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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/09/2025, n. 8824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8824 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 9.09.2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel successivo termine di trenta giorni, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26909/2024 RG promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni De Francesco Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in Viale delle
Milizie n. 108 in virtù di procura rilasciata su foglio separato
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Raffaella Piergentili in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio
37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
Cesare Beccaria 29
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso, iscritto a ruolo il 12.07.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto accertamento tecnico preventivo n. 35896 del 2023 per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1, L. 18/80 e che il consulente tecnico nominato all'uopo non riscontrava la sussistenza dei relativi requisiti sanitari, ha convenuto in giudizio l' , contestando le conclusioni CP_2
della relazione peritale e chiedendo l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto della domanda per sua CP_2
infondatezza.
Istruita mediante espletamento di consulenza medica, all'udienza del 9
settembre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione mediante deposito di motivazione contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
II. Il ricorso è fondato e deve essere accolto conformemente alle valutazioni espresse dal consulente tecnico nella perizia espletata nella presente fase di opposizione.
In particolare il Dott. ha rilevato che il complesso patologico Persona_2
in cui versa la ricorrente è di entità tale da consentire il riconoscimento delle condizioni medico legali ex art. 1 della Legge 18/80 per la concessione del diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla visita di revisione effettuata presso il Centro Medico Legale del 15/06/2023, determinando CP_2
le patologie in diagnosi un'incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita,
ossia quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età.
2 Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento nei termini sopra esposti.
La domanda di condanna al pagamento della prestazione, in coerenza con quanto sostenuto dall' nella propria memoria, non è al contrario CP_2
ammissibile in quanto il procedimento contenzioso conseguente all'ATP, così
come lo stesso Accertamento Tecnico Preventivo, concerne esclusivamente il requisito sanitario (ex plurimis si richiama Cass. n. 9876/2019 del 9.4.2019,
che ha avallato l'orientamento espresso con le precedenti sentenze n.
6010/2014, n. 6084/14, n. 8533/2015, n. 27010/2018, secondo le quali il procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere: la pronuncia resa per legge è dunque "destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti,
per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa).
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dell'esito negativo della fase di accertamento tecnico preventivo, per disporre la compensazione per metà
delle spese di lite relative ad entrambe le fasi.
L' deve essere condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della CP_2
residua metà, che si liquida come da dispositivo sulla base dei parametri di cui
3 al D.M. 147/2022. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in via definitiva in capo all' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 26909/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza in capo ad
[...]
delle condizioni sanitarie per usufruire dell'indennità di Parte_1
accompagnamento ex legge 18/1980 a far data dal 15.06.2023;
-compensa per ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento, in favore CP_2
della parte ricorrente, del residuo ½, che liquida in € 1428,00, oltre IVA, CPA
e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Manda alla cancelleria di comunicare alle parti la presente sentenza.
Roma lì 9 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 9.09.2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel successivo termine di trenta giorni, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26909/2024 RG promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni De Francesco Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in Viale delle
Milizie n. 108 in virtù di procura rilasciata su foglio separato
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Raffaella Piergentili in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio
37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
Cesare Beccaria 29
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso, iscritto a ruolo il 12.07.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto accertamento tecnico preventivo n. 35896 del 2023 per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1, L. 18/80 e che il consulente tecnico nominato all'uopo non riscontrava la sussistenza dei relativi requisiti sanitari, ha convenuto in giudizio l' , contestando le conclusioni CP_2
della relazione peritale e chiedendo l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto della domanda per sua CP_2
infondatezza.
Istruita mediante espletamento di consulenza medica, all'udienza del 9
settembre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione mediante deposito di motivazione contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
II. Il ricorso è fondato e deve essere accolto conformemente alle valutazioni espresse dal consulente tecnico nella perizia espletata nella presente fase di opposizione.
In particolare il Dott. ha rilevato che il complesso patologico Persona_2
in cui versa la ricorrente è di entità tale da consentire il riconoscimento delle condizioni medico legali ex art. 1 della Legge 18/80 per la concessione del diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla visita di revisione effettuata presso il Centro Medico Legale del 15/06/2023, determinando CP_2
le patologie in diagnosi un'incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita,
ossia quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età.
2 Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento nei termini sopra esposti.
La domanda di condanna al pagamento della prestazione, in coerenza con quanto sostenuto dall' nella propria memoria, non è al contrario CP_2
ammissibile in quanto il procedimento contenzioso conseguente all'ATP, così
come lo stesso Accertamento Tecnico Preventivo, concerne esclusivamente il requisito sanitario (ex plurimis si richiama Cass. n. 9876/2019 del 9.4.2019,
che ha avallato l'orientamento espresso con le precedenti sentenze n.
6010/2014, n. 6084/14, n. 8533/2015, n. 27010/2018, secondo le quali il procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere: la pronuncia resa per legge è dunque "destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti,
per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa).
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dell'esito negativo della fase di accertamento tecnico preventivo, per disporre la compensazione per metà
delle spese di lite relative ad entrambe le fasi.
L' deve essere condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della CP_2
residua metà, che si liquida come da dispositivo sulla base dei parametri di cui
3 al D.M. 147/2022. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in via definitiva in capo all' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 26909/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza in capo ad
[...]
delle condizioni sanitarie per usufruire dell'indennità di Parte_1
accompagnamento ex legge 18/1980 a far data dal 15.06.2023;
-compensa per ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento, in favore CP_2
della parte ricorrente, del residuo ½, che liquida in € 1428,00, oltre IVA, CPA
e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Manda alla cancelleria di comunicare alle parti la presente sentenza.
Roma lì 9 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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