Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
RGL 2506/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'udienza del 24/03/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2506 del R.G. per l'anno 2022, avente ad oggetto: benefici previdenziali promossa da
, con l'avv. V. Fiato Parte_1
-Ricorrente- contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A. D'Agostino CP_1
-Resistente-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti, qui da intendersi riprodotte e contestuale esposizione delle
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, nello svolgimento della propria attività lavorativa, sul presupposto di aver subito in data 06/11/2015 un infortunio sul lavoro, circostanze non contestate dall'ente resistente, lamenta di aver riportato in conseguenza del predetto evento, postumi invalidanti permanenti ed indennizzabili, contestando l'esito della valutazione cui è pervenuto l'ente in sede amministrativa (in aggravamento al 12%,) chiedendo che venisse riconosciuto un maggior grado di invalidità di cui si dice afflitta e comunque superiore alla percentuale riconosciuta.
2. Nella resistenza dell in ordine alla natura dell'inabilità, la causa è stata istruita CP_1 mediante l'espletamento di consulenza medico legale che ha consentito di accertare che in conseguenza del predetto infortunio, il ricorrente ha riportato un'invalidità qualificabile come permanente, nella misura del 14%.
Preliminarmente si evidenzia che a fronte dell'eccezioni sollevate dal resistente con le note del 20/09/2023, ad oggi non vi è alcun provvedimento giudiziario che consenta di dubitare della regolarità della procedura amministrativa adottata dallo stesso CP_2
3. Alla stregua delle risultanze istruttorie, la domanda merita pertanto accoglimento per quanto appresso.
4. Nel merito, non si ravvisano –in difetto di specifiche allegazioni delle parti– ragioni per discostarsi dalle logiche valutazioni, congruamente motivate, del consulente tecnico d'ufficio (alla cui relazione, quindi, può farsi integrale rinvio), secondo cui l'infortunio, indicato e riconosciuto dall ha determinato un danno biologico in CP_1 misura che, permanentemente e sin dalla data del 27/02/2019, può essere valutato pari al 14% e dunque in misura maggiore a quella riconosciuta dall'ente.
Così il CTU: “…SI PUÒ CONCLUDERE che la sig.ra è quello riportata in Parte_1 diagnosi presenta postumi permanenti quantizzabili, tenendo conto delle “Tabelle di cui al D. M.
12 Luglio 2000, G. U. n. 25 del Luglio 2000”: - Cod. 193- SINDROME ALGO-DISFUNZIONALE
DEL RACHIDE CERVICALE DA TRAUMA CONTUSIVO DISTORSIVO CON ERNIAZIONE POST-
TRAUMATICA DI C5-C6 determina un'invalidità permanente del 11% (analogico fino al 25%). -
Cod. 199- TRAUMA CONTUSIVO DISTORSIVO DEL RACHIDE CERVICALE CON ERNIAZIONE
POST-TRAUMATICA DI C5-C6 determina un'invalidità permanente del 3% (analogico fino al
4%). Misura complessiva dell'Invalidità permanente 14% …. Quindi ho applicato esattamente gli stessi Codici utilizzati dall' dando anche le stesse percentuali d invalidità : -Cod. 193: CP_1 invalidità permanente del 11%; - Cod. 199 : invalidità permanente del 3%, ma, applicando il calcolo riduzionistico. l'infortunio comporta un'inabilità permanente in misura del 14% ( quattordicixcento ) e non del 12%, così come stabilito dall' La decorrenza va data dal CP_1
27.02.2019, giorno della visita dell' dove è stata attribuita la seguente percentuale : CP_1
11+3= 12 CONCLUSIONI Dall'esito dell'esame obiettivo, dallo studio dei documenti sanitari in fascicolo processuale, dalla raccolta anamnestica sia del fatto traumatico con le relative modalità di come avvenne sia della sintomatologia accusata, si evince chiaramente che
[...]
a seguito del lavoro svolto ha patito infortunio che comporta un'inabilità Parte_1 permanente in misura del 14% ( quattordicixcento ), calcolata secondo le valutazioni di cui alla tabella del D. M. 12.07.2000 e applicando il calcolo riduzionistico, con decorrenza dal
27.02.2019..”
5. Ne consegue la condanna dell assicuratore convenuto a determinare in tale CP_2 misura l'indennizzo al ricorrente, maggiorando la relativa differenza economica dei soli interessi legali, ex art. 16, c.6, L. 412/1991, con decorrenza di legge.
6. L'accoglimento della domanda, di soli due punti percentuale, consente di ritenere quantomeno corretta la valutazione compiuta in sede amministrativa e dunque non può darsi luogo alla declaratoria di totale soccombenza dell'ente, e ciò giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2 che, distratte ex art. 93
c.p.c., unitamente a quelle di consulenza tecnica e vengono poste a carico dell e CP_1 liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l a CP_1 corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico subito a causa dell'infortunio sul lavoro del 06/11/2015 nella misura del 14%, al netto dell'importo già liquidatogli, oltre interessi legali;
- Compensa nella misura della metà le spese del procedimento, ponendo la restante parte a carico dell liquidata in euro 650,00 oltre accessori, come per legge, da CP_1 distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate in euro 290,00 CP_1 oltre accessori come per legge, in favore del dott. . Persona_1
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 24/03/2025 alle ore 15:11
IL GIUDICE dott. Davide De Leo