Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato,
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 4266/2016 R.G.A.C., promossa dal :
sig. (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Cosenza, alla P.zza F. e Parte_1 C.F._1
L. Gullo n. 81, presso lo studio dell'avv. Roberto Malomo (C.F.: ), dal quale è altresì C.F._2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Paolo Lopez (C.F.: ), C.F._3
giusta procura resa a margine dell'atto introduttivo del giudizio;
- ATTORE OPPONENTE -
C o n t r o
(C.F.: , in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa per procura generale alle liti del 2.04.2015 per Notaio (rep. 153.618, racc. 31.846), Persona_1 dall'avv. Michele Rausei (C.F.: ), dell'Avvocatura Regionale - elettivamente C.F._4 domiciliata presso la sede regionale dell'Avvocatura in Catanzaro, località Germaneto (Cittadella Regionale);
- CONVENUTA OPPOSTA INGIUNGENTE -
N o n c h è
, in persona del Dirigente Generale Reggente p.t. del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Controparte_1
Risorse Agroalimentari”;
- CONVENUTA OPPOSTA INGIUNGENTE -
Avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in presenza, i procuratori di entrambe le parti contendenti hanno concluso come da verbale del 20.02.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierno giudizio nasce dall'avvenuta impugnazione, ad opera del dott. , ex art. 3 R.D. Parte_1
n. 639/1910, del “Decreto prot. 913 del 19.07.2016 - registro dei decreti dei Dirigenti della Controparte_1
n. 8748 del 27.07.2016 - del Dirigente Generale della - Giunta Regionale - Dipartimento n. Controparte_1
1
8 - notificato il 21.08.2016”, con il quale l'epigrafato ente regionale provvedeva ad ingiungere allo stesso opponente, nella sua qualità di “ex Commissario liquidatore del Controparte_2
, il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, della complessiva
[...] somma di € 656.504,98 a titolo di “differenza somma percepita indebitamente” per compensi (rectius indennità di carica) relativi all'attività di liquidatore dal medesimo espletata.
A fondamento della promossa opposizione parte attrice si lamentava :
1) della carenza di legittimazione attiva della e conseguente inammissibilità del Controparte_1 procedimento adottato”, per essere le somme da recuperare di diretta spettanza del suddetto CP_2
che le aveva liquidate;
[...]
2) della “prescrizione totale o parziale dell'asserito credito..., atteso che il termine quinquennale per la richiesta di restituzione risultava, nella fattispecie, ecceduto”. A dire dell'opponente, infatti, “stante il carattere retributivo, indicato perfino nell'atto opposto, delle somme asseritamente corrisposte in eccedenza, la restituzione era sottoposta, secondo interpretazione giurisprudenziale prevalente, al medesimo termine quinquennale che assisteva l'obbligazione principale....”;
3) della “infondatezza nel merito” dell'azionata pretesa restitutoria, essendo l'ente regionale ingiungente incorso in “strumentale confusione fra i due organi di Commissario Straordinario consortile (per come già svolto dal dott. in virtù della DGR 572 del 13.06.2005) e quello di Commissario liquidatore del Pt_1 medesimo , per come assunta con Delibera regionale (DGR 1203/2005) del 27.12.2005”, con CP_2 conseguenziale errata individuazione della misura della relativa indennità.
Ciò che portava la parte opponente a concludere, dunque, come in epigrafe, domandando, altresì, in via preliminare, la sospensione del decreto dirigenziale opposto.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'ente pubblico regionale convenuto, il quale, nel confutare le avverse deduzioni, in ogni loro articolazione, concludeva per il rigetto della domanda avversaria, ivi compresa l'istanza di inibitoria, siccome totalmente infondate.
In particolare, la , in primis, escludeva la sussistenza del difetto di legittimazione attiva della Controparte_1 stessa, per come sollevata dalla controparte, visto che era stato proprio l'odierno ente regionale ad aver impiegato “le risorse con le quali erano stati pagati i compensi indebitamente percepiti dal dott. ...”. Pt_1
In secundis, negava la fondatezza anche “dell'eccezione di prescrizione avversaria”, vertendo la specifica vexata quaestio su una “fattispecie di indebito oggettivo per la cui ripetizione la legge prevedeva un termine prescrizionale di dieci anni. Le somme autoliquidatesi dall'attore, infatti, proprio in quanto da equiparare a compenso per attività professionale, non potevano in alcun caso essere considerate retribuzione in senso tecnico, e comunque non potevano considerarsi emolumenti da pagarsi periodicamente ad anno o a termine più breve come richiesto dall'art. 2948 c.c. per l'applicazione della prescrizione quinquennale”.
Quanto al merito, poi, evidenziava che “il criterio di autoliquidazione seguito dal dott. fosse del Pt_1 tutto erroneo, in quanto la sua opera non poteva essere considerata ... alla stregua di un rapporto professionale, il cui compenso, quindi, potesse essere liquidato in ragione delle tariffe professionali vigenti ratione temporis.
2 Non vi era stato, infatti, tra le parti alcun rapporto implicante una prestazione professionale. La natura pubblica dei era da tempo incontestata (esplicando funzioni ed attività di prevalente Controparte_2 interesse pubblico, essendo dotati di potestà pubbliche, ricevendo finanziamenti da enti pubblici), e nello specifico caso della era affermata dalla L.R. 11/2003. Pertanto, stante la natura di ente Controparte_1 pubblico del , il rapporto intercorso tra esso ed il dott. , anche in ragione della circostanza CP_2 Pt_1 che tra le parti non era mai stato stipulato un contratto di diritto privato, doveva essere qualificato come
“rapporto di servizio”, e giammai di prestazione professionale”.
Aggiungeva, inoltre, lo stesso ente pubblico regionale convenuto, che “vi è più, a voler seguire la costruzione di controparte secondo cui le somme gli sarebbero dovute in virtù di una prestazione professionale, si sarebbe avuto come necessitata conseguenza la nullità dell'incarico in quanto non risultante da atto scritto”, non essendo consentito alla P.A. che, “ai fini della validità del contratto, la sussistenza del requisito formale possa essere ricavata aliunde, ad esempio attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono (cfr. Cass. n. 8023/2000)”.
Da ultimo, poi, teneva ad evidenziare, “per completezza di esposizione, che la non aveva Controparte_1 mai inteso conferire al dott. un incarico di Commissario liquidatore ultroneo a quello Pt_1 precedentemente conferitogli di Commissario Straordinario, intendendo invece disporre il passaggio da quest'ultimo al primo senza soluzione di continuità (d'altro canto nella DGR 1203/2005 non si leggeva di alcuna nomina quale Commissario liquidatore) mantenendone la regolamentazione degli aspetti economici”.
Alla luce di tali considerazioni, parte convenuta concludeva quindi come in epigrafe.
Respinta la preliminare richiesta di sospensione, da parte del Tribunale adito, in diversa composizione fisica,
“ritenuto che nel merito non appare sussistente il fumus boni iuris”, la causa, istruita esclusivamente su base documentale, avendo lo scrivente reputato inammissibili “le richieste di prova orali (prova per testi ed interpello) avanzate dall'odierno opponente in quanto involgenti circostanze da provarsi documentalmente e non idonee a provare la confessione”, all'udienza del 20.02.2023 è stata trattenuta in decisione, all'esito del decorso dei termini ordinari, previsti per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
L'opposizione avanzata si dimostra infondata, e quindi non può essere considerata idonea a condurre all'annullamento e/o revoca dell'impugnato provvedimento di ingiunzione.
Ed infatti, le risultanze documentali presenti in atti non possono che condurre, a parere di questo Tribunale, alla completa adesione della ricostruzione, sia fattuale che giuridica, per come articolata dall'evocato ente pubblico regionale.
Anzitutto, devesi rilevare come nella specifica fattispecie, che verte sull'opposizione avverso ad una ingiunzione cd. fiscale emessa dal Dirigente Generale del Dipartimento di cui in premessa, quest'ultimo non può assumere una diversa soggettività giuridica processuale rispetto all'Ente Regionale di appartenenza che, invero, è da considerarsi quale unica parte da evocarsi in giudizio.
Sempre in limine, occorre poi dichiarare la inammissibilità della contestazione, per come effettuata solo in sede di comparsa conclusionale dall'odierno opponente, involgente l'assunzione che le somme oggetto di
3 ripetizione da parte della non siano state effettivamente erogate. Trattasi di una circostanza, Controparte_1 quella dell'avvenuto incasso delle poste de quibus, che all'evidenza non ha formato oggetto di alcuna contestazione per tutta la durata della presente causa, avendo parte opponente articolato l'avanzata impugnazione su questioni affatto diverse.
Ciò detto, e passando, alla disamina delle questioni preliminari che hanno accompagnato la proposizione dell'opposizione che ci occupa, devesi concordare con quanto all'uopo controdedotto dall'ente pubblico ingiungente, laddove ha non solo provato documentalmente la natura dell'incarico “di servizio” conferita al dott. dalla (con ogni conseguenziale effetto che ne è derivato in ordine alla natura Pt_1 Controparte_1 degli emolumenti erogati), ma ha anche dimostrato che “nell'anno 2010 era stato stipulato con CP_3 atto di mutuo finalizzato a chiudere la liquidazione del de quo, in esecuzione del dettato della L.R. CP_2
12/2006 che all'art. 1 autorizzava il Commissario Liquidatore ad accendere un mutuo per 36 milioni di euro.
Ebbene, l'art. 2 della detta legge, inoltre, prevedeva che fosse proprio la a provvedere al pagamento CP_1 del 50% della rata di ammortamento del mutuo sino alla sua estinzione, mediante appositi stanziamenti annuali a gravare sul bilancio regionale” e che solo per la restante parte avrebbe potuto, invece, lo stesso ente regionale, prestare apposita garanzia fideiussoria con diritto di regresso (cfr. art. 2, L. R. 20.11.2006, n. 12, punti 1 e 2).
Ciò che permette, quindi, di confermare, attraverso specifiche e precise presunzioni ricavabili dalle risultanze documentali vertenti sulla materia de qua, che le risorse con cui si è provveduto a corrispondere le indennità richieste dal fossero di provenienza dall'erario regionale, anche in considerazione del fatto che “il Pt_1 soppresso non disponesse ormai di risorse proprie e che le somme percepite dai precedenti CP_2 commissari derivavano dal mutuo acceso ai sensi della legge sopra detta”.
“Né può valere ad escludere la legittimazione attiva della l'intervenuta costituzione di parte Controparte_1 civile ad opera del e della nel processo Controparte_2 Controparte_2 penale che vede il ricorrente imputato unitamente a ”, trattandosi, questo, di un atto non Persona_2 solo posto in essere dal “sull'autopresupposto di una propria legittimazione attiva che, però non è CP_2 stata accertata in alcuna sede, ma involgente un giudizio del tutto diverso che involge differenti soggetti rispetto a quello civile, odierno. Così come, del pari, è da “escludere che la costituzione di parte civile effettuata dal possa avere gli effetti dell'art. 75 c.p.p., ovverosia il trasferimento in sede penale CP_2 dell'azione civile della e la rinuncia agli atti del presente giudizio civile”. Controparte_1
Pari infondatezza si registra, poi, anche in riferimento all'eccezione di prescrizione, sempre avanzata dalla parte opponente, essendo palese, che l'oggetto del contendere sia rappresentato dal recupero, attraverso l'emessa ingiunzione di pagamento, dell'affermato indebito oggettivo, per “la cui ripetizione la legge prevede un termine prescrizionale di dieci anni”; ed infatti, le “somme autoliquidantesi dall'attore, proprio in quanto da egli equiparate a compenso per attività professionale, non possono essere in nessun caso considerate retribuzione in senso tecnico, e comunque certamente non possono considerarsi emolumenti da pagarsi periodicamente.....come richiede l'art. 2948 c.c. per l'applicazione della prescrizione quinquennale”.
4 Ad analoghe conclusioni si perviene, infine, in ordine alle questioni che hanno costituito il merito della vexata quaestio;
il criterio di autoliquidazione applicato dal dott. è risultato non rispettoso delle modalità Pt_1 di determinazione delle “indennità” allo stesso spettanti, per come disciplinate dalla richiamata normativa regionale in materia, non potendosi, certo, far riferimento alle tariffe professionali vigenti ratione temporis, in difetto di alcun rapporto professionale (ma di “servizio”, per come in premessa evidenziato) intercorso tra gli odierni contendenti.
Appare comprovata documentalmente (cfr. tutta la documentazione prodotta al riguardo dal medesimo ente regionale, nel proprio fascicolo), altresì, la deduzione secondo cui la stessa “non ha mai inteso conferire al dott. un incarico di commissario liquidatore ultroneo a quello precedentemente conferitogli di Pt_1 commissario straordinario, intendendo invece disporre il passaggio da quest'ultimo al primo senza soluzione di continuità mantenendone la regolamentazione degli aspetti economici” e che la determinazione delle indennità spettanti al , da parte della sia avvenuta nel pieno rispetto dei Pt_1 Controparte_1 provvedimenti regionali e delle disposizioni di legge per come richiamate dallo stesso provvedimento oggetto dell'odierna opposizione, soprattutto laddove si è messo in evidenza che il rapporto instaurato...a seguito della nomina a Commissario liquidatore non può ritenersi “incarico professionale”, sia perché in nessuna parte dell'atto di conferimento risulta che il dott. è stato scelto in quanto commercialista;
sia perché Pt_1
l'attività di un Commissario comporta l'esercizio di una serie di potestà di carattere pubblicistico incompatibili con un rapporto di natura professionale, avvalendosi il Commissario nell'espletamento della sua attività degli uffici e del personale del , mentre il professionista organizza ed utilizza risorse CP_2 umane strumentali proprie;
sia perché non è stato stipulato alcun contratto disciplinante un rapporto di tale natura, ossia di mero incarico professionale, essendo ciò escluso dal dato testuale contenuto nelle delibere di nomina e dal fatto che, altresì, manca un atto di assunzione dell'impegno di spesa gravante sul bilancio dell'amministrazione regionale che detto incarico conferisce, sicchè i compensi spettanti al non Pt_1 possono che essere quelli fissati nel D.G.R. n. 572/2005, la quale rimanda alla D.G.R. n. 792/2004”.
Ne è derivato, pertanto, l'obbligo per l'Ente regionale de quo di procedere “al recupero delle somme indebitamente percepite dal dott. nell'ammontare di € 581.380,94 quale differenza tra Parte_1 la somma autoliquidata di € 729.165,32 e quella che doveva essere corrisposta di € 147.784,38, al quale importo va aggiunto quello relativo alle spese, ammontante ad € 75.124,04 (missioni, pernottamenti, rimborsi vari), non essendo stata riscontrata documentazione dalla quale desumere i motivi di sostegno delle spesse....”.
A quanto finora evidenziato, devesi da ultimo aggiungere, che la conclusione dell'adottata decisione non sarebbe comunque cambiata qualora si fosse seguita la “costruzione di controparte secondo cui le somme gli sarebbero dovute in virtù di una prestazione professionale”, risultando in tal caso insormontabile la mancanza del necessario atto scritto, quale presupposto richiesto ad substantiam ( e quindi, a pena di nullità) per la valida configurazione, tra le parti, di un rapporto contrattuale, per come illustrato in premessa in occasione della descrizione del contenuto della predisposta comparsa costitutiva ad opera dell'ente evocato in giudizio.
5 Ne deriva, pertanto, che l'opposizione oggetto di lite non può che essere rigettata e parte opponente, risultata soccombente, condannata alla refusione delle spese di lite nei confronti della controparte, che, determinate facendo riferimento ai valori medi di cui alla disciplina regolamentare vigente, applicati in stretta corrispondenza con il valore della causa e con la concreta attività processuale svolta (che ha visto difettare della fase cd. istruttoria), trovano ristoro come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la promossa opposizione, alla luce delle ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, previa integrale conferma del provvedimento impugnato, condanna parte opponente alla refusione delle spese giudiziali in favore della , in qualità, che si liquidano in complessivi € 11.800,00, oltre al rimborso spese Controparte_1 generali, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 13.01.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
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