Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5736 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 con l'Avv. BOCCUTI DANIELA
parte ricorrente
CONTRO
CP_1, con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
Parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.12.2022 la parte ricorrente conveniva in giudizio 'CP 1 e, premesso che l'Istituto previdenziale con avviso di addebito n. 334 2022 0003210901 000, notificato in data 15.11.2022 e depositato in atti, le chiedeva la restituzione delle somme corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno 2010, non spettanti a causa della del disconoscimento delle giornate agricole asseritamente svolte nel prefato anno, chiedeva la declaratoria dell'insussistenza del diritto dell' CP_1 di ripetere le somme corrisposte.
A fondamento della propria domanda evidenziava l'illegittimità del provvedimento dell' CP_1, sostenendo l'irripetibilità delle somme corrisposte ed eccependo la prescrizione del diritto alla ripetizione della prestazione erogata.
Costituitasi la parte resistente CP_1 domandava il rigetto della domanda promossa per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità del dedotto rapporto in agricoltura, secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo versato in atti, con il favore delle spese di lite.
OOOO
Il ricorso è fondato, e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Trova applicazione, in questo caso, il principio della ragione più liquida ai fini della decisione (da ultimo, si segnala Consiglio di Stato, sentenza 14 dicembre 2022 n. 10970).
Nel caso in esame, infatti, è fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa dell'CP 1.
L'oggetto del ricorso è costituito dall'impugnativa del provvedimento con cui in data 15.11.2022 è stato comunicato dall'CP 1 a parte ricorrente, a seguito dell'accertamento del venir meno dei requisiti per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione, la richiesta di restituzione delle somme erogate per il 2010.
La ricorrente lamenta il superamento del termine prescrizionale decennale previsto per il recupero dell'indebito. Va premesso che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione.
Quanto alla decorrenza del termine decennale, deve tenersi in considerazione anche quanto sostenuto dalla Cassazione (sentenza n.
10828/15), secondo cui "l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento".
Ciò detto, l'istituto ha depositato in atti solo la prova del pagamento della prestazione, avvenuto in data 22.7.2011, ma nessun atto interruttivo del decorso dei termini prescrizionali successivamente a tale data: nello specifico, non ha fornito la prova della notifica della comunicazione di indebito che quale atto interruttivo, riferisce di aver notificato alla parte ricorrente nel corso dell'anno 2021, avendo allegato la cartolina di ritorno dell'asserita raccomandata attraverso cui effettuata la prefata richiesta restitutoria ove illeggibile è il nome dell'accettante ed assente risulta, altresì, l'indicazione della sua qualifica legittimante la ricezione (Cass. n.
28093/2023).
Osserva il giudicante che, quindi, non essendovi prova, agli atti del giudizio, di atti interruttivi del termine di prescrizione con riferimento alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite, il credito vantato dall' CP 1 deve ritenersi prescritto.
Infatti, considerato che il provvedimento con cui l' CP_2 ha chiesto la restituzione degli importi contestati con il presente giudizio è stato comunicato solo il 15 novembre 2022 per pretese creditorie relative al 2010
(con pagamento, come detto, avvenuto nel luglio 2011), tenuto conto dell'assenza di atti interruttivi, va rilevato l'intervenuto decorso della prescrizione decennale riguardo alla pretesa dell'CP_1.
Di conseguenza, va dichiarato che la ricorrente nulla deve all'Ente
convenuto in relazione alla richiesta avanzata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall' CP_1 con avviso di addebito n. 334 2022 0003210901 000 riferito al periodo
01/2010 12/2010, notificato in data 15.11.2022 per un importo totale di
€ 2.659,31;
Condanna l'CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 800,00 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al
15% del compenso integrale, ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, con distrazione.
-Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo Funzionario
addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 04/02/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO