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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2415/2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2415/2024 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. POLIZZI GIOVANNI CP_1
e
con il patrocinio dell' Avv. POLIZZI GIOVANNI CP_2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti: dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
CP_1 CP_2 ordinare al Comune di Ferrara di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio;
spese legali del presente procedimento integralmente a carico del sig. CP_1 Per_ omologando le seguenti condizioni della separazione 1) I figli minori e Per_1 verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che ne cureranno l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento nel loro prioritario interesse, onde garantire loro un costante e continuativo rapporto con entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale continuerà pertanto ad essere esercitata sia dal padre che dalla madre, i quali assumeranno di comune accordo ogni decisione da adottarsi nell'interesse dei figli: per le questioni di ordinaria importanza, potranno provvedervi separatamente, cosicché ciascuno potrà prendere decisioni quando uno dei due sarà assente;
mentre le scelte di straordinaria importanza e tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, la scuola, la religione, i percorsi formativi ed educativi, la scelta dei medici e delle cure mediche e gli eventuali cambi di residenza, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni dei figli. 2) I figli minori avranno stabile residenza con la madre ed il cane e si trasferiranno con loro nell'appartamento sito Pt_1 in Ferrara, alla Via Della Paglia n. 4 interno 2, che rimarrà assegnato alla sig.ra CP_2 sino a quando i figli continueranno a risiedere con lei. Se la sig.ra , per necessità CP_2 di maggiore spazio, dovesse trasferirsi altrove insieme ai figli ed al cane il sig. Pt_1 [...]
fino a quando con la madre continueranno a risiedere esclusivamente e CP_1 Per_1 Per_
, contribuirà al pagamento del canone di locazione e delle spese per consumi della nuova abitazione sino all'importo mensile massimo omnicomprensivo di € 1.100,00*, in aggiunta alle somme previste al punto 6. 3) Sino a quando la sig.ra ed i figli CP_2 avranno residenza nell'appartamento sito alla Via Della Paglia n. 4 interno 2: l'appartamento sito in Ferrara, alla Via Della Paglia n. 4 interno 1 (adibito a lavanderia)
1 rimarrà in uso comune;
la sig.ra avrà accesso all'appartamento sito in Ferrara, alla Via Della Paglia n. 4 interno 6 (adibito a cucina, sala giochi, tv). 4) Il sig. CP_1 continuerà, in via esclusiva, a risiedere nello stesso edificio e ad utilizzare in via esclusiva gli immobili siti in Ferrara, alla Via Della Paglia n. 4 contraddistinti dagli interni n. 3, 4, 5 e 6, salvo con riferimento all'immobile contraddistinto dall'interno n. 6, al quale la sig.ra ed i figli potranno accedere sino a quando continueranno a risiedere in Via CP_2 Della Paglia n. 4 interno 2. Da oggi, sino all'omologa della separazione, il sig. CP_1 non userà come proprio ufficio l'appartamento adibito ad abitazione coniugale. Per tale periodo, il sig. sposterà temporaneamente il proprio ufficio all'interno n. 6. 5) Il CP_1 sig. starà con i figli, tutte le volte che la madre non potrà stare con loro e CP_1 comunque secondo le seguenti modalità: a) durante la settimana i figli staranno con il padre nelle giornate di lunedì e martedì e con la madre le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì (il venerdì fino all'uscita della scuola nel caso in cui si tratti di fine settimana di competenza del padre); durante i fine settimana, in via alternata, ciascuno dei genitori Per_ potrà stare con e dall'uscita di scuola il venerdì indicativamente verso le ore Per_1
16,00 sino alla mattina del lunedì; b) il sig. potrà trascorrere con i figli le festività CP_1 natalizie ad anni alterni, dal 24/12 al 30/12 e/o dal 31/12 al 06/01, alternando anche i tre giorni durante la Pasqua e il successivo lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi da assumersi tra i genitori;
c) durante le vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo, anche non consecutivo, di almeno 21 giorni, che dovrà essere concordato tra i genitori entro la fine dell'anno scolastico e le relative spese saranno a carico del genitore affidatario nel periodo;
d) fino a quando la casa ubicata a Comacchio
(Fe), località Lido Di Spina, di proprietà della mamma del sig. verrà CP_1 Per_ concessa in uso al sig. il genitore che accompagnerà e al mare CP_1 Per_1 potrà ivi dimorare per il relativo periodo;
e) le ulteriori festività (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ferragosto, 1° novembre, 8 dicembre) verranno concordate tra i genitori in modo tale da essere trascorse alternativamente con il padre e/o con la madre;
f) il giorno della festa della mamma e del compleanno della stessa i minori staranno con la madre mentre il giorno della festa del papà e del compleanno dello stesso Per_ i minori staranno con il padre;
il giorno del compleanno di e i genitori Per_1 saranno entrambi presenti, nel maggiore interesse dei figli;
g) In periodo non feriale, Per_ qualsiasi viaggio all'estero di e e/o allontanamento di essi dalla loro Per_1 residenza, dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori;
pertanto in caso di disaccordo i bimbi non potranno essere portati fuori dal territorio italiano. 6) Il sig. CP_1 verserà, entro il 5 di ogni mese, alla sig.ra la somma di € 800,00* quale CP_2 contributo al mantenimento per ciascun figlio, la somma di € 800,00* quale contributo al mantenimento della stessa. Tali importi saranno annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT come per legge. Dette somme, per il complessivo importo di € 2.400,00* mensili, verranno bonificate sul conto corrente della Sig.ra entro il giorno cinque CP_2 di ogni mese. 7) I coniugi prestano sin da ora il loro consenso allo scioglimento volontario del fondo patrimoniale, a suo tempo costituito, con atto a rogito del Notaio Per_3
Gli stessi si impegnano altresì a ribadire detto obbligo al momento dello
[...] scioglimento del vincolo matrimoniale, assumendo l'impegno ad ogni eventuale successivo adempimento in tal senso, anche in sede notarile. 8) Entrambi i genitori, nell'eventualità in cui siano impossibilitati a stare con i figli durante gli orari di loro competenza, si impegnano a contattare l'altro genitore per richiedere se sia disponibile a tenere con sé i minori, prima di rivolgersi a terzi e/o a baby sitter. 9) Dall'omologa della separazione, il sig. provvederà al pagamento di tutte le spese di manutenzione CP_1 ordinaria e straordinaria e delle utenze esclusivamente dell'immobile di Via Paglia n. 4 interno 2 in cui la sig.ra si trasferirà con i figli, contraddistinto dall'interno n. 2 CP_2 nonché dell'immobile che rimarrà in uso comune come lavanderia e locale adibito ad asciugatura bucato contraddistinto dall'interno n. 1, fino a quando gli stessi abiteranno nell'abitazione interno n. 2; permanendo le attuali condizioni, il Sig. CP_1
2 provvederà al pagamento del 100% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, e che dovranno essere da lui corrisposte in base al Protocollo approvato dal
Tribunale di Ferrara, come di seguito specificato: - le spese mediche (che non richiedono il preventivo accordo): 9 a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
- le spese mediche (che richiedono il preventivo accordo): d) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private, e) cure termali e fisioterapiche, f) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi interventi chirurgici in strutture private;
- spese scolastiche (che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di 2° imposte da istituti pubblici;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (che richiedono il preventivo accordo): f) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari, rette asilo nido e alla scuola materna privata e relativo trasporto;
g) corsi di specializzazione;
h) gite scolastiche con pernottamento;
i) corsi di recupero e lezioni private;
e alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00* all'anno. L'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
- spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) baby sitter b) campi estivi. 10) I coniugi prestano il loro consenso al rilascio dei reciproci passaporti
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione dei coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/11/2024 i sigg. e CP_1 CP_2
esponevano che in data 06/05/2017 avevano contratto matrimonio in
[...] Per_ FERRARA;
che dall'unione erano nati i figli e , minorenni. Per_1
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e alle CP_1 Controparte_2 condizioni concordate (matrimonio contratto in FERRARA in data 06/05/2017 e trascritto al n. 45 p. I).
Pone le spese di giudizio a carico di Parte_2 Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di FERRARA provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 19.12.2024
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
3
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2415/2024 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. POLIZZI GIOVANNI CP_1
e
con il patrocinio dell' Avv. POLIZZI GIOVANNI CP_2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti: dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
CP_1 CP_2 ordinare al Comune di Ferrara di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio;
spese legali del presente procedimento integralmente a carico del sig. CP_1 Per_ omologando le seguenti condizioni della separazione 1) I figli minori e Per_1 verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che ne cureranno l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento nel loro prioritario interesse, onde garantire loro un costante e continuativo rapporto con entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale continuerà pertanto ad essere esercitata sia dal padre che dalla madre, i quali assumeranno di comune accordo ogni decisione da adottarsi nell'interesse dei figli: per le questioni di ordinaria importanza, potranno provvedervi separatamente, cosicché ciascuno potrà prendere decisioni quando uno dei due sarà assente;
mentre le scelte di straordinaria importanza e tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, la scuola, la religione, i percorsi formativi ed educativi, la scelta dei medici e delle cure mediche e gli eventuali cambi di residenza, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni dei figli. 2) I figli minori avranno stabile residenza con la madre ed il cane e si trasferiranno con loro nell'appartamento sito Pt_1 in Ferrara, alla Via Della Paglia n. 4 interno 2, che rimarrà assegnato alla sig.ra CP_2 sino a quando i figli continueranno a risiedere con lei. Se la sig.ra , per necessità CP_2 di maggiore spazio, dovesse trasferirsi altrove insieme ai figli ed al cane il sig. Pt_1 [...]
fino a quando con la madre continueranno a risiedere esclusivamente e CP_1 Per_1 Per_
, contribuirà al pagamento del canone di locazione e delle spese per consumi della nuova abitazione sino all'importo mensile massimo omnicomprensivo di € 1.100,00*, in aggiunta alle somme previste al punto 6. 3) Sino a quando la sig.ra ed i figli CP_2 avranno residenza nell'appartamento sito alla Via Della Paglia n. 4 interno 2: l'appartamento sito in Ferrara, alla Via Della Paglia n. 4 interno 1 (adibito a lavanderia)
1 rimarrà in uso comune;
la sig.ra avrà accesso all'appartamento sito in Ferrara, alla Via Della Paglia n. 4 interno 6 (adibito a cucina, sala giochi, tv). 4) Il sig. CP_1 continuerà, in via esclusiva, a risiedere nello stesso edificio e ad utilizzare in via esclusiva gli immobili siti in Ferrara, alla Via Della Paglia n. 4 contraddistinti dagli interni n. 3, 4, 5 e 6, salvo con riferimento all'immobile contraddistinto dall'interno n. 6, al quale la sig.ra ed i figli potranno accedere sino a quando continueranno a risiedere in Via CP_2 Della Paglia n. 4 interno 2. Da oggi, sino all'omologa della separazione, il sig. CP_1 non userà come proprio ufficio l'appartamento adibito ad abitazione coniugale. Per tale periodo, il sig. sposterà temporaneamente il proprio ufficio all'interno n. 6. 5) Il CP_1 sig. starà con i figli, tutte le volte che la madre non potrà stare con loro e CP_1 comunque secondo le seguenti modalità: a) durante la settimana i figli staranno con il padre nelle giornate di lunedì e martedì e con la madre le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì (il venerdì fino all'uscita della scuola nel caso in cui si tratti di fine settimana di competenza del padre); durante i fine settimana, in via alternata, ciascuno dei genitori Per_ potrà stare con e dall'uscita di scuola il venerdì indicativamente verso le ore Per_1
16,00 sino alla mattina del lunedì; b) il sig. potrà trascorrere con i figli le festività CP_1 natalizie ad anni alterni, dal 24/12 al 30/12 e/o dal 31/12 al 06/01, alternando anche i tre giorni durante la Pasqua e il successivo lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi da assumersi tra i genitori;
c) durante le vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo, anche non consecutivo, di almeno 21 giorni, che dovrà essere concordato tra i genitori entro la fine dell'anno scolastico e le relative spese saranno a carico del genitore affidatario nel periodo;
d) fino a quando la casa ubicata a Comacchio
(Fe), località Lido Di Spina, di proprietà della mamma del sig. verrà CP_1 Per_ concessa in uso al sig. il genitore che accompagnerà e al mare CP_1 Per_1 potrà ivi dimorare per il relativo periodo;
e) le ulteriori festività (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ferragosto, 1° novembre, 8 dicembre) verranno concordate tra i genitori in modo tale da essere trascorse alternativamente con il padre e/o con la madre;
f) il giorno della festa della mamma e del compleanno della stessa i minori staranno con la madre mentre il giorno della festa del papà e del compleanno dello stesso Per_ i minori staranno con il padre;
il giorno del compleanno di e i genitori Per_1 saranno entrambi presenti, nel maggiore interesse dei figli;
g) In periodo non feriale, Per_ qualsiasi viaggio all'estero di e e/o allontanamento di essi dalla loro Per_1 residenza, dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori;
pertanto in caso di disaccordo i bimbi non potranno essere portati fuori dal territorio italiano. 6) Il sig. CP_1 verserà, entro il 5 di ogni mese, alla sig.ra la somma di € 800,00* quale CP_2 contributo al mantenimento per ciascun figlio, la somma di € 800,00* quale contributo al mantenimento della stessa. Tali importi saranno annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT come per legge. Dette somme, per il complessivo importo di € 2.400,00* mensili, verranno bonificate sul conto corrente della Sig.ra entro il giorno cinque CP_2 di ogni mese. 7) I coniugi prestano sin da ora il loro consenso allo scioglimento volontario del fondo patrimoniale, a suo tempo costituito, con atto a rogito del Notaio Per_3
Gli stessi si impegnano altresì a ribadire detto obbligo al momento dello
[...] scioglimento del vincolo matrimoniale, assumendo l'impegno ad ogni eventuale successivo adempimento in tal senso, anche in sede notarile. 8) Entrambi i genitori, nell'eventualità in cui siano impossibilitati a stare con i figli durante gli orari di loro competenza, si impegnano a contattare l'altro genitore per richiedere se sia disponibile a tenere con sé i minori, prima di rivolgersi a terzi e/o a baby sitter. 9) Dall'omologa della separazione, il sig. provvederà al pagamento di tutte le spese di manutenzione CP_1 ordinaria e straordinaria e delle utenze esclusivamente dell'immobile di Via Paglia n. 4 interno 2 in cui la sig.ra si trasferirà con i figli, contraddistinto dall'interno n. 2 CP_2 nonché dell'immobile che rimarrà in uso comune come lavanderia e locale adibito ad asciugatura bucato contraddistinto dall'interno n. 1, fino a quando gli stessi abiteranno nell'abitazione interno n. 2; permanendo le attuali condizioni, il Sig. CP_1
2 provvederà al pagamento del 100% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, e che dovranno essere da lui corrisposte in base al Protocollo approvato dal
Tribunale di Ferrara, come di seguito specificato: - le spese mediche (che non richiedono il preventivo accordo): 9 a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
- le spese mediche (che richiedono il preventivo accordo): d) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private, e) cure termali e fisioterapiche, f) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi interventi chirurgici in strutture private;
- spese scolastiche (che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di 2° imposte da istituti pubblici;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (che richiedono il preventivo accordo): f) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari, rette asilo nido e alla scuola materna privata e relativo trasporto;
g) corsi di specializzazione;
h) gite scolastiche con pernottamento;
i) corsi di recupero e lezioni private;
e alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00* all'anno. L'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
- spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) baby sitter b) campi estivi. 10) I coniugi prestano il loro consenso al rilascio dei reciproci passaporti
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione dei coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/11/2024 i sigg. e CP_1 CP_2
esponevano che in data 06/05/2017 avevano contratto matrimonio in
[...] Per_ FERRARA;
che dall'unione erano nati i figli e , minorenni. Per_1
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e alle CP_1 Controparte_2 condizioni concordate (matrimonio contratto in FERRARA in data 06/05/2017 e trascritto al n. 45 p. I).
Pone le spese di giudizio a carico di Parte_2 Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di FERRARA provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 19.12.2024
L' estensore Il Presidente
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