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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 10/10/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 17/07/2025, da:
(cf. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Claudio Ghislanzoni (C.F: – Fax 031.3307469 – PEC: CodiceFiscale_2
del foro di Como ed elettivamente domiciliato presso lo Email_1 studio di quest'ultimo, in Como (22100), via Briantea n.7
(c.f. ( ), nata a [...] il [...], del foro di CP_1 C.F._3
Verbania, residente a [...], la quale agisce in proprio, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Meina (NO) via Felice
Cavallotti n. 6 (tel. 0322/65708 – PEC: Email_2
RICORRENTI
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia l'On. Tribunale adito
-dichiarare la separazione personale tra i coniugi
-pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile di Varese di procedere alla annotazione della sentenza di divorzio;
• dichiarare compensate le spese legali.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 17/07/2025, e , chiedevano con Parte_1 CP_1 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Varese in data 25/08/2012.
Le parti hanno, inoltre, richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt 70 e 71 cpc
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Ai sensi dell'art 191 c.c dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° co, cpc dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3, n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n.
898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc.
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente decidendo,
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e , uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio in Varese il 25/08/2012
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa Barco
Così deciso in Verbania il 07/10/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco