Ordinanza cautelare 4 luglio 2022
Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Sentenza 16 marzo 2023
Decreto presidenziale 28 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/06/2025, n. 5532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5532 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 05532/2025REG.PROV.COLL.
N. 04300/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4300 del 2023, proposto da Comune di San Vito al Tagliamento, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianna Di Danieli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma Friuli IA UL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Iuri, Elda Massari e Marina Pisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio di sviluppo economico locale del Ponte Rosso - Tagliamento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pavan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
KR Italia s.r.l. e IL s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Vincenzo Pellegrini ed Emilio Caucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli IA UL – ARPA FVG, Azienda Sanitaria Friuli Orientale – ASFO, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli IA UL (Sezione Prima) n. 00105/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli IA UL, di KR Italia s.r.l., di IL s.r.l., del Consorzio di sviluppo economico locale del Ponte Rosso - Tagliamento e del Ministero delle imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – In data 4 gennaio 2021, la KR Italia s.r.l. (di seguito, KR) ha presentato una domanda per il rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico regionale (di seguito, PAUR) avente ad oggetto la realizzazione di un impianto di produzione di pannelli di truciolare (di seguito, progetto KR).
2. – In data 10 gennaio 2022, la società IL s.r.l. (controllata dalla KR), ha presentato un’istanza per il rilascio di una autorizzazione integrata ambientale (di seguito, AIA), per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituti da scarti di legno (di seguito, progetto IL) da realizzarsi nella medesima zona industriale del Ponte Rosso, in terreni limitrofi a quelli di KR, ancora da acquisire.
3. – In data 13 aprile 2022, il progetto KR, nell’ambito del PAUR, è stato sottoposto al sub procedimento di valutazione di impatto ambientale (di seguito, VIA) ed è stato ritenuto compatibile, con una serie di condizioni finalizzate a limitare gli impatti ambientali indotti (decreto n. 1755/AMB del 13 aprile 2022, impugnato col ricorso introduttivo di primo grado).
4. – Nel maggio 2022 il Consorzio di sviluppo economico – locale del Ponte Rosso – Tagliamento (di seguito, Consorzio) ha emesso i decreti di esproprio per l’acquisizione delle aree per la realizzazione del progetto IL (poi annullati in autotutela, riadottati nel successivo mese di agosto e poi gravati dinanzi al T.a.r. che ne ha sospeso gli effetti).
5. – Nel giugno 2022, la KR ha ottenuto l’AIA (decreto n. 3009/AMB del 14 giugno 2022, impugnato con motivi aggiunti) e il PAUR (decreto del 15 giugno 2022 n. 3066/AMB, anch’esso gravato con motivi aggiunti) per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto in questione.
6. – In data 14 novembre 2022 la Regione ha rilasciato alla società IL s.r.l. l’AIA per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da scarti di legno (decreto n. 21979/GRFVG del 14 novembre 2022), poi rettificata per errore materiale con decreto del successivo giorno 22.
7. – Da tale vicenda, sono nati diversi contenziosi giurisdizionali aventi ad oggetto sia i provvedimenti rilasciati in favore della IL s.r.l. che della KR Italia s.r.l.
8. – Il presente giudizio ha ad oggetto solamente l’impugnativa degli atti relativi alla realizzazione del progetto KR (VIA, AIA e PAUR).
9. – In particolare, con il ricorso di primo grado, il Comune ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe relativo alla procedura di VIA riguardante il progetto KR per la costruzione e messa in esercizio un nuovo impianto, accanto ad altro esistente di sua titolarità, per la produzione di pannelli di truciolare.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, ha impugnato i successivi atti, tra cui: a) l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da fonti fossili e delle relative opere e infrastrutture connesse; b) l’AIA per la realizzazione e l’esercizio del predetto impianto di produzione di pannello truciolare da legno riciclato; c) il PAUR relativo a tale progetto.
10. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha respinto il ricorso.
10.1. – In particolare, col primo motivo di ricorso di primo grado il Comune ricorrente ha dedotto, sul piano procedurale, l’illegittimità della procedura di VIA perché le relative valutazioni sarebbero state condotte senza considerare l’impatto cumulativo dei due progetti, riconducibili ad un unicum . Col sesto motivo aggiunto, invece, ha ribadito l’omessa valutazione unitaria dei due progetti con la conseguente invalidità derivata anche dell’AIA KR e del PAUR.
10.1.1. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha ritenuto che “ in sede di VIA e, poi, nelle valutazioni AIA KR e PAUR, gli effetti cumulativi dei due progetti sono stati ampiamente considerati sul piano istruttorio ”, non essendo necessaria una trattazione unitaria nell’ambito di un unico procedimento, ma solo un coordinamento istruttorio delle distinte AIA (punto 8.2, pag. 8 della sentenza impugnata), aggiungendo inoltre che “ gli effetti cumulativi dei due progetti sono stati accuratamente esaminati all’interno del sub procedimento di VIA KR le cui conclusioni sono state poi recepite nei provvedimenti autorizzatori a valle ” (punto 8.4, pag. 10 della sentenza impugnata).
10.2. – Col secondo motivo di ricorso, anch’esso di natura procedurale, il ricorrente ha dedotto che la Regione non avrebbe preso in considerazione l’apporto procedimentale fornito dal Comune ricorrente.
10.2.1. – Il T.a.r. ha respinto il motivo ritenendo che “ Il Comune è stato ampiamente coinvolto in tutta la procedura - avendo preso parte a tutte le fasi dell’iter procedimentale e a tutti i lavori della conferenza di servizi – e le sue osservazioni, i rilievi critici e le relative valutazioni sono state oggetto di un serio approfondimento e di adeguati riscontri da parte delle amministrazioni Procedenti ” (punto 9, pag. 10 della sentenza impugnata).
Con particolare riferimento alla nota del 5 aprile 2022, ha osservato che “ l’Amministrazione non aveva l’obbligo di prendere nuovamente posizione su ciascuno dei singoli rilievi ancora una volta formulati dal Comune in una sorta di “contraddittorio infinito” (ciò collide con il principio di economicità dell'azione amministrativa), ma doveva confezionare un provvedimento che, nell'ambito di una valutazione necessariamente di sintesi, affrontasse con un sufficiente grado di approfondimento – come in effetti è avvenuto - tutte le questioni problematiche emerse nel corso del procedimento ” (pag. 11 della sentenza impugnata), precisando in ogni caso che tali osservazioni comunali “ sono state poi riprese in considerazione ed esaminate ampiamente e diffusamente nel corso della conferenza di servizi del PAUR del 9 giugno 2022 ” (pag. 11 della sentenza impugnata).
10.3. – Col terzo motivo, il ricorrente, nel censurare la VIA, ha dedotto l’insussistenza della legittimazione di IL s.r.l. a richiedere l’AIA per il relativo progetto (in quanto la ditta non avrebbe la piena titolarità dei terreni sui quali dovrà insistere il relativo insediamento) e, stante la interconnessione dei due progetti, ciò sarebbe rilevante anche per l’opificio di KR. Con l’ottavo motivo aggiunto il Comune ha dedotto analoga censura, prospettando l’illegittimità anche dell’AIA e del PAUR.
10.3.1. – Il T.a.r. ha respinto i motivi ritenendo che “ le asserite ed eventuali illegittimità dell’AIA della IL, tutte ancora da accertare nell’ambito del distinto procedimento promosso dallo stesso Comune n. R.G. 17/2023, non possono costituire il presupposto per la deduzione di una “illegittimità automatica” dei diversi e autonomi provvedimenti qui gravati ” (punto 10, pag. 12 della sentenza impugnata).
10.4. – Col quarto motivo di ricorso e col nono motivo aggiunto, sotto l’aspetto strettamente procedurale, il ricorrente ha dedotto che alla KR sarebbe stato consentito di integrare più volte nel corso del procedimento la documentazione relativa al progetto, anche in violazione dei precisi termini procedimentali perentori dell’art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006 (di seguito, cod. ambiente).
10.4.1. – Sul punto, il T.a.r. ha ritenuto che siano stati rispettati tutti i termini della procedura (punto 11.3, pag. 14-15 della sentenza impugnata), non essendovi alcuna incompletezza documentale (punto 11.4, pag. 15-16 della sentenza impugnata).
10.5. – Col quinto motivo, il Comune ricorrente ha dedotto, questa volta sotto il profilo contenutistico del giudizio di VIA, che numerose criticità ambientali non sarebbero state oggetto del dovuto approfondimento istruttorio e che alcuni significativi elementi negativi non sarebbero stati presi in considerazione, demandando illegittimamente il loro esame a futuri adempimenti o controlli.
Analoga censura è stata trasfusa, nell’impugnativa avverso l’AIA e il PAUR, nel decimo motivo aggiunto. In particolare, sarebbe carente l’istruttoria con riferimento al problema delle emissioni odorigene, all’aumento del traffico indotto dal passaggio di mezzi pesanti tra i due opifici interessati dal progetto e alle emissioni in atmosfera.
10.5.1. – Sul punto, il T.a.r. ha respinto le censure di difetto di istruttoria e di motivazione, ritenendo che “ la partecipata istruttoria del procedimento di VIA è stata ricca, completa ed esauriente; la relativa motivazione trasfusa nel provvedimento finale è del tutto adeguata e riflette correttamente le prevalenti valutazioni tecnico-discrezionali espresse dalle amministrazioni coinvolte ” (punto 12.3, pag. 18 della sentenza impugnata), richiamando altresì la natura ampiamente discrezionale della valutazione di impatto ambientale.
Inoltre, ha precisato che le specifiche e analitiche condizionalità della VIA non rivelano affatto una carenza di istruttoria o motivazionale del provvedimento di VIA nella parte in cui demandano al diverso procedimento preordinato al rilascio dell’AIA una asserita integrazione postuma dell’istruttoria, ma costituiscono piuttosto “ una legittima indicazione per lo sviluppo delle successive fasi procedimentali autorizzatorie ” (punto 12.5, pag. 20 della sentenza impugnata).
10.6. – Col primo motivo aggiunto il ricorrente ha dedotto che le “prescrizioni” comunali in materia sanitaria (trasfuse nella nota prot. 17191 del 13 giugno 2022 ed “iscritta” il giorno successivo al protocollo regionale col n. 34080), sarebbero state illegittimamente esaminate dalla sola autorità procedente, in via autonoma e non nella dovuta sede della conferenza di servizi.
10.6.1. – Sul punto, il T.a.r. ha ritenuto che la nota del Comune di cui si lamenta il mancato recepimento è pervenuta all’amministrazione procedente solo dopo che la conferenza di servizi del 14 giugno 2022 si era già conclusa (punto 14, pag. 23 della sentenza impugnata), per cui l’esame di tale nota da parte della sola amministrazione procedente all’interno della motivazione del PAUR è pienamente legittima (pag. 23 della sentenza impugnata), non essendo dovuta una nuova convocazione della conferenza di servizi (pag. 24 della sentenza impugnata).
10.7. – Col secondo motivo aggiunto il ricorrente ha dedotto che la Regione avrebbe dovuto considerare la prescrizione sindacale comunale resa ex artt. 216 e 217 del r.d. n. 1265/1934 (sempre riversata nella predetta nota prot. 17191 del 13 giugno 2022) come vincolante - in quanto avente immediato contenuto precettivo e, in ogni caso, essa avrebbe dovuto condurre ad un preciso approfondimento istruttorio e motivazionale.
10.7.1. – Il T.a.r. ha respinto il motivo ribadendo che tali prescrizioni comunali “ non hanno carattere vincolante, dovendo essere le relative questioni manifestate dal rappresentante comunale all’interno della conferenza di servizi ”, dal momento che i poteri sindacali ex artt. 216 e 217, r.d. n. 1265 del 1934, devono essere inquadrati nel più ampio contesto normativo di riferimento per come oggi vigente e, pertanto, vanno considerati come recessivi rispetto ai pareri e agli atti di assenso o di diniego provenienti da autorità tecniche nell’ambito di procedimenti in materia ambientale di competenza statale e regionale (punto 15.2, pag. 24 della sentenza impugnata).
Inoltre, ha evidenziato che la Regione aveva già esaminato nel merito le criticità sanitarie sollevate con la nota comunale, superandole motivatamente (punto 15.2, pag. 24 della sentenza impugnata), per cui le “prescrizioni” impartite con la nota prot. 17191 del 13 giugno 2022 sono state di fatto già valutate collegialmente, proprio come richiesto dalla ricorrente (pag. 25 della sentenza impugnata).
10.8. – Col terzo motivo aggiunto il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, che alla verifica della compatibilità idraulica avrebbe dovuto procedere la Regione e non il Consorzio, come è invece avvenuto. In secondo luogo, sulla base degli elaborati tecnici istruttori disponibili, non sarebbe stata nel concreto verificata l’invarianza idraulica del progetto (sia per quanto comprovato dagli elaborati prodotti dal Comune, che per stessa ammissione della intimata Regione, cfr. nota prot. 30991/P il 30 maggio 2022).
10.8.1. – Il T.a.r. ha respinto il motivo ritenendo che l’ente competente alla verifica della compatibilità idraulica sia stato correttamente individuato nel Consorzio (punto 16.2, pag. 26-27 della sentenza impugnata) e che il relativo parere consortile si fonda su di una approfondita istruttoria (punto 16.3, pag. 27-28 della sentenza impugnata).
10.9. – Col quarto motivo aggiunto, il ricorrente ha dedotto che l’ASFO aveva indicato ben undici criticità, corrispondenti all’apposizione di altrettanti limiti operativi all’impianto di cui si discute (cfr. nota prot. 45674 del 26 maggio 2022, prot. n. 30629 del 27 maggio 2022) mentre l’allegato B al provvedimento di AIA avrebbe considerato solamente cinque delle undici prescrizioni/criticità, pretermettendo le altre, ben più significative perché imponevano monitoraggi puntuali e riduzioni delle emissioni.
10.9.1. – Sul punto, il primo giudice ha ritenuto tale censura innanzitutto generica perché volta a considerare solo il numero ma non il “peso” delle stesse (punto 17.2, pag. 28-29 della sentenza impugnata), ma in ogni caso ha evidenziato che le altre 6 prescrizioni sono state comunque recepite (punto 17.3, pag. 29-30 della sentenza impugnata).
10.10. – Col quinto motivo aggiunto, il ricorrente ha dedotto che in sede di autorizzazione finale dell’opera non sarebbe stata disposta alcuna variante allo strumento urbanistico vigente.
10.10.1. – Il T.a.r. ha respinto tale motivo alla luce della previsione normativa (art. 208, comma 6, d.lgs. n. 152 del 2006) secondo cui l’AIA costituisce variante allo strumento urbanistico (punto 18.2, pag. 31 della sentenza impugnata), aggiungendo che in ogni caso la polverosità del materiale viene mitigata e monitorata in fase di esercizio (pag. 32 della sentenza impugnata).
10.11. – Infine, ha respinto anche il sesto motivo aggiunto (in quanto connesso al primo motivo di ricorso), il settimo motivo aggiunto (perché connesso al secondo motivo di ricorso), l’ottavo motivo aggiunto (in quanto connesso al terzo motivo di ricorso), il nono motivo aggiunto (in quanto connesso col quarto motivo di ricorso) e il decimo (connesso al quinto motivo di ricorso), perché già esaminati e respinti nel corso dell’esame dei motivi di ricorso (paragrafi da 8 a 12 della sentenza impugnata).
11. – Con atto di appello, il Comune ha impugnato la sentenza, deducendo, in sintesi, le seguenti censure: 1) omessa valutazione ambientale unitaria degli opifici KR e IL, avuto riguardo agli effetti cumulativi, con difetto di motivazione in ordine alla diversità di gestione tra la KR e la IL, essendo quest’ultima controllata totalmente dalla prima (pag. 13-17 dell’appello); 2) violazioni procedurali relative (a) alla mancata o errata valutazione delle osservazioni comunali relative alla VIA (nota del 5 aprile 2022) e (b) alla violazione dei termini perentori da parte della KR (pag. 17-22 dell’appello); 3) mancanza di un titolo legittimante l’intervento in capo a IL (oggetto di un distinto giudizio) avente efficacia condizionante sul procedimento in esame stante la necessità di una valutazione unitaria dei due progetti (pag. 22-23 dell’appello); 4) errata valutazione degli impatti ambientali (emissioni odorigene, immissioni in atmosfera, traffico veicolare, ecc.) in quanto rimandata al monitoraggio in fase esecutiva anziché ad una valutazione in fase preventiva (pag. 23-27 dell’appello); 5) pretermissione delle competenze comunali in materia sanitaria ed urbanistica (pag. 27-33 dell’appello); 6) incompetenza del Consorzio a rendere il parere di invarianza idraulica, in favore della Regione (pag. 33-35 dell’appello); 7) mancato superamento delle criticità indicate dall’ASFO (pag. 35-37 dell’appello).
In via subordinata, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale della disciplina del PAUR (art. 27- bis , cod. ambiente) per contrasto con gli artt. 5, 9, 32, 114, 117 e 118 della Costituzione, oltre che con i principi eurounitari (pag. 37-38 dell’appello).
12. – Con apposite memorie, si sono costituite le società e le amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso. Le società KR e IL hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello per carenza di interesse per mancata opposizione alla decisione della conferenza di servizi a cui avrebbe apprestato acquiescenza, oltre alla inammissibilità delle censure rivolte nei confronti del progetto IL.
13. – All’udienza pubblica del 27 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
14. – Preliminarmente, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito, essendo l’appello infondato nel merito.
14.1. – Con il primo motivo di appello (pag. 13-17), il Comune ha reiterato la censura relativa all’omessa valutazione ambientale unitaria degli opifici KR e IL, avuto riguardo agli effetti cumulativi. In particolare, ha dedotto un difetto di motivazione in ordine alla diversità di gestione tra la KR e la IL, essendo quest’ultima controllata totalmente dalla prima.
Il motivo è infondato.
Invero, come correttamente ritenuto dal primo giudice, in sede di VIA e, poi, nelle valutazioni AIA KR e PAUR, gli effetti cumulativi dei due progetti sono stati ampiamente considerati sul piano istruttorio, mentre la pretesa della parte ricorrente che i due progetti venissero trattati, anche da un punto di vista formale e procedimentale, in un’unica sede non ha invece riscontri normativi.
Né pare sufficiente a tal fine argomentare in ordine alla sussistenza di elementi sintomatici sull’asserita unitarietà del progetto, quali la localizzazione in aree vicine, la riconducibilità dei due progetti al medesimo centro di interessi e la condivisione dello stesso punto di connessione.
Si tratta, infatti, di elementi che depongono senz’altro per la sussistenza di una connessione tra le due attività, ma non anche per l’unitarietà del progetto, trattandosi pur sempre di attività riconducibili a soggetti giuridicamente distinti, mentre del tutto generico è il riferimento al medesimo “centro di interessi” non essendovi alcuna specifica allegazione in ordine ad un artificioso e abusivo frazionamento del progetto o della personalità giuridica.
Quanto poi all’effettiva valutazione degli impatti cumulativi, dall’esame degli atti di causa emerge che nell’ iter istruttorio relativo alla VIA KR sono stati acquisiti i principali elaborati relativi al progetto IL e sono state dettagliatamente approfondite ed esaminate le connessioni dei due progetti, attraverso l’acquisizione di specifiche relazioni analitiche presentate dalla stessa KR, proprio in esito alla richiesta di un preciso approfondimento istruttorio da parte dell’Amministrazione (cfr. la nota del 14 giugno 2021 nella quale ben si mette in evidenza che l’attività IL “ deve essere valutata congiuntamente all’attività IPPC principale ”).
L’approfondimento è stato fornito all’Amministrazione attraverso la redazione di specifiche relazioni tecniche da parte della KR riflettenti l’analisi degli impatti cumulativi dei due progetti in relazione a tutti gli aspetti rilevanti (trasporti, flussi di materia, emissioni in atmosfera, odori e rumori). La documentazione integrativa fornita è stata poi dettagliatamente esaminata e valutata da tutti gli enti tecnici coinvolti: Regione, ARPAV e AsFO, con esito positivo.
Del tutto pertinente, poi, deve ritenersi il richiamo fatto dal primo giudice al contenuto della relazione istruttoria della Commissione VIA del 4 aprile 2022, dove alle pagg. 11 e ss., si dà conto di una puntuale ricognizione del quadro ambientale, attraverso l’analisi delle principali valutazioni tecniche effettuate, componente per componente, richiamandosi espressamente la circostanza che, per determinate componenti ambientali, “ le valutazioni hanno tenuto in considerazione anche l’impianto IL per l’analisi degli impatti cumulativi ”, con la precisazione che tale specifico esame si rinviene in particolare nei paragrafi relativi proprio al rumore, alle emissioni in atmosfera, a quelle odorigene e alla viabilità, elementi ripresi ed esaminati – anche col richiamo agli approfondimenti istruttori effettuati dall’ARPA e dall’ASFO – nel paragrafo delle “conclusioni” (pagg. 20 e ss.).
In conclusione, quindi, il motivo è infondato.
14.2. – Con il secondo motivo di appello (pag. 17-22), il Comune ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la posizione comunale di cui alla nota d.d. 5 aprile 2022, non acquisita al procedimento perché inviata ad un indirizzo di posta elettronica errato, sarebbe nei contenuti già stata apprezzata, come dimostrerebbe la relazione istruttoria di VIA e successivamente il verbale di conferenza di servizi PAUR d.d. 9 giugno 2022.
In particolare, ha dedotto che le osservazioni comunali relative alla VIA non potevano essere esaminate nelle riunioni relative all’AIA, mentre la relazione istruttoria d.d. 4 aprile 2022 è anteriore alle osservazioni comunali e comunque non tiene conto di profili successivamente sollevati. Inoltre, ha ribadito la violazione dei termini perentori da parte della KR.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, deve ribadirsi come il Comune sia stato ampiamente coinvolto in tutta la procedura - avendo preso parte a tutte le fasi dell’ iter procedimentale e a tutti i lavori della conferenza di servizi – e le sue osservazioni, i rilievi critici e le relative valutazioni sono state oggetto di un serio approfondimento e di adeguati riscontri da parte delle amministrazioni procedenti.
Ciò posto, con particolare riferimento all’acquisizione della nota del 5 aprile 2022, deve condividersi quanto già affermato dal primo giudice, e cioè che già prima di quella comunicazione, il parere comunale sulla VIA, le relative osservazioni e gli specifici rilievi critici erano stati acquisiti agli atti del procedimento, tant’è che la relazione istruttoria di VIA, datata 4 aprile 2022 (il giorno prima delle ulteriori osservazioni comunali trasmesse all’Amministrazione regionale), risulta già redatta con riferimento specifico anche ai pareri comunali acquisiti nel corso della complessa e approfondita istruttoria svolta.
Occorre poi rilevare che, con la nota del 5 aprile 2022, il Comune non ha in realtà reso un formale parere di competenza direttamente incidente sulla VIA, ma ha trasmesso alcune diffuse osservazioni consistenti di fatto in una ulteriore replica (in risposta al documento “ CdS 1_07-02-22_Comune San Vito al Tagliamento_RISPOSTE ”) ai chiarimenti presentati da KR alle predette osservazioni critiche già manifestate e depositate in precedenza nel procedimento da parte del Comune.
Pertanto, deve essere ribadito quanto già affermato in primo grado, le cui argomentazioni non risultano essere scalfite dalle censure contenute nell’atto di appello, ossia che “ l’Amministrazione non aveva l’obbligo di prendere nuovamente posizione su ciascuno dei singoli rilievi ancora una volta formulati dal Comune in una sorta di “contraddittorio infinito” (ciò collide con il principio di economicità dell'azione amministrativa), ma doveva confezionare un provvedimento che, nell'ambito di una valutazione necessariamente di sintesi, affrontasse con un sufficiente grado di approfondimento – come in effetti è avvenuto - tutte le questioni problematiche emerse nel corso del procedimento ” (pag. 11 della sentenza impugnata), precisando in ogni caso che tali osservazioni comunali “ sono state poi riprese in considerazione ed esaminate ampiamente e diffusamente nel corso della conferenza di servizi del PAUR del 9 giugno 2022 ” (pag. 11 della sentenza impugnata).
Né infine sussiste una violazione dei termini procedurali, alla luce della puntuale ricostruzione fattuale e normativa operata dal primo giudice che qui si condivide e a cui si rinvia per esigenze di sinteticità ex art. 3, comma 2, c.p.a.
Il motivo, quindi, deve essere respinto.
14.3. – Con il terzo motivo di appello (pag. 22-23), ha ribadito che la società IL non avrebbe il titolo legittimante l’intervento e che vi sarebbe la necessità di una valutazione unitaria dei due progetti, evidenziando che “ la rilevanza di un procedimento sull’altro è in re ipsa” (pag. 23 dell’appello).
Il motivo è infondato alla luce delle considerazioni già svolte in sede di rigetto del primo motivo di appello a cui si rinvia, oltre a doversi ribadire che l’oggetto del presente giudizio è costituito solamente dagli atti relativi al progetto KR mentre quelli relativi al progetto IL risultano essere oggetto di una distinzione impugnazione.
Peraltro, l’incidenza di un procedimento sull’altro non è certamente “ in re ipsa ” come genericamente affermato dalla parte appellante.
14.4. – Con il quarto motivo di appello (pag. 23-27), ha dedotto l’erroneità della sentenza per avere confuso le due valutazioni ambientali. In particolare, ha evidenziato che la procedura di VIA investe, in via preventiva, i profili localizzativi e strutturali, mentre l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) è il provvedimento complessivo con cui si valutano specificamente gli aspetti gestionali dell’attività, ossia l’esercizio dell’impianto, per cui il rilascio della VIA integrerebbe, in sostanza, una condizione di procedibilità dell’AIA, dato che essa precede il rilascio dell’AIA e ne condiziona il contenuto.
Pertanto, ha dedotto l’erroneità della sentenza con riferimento alle emissioni odorigene che, invece di essere prevenute a monte, sono oggetto di monitoraggio post esecuzione, nonché alle immissioni in atmosfera e al traffico veicolare, contestando “ il fatto che si monitora il danno invece di prevenirlo ”, nonché l’attendibilità dei dati su cui si fonda la valutazione (pag. 27 dell’appello).
Il motivo è infondato.
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, la previsione di alcune specifiche prescrizioni, costituenti parte integrante del giudizio favorevole di VIA e in buona sostanza trasfuse nei successivi provvedimenti autorizzatori, non presenta profili di illogicità, sia perché taluni elementi di dettaglio tecnico sono stati oggettivamente meglio apprezzati solo all'atto del successivo rilascio dell'AIA, sia perché talune "criticità" (quali, ad esempio, quelle relative all’incidenza sulla viabilità) non potevano per loro natura essere risolte ex ante con interventi immediati, sia, infine, perché il compito della VIA non è quello di redigere compiutamente ed in dettaglio lo statuto ambientale dell' opus , bensì quello di individuare, in linea generale, l'ottimale punto di incontro fra le esigenze produttive-infrastrutturali e le istanze di tutela ambientale, ciò che può essere ottenuto anche con l'enucleazione di prescrizioni e con la previsione, a valle della VIA, di campagne di monitoraggio.
Con particolare riguardo alle emissioni in atmosfera, si sono puntualmente espresse le amministrazioni competenti (ARPAV, ASFO, VISPA e Regione).
Nello specifico, per quanto concerne l’impatto odorigeno, agli atti del procedimento vi sono una serie di specifici studi di valutazione e di approfondimenti da parte dell’ARPA dai quali emerge un impatto non particolarmente significativo o comunque, in previsione, una ricaduta dell’impianto non radicalmente incompatibile con l’ambiente. Nel corso dell’istruttoria, l’ARPA ha infatti autonomamente riprodotto la simulazione del proponente e ne ha nella sostanza ratificato i risultati.
Nella relazione del 24 febbraio 2022 l’ARPA si è limitata a segnalare che, sulla base degli studi effettuati, emergeva soltanto la necessità di alcune specifiche condizionalità (cfr. doc. 24 del fascicolo di primo grado della Regione, pagg. 11-15) consistenti:
a) in un monitoraggio delle emissioni odorigene al fine di confermare ulteriormente quanto illustrato all’interno della documentazione integrativa di valutazione dell’impatto odorigeno;
b) nel caso di disturbi conclamati, nell’avvio di una campagna di monitoraggio sul territorio e, qualora necessario, nell’istallazione di un presidio di abbattimento delle emissioni odorigene prodotte dall’impianto.
Del tutto coerentemente, nel provvedimento di VIA è stata introdotta la condizione ambientale n. 3 che riflette le precise indicazioni dell’ARPA sul tema dell’impatto odorigeno, anche con riferimento ai recettori sensibili, come l’asilo nido o altre realtà industriali nel settore alimentare.
Pertanto, deve essere ribadito che il grado di dettaglio e di specificità delle condizionalità espresse sull’argomento, lungi dal costituire diniego dell’esercizio del potere, fanno emergere un legittimo esercizio dell’attività di valutazione d’impatto ambientale, tutt’altro che illogica o lacunosa.
Allo stesso modo, deve essere confermata la sentenza di primo grado anche con riguardo alla completezza dell’istruttoria sulle altre componenti delle emissioni in atmosfera, rispetto alle quali gli enti competenti hanno escluso la sussistenza di significative criticità per la maggior parte dei parametri emissivi esaminati.
In particolare, in relazione alle PTS (PM2.5 e PM10) e NOX la discrepanza segnalata dall’RP (“ si segnala che in alcuni casi i dati di concentrazioni utilizzati come input per la costruzione dello “scenario peggiore” siano inferiori ai limiti proposti dalla Ditta per la fase autorizzativa (cfr. ad esempio paragrafo 3.2.7, Tabella 28 pag. 29 del documento [a]); di fatto quindi per alcuni inquinanti (PTS ed NOx) si rileva una discrepanza tra i limiti utilizzati per la massima emissione ipotizzata e i limiti proposti nella citata Tabella 28 per la fase autorizzativa” ) è stata poi oggetto di specifica analisi in sede di rilascio dell’AIA, attraverso l’individuazione di coerenti limiti emissivi (all. B par. 4.1).
Le specifiche e analitiche condizionalità della VIA non rivelano affatto – come invece vorrebbe la parte appellante – una carenza istruttoria o motivazionale del provvedimento di VIA, demandando all’ambito del diverso procedimento preordinato al rilascio dell'AIA un'inammissibile integrazione postuma dell’istruttoria, ma costituiscono una legittima indicazione per lo sviluppo delle successive fasi procedimentali autorizzatorie. E, d’altra parte, proprio questa seconda fase, a valle della VIA, costituisce la sede propria per l’esame puntuale degli elementi di dettaglio tecnico qui contestati, essendo nello specifico effettivamente meglio apprezzabili solo all'atto del successivo rilascio dell'AIA.
A ben vedere, poi, la censura articolata in appello si configura anche come inammissibile, in quanto volta a censurare il merito di una scelta amministrativa, senza evidenziare profili di manifesta illogicità o irrazionalità, che costituiscono gli unici aspetti sindacabili in sede di giurisdizione generale di legittimità.
Infine, anche l’analisi dei flussi di traffico effettuata dal proponente è stata esaminata dal Servizio regionale infrastrutture di trasporto, che, con nota del 22 marzo 2022 (doc. 42 del fascicolo di primo grado della Regione), ha evidenziato un quadro compatibile con la situazione viabilistica esistente, segnalando solo alcune indicazioni generali per la razionalizzazione e il contenimento dei flussi di traffico (pag. 2).
In particolare, sono state suggerite le seguenti attività:
- monitoraggio del traffico pesante e leggero in ingresso uscita/uscita dagli impianti nelle condizioni sia ante che post interventi per consentire una valutazione articolata nel tempo del carico veicolare sulla viabilità coinvolta;
- registrazione dei trasporti in ingresso/uscita dei mezzi pesanti e dei trasporti su rotaia dai siti produttivi IL-KR, da trasmettere all’autorità preposta al controllo ambientale, al fine di valutare eventuali criticità dei trasporti generati dalle attività in progetto.
Tali indicazioni sono poi state puntualmente recepite nel provvedimento di VIA attraverso l’individuazione della quinta condizione ambientale, con la quale si è appunto previsto:
a) la redazione di un piano di monitoraggio del traffico pesante e leggero in ingresso uscita/uscita dagli impianti (KR Italia e IL), da effettuarsi sia nelle condizioni ante operam che post operam ;
b) che il proponente monitori con continuità il traffico prodotto dalla propria attività, adottando conseguentemente nel tempo le più opportune misure per limitarlo al minimo raggiungendo un adeguato livello di performance ambientale (privilegiando il trasporto a mezzo ferrovia rispetto al trasporto su gomma, qualora sussistano condizioni tecniche ed economiche che ne consentano l’effettivo impiego);
c) che la gestione e programmazione dei flussi di veicoli in entrata e uscita sia effettuata attraverso precise modalità (nel documento ben descritte) atte a ridurre l’impatto sul traffico.
Si tratta di prescrizioni che, alla luce dell’istruttoria svolta, non fanno emergere palesi incongruenze o manifeste inadeguatezze dell’azione amministrativa, ma denotano all’opposto una puntuale e prudente analisi degli impatti e una stringente e dettagliata valutazione dei dati istruttori acquisiti.
Per tali ragioni, quindi, il motivo deve essere respinto.
14.5. – Con il quinto motivo di appello (pag. 27-33), ha censurato la pretermissione delle competenze comunali in materia sanitaria ed urbanistica.
Sul primo profilo, ha ribadito la tempestività delle prescrizioni sindacali ex artt. 216 e 217 r.d. n. 1265/1934 e l’illegittimità della loro valutazione al di fuori della conferenza di servizi.
Sul secondo profilo, pur nella consapevolezza della sussistenza di una variante automatica ex art. 27- bis , comma 7- ter , cod. ambiente, ha evidenziato che “ la variante, o quantomeno la deroga alle NTA del Comune di riferimento deve essere richiesta dall’istante ed espressamente disposta dall’autorità procedente, motivando il superamento del dissenso espresso dal Comune, che resta comunque titolare della potestà urbanistica ” (pag. 30 dell’appello), mentre nella specie non risulterebbe né l’istanza né la presa d’atto della variante all’interno del PAUR; inoltre, ha contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la questione della polverosità vada valutata in sede esecutiva.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, è rimasto incontestato l’accertamento contenuto nella sentenza impugnata secondo cui la nota comunale di cui si lamenta il mancato recepimento in sede di conferenza di servizi è pervenuta all’amministrazione procedente alle ore 10.09 del 14 giugno 2022, quando i lavori della conferenza erano ormai già conclusi, come si evince dal relativo verbale (cfr. doc. 37 del fascicolo di primo grado della Regione: “ La conferenza si conclude alle ore 09.20 ”).
Pertanto, deve condividersi l’assunto del primo giudice secondo cui la nota comunale, tardivamente pervenuta, non poteva essere più esaminata in conferenza di servizi, con la conseguenza di dover ritenere che l’esame della nota sindacale in questione da parte della sola amministrazione procedente all’interno della motivazione del PAUR (pag. 3) è pienamente legittima, non essendo affatto dovuta una nuova convocazione della conferenza di servizi.
Allo stesso modo, è rimasta sostanzialmente incontestata la statuizione di primo grado secondo cui la Regione aveva comunque già esaminato nel merito, in seno alla conferenza di servizi, le criticità sanitarie sollevate con la nota comunale, riproduttive di osservazioni già emerse nel corso dell’istruttoria, motivatamente superandole, come risulta a pag. 10 e 11, del verbale del 9 giugno 2022, nel paragrafo dedicato alla decisione finale (ove si legge un’adeguata motivazione in relazione all’osservazione rubricata “ Parere sanitario negativo per gli aspetti di salvaguardia della salute dei cittadini ”, punto n. 2).
Pertanto, le “prescrizioni” impartite con la nota prot. 17191 del 13 giugno 2022 erano state di fatto già valutate collegialmente, proprio come richiesto dalla parte appellante.
Le ulteriori censure articolate nell’atto di appello sul punto non sono idonee a scalfire le suddette argomentazioni, per cui il motivo di appello deve essere respinto.
Quanto alla asserita incompatibilità urbanistica dell’opera, la parte appellante si duole della violazione dell’art. 23 delle N.T.A. del Piano per gli insediamenti produttivi del Comune di San Vito – Ambito ZTO “D1” Ponterosso, che vieta il deposito del materiale pulverulento sui piazzali.
La censura è infondata innanzitutto in punto di fatto, dal momento che la parte appellante non ha specificamente contestato l’assunto contenuto nella sentenza impugnata secondo cui il materiale temporaneamente stoccato nel piazzale all’aperto non sarà quello pulverulento ma sarà materiale “solido” costituito da pezzi di legno allo stato “grossolano” e avrà dimensioni (dai 2/3 cm circa sino al metro) tali da impedirne la dispersione ad opera del vento.
Allo stesso modo, il Comune appellante non ha contestato l’ulteriore assunto contenuto in sentenza secondo cui “ il ricorrente con la presente censura contesta allo stato una caratteristica del materiale depositato sul piazzale (ovvero la sua “polverosità”) che potrà essere apprezzata solo in fase di esercizio, mediante il previsto monitoraggio ” (pag. 33 della sentenza impugnata).
Invero, sul punto la parte appellante si è limitata a censurare genericamente tali statuizioni in punto di fatto, lamentando un generico difetto di istruttoria.
In ogni caso, in punto di diritto, va ribadito l’effetto legale di variante urbanistica derivante dall’approvazione dell’AIA, come esplicitato in apposita clausola ai sensi dell’art. 27- bis , comma 7- ter , cod. ambiente.
Il motivo di appello, quindi, è infondato.
14.6. – Con il sesto motivo di appello (pag. 33-35), ha ribadito che la competenza a rendere il parere di invarianza idraulica spetterebbe alla Regione e non al Consorzio.
Il motivo è infondato.
Invero, l’art. 3, comma 1, lett. j) dell’allegato 1 al d.P.Reg. 27/03/2018 n.083/Pres (Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica (di cui all’art. 14, comma 1, lettera k), l. r. n. 11/2015)) prevede che gli enti gestori sono “ la Regione, i Consorzi di bonifica, i gestori del servizio idrico integrato o gli enti locali in forma singola od associata, che gestiscono la rete idraulica ricettrice di cui alle lettere o) e p), che riceve le portate scaricate dalla superficie oggetto della trasformazione ”.
In base alla tabella degli enti competenti di cui al par. 7 dell’all. 1 cit. si deduce che l’ente preposto alla verifica della compatibilità idraulica e al rilascio del relativo parere è l’ente gestore che l’articolo 3, comma 1, lett. j), appena citato, definisce appunto come l’ente che gestisce la rete idraulica ricettrice che riceve le portate scaricate dalla superficie oggetto della trasformazione.
Nel caso specifico, la rete ricettrice corrisponde alla rete di drenaggio come definita dall’articolo 3, comma 1, lett. o), ossia “il sistema di canalizzazioni artificiali e non, che raccolgono e allontanano da insediamenti […] produttivi […] le acque meteoriche superficiali .” che nel caso di specie è pacificamente gestita dal Consorzio che, pertanto, è l’ente competente alla verifica della compatibilità idraulica e al rilascio del relativo parere.
Anche nel merito di tale parere, deve escludersi un vizio di difetto di istruttoria, come già accertato dal primo giudice (punto 16.3, pag. 27-28 della sentenza impugnata) con argomentazioni che non risultano scalfite dalle generiche censure contenute sul punto nell’atto di appello.
14.7. – Con il settimo motivo di appello (pag. 35-37), ha ribadito il mancato superamento delle criticità indicate dall’ASFO; in particolare, con riferimento alle emissioni di PM10, ha ribadito che “ alla prevenzione è preferito il monitoraggio ” e che non sarebbe stato analizzato nessun altro scenario possibile al fine di valutare gli impatti sul traffico e sull’inquinamento.
Il motivo è infondato.
Premesso che tali censure riproducono quanto già dedotto nel quarto motivo di appello, a cui si rinvia, deve in ogni caso evidenziarsi che con tale doglianza la parte appellante lamenta l’erroneità della scelta adottata dall’amministrazione di far fronte alle criticità indicate dall’ASFO mediante un piano di monitoraggio anziché attraverso misure di prevenzione.
Tale censura però si rivela inammissibile, in quanto volta a censurare il merito di una scelta amministrativa, senza evidenziare profili di manifesta illogicità o irrazionalità, che costituiscono gli unici aspetti sindacabili in sede di giurisdizione generale di legittimità.
Pertanto, anche tale motivo deve essere respinto.
14.8. – In via subordinata, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale della disciplina del PAUR (art. 27- bis , cod. ambiente) “ per violazione degli art. 5, 9, 32, 114, 117 e 118 della Costituzione – Violazione dei principi eurounitari di prevenzione, di precauzione e di non arrecare danno significativo all’ambiente di cui ai Regolamenti UE 2019/2088 e 2020/852 ” ove “ interpretata come una sorta di grimaldello che consenta di annullare le competenze Comunali, permettere l’insediamento di impianti nocivi per l’ambiente senza operare una completa valutazione dell’impatto che questi hanno sull’ecosistema ” (pag. 37 dell’appello), nonché “ di non considerare i pericoli a breve termine dell’opificio per la salute umana, di sorvolare sul dissenso in due occasioni dimostrato dalla cittadinanza in sede di inchiesta pubblica, oltre che permettere all’amministrazione procedente di obliterare la posizione del Comune quale ente di prossimità cui sono ascritte competenze in materia di salute pubblica oltre che di assetto del territorio ” (pag. 38 dell’appello).
L’istanza è infondata essendo stata formulata in modo del tutto generico, limitandosi a richiamare gli articoli della Costituzione asseritamente violati ma senza argomentare in ordine ai profili specifici di contrasto con i singoli parametri evocati.
15. – In conclusione, quindi, l’appello deve essere respinto.
16. – Le spese di lite devono essere compensate in ragione della situazione di oggettiva incertezza in materia derivante dalla complessità della vicenda, idonea a configurare una delle “ altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ” rispetto a quelle tipizzate dall’art. 92 c.p.c., che consentono la compensazione integrale delle spese di lite (cfr. Corte cost. n. 77 del 2018).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO