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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/02/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 4822/2019
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4822 R.G.C. dell'anno 2019, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 12 settembre 2024, vertente
TRA
in Roma, in persona dell'amministratore pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giambattista Vico n° 22, presso lo Studio Legale dell'Avv. Giorgio Vecchione, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Appellante
E ved. e Controparte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4 elettivamente domiciliati in Roma alla Circonvallazione Gianicolense n37 presso lo Studio Legale dell'Avv.Luigi Bartoli che, unitamente all'Avv.Laura Rigoni, li rappresenta e difende come da procura in atti
Appellati e appellanti incidentali
E
, Avvocato, difeso in proprio, elettivamente domiciliato in CP_2
Roma alla Piazza Acilia n.4
Appellato e appellante incidentale
E
Controparte_3
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11603/2019
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il in Roma proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 11603/2019 che - a definizione del giudizio
R.G. n. 52500/2014, proposto da ved. Controparte_1 Pt_2 Parte_3
e di opposizione al decreto ingiuntivo n. 7936/2014
[...] Parte_4
pag. 2/12 del Tribunale di Roma, con il quale il ingiungeva il pagamento di € Parte_1
16.787,04 (oltre spese del procedimento e atti di precetto) per oneri condominiali - così statuiva: “Definitivamente pronunziando sulle congiunte opposizioni a decreto proposte da , e Controparte_1 Parte_3
con atto di citazione ritualmente notificato in date 24 e 25 Parte_4 luglio 2014 al sito in Roma , già Parte_1 Parte_5 Parte_1 ricorrente in ingiunzione ed ora convenuto costituito, nonché a
[...] convenuto anch'egli costituito ed a convenuto CP_2 Controparte_3 contumace così decide: a) accoglie per quanto di ragione le opposizioni congiunte e pertanto dichiara inefficace in quanto ottenuto
contro
Parte_3
e revoca in quanto ottenuto contro e
[...] Controparte_1 [...] il decreto ingiuntivo opposto n. 7936/2014 (RG 17320/2014); b) Parte_4 condanna gli opponenti tutti in solido fra loro a pagare al Parte_1 dell'edificio in Roma la minor somma di € 5.773,07 oltre Parte_1 interessi legali a far tempo dal deposito del ricorso monitorio;
c) dichiara altresì comune al convenuto costituito il debito di cui al capo B CP_2 che precede (da ripartirsi secondo le quote di comproprietà dell'epoca); d) respinge la domanda proposta dagli opponenti contro il convenuto contumace
e) compensa per la metà le spese del presente giudizio fra gli Controparte_3 opponenti ed il convenuto in opposizione e condanna i primi, in Parte_1 solido fra loro, a rimborsare al secondo la restante metà, che liquida in complessivi € 3.000,00 per competenze difensive, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge;
f) compensa integralmente le spese del giudizio tra gli opponenti ed il convenuto costituito g) dichiara infine le CP_2 spese del giudizio irripetibili nei confronti del convenuto contumace CP_3
.
[...]
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludeva affinchè la Corte, contrariis reiectis, volesse così provvedere: “Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo ex adverso proposta
pag. 3/12 confermando il decreto ingiuntivo impugnato e comunque la condanna al pagamento delle somme richieste in sede monitoria oltre interessi e spese come per legge. Condannare i convenuti attuali appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
Si costituivano gli appellati ved. Controparte_1 Pt_2 Parte_3
e così concludendo: “Che la Corte di Appello
[...] Parte_4 voglia: 1) Rigettare l'appello proposto avverso la sentenza impugnata, n.
11603/2019, pubblicata dal Tribunale di Roma in data 03/06/2019, essendo lo stesso completamente infondato sia in fatto che in diritto;
2) Stante
l'annullamento della delibera condominiale del 3/12/2013, in accoglimento dell'appello incidentale, modificare la sentenza impugnata sul solo capo concernente le spese di giudizio, condannando, per l'effetto, il
[...]
al pagamento delle spese, competenze ed onorari del Controparte_4 giudizio di primo grado nei confronti degli istanti;
3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
Si costituiva l' appellato così concludendo: “accertare e CP_2 dichiarare non validamente notificato l'atto di appello proposto e notificato dal avverso la Sentenza n. Parte_6
11603/2019 Tribunale Roma all'appellato in quanto l'atto CP_2 risulta privo della prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata prevista dalla Legge, che non è allegata all'atto notificato allegata nel fascicolo di causa, così come previsto dall'art. 139 c.p.c. e dalla legge n.31/2008, nonché dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 19730 del 14 settembre
2016, la quale stabilisce che: dopo l'entrata in vigore della legge n. 31/2008, "il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l'ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva, costituito dall'invio al destinatario del medesimo, a cura dell'agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto"; per
l'effetto, rimettere in termini l'appellato per la proposizione CP_2
pag. 4/12 dell'appello incidentale;
nel merito, rigettare l'appello proposto dal
avverso la Sentenza n. 11603/2019 Parte_6
Tribunale Roma anche in virtù del passaggio in cosa giudicata della Sentenza
n.7887/2022 Corte d'Appello di Roma, che ha rigettato l'appello proposto dal appellante avverso la decisione n.12266/2017 Tribunale Roma, Parte_1 sulla quale si fonda temerariamente il presente appello, nonché del passaggio in giudicato della decisione n. 3588/2021 della Corte d'Appello di Roma;
rigettare, in ogni caso, l'appello proposto dal Parte_6 avverso la Sentenza n. 11603/2019 Tribunale Roma;
accertare e
[...] dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto in primo grado è stato richiesto ed ottenuto dal “alterando” e Parte_6 Parte_6 Pt_6
“modificando illecitamente” i documenti allegati al Giudice della fase monitoria, particolarmente lo stato di riparto approvato dall'assemblea del condominio appellante del 3.12.2013, circostanza della quale era perfettamente consapevole il Prof. Giorgio Vecchione;
per tutto quanto sopra documentalmente dimostrato, accertare e dichiarare non dovute tutte le somme illecitamente ottenute dal mediante le esecuzioni forzate Parte_1 poste in essere nei confronti degli odierni appellati sulla scorta dell'ingiunzione già annullata, con particolare riguardo alla Procedura esecutiva presso terzi
n.33671/2014 r.g.a.e. Tribunale Roma e dichiarare, per l'effetto, dovuta la restituzione di ogni somma ricevuta e percepita in virtù di tale procedura esecutiva illegale e penalmente rilevante;
trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica competente per l'accertamento della natura illecita ed estorsiva delle esecuzioni forzate compiute dal Condominio in virtù del decreto ingiuntivo già annullato in primo grado, le cui somme sono state illecitamente trattenute dall'appellante su esplicita indicazione del Prof. Vecchione;
trasmettere gli atti della presente fase del giudizio e di quelli del primo grado alla commissione disciplinare forense del Lazio affinché esamini l'operato, sotto il profilo della deontologia forense e del vigente codice penale, del
Difensore del Condominio appellante Prof. Vecchione;
accertare e dichiarare
l'assoluta infondatezza ed illegittimità dell'ordinanza con la quale il Giudice di
pag. 5/12 primo grado Dott. ha negato in prime cure la sospensione della CP_5 provvisoria esecutorietà, i cui strabilianti ed infondati contenuti sono stati dallo stesso Magistrato riportati anche nella Sentenza appellata, ove leggiamo: detta motivazione, pericolosamente erronea, pone in completa luce la volontà del Giudice Dott. Paolo D'Avino di avvantaggiare il Parte_1 convenuto e di consentirgli, con tale provvedimento illegittimo, di agire forzosamente per il recupero dell'inesistente credito, ordinanza erronea anche alla luce di quanto stabilito dalle sezioni unite della corte di cassazione, con la
Sentenza n. 9839 del 14/04/2021”.
All'udienza collegiale del 12 settembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dall' opposizione - proposta da Controparte_1
e al decreto ingiuntivo n. 11339/2017 Parte_3 Parte_4 del Tribunale di Roma, con il quale il in Controparte_4
Roma aveva ingiunto agli opponenti il pagamento di € 16.787,04 (oltre spese del procedimento e atti di precetto) per varie causali: - oneri condominiali dovuti a conguaglio dei lavori di straordinazia manutenzione dell'edificio per €
9.634,00; - saldo della gestione ordinaria anno 2012 per € 1.379,00; saldo gestione esercizi precedenti per € 5.866,16. Venivano convenuti nel giudizio anche quale proprietario avente causa degli opponenti dal CP_6
20i3 dell'unità abitativa ubicata nel Condominio de quo, nonché il conduttore dell'unità abitativa quest'ultimo rimasto contumace. Controparte_3
A fondamento della creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto vi erano due delibere datate 30.05.2013(per € 5.866,00) e 3.12.2013 (per € 11.013,97), avverso le quali erano state già precedentemente proposte due distinte opposizioni dinanzi al Tribunale di Roma identificate rispettivamente con RG
pag. 6/12 n. 28280/2013 e RG n.1801/2014 , la prima conclusasi con sentenza passata in giudicato che confermava la validità della delibera impugnata del 30.05.2013 e la seconda conclusasi in primo grado con sentenza non passata in giudicato di annullamento della delibera impugnata del 3.12.2013.
Il Tribunale, valutato l'esito delle impugnazioni delle delibere fondanti la creditoria oggetto del opposizione al decreto ingiuntivo: – a) accoglieva per quanto di ragione le opposizioni congiunte e dichiarava inefficace in quanto ottenuto contro e revocava in quanto ottenuto contro Parte_3
e il decreto ingiuntivo opposto n. 7936/2014 Controparte_1 Parte_4
(RG 17320/2014); b) condannava gli opponenti tutti in solido fra loro a pagare al dificio in Roma la minor somma di € Controparte_7 Parte_1
5.773,07 oltre interessi legali a far tempo dal deposito del ricorso monitorio;
c) dichiarava comune al convenuto costituito il debito di cui al CP_2 capo B (da ripartirsi secondo le quote di comproprietà dell'epoca); d) respingeva la domanda proposta dagli opponenti contro il convenuto contumace CP_3
e) compensava per la metà le spese del presente giudizio fra gli
[...] opponenti ed il convenuto in opposizione e condannava i primi, in Parte_1 solido fra loro, a rimborsare al secondo la restante metà,come liquidate;
f) compensava integralmente le spese del giudizio tra gli opponenti ed il convenuto costituito g) dichiarava le spese del giudizio CP_2 irripetibili nei confronti del convenuto contumace Controparte_3
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l' illegittimità della gravata sentenza per “erronea dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti del sig. : assume il Condominio Parte_3 che il decreto ingiuntivo opposto era stato – diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Roma – correttamente notificato anche al Parte_3
, come documentato dalla cartolina di ritorno (prodotta per la prima
[...] volta in sede di gravame) dalla quale risulterebbe che il plico inviato al non sarebbe stato dallo stesso ritirato, perfezionandosi la notifica per Parte_3 compiuta giacenza ex art.. 140 c.p.c.
pag. 7/12 La doglianza è infondata e va respinta.
L'appellante produce per la prima volta in appello la copia della cartolina di ritorno dalla quale si evincerebbe che il decreto ingiuntivo sarebbe stato notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. al . Parte_3
Asserisce l'appellante di aver chiesto il duplicato della cartolina di ritorno all'Ufficio Postale di Roma Prati in data 9.09.2014 ma non dimostra di non aver potuto tempestivamente depositare il detto duplicato nel corso del giudizio di primo grado (che è durato cinque anni e terminato con sentenza pubblicata il 3 giugno 2019), violando in tal modo il divieto dei nova in appello sancito dall'art. 345, III comma e conseguente inammissibilità della documentazione tardivamente prodotta.
Con il secondo motivo di gravame il Condominio si duole dell' “erronea revoca del decreto opposto per quanto attiene ai sigg.ri e Controparte_1 [...]
contraddittoria motivazione e comunque mancata condanna a tutte Parte_4 le somme richieste e portate dal decreto ingiuntivo”.
Ritiene l'appellante che il giudicante di primo grado non avrebbe dovuto ridurre l'importo del decreto ingiuntivo opposto sul fondamento dell'intervenuta sentenza del Tribunale di Roma n. 122266/2017 che aveva annullato la delibera dell'assemblea condominiale del 3.12.2013 con la quale si ripartivano gli oneri a carico degli opponenti per € 11.013,97, poiché detta sentenza di annullamento avrebbe potuto esplicare i suoi effetti solo alla data in cui l'annullamento sarebbe divenuto definitivo.
La doglianza è destituita di fondamento e va respinta.
Secondo principio unanime della giurisprudenza di legittimità: “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l'opposizione qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata
l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137 comma 2 c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel
pag. 8/12 giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione. Né opera, con riferimento a detta sentenza, il divieto di produzione nel giudizio di cassazione, di cui all'art. 372 c.p.c., il quale si riferisce esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito e non si estende a quelli, successivi, comprovanti il venir meno dell'efficacia della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto” (Cassazione civile sez. II, 14/11/2012, n.19938). “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, non assume rilevanza l'avvenuta impugnazione, in separato giudizio, della deliberazione assembleare posta a fondamento della domanda monitoria, atteso che il giudice dell'opposizione deve limitarsi a verificarne la perdurante esistenza ed efficacia, senza poterne sindacare, incidentalmente, la validità, dovendo accogliere l'opposizione solo quando la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia per esserne stata sospesa
l'esecuzione dal giudice dell'impugnazione o per essere stata da questi annullata con sentenza anche non passata in giudicato”(Cassazione civile sez.
VI, 24/03/2017, n.7741).
L' intervenuto annullamento della delibera datata 3.12.2013 dell'assemblea del in Roma, con sentenza del Tribunale di Roma Parte_1
n. 122266/2017, è stato pertanto correttamente ritenuto dal giudicante di prime cure conseguente causa di invalidità della debitoria di € 11.013,97 che proprio dalla suddetta delibera traeva origine e fondamento e quindi, con decisum corretto ed immune da censura, è stato revocato il decreto ingiuntivo e condannati gli opponeneti a pagare il minore importo che travea la sua scaturigine nella diversa delibera datata 30.05.2013.
Per i suesposti motivi, la Corte respinge l'appello principale restando assorbita ogni altra questione.
Gli appellati ved. e Controparte_1 Pt_2 Parte_3 [...]
chiedono alla Corte di voler, in accoglimento dell'appello incidentale, Parte_4 modificare la sentenza impugnata sul solo capo concernente le spese di giudizio,
pag. 9/12 condannando, per l'effetto, il al pagamento Controparte_4 delle spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado nei confronti degli istanti, stante l'annullamento della delibera condominiale del 3/12/2013 e la riduzione dell'importo dagli stessi dovuto al Parte_1
L'appello incidentale è privo di pregio e va respinto, avendo il Tribunale di
Roma fatto buon governo della normativa codicistica in tema di spese di lite, ritenendo di dover compensare per la metà le stesse tra il e gli Parte_1 odierni appellanti incidentali, con condanna di questi ultimi al pagamento del residuo 50%, proprio in dipendenza del parziale accoglimento dell'opposizione e del riconoscimento della residua creditoria in favore del Parte_1
Va infine respinta l'eccezione sollevata dall'appellato che CP_2 chiede alla Corte di accertare e dichiarare l'invalidità della notifica nei suoi confronti dell'atto di appello proposto dal Parte_6 avverso la Sentenza n. 11603/2019 Tribunale Roma in quanto l'atto
[...] risulterebbe a suo dire “privo della prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata prevista dalla Legge, che non è allegata all'atto notificato allegata nel fascicolo di causa, così come previsto dall'art. 139 c.p.c. e dalla legge n.31/2008, nonché dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.
19730 del 14 settembre 2016, la quale stabilisce che: dopo l'entrata in vigore della legge n. 31/2008, "il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l'ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva, costituito dall'invio al destinatario del medesimo, a cura dell'agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto"; per l'effetto, rimettere in termini
l'appellato per la proposizione dell'appello incidentale”. CP_2
Dal riesame della documentazione in atti si rileva in maniera chiara e incontrovertibile che la notifica dell'atto introduttivo del gravame è stata ricevuta da , addetto alla ricezione in quanto portiere dello Controparte_8 stabile del Condominio ove risiede , il quale ammette che CP_2
ha assunto con contratto part time la qualifica di portiere e Controparte_8
pag. 10/12 produce anche una foto del registro ritiro atti del portiere, ma lamenta di non aver ricevuto un'ulteriore cartolina ex art. 139 c.p.c.
Orbene, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte: “Nell'ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come "incaricato al ritiro", senza alcun riferimento alle funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale, per essere vinta, abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell'art. 139 c.p.c.” ( Cassazione civile sez. VI, 01/12/2017,
n.28902); da ciò consegua le regolarità della notifica come effettuata
L'appello incidentale proposto da in data 21.07.2020 avverso CP_2 la sentenza in esame n. 11603 pubblicata in data 3.06.2019 va dichiarato inammissibile perché tardivo e va respinta la richiesta di rimessione in termini non sussistendone i presupposti di legge.
Le spese di lite del gravame seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle stesse in favore degli appellati costituiti, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti(aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000), esclusa la fase istruttoria per il giudizio di appello.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pag. 11/12 1. Respinge l'appello proposto dal in Parte_1
Roma nei confronti di ved. Controparte_1 Pt_2 Parte_3
e e
[...] Parte_4 CP_2 Controparte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11603/2019;
2. Respinge l'appello incidentale proposto da ved. Controparte_1
e Pt_2 Parte_3 Parte_4
3. Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da CP_2
;
[...]
4. Condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati costituiti , delle spese di lite liquidate in complessivi €3.966,00, oltre accessori di legge.
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 4822/2019
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4822 R.G.C. dell'anno 2019, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 12 settembre 2024, vertente
TRA
in Roma, in persona dell'amministratore pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giambattista Vico n° 22, presso lo Studio Legale dell'Avv. Giorgio Vecchione, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Appellante
E ved. e Controparte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4 elettivamente domiciliati in Roma alla Circonvallazione Gianicolense n37 presso lo Studio Legale dell'Avv.Luigi Bartoli che, unitamente all'Avv.Laura Rigoni, li rappresenta e difende come da procura in atti
Appellati e appellanti incidentali
E
, Avvocato, difeso in proprio, elettivamente domiciliato in CP_2
Roma alla Piazza Acilia n.4
Appellato e appellante incidentale
E
Controparte_3
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11603/2019
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il in Roma proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 11603/2019 che - a definizione del giudizio
R.G. n. 52500/2014, proposto da ved. Controparte_1 Pt_2 Parte_3
e di opposizione al decreto ingiuntivo n. 7936/2014
[...] Parte_4
pag. 2/12 del Tribunale di Roma, con il quale il ingiungeva il pagamento di € Parte_1
16.787,04 (oltre spese del procedimento e atti di precetto) per oneri condominiali - così statuiva: “Definitivamente pronunziando sulle congiunte opposizioni a decreto proposte da , e Controparte_1 Parte_3
con atto di citazione ritualmente notificato in date 24 e 25 Parte_4 luglio 2014 al sito in Roma , già Parte_1 Parte_5 Parte_1 ricorrente in ingiunzione ed ora convenuto costituito, nonché a
[...] convenuto anch'egli costituito ed a convenuto CP_2 Controparte_3 contumace così decide: a) accoglie per quanto di ragione le opposizioni congiunte e pertanto dichiara inefficace in quanto ottenuto
contro
Parte_3
e revoca in quanto ottenuto contro e
[...] Controparte_1 [...] il decreto ingiuntivo opposto n. 7936/2014 (RG 17320/2014); b) Parte_4 condanna gli opponenti tutti in solido fra loro a pagare al Parte_1 dell'edificio in Roma la minor somma di € 5.773,07 oltre Parte_1 interessi legali a far tempo dal deposito del ricorso monitorio;
c) dichiara altresì comune al convenuto costituito il debito di cui al capo B CP_2 che precede (da ripartirsi secondo le quote di comproprietà dell'epoca); d) respinge la domanda proposta dagli opponenti contro il convenuto contumace
e) compensa per la metà le spese del presente giudizio fra gli Controparte_3 opponenti ed il convenuto in opposizione e condanna i primi, in Parte_1 solido fra loro, a rimborsare al secondo la restante metà, che liquida in complessivi € 3.000,00 per competenze difensive, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge;
f) compensa integralmente le spese del giudizio tra gli opponenti ed il convenuto costituito g) dichiara infine le CP_2 spese del giudizio irripetibili nei confronti del convenuto contumace CP_3
.
[...]
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludeva affinchè la Corte, contrariis reiectis, volesse così provvedere: “Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo ex adverso proposta
pag. 3/12 confermando il decreto ingiuntivo impugnato e comunque la condanna al pagamento delle somme richieste in sede monitoria oltre interessi e spese come per legge. Condannare i convenuti attuali appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
Si costituivano gli appellati ved. Controparte_1 Pt_2 Parte_3
e così concludendo: “Che la Corte di Appello
[...] Parte_4 voglia: 1) Rigettare l'appello proposto avverso la sentenza impugnata, n.
11603/2019, pubblicata dal Tribunale di Roma in data 03/06/2019, essendo lo stesso completamente infondato sia in fatto che in diritto;
2) Stante
l'annullamento della delibera condominiale del 3/12/2013, in accoglimento dell'appello incidentale, modificare la sentenza impugnata sul solo capo concernente le spese di giudizio, condannando, per l'effetto, il
[...]
al pagamento delle spese, competenze ed onorari del Controparte_4 giudizio di primo grado nei confronti degli istanti;
3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
Si costituiva l' appellato così concludendo: “accertare e CP_2 dichiarare non validamente notificato l'atto di appello proposto e notificato dal avverso la Sentenza n. Parte_6
11603/2019 Tribunale Roma all'appellato in quanto l'atto CP_2 risulta privo della prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata prevista dalla Legge, che non è allegata all'atto notificato allegata nel fascicolo di causa, così come previsto dall'art. 139 c.p.c. e dalla legge n.31/2008, nonché dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 19730 del 14 settembre
2016, la quale stabilisce che: dopo l'entrata in vigore della legge n. 31/2008, "il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l'ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva, costituito dall'invio al destinatario del medesimo, a cura dell'agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto"; per
l'effetto, rimettere in termini l'appellato per la proposizione CP_2
pag. 4/12 dell'appello incidentale;
nel merito, rigettare l'appello proposto dal
avverso la Sentenza n. 11603/2019 Parte_6
Tribunale Roma anche in virtù del passaggio in cosa giudicata della Sentenza
n.7887/2022 Corte d'Appello di Roma, che ha rigettato l'appello proposto dal appellante avverso la decisione n.12266/2017 Tribunale Roma, Parte_1 sulla quale si fonda temerariamente il presente appello, nonché del passaggio in giudicato della decisione n. 3588/2021 della Corte d'Appello di Roma;
rigettare, in ogni caso, l'appello proposto dal Parte_6 avverso la Sentenza n. 11603/2019 Tribunale Roma;
accertare e
[...] dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto in primo grado è stato richiesto ed ottenuto dal “alterando” e Parte_6 Parte_6 Pt_6
“modificando illecitamente” i documenti allegati al Giudice della fase monitoria, particolarmente lo stato di riparto approvato dall'assemblea del condominio appellante del 3.12.2013, circostanza della quale era perfettamente consapevole il Prof. Giorgio Vecchione;
per tutto quanto sopra documentalmente dimostrato, accertare e dichiarare non dovute tutte le somme illecitamente ottenute dal mediante le esecuzioni forzate Parte_1 poste in essere nei confronti degli odierni appellati sulla scorta dell'ingiunzione già annullata, con particolare riguardo alla Procedura esecutiva presso terzi
n.33671/2014 r.g.a.e. Tribunale Roma e dichiarare, per l'effetto, dovuta la restituzione di ogni somma ricevuta e percepita in virtù di tale procedura esecutiva illegale e penalmente rilevante;
trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica competente per l'accertamento della natura illecita ed estorsiva delle esecuzioni forzate compiute dal Condominio in virtù del decreto ingiuntivo già annullato in primo grado, le cui somme sono state illecitamente trattenute dall'appellante su esplicita indicazione del Prof. Vecchione;
trasmettere gli atti della presente fase del giudizio e di quelli del primo grado alla commissione disciplinare forense del Lazio affinché esamini l'operato, sotto il profilo della deontologia forense e del vigente codice penale, del
Difensore del Condominio appellante Prof. Vecchione;
accertare e dichiarare
l'assoluta infondatezza ed illegittimità dell'ordinanza con la quale il Giudice di
pag. 5/12 primo grado Dott. ha negato in prime cure la sospensione della CP_5 provvisoria esecutorietà, i cui strabilianti ed infondati contenuti sono stati dallo stesso Magistrato riportati anche nella Sentenza appellata, ove leggiamo: detta motivazione, pericolosamente erronea, pone in completa luce la volontà del Giudice Dott. Paolo D'Avino di avvantaggiare il Parte_1 convenuto e di consentirgli, con tale provvedimento illegittimo, di agire forzosamente per il recupero dell'inesistente credito, ordinanza erronea anche alla luce di quanto stabilito dalle sezioni unite della corte di cassazione, con la
Sentenza n. 9839 del 14/04/2021”.
All'udienza collegiale del 12 settembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dall' opposizione - proposta da Controparte_1
e al decreto ingiuntivo n. 11339/2017 Parte_3 Parte_4 del Tribunale di Roma, con il quale il in Controparte_4
Roma aveva ingiunto agli opponenti il pagamento di € 16.787,04 (oltre spese del procedimento e atti di precetto) per varie causali: - oneri condominiali dovuti a conguaglio dei lavori di straordinazia manutenzione dell'edificio per €
9.634,00; - saldo della gestione ordinaria anno 2012 per € 1.379,00; saldo gestione esercizi precedenti per € 5.866,16. Venivano convenuti nel giudizio anche quale proprietario avente causa degli opponenti dal CP_6
20i3 dell'unità abitativa ubicata nel Condominio de quo, nonché il conduttore dell'unità abitativa quest'ultimo rimasto contumace. Controparte_3
A fondamento della creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto vi erano due delibere datate 30.05.2013(per € 5.866,00) e 3.12.2013 (per € 11.013,97), avverso le quali erano state già precedentemente proposte due distinte opposizioni dinanzi al Tribunale di Roma identificate rispettivamente con RG
pag. 6/12 n. 28280/2013 e RG n.1801/2014 , la prima conclusasi con sentenza passata in giudicato che confermava la validità della delibera impugnata del 30.05.2013 e la seconda conclusasi in primo grado con sentenza non passata in giudicato di annullamento della delibera impugnata del 3.12.2013.
Il Tribunale, valutato l'esito delle impugnazioni delle delibere fondanti la creditoria oggetto del opposizione al decreto ingiuntivo: – a) accoglieva per quanto di ragione le opposizioni congiunte e dichiarava inefficace in quanto ottenuto contro e revocava in quanto ottenuto contro Parte_3
e il decreto ingiuntivo opposto n. 7936/2014 Controparte_1 Parte_4
(RG 17320/2014); b) condannava gli opponenti tutti in solido fra loro a pagare al dificio in Roma la minor somma di € Controparte_7 Parte_1
5.773,07 oltre interessi legali a far tempo dal deposito del ricorso monitorio;
c) dichiarava comune al convenuto costituito il debito di cui al CP_2 capo B (da ripartirsi secondo le quote di comproprietà dell'epoca); d) respingeva la domanda proposta dagli opponenti contro il convenuto contumace CP_3
e) compensava per la metà le spese del presente giudizio fra gli
[...] opponenti ed il convenuto in opposizione e condannava i primi, in Parte_1 solido fra loro, a rimborsare al secondo la restante metà,come liquidate;
f) compensava integralmente le spese del giudizio tra gli opponenti ed il convenuto costituito g) dichiarava le spese del giudizio CP_2 irripetibili nei confronti del convenuto contumace Controparte_3
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l' illegittimità della gravata sentenza per “erronea dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti del sig. : assume il Condominio Parte_3 che il decreto ingiuntivo opposto era stato – diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Roma – correttamente notificato anche al Parte_3
, come documentato dalla cartolina di ritorno (prodotta per la prima
[...] volta in sede di gravame) dalla quale risulterebbe che il plico inviato al non sarebbe stato dallo stesso ritirato, perfezionandosi la notifica per Parte_3 compiuta giacenza ex art.. 140 c.p.c.
pag. 7/12 La doglianza è infondata e va respinta.
L'appellante produce per la prima volta in appello la copia della cartolina di ritorno dalla quale si evincerebbe che il decreto ingiuntivo sarebbe stato notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. al . Parte_3
Asserisce l'appellante di aver chiesto il duplicato della cartolina di ritorno all'Ufficio Postale di Roma Prati in data 9.09.2014 ma non dimostra di non aver potuto tempestivamente depositare il detto duplicato nel corso del giudizio di primo grado (che è durato cinque anni e terminato con sentenza pubblicata il 3 giugno 2019), violando in tal modo il divieto dei nova in appello sancito dall'art. 345, III comma e conseguente inammissibilità della documentazione tardivamente prodotta.
Con il secondo motivo di gravame il Condominio si duole dell' “erronea revoca del decreto opposto per quanto attiene ai sigg.ri e Controparte_1 [...]
contraddittoria motivazione e comunque mancata condanna a tutte Parte_4 le somme richieste e portate dal decreto ingiuntivo”.
Ritiene l'appellante che il giudicante di primo grado non avrebbe dovuto ridurre l'importo del decreto ingiuntivo opposto sul fondamento dell'intervenuta sentenza del Tribunale di Roma n. 122266/2017 che aveva annullato la delibera dell'assemblea condominiale del 3.12.2013 con la quale si ripartivano gli oneri a carico degli opponenti per € 11.013,97, poiché detta sentenza di annullamento avrebbe potuto esplicare i suoi effetti solo alla data in cui l'annullamento sarebbe divenuto definitivo.
La doglianza è destituita di fondamento e va respinta.
Secondo principio unanime della giurisprudenza di legittimità: “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l'opposizione qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata
l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137 comma 2 c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel
pag. 8/12 giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione. Né opera, con riferimento a detta sentenza, il divieto di produzione nel giudizio di cassazione, di cui all'art. 372 c.p.c., il quale si riferisce esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito e non si estende a quelli, successivi, comprovanti il venir meno dell'efficacia della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto” (Cassazione civile sez. II, 14/11/2012, n.19938). “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, non assume rilevanza l'avvenuta impugnazione, in separato giudizio, della deliberazione assembleare posta a fondamento della domanda monitoria, atteso che il giudice dell'opposizione deve limitarsi a verificarne la perdurante esistenza ed efficacia, senza poterne sindacare, incidentalmente, la validità, dovendo accogliere l'opposizione solo quando la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia per esserne stata sospesa
l'esecuzione dal giudice dell'impugnazione o per essere stata da questi annullata con sentenza anche non passata in giudicato”(Cassazione civile sez.
VI, 24/03/2017, n.7741).
L' intervenuto annullamento della delibera datata 3.12.2013 dell'assemblea del in Roma, con sentenza del Tribunale di Roma Parte_1
n. 122266/2017, è stato pertanto correttamente ritenuto dal giudicante di prime cure conseguente causa di invalidità della debitoria di € 11.013,97 che proprio dalla suddetta delibera traeva origine e fondamento e quindi, con decisum corretto ed immune da censura, è stato revocato il decreto ingiuntivo e condannati gli opponeneti a pagare il minore importo che travea la sua scaturigine nella diversa delibera datata 30.05.2013.
Per i suesposti motivi, la Corte respinge l'appello principale restando assorbita ogni altra questione.
Gli appellati ved. e Controparte_1 Pt_2 Parte_3 [...]
chiedono alla Corte di voler, in accoglimento dell'appello incidentale, Parte_4 modificare la sentenza impugnata sul solo capo concernente le spese di giudizio,
pag. 9/12 condannando, per l'effetto, il al pagamento Controparte_4 delle spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado nei confronti degli istanti, stante l'annullamento della delibera condominiale del 3/12/2013 e la riduzione dell'importo dagli stessi dovuto al Parte_1
L'appello incidentale è privo di pregio e va respinto, avendo il Tribunale di
Roma fatto buon governo della normativa codicistica in tema di spese di lite, ritenendo di dover compensare per la metà le stesse tra il e gli Parte_1 odierni appellanti incidentali, con condanna di questi ultimi al pagamento del residuo 50%, proprio in dipendenza del parziale accoglimento dell'opposizione e del riconoscimento della residua creditoria in favore del Parte_1
Va infine respinta l'eccezione sollevata dall'appellato che CP_2 chiede alla Corte di accertare e dichiarare l'invalidità della notifica nei suoi confronti dell'atto di appello proposto dal Parte_6 avverso la Sentenza n. 11603/2019 Tribunale Roma in quanto l'atto
[...] risulterebbe a suo dire “privo della prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata prevista dalla Legge, che non è allegata all'atto notificato allegata nel fascicolo di causa, così come previsto dall'art. 139 c.p.c. e dalla legge n.31/2008, nonché dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.
19730 del 14 settembre 2016, la quale stabilisce che: dopo l'entrata in vigore della legge n. 31/2008, "il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l'ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva, costituito dall'invio al destinatario del medesimo, a cura dell'agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto"; per l'effetto, rimettere in termini
l'appellato per la proposizione dell'appello incidentale”. CP_2
Dal riesame della documentazione in atti si rileva in maniera chiara e incontrovertibile che la notifica dell'atto introduttivo del gravame è stata ricevuta da , addetto alla ricezione in quanto portiere dello Controparte_8 stabile del Condominio ove risiede , il quale ammette che CP_2
ha assunto con contratto part time la qualifica di portiere e Controparte_8
pag. 10/12 produce anche una foto del registro ritiro atti del portiere, ma lamenta di non aver ricevuto un'ulteriore cartolina ex art. 139 c.p.c.
Orbene, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte: “Nell'ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come "incaricato al ritiro", senza alcun riferimento alle funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale, per essere vinta, abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell'art. 139 c.p.c.” ( Cassazione civile sez. VI, 01/12/2017,
n.28902); da ciò consegua le regolarità della notifica come effettuata
L'appello incidentale proposto da in data 21.07.2020 avverso CP_2 la sentenza in esame n. 11603 pubblicata in data 3.06.2019 va dichiarato inammissibile perché tardivo e va respinta la richiesta di rimessione in termini non sussistendone i presupposti di legge.
Le spese di lite del gravame seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle stesse in favore degli appellati costituiti, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti(aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000), esclusa la fase istruttoria per il giudizio di appello.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pag. 11/12 1. Respinge l'appello proposto dal in Parte_1
Roma nei confronti di ved. Controparte_1 Pt_2 Parte_3
e e
[...] Parte_4 CP_2 Controparte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11603/2019;
2. Respinge l'appello incidentale proposto da ved. Controparte_1
e Pt_2 Parte_3 Parte_4
3. Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da CP_2
;
[...]
4. Condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati costituiti , delle spese di lite liquidate in complessivi €3.966,00, oltre accessori di legge.
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 12/12