Sentenza 11 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 11/05/2021, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/05/2021
N. 00619/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00845/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 845 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Ferasin e Gabriele De Gotzen, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Gabriele De Gotzen in Mestre (VE), viale Garibaldi n. 1/i, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, -OMISSIS-,-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti:
a) determinazione dirigenziale -OMISSIS-;
b) parere del -OMISSIS-presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze -OMISSIS-;
nonché del
c) parere del -OMISSIS-presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze -OMISSIS-,
unitamente ad ogni altro provvedimento procedimentale iniziale, finale, presupposto, inerente o conseguente o comunque connesso rispetto ai quali si formula sin d'ora riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze - -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data -OMISSIS-(-OMISSIS-), domanda per l’ottenimento di pensione privilegiata ordinaria e per l’accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di -OMISSIS- della patologia “ sindrome ansioso depressiva reattiva ad un ambiente lavorativo conflittuale ”;
1.1. La -OMISSIS-(in seguito, -OMISSIS-convocato il ricorrente e acquisita la relativa documentazione, con verbale del -OMISSIS-
- ha ritenuto il militare affetto da “ disturbo depressivo reattivo cronicizzato ”;
- ha ascritto tale patologia, per cumulo con altre infermità, alla Tabella A, 7^ Categoria;
- ha ritenuto tale patologia conoscibile dalla data del -OMISSIS-, “ data in cui è redatto un certificato da parte -OMISSIS-, con altresì la prescrizione di farmaci neurolettici maggiori ”;
- ha valutava tale patologia “ corrispondente alla infermità/lesione oggetto di accertamento ”;
- ha confermato il giudizio di non idoneità del ricorrente al -OMISSIS-in modo assoluto.
1.2. Successivamente, con parere del -OMISSIS-(in seguito, -OMISSIS-.), ha giudicato l’infermità “ sindrome ansioso depressiva reattiva ad un ambiente lavorativo conflittuale ” non dipendente da fatti di -OMISSIS-, in quanto “ forma psicopatologica che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al -OMISSIS-, non dovute a responsabilità del richiedente come è invece oggettivamente riscontrabile nel presente contesto, idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l'infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante ”.
1.3. In data -OMISSIS- (in seguito -OMISSIS-.) ha comunicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, che “ il beneficio della pensione privilegiata non può essere concesso, in quanto l’infermità giudicata NON dipendente da causa di -OMISSIS- non dà luogo all’attribuzione del beneficio) ”, allegando il parere del -OMISSIS-.
1.4. Il ricorrente ha quindi presentato in data -OMISSIS- le sue osservazioni in cui ha in particolare sostenuto che la patologia accertata sarebbe correlata “ al procedimento penale attivato in conseguenza di fatti avvenuti all’interno dell’ambiente lavorativo connessi a vicende amministrative interne al -OMISSIS-” conclusosi con sentenza definitiva di assoluzione “ perché il fatto non sussiste ”. Nelle more di tale giudizio – sostiene sempre il ricorrente - avrebbe subito “ un lungo, estenuante ed intenso periodo cdi condizionamento psicologico ”, aggiungendo che, in data -OMISSIS-, era stato convocato presso la -OMISSIS- di -OMISSIS- in quanto riconosciuto dal -OMISSIS-affetto da “ Sindrome depressiva ”. Tale sintomatologia – prosegue il ricorrente - “ era (certamente!) insorta a seguito della notifica della scheda valutativa ”, poi annullata da questo Tribunale, con sentenza passata in giudicato-OMISSIS-, in ragione della “ immotivata incongruenza tra l’esito del giudizio reso e le aggettivazioni usate ” (cfr. Cons. Stato, -OMISSIS-).
Sulla base di tali rilievi il ricorrente ha chiesto il riesame della situazione da parte del -OMISSIS-., insistendo per il riconoscimento della dipendenza da fatti di -OMISSIS- della patologia di cui sopra.
1.5. -OMISSIS-(in seguito -OMISSIS-.) ha successivamente acquisito un nuovo parere del -OMISSIS-., che ha confermato il precedente giudizio negativo, considerando l’infermità - “ disturbo depressivo reattivo cronicizzato ” - come non dipendente da causa di -OMISSIS-, e con -OMISSIS-, ha respinto la domanda di equo indennizzo proposta dal ricorrente, anche in quanto tale domanda doveva ritenersi intempestiva, “ essendo stata presentata oltre il termine di 6 mesi previsto dall’art. 2 del d.P.R. n. 461 del 29/10/2001; infatti risulta dagli atti che l’interessato è venuto a conoscenza dell’infermità il -OMISSIS- ”.
2. Con ricorso notificato in data -OMISSIS-, il ricorrente ha impugnato gli atti del procedimento sopra richiamato, ponendo a fondamento della propria azione i fatti accertati e le motivazioni di cui alla sentenza -OMISSIS- con cui questo Tribunale – ritenendo che gli episodi di demansionamento subiti dal ricorrente fossero sintomatici di una condotta persecutoria - aveva condannato l’Amministrazione resistente al risarcimento del danno c.d. da mobbing , liquidandolo in complessivi Euro 30.000.
In particolare il ricorrente ha proposto i seguenti motivi.
I - Violazione di legge: – mancata applicazione artt. 1878 e 1879 del d.lgs. 15 marzo -OMISSIS- n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”; - mancata applicazione del d.P.R. n. 834 del 1981 e delle relative Tabelle A e B “Definitivo Ordinamento delle Pensioni di Guerra”; - errata applicazione del d.P.R. n. 461 del 2001 “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di -OMISSIS-, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le Pensioni Ordinarie”; - mancata applicazione degli artt. 64 e 67 del d.P.R. n. 1092 del 1973 “Approvazione del Testo Unico delle Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato” .
Nella fattispecie in esame sussisterebbero tutti i presupposti per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità del ricorrente da causa di -OMISSIS- e segnatamente:
- il rapporto di impiego: il ricorrente è -OMISSIS-;
- la patologia: la -OMISSIS- ha accertato che il ricorrente è affetto da “ disturbo depressivo reattivo cronicizzato ” e che tale patologia è ascrivibile alla Tabella A, 7^ Categoria;
- il nesso di causalità tra fatti di -OMISSIS- e patologie sofferte: il ricorrente non ha predisposizioni endogene a tale patologia tant’è che era stato ritenuto idoneo all’arruolamento in un -OMISSIS- e in ogni caso il nesso di causalità sussiste “ non solo quando la causa di -OMISSIS- risulti motivo unico ed esclusivo dell’insorgere di una determinata patologia, ma anche quando ne costituisca semplicemente una concausa efficiente ”.
II - Violazione di legge: - violazione dell’art. 97 Cost.; – violazione del principio del buon andamento e del giusto procedimento; - violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; - eccesso di potere; - difetto di istruttoria; - carenza di motivazione.
Il parere del -OMISSIS- di -OMISSIS- sarebbe viziato da difetto di istruttoria e di motivazione in quanto non avrebbe tenuto conto della documentazione medica prodotta dal ricorrente né dei fatti accertati da questo Tribunale con la sentenza -OMISSIS-: “ pur se le questioni giuridiche relative al mobbing vanno considerate separatamente rispetto a quelle relative alla c.d. ‘causa di -OMISSIS-’, si tratta pur sempre di profili profondamente connessi. Invero, non vi è alcun dubbio che i fatti accertati nella sentenza e la loro assoluta non riconducibilità al contratto collettivo (svolgimento di mansioni, ci si permetta, “assurde” per il grado del ricorrente, quali, tra le tante, la pesatura di divise e lo ‘scarto d’archivio’ che è consistito nella sostanza nel carico di materiale cartaceo nei camion di una cooperativa) dovevano essere considerate nella motivazione del provvedimento ”.
III - Eccesso di potere: - travisamento dei fatti e carenza dei presupposti; - contraddittorietà intrinseca ed estrinseca; - illogicità manifesta ed irragionevolezza.
In base al d.P.R. n. 461 del 2001, spetterebbe alla -OMISSIS- accertare la sussistenza della patologia quale denunciata dall’istante; mentre al -OMISSIS-. spetterebbe -OMISSIS-re la presenza del nesso eziopatogenetico tra infermità e fatti di -OMISSIS-. Nel caso di specie l’accertamento del nesso di causalità sarebbe in re ipsa nella patologia accertata dalla -OMISSIS-: “ sindrome ansioso depressiva reattiva ad un ambiente lavorativo conflittuale ” (quadro A pag. 4 -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-). Nella -OMISSIS-questo Tribunale avrebbe altresì accertato il nesso di causalità.
Da ciò deriverebbe l’assoluta illogicità e contraddittorietà del parere del -OMISSIS- e del provvedimento conclusivo del procedimento.
IV - Violazione di Legge: - errata applicazione dell’art. 2 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di -OMISSIS-, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le Pensioni Ordinarie” .
In base all’art. 2 del d.P.R. n. 461 del 2001 la domanda di equo indennizzo deve essere presentata entro il termine di sei mesi dal momento in cui si sia -OMISSIS-to l’evento dannoso o si abbia avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento. Nel caso di specie il quadro diagnostico del ricorrente sarebbe modificato nel tempo. In particolare la patologia accertata dalla -OMISSIS- in data -OMISSIS- - “ Disturbo Bipolare di tipo 1 ” - sarebbe diversa dalla “ Sindrome Ansioso Depressiva Reattiva ad un ambiente lavorativo conflittuale ”, accertata con il verbale del-OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-.
Sarebbe pertanto erronea la conclusione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui l’istanza del ricorrente è tardiva in quanto presentata in data -OMISSIS-quando il ricorrente aveva avuto conoscenza dell’infermità in data -OMISSIS-.
3. Il ricorrente ha ulteriormente sviluppato le proprie difese con apposita memoria e ha altresì integrato la documentazione in atti con il deposito in particolare della sentenza -OMISSIS-con cui il Consiglio di Stato, in parziale riforma della -OMISSIS-di questo Tribunale, ha respinto la domanda di risarcimento del danno per mobbing.
L’Amministrazione resistente si è invece costituita in giudizio in data -OMISSIS-, depositando una memoria oltre i termini di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm..
4. All’udienza del 10 febbraio 2021, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
1.1. In tema di equo indennizzo sono consolidati i seguenti principi:
- ai fini del riconoscimento della dipendenza di infermità da fatti di -OMISSIS-, il parere del -OMISSIS-. non è solo obbligatorio, ma è altresì vincolante, posto che l'Amministrazione ha il dovere di adottare il provvedimento in conformità al giudizio di questo organo. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 14, d.P.R. n. 461 del 2001, quindi, il parere del -OMISSIS-. si impone nel suo contenuto tecnico - discrezionale all'Amministrazione, la quale, nell'adottare il provvedimento finale, deve limitarsi ad eseguire soltanto una -OMISSIS- estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non deve attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico. In altre parole, l'Amministrazione deve conformarsi al suddetto parere, al quale può senz'altro rinviare per relationem e, solo ove ritenga di non poterlo fare, per ragioni non di natura tecnica, che deve in ogni caso esplicitare, può chiedere un ulteriore parere. L'Amministrazione deve, quindi, esprimere una specifica motivazione solo nel caso in cui ritenga di non poter aderire al parere del -OMISSIS-, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal -OMISSIS- stesso, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 1 settembre 2020, n. 16282);
- il giudizio del -OMISSIS- di -OMISSIS- e della Commissione medica ospedaliera per analogia di situazioni è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali (Cons. Stato, Sez. II, 15 gennaio 2021, n. 462);
- le valutazioni del -OMISSIS- di -OMISSIS- per le -OMISSIS- di -OMISSIS- non sono contestabili alla luce di difformi conclusioni raggiunte dai sanitari compulsati autonomamente dalla parte; specularmente, il -OMISSIS- non è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che lo inducono a disattendere le diverse conclusioni raggiunte dal consulente medico nominato dalla parte: queste, infatti, impingendo nel merito delle attribuzioni proprie del -OMISSIS-, incidono inammissibilmente nel nucleo vivo delle valutazioni tecnico-discrezionali ad esso riservate dalla legge (Cons. Stato, Sez. IV, 11 gennaio 2021, n. 370);
- ai fini del positivo riconoscimento per il pubblico dipendente della dipendenza di una patologia da causa di servizi non è sufficiente la mera possibile valenza patogenetica del -OMISSIS- prestato, ma si richiede la puntuale -OMISSIS-, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del -OMISSIS- prestato quale fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia (Cons. Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2017, n. 4619; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 14 aprile 2020, n. 3911; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 9 luglio 2020, n. 482; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 4 giugno 2019, n. 3011);
- ai fini del riconoscimento della causa di -OMISSIS- vanno allegati e documentati specifici episodi di -OMISSIS- risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità lamentate, quantomeno sul piano concausale (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 16 luglio 2020, n. 1740; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 2 novembre 2020, n. 695);
- nella nozione di concausa efficiente e determinante di -OMISSIS- possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 8 febbraio 2021, n. 208; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 3 dicembre 2020, n. 5769; T.A.R. Campania, Sez. I, 25 settembre 2020, n. 1196; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 1 luglio 2020, n.7433);
- una normale attività di -OMISSIS- non può essere considerata concausa dell'insorgere di un'infermità a carico del pubblico dipendente, in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità tali da far presumere che, sull'insorgenza o aggravamento dell'infermità, si siano casualmente innestati qualificati e rilevanti elementi riconducibili al -OMISSIS- (Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2017, n. 1076; Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2014, n. 3207).
1.2. Nel caso di specie questo Tribunale con la sentenza -OMISSIS-, pur riconoscendo la natura vessatoria delle condotte contestate all’Amministrazione resistente durante il periodo -OMISSIS-, ha affermato che tali condotte “ sarebbero state un fattore semplicemente aggravante, ma non determinante dell’infermità, nella cui genesi avrebbero viceversa giocato un ruolo preponderante altri fattori (in particolare, le vicissitudini personali e familiari del ricorrente, nonché la tensione conseguente alla sottoposizione a processo penale e per responsabilità erariale) ”.
La medesima sentenza ha inoltre “ escluso che avessero avuto valenza vessatoria:
- le schede valutative redatte dall’Amministrazione con riferimento al -OMISSIS- prestato dal ricorrente negli anni -OMISSIS---OMISSIS- e -OMISSIS---OMISSIS-, nonché la relativa riedizione sostanzialmente immutata nonostante l’intervenuto annullamento giurisdizionale: la questione non rileverebbe agli specifici fini di causa, ma atterrebbe al generale rapporto fra Amministrazione e Giudice Amministrativo;
- il trasferimento dalla -OMISSIS- alla -OMISSIS-: il movimento sarebbe stato conseguente alla perdita dei requisiti necessari per mantenere il -OMISSIS-;
- la riduzione, a decorrere -OMISSIS-, della panoplia dei compiti assegnati al ricorrente nell’ambito della -OMISSIS-: sarebbe, viceversa, stata anomala la precedente ampia libertà di manovra di cui godeva il ricorrente;
- la denuncia -OMISSIS-e l’impugnazione della sentenza di primo grado favorevole al ricorrente: la prima avrebbe costituito una doverosa iniziativa per l’Amministrazione, la seconda avrebbe rappresentato l’espressione di una legittima facoltà processuale”.
Con sentenza -OMISSIS-il Consiglio di Stato - in parziale riforma della richiamata sentenza di questo Tribunale - ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da c.d. mobbing proposta dal ricorrente, concludendo “ che dalla complessiva considerazione dei fatti di causa non si evince né la volontà dell’Amministrazione di vessare, umiliare o, comunque, demansionare il dr. -OMISSIS-, né, prima ancora, l’oggettiva ricorrenza di condotte e scelte datoriali oggettivamente idonee a tali fini ”.
La sentenza del Consiglio di Stato ha ritenuto “ doverosa ex lege” la comunicazione di notizia di reato alla -OMISSIS- competente e, in via consequenziale, ha ritenuto necessario il trasferimento dalla -OMISSIS-, rilevando che il ricorrente, una volta assegnato alla -OMISSIS-, “ non poteva che svolgere le mansioni proprie di questa tipologia di strutture, connotate da una natura intrinsecamente amministrativo-gestionale” .
In definitiva il Consiglio di Stato ha ricondotto le azioni dell’Amministrazione resistente contestate dal ricorrente nell’ambito delle ordinarie modalità di svolgimento del rapporto di -OMISSIS-, escludendo definitivamente il carattere vessatorio delle stesse.
Nella fattispecie in esame pertanto risulta accertato non solo che i fatti di -OMISSIS- descritti dal ricorrente non possono ritenersi causa determinante-preponderante della patologia in questione, ma altresì che tali fatti di -OMISSIS- non possono considerarsi eccezionali, rientrando nella dinamica non patologica delle relazioni lavorative del -OMISSIS- in cui era inserito il dipendente.
Sulla base di tali elementi, il parere espresso in data -OMISSIS-dal -OMISSIS-., secondo cui non sussiste il nesso causalità - “ Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al -OMISSIS-, non dovute a responsabilità del richiedente come è invece oggettivamente riscontrabile nel presente contesto, idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l'infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante ” - non presenta alcun vizio logico.
1.3. Per le medesime ragioni deve ritenersi infondato il secondo motivo con cui il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria in relazione al primo parere del -OMISSIS-..
Come già evidenziato il -OMISSIS-. non ha un onere di puntuale motivazione in ordine al mancato recepimento delle relazioni tecniche di parte prodotte dagli istanti. Va d’altra parte rilevato che la -OMISSIS-di questo Tribunale è stata oggetto di riforma da parte del Consiglio di Stato.
1.4. Per le medesime ragioni è altresì infondato il terzo motivo con cui il ricorrente sostiene che la sussistenza del nesso di causalità sarebbe in re ipsa nella patologia accertata dalla -OMISSIS-: “ sindrome ansioso depressiva reattiva ad un ambiente lavorativo conflittuale ”.
Sul punto è sufficiente il rilievo che in base all’assetto delineato dal d.P.R. n. 461 del 2001 alla -OMISSIS- spetta la -OMISSIS- in ordine alla sussistenza di lesioni o infermità e alle relative conseguenze sull'integrità psico-fisica del lavoratore, mentre al -OMISSIS- di -OMISSIS- delle -OMISSIS- di -OMISSIS- spetta la -OMISSIS- in ordine all'ascrivibilità di dette infermità al rapporto di -OMISSIS- e, quindi, alla configurabilità del nesso causale tra fatto e lesione.
E il parere del -OMISSIS- vincola il datore di lavoro pubblico.
2. Infondato è infine il quarto motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta l’erroneità della valutazione di intempestività della domanda di equo indennizzo.
2.1. In base all’art. 2 del d.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001 la richiesta di indennizzo “ deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di -OMISSIS- dell'infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da quando si è -OMISSIS-ta la menomazione in conseguenza dell’infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di -OMISSIS- ".
Per giurisprudenza costante tale termine ha carattere perentorio (Cons. Stato, Sez. IV, 21 settembre 2018, n. 5482; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 14 maggio 2020, n. 673; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 12 ottobre 2020, n. 352).
Nel caso di specie il ricorrente ha presentato l’istanza di equo indennizzo in data -OMISSIS-, oltre sei mesi dopo il congedo per inidoneità al -OMISSIS-, intervenuto in data-OMISSIS-.
E non par dubbio che alla data del congedo il ricorrente fosse del tutto consapevole della gravità della sua patologia.
3. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
In ragione della peculiarità della fattispecie ed in particolare della successiva riforma della -OMISSIS-di questo Tribunale – favorevole al ricorrente - sussistono le condizioni per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.