Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1642/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Antonio Corte Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 31.5.2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cosi Saverio, con Parte_1 C.F._1
elezione di domicilio in Via Crescenzio 20, Roma, presso e nello studio del difensore;
appellante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Grisanti Claudio, con elezione di domicilio in Via Petrolini n. 11, Roma, presso e nello studio del difensore;
appellata
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)
Preliminarmente:
Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c.
Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.
In via traversa: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla.
Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., correttamente quantificate secondo parametri forensi D.M. 55/2014, e successive modifiche, minimi inderogabili C. 9815/2023, in favore dello scrivente Avvocato distrattario.
Per Controparte_1
1) In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della sentenza impugnata;
2) Sempre in via preliminare dichiarare l'incompetenza del giudice ordinario in favore di quello tributario;
3) ancora in via preliminare, nel merito: accertare e dichiarare la fondatezza della sentenza impugnata e per l'effetto rigettare l'appello proposto;
4) in via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione e conseguentemente respingersi ogni domanda avanzata nei suoi confronti, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compenso professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Pavia, e pedissequo decreto di fissazione, conveniva , proponendo opposizione Parte_1 Controparte_2 all'estratto ruolo che riportava come dovuta la somma della cartella esattoriale n.
0682005042336401000 e diritti sottesi, ritualmente notificata in data 25 gennaio 2006, contestando
2 l'inesistenza e invalidità delle notificazioni e la decadenza/prescrizione del capitale, delle sanzioni e degli interessi.
Si costituiva chiedendo preliminarmente dichiarare la Controparte_2 competenza del giudice tributario;
nel merito deducendo l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, o comunque respingere il ricorso.
Con sentenza n. 932/24 resa tra le parti in data 28.5.2025 il Tribunale di Pavia definitivamente pronunciando, in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, rigettava l'opposizione; dichiarava inammissibile l'impugnazione dell'estratto a ruolo contenente la cartella esattoriale n. 0682005042336401000; compensava le spese di lite.
Ricordava in particolare il Tribunale che il comma 4-bis all'articolo 12 del Dpr n. 602/1973 sancisce che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, non essendo riconosciuto come un atto di riscossione, dato che non contiene alcuna pretesa esattiva.
Avverso la sentenza proponeva appello prospettando di non aver impugnato Parte_1
l'estratto ruolo, ma la cartella esattoriale notificatale, ed insistendo nelle domande formulate in ricorso introduttivo.
Si costituiva , chiedendo respingere l'impugnazione. Controparte_2
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 29.10.2024 il consigliere istruttore, indicati i termini per le memorie conclusionali, fissava per la rimessione al collegio l'udienza del 21.1.2025, che si teneva con rito cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta.
Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado “OGGETTO: Opposizione a ruoli esattoriali e diritti sottesi” (pag. 1).
Ancora nell'atto di appello si legge “con ricorso ex art. 615 comma 1° cpc … conveniva … proponendo opposizione all'estratto ruolo che riporta come dovuta la somma della cartella esattoriale …” (pag. 1).
Si deve allora evidenziare che, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021), è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo
3 che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio determinato dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cui esistenza dev'essere valutata al momento della pronuncia. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29729 del 26/10/2023 Rv. 669211; id.
Sez. Unite, Sentenza n. 12459 del 7/5/2024, Rv. 671380; id. Sez. Unite, Sentenza n. 26283 del
6/9/2022, Rv. 665660).
La relazione alla legge ricordava “l'enorme proliferazione, negli ultimi anni, di controversie strumentali di impugnazione degli estratti di ruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo … innanzi alle Commissioni Tributarie, ai Giudici di Pace e, più in generale, alla Magistratura ordinaria per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l' si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle Controparte_3 pretese ad esse sottese“, ed affermava che la previsione della non impugnabilità ha ragion d'essere
“considerata la natura dell'estratto di ruolo – che non costituisce un atto di riscossione e non contiene, per sua natura, nessuna pretesa esattiva, né impositiva e non ha una natura direttamente lesiva della sfera patrimoniale del debitore” e rimanendo in ogni caso garantiti “i diritti dei debitori che potranno comunque impugnare il primo atto di riscossione ad essi notificato”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023, ha dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate avverso la norma.
Nel caso in esame il debitore ricorrente non dimostrava la sussistenza di alcun interesse ad agire, per come delineato nella menzionata disposizione, dunque l'esigenza di tutela anticipata che sola giustificherebbe il superamento dei limiti normativamente fissati.
S'impongono quindi la reiezione dell'impugnazione con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri indicati in DM 55/14 e ss., nei valori medi per lo scaglione azionato (€ 51.000) per le fasi di introduzione studio e decisione, minimi per la fase di trattazione, esauritasi in una sola udienza.
Deve inoltre disporsi la condanna dell'appellante al pagamento in favore della parte appellata di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
In base a tale norma il giudice, “in ogni caso”, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91
c.p.c., “anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
4 Nel caso in questione, infatti, è possibile rilevare:
a) una totale soccombenza della parte, non soltanto in considerazione dell'esito finale della lite ma anche nella prospettiva della responsabilità nell'avere instaurato un giudizio proponendo un atto d'appello macroscopicamente infondato;
b) la temerarietà dell'iniziativa processuale, riconducibile alla mala fede della parte -da intendersi come consapevolezza dell'infondatezza del ricorso al giudice- ravvisabile nell'aver omesso quella diligenza, prudenza e perizia minime che avrebbero consentito all'appellante di avvertire l'infondatezza delle proprie pretese, tanto più alla luce della chiara motivazione espressa dal
Giudice di primo grado, e la conclamata strumentalità dell'atto di appello configurante un'ipotesi di impiego pretestuoso -e quindi di abuso- del diritto d'impugnazione.
Ai fini della condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c., costituisce abuso del diritto all'impugnazione, integrante "colpa grave", la proposizione di un appello basato su motivi manifestamente infondati, giacché ripetitivi di quanto già confutato dal giudice di primo grado, ovvero su censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto e dovuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitarne il gravame (Cass. n. 24546/2014), o, comunque, su censure non rapportate all'effettivo contenuto della sentenza impugnata.
Nella proposizione di un'impugnazione, per identificare l'elemento soggettivo che l'art. 96 terzo comma richiede, occorre infatti parametrare il contenuto dell'atto impugnativo con il contenuto del provvedimento impugnato: una riproposizione pedissequa di quanto era già stato sottoposto al giudice che lo ha emesso e che non si rapporta in modo specifico alle risposte di confutazione che il giudice ha fornito per opporre specifiche obiezioni a tali risposte, che non consistano esclusivamente nella ripetizione di quanto gli era stato addotto, già di per sé ha natura abusiva imperniata sulla mala fede, in quanto non tiene conto del fatto che l'impugnazione deve avere per oggetto il provvedimento impugnato e non può pretermetterlo. In tali casi l'impugnazione integra un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, risultando piegato a fini dilatori e destinato, così, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti, donde la necessità di sanzionare tale contegno ai sensi della norma suddetta (Corte cost. n. 152 del 2016; Cass. n. 19285/2016);
c) l'effettiva esistenza di un pregiudizio quale conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente.
Con riferimento poi al quantum della condanna, il legislatore impone il ricorso alla determinazione di una somma “equitativamente determinata”, affidando al giudice il compito di commisurare quel danno la cui effettiva esistenza possa ritenersi ordinariamente quale conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente, senza fissare alcun limite quantitativo, né
5 massimo né minimo, così che la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. ord. n. 21570/2012).
Sulla base di tali criteri, è sicuramente possibile fare riferimento al pregiudizio -ricavabile per presunzioni e secondo nozioni di comune esperienza- che la parte vittoriosa ha subito di per sé, per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario, attivandosi e impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, per le consultazioni con il difensore, per la valutazione della linea difensiva etc., attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate in alcun modo, sul piano strettamente tecnico, dalla pronuncia di condanna alla rifusione delle spese giudiziali, relative al solo rimborso degli oneri economici assunti o sostenuti per la difesa tecnica, spese giudiziali a cui può in ogni caso farsi riferimento per la liquidazione del danno.
E' inoltre possibile far riferimento al principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo, affermato dall'art. 111, secondo comma, Cost. e alla l. 24 marzo 2001, n. 89, secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali che rendano necessarie prolungate attività processuali, oltre a danni patrimoniali, cagionano ex se anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (in questi termini, Cass. n. 24645/2007).
Considerata la natura di eclatante infondatezza che connota il gravame e tenuto conto altresì dell'evidente scopo defatigatorio, si stima equo determinare il quantum della sanzione da irrogare agli appellanti, secondo i criteri indicati dalla Suprema Corte (Cass. n. 3311/2017), in € 4.234,50 pari alla metà delle spese liquidate per la presente fase.
Deve infine dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza n. 932/2024, resa tra le parti in data
28.5.2025 dal Tribunale di Pavia
- condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 [...]
, che liquida per compensi defensionali in € 8.469,00, oltre spese generali Controparte_2
15%, IVA e cpa, ed al pagamento di ulteriore somma di € 4.234,50, ex art. 96 comma 3° c.p.c..
6 - condanna altresì parte appellante al pagamento in favore della Parte_1 CP_4 della somma di € 1.000,00.
[...]
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 28/1/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio Corte Laura Sara Tragni
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