di tale intimazione (che come detto richiama il credito di cui alla cartella esattoriale, poi richiamato nell'atto in questa sede impugnato) la prescrizione decennale risulta interrotta nel 2018, di modo che alla data del 4 aprile 2024 la stessa non era ancora maturata (ed essendo precluso il potere di rilevare la prescrizione eventualmente maturata in precedenza rispetto alla notifica del 2018, non essendo stato l'atto notificato impugnato al fine di far valere tale prescrizione). Residua il tema della prescrizione quinquennale per le sanzioni ed interessi, che in astratto sarebbe maturata tra la data della notifica della prima intimazione e quella oggi oggetto di causa. Tuttavia, la stessa risulta impedita in ragione delle sospensioni della prescrizione di cui alla normativa emergenziale Covid di cui al combinato disposto degli artt.
68 d.l. n. 18/2020 e s.m.i. e 12 d.l. n. 159/2015 (nello specifico, l'art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020 ha previsto che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
Inoltre, l'art. 12, comma 9, d.l. n. 183/2020 ha espressamente stabilito che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Come puntualmente evidenziato dalla difesa dell'appellante, per effetto di tali norme è derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. Tale sospensione – a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL n. 3/2021 (rispetto alla scadenza del 31.12.2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28.02.2021) e al DL n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30.04.2021) - ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021- per un totale di 64 gg. - durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero, la cui salvezza è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, comma 4, del DL n. 183/2020, dall'art. 4, comma 3, del DL
n. 41/2021, dall'art. 9, comma 2, del DL n. 73/2021.
Ma poiché la durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori – e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – deve essere quantificata in 478 gg. (542-64), tra la data della notifica della prima intimazione e quella della seconda intimazione, non risulta maturata nemmeno la prescrizione quinquennale.
Per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va rigettato il ricorso originario della contribuente.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza nei rapporti tra l'appellante e la contribuente e si liquidano come da dispositivo. Analogamente vanno poste a carico della contribuente le spese del presente giudizio nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate DP di Caserta, che solo in questo grado ha svolto attività difensiva, provvedendosi alla liquidazione sempre come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 19, così provvede:
a) Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza appellata rigetta il ricorso della contribuente;
b) Condanna Resistente_1 al rimborso in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese del doppio grado che liquida in complessivi € 1.400,00 (di cui € 600,00 per il giudizio di primo grado), oltre spese generali pari al 15
% sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti;
c) Condanna Resistente_1 al rimborso in favore dell'Agenzia delle Entrate DP di Caserta delle spese del grado che liquida in € 600,00, oltre spese prenotate a debito;
Napoli, 15 gennaio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente