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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 5180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5180 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8050/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8050/2023
All'udienza del 01 dicembre 2025 tenuta dal GOT dott. US NI, visto 1'art. 127, comma 3, C.P.C. così come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 n.
149, secondo cui "Ii giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis
e 127-ter, che l'udienza …sia sostituita dal deposito di note scritte";
visto il provvedimento con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
rammentato che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., "il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note";
IL GOT
All'esito, provvede alla decisione ex art. 127ter cpc come di seguito :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa US NI, Giudice Onorario della III Sezione civile del Tribunale di
Palermo, in composizione OC , ha pronunciato la seguente
SENTENZA pagina 1 di 9 nel procedimento civile N. 8050 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 tra
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Palermo, Via Galileo Galilei n. 38 presso lo studio dell'avv. Aldo Mancia (C.F.:
pec: fax: 0918772212) giusta procura C.F._2 Email_1 speciale rilasciata in atti
Ricorrente
Contro
on sede legale in Roma, viale Europa n. 190 (C.F. P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Farana (C.F. ) giusta procura C.F._3
alle liti in di Roma del 22 maggio 2023, rep. n. 55418, raccolta n. 16104, Controparte_2 che si allega in copia (doc. 1) elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale di Palermo, sito in via Epicarmo n.
3. e-mail (fax Email_2 Email_3
091/6622189).
Resistente
avente ad oggetto: “Contratti e obbligazioni varie”;
P. Q. M.
Il Tribunale di Palermo, terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) Rigetta il ricorso ex art. ex art. 281 decies c.p.c., proposto da Parte_1
nei confronti di;
[...] Controparte_1
2) Compensa fra le parti le spese di lite.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELA DECISIONE
Con ricorso ex art. ex art. 281 decies c.p.c., il sig. , conveniva in Parte_1 giudizio chiedendo di : “ accertare e dichiarare che il Sig. Controparte_1 Parte_1 ha diritto al pagamento del rimborso previsto dal BFP in oggetto emesso il 11.08.1989 per
[...] tutto il periodo dal 1° al 30° anno secondo i rendimenti stampati su retro del buono stesso;
- per
l'effetto condannare il al pagamento della somma di € 83.280,92, oltre interessi Controparte_1 dalla data della sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo”.
A sostegno di tali richieste allegava di avere in data 11.08.1989, presso l'ufficio postale territoriale di RA SO, sottoscritto con un buono fruttifero della Controparte_1 serie, allora esistente, PO , che veniva conseguentemente emesso in favore dell'odierno ricorrente e della moglie, Sig.ra per un ammontare originario di Lire Persona_1
5.000.000 (lire cinquemilioni); che sul retro di tale buono venivano stampati i rendimenti previsti, che il titolo avrebbe maturato con il trascorrere del tempo e precisamente incrementi del 9% per i primi tre anni, del 11% dal 4° al 8° anno dall'emissione, del 13% dal 9° al 15° anno dall'emissione e del 15% dal 16° al 20° anno e poi ulteriori rivalutazioni bimestrali pari a
Lire 1.777.400 dal 21° anno fino al 30° anno dall'emissione del buono, rendimenti per i quali il
Sig. e la moglie decidevano di investire il loro denaro;
che successivamente, i Pt_1 rendimenti previsti per i primi 20 anni venivano modificati in seguito all' equiparamento del buono alla nuova serie QP, con apposizione di timbro, sopra il precedente, sul retro del buono;
che giacché il BFP oggetto di causa era stato emesso dopo l'emanazione del D.M.
1986, non aveva correttamente aggiornato il BFP per quanto riguarda gli Controparte_1
interessi spettanti dal 21° al 30° anno e che, la mancata modificazione limitatamente a tale periodo, aveva generato un ragionevole affidamento in ordine alla spettanza degli interessi stessi;
che, pertanto, alla scadenza del 30° anno il buono aveva maturato la complessiva somma di € 83.280,92, così specificata : € 28.203,89, per i rendimenti previsti fino al 20° anno;
ed € 55.077,03 per i rendimenti previsti dal 21° al 30° anno, giusto clausola riconosciuta dal buono ed inserita sotto la tabella dei rendimenti, che prevede un aumento di Lire 1.777.400
(pari ad € 917,95 ) per ogni bimestre dal 21°-30° ; che in data 17.08.2020, si presentava all'ufficio postale per chiedere il rimborso dell'intera somma maturata dal buono in questione, ma l'addetto allo sportello conteggiava tale rimborso, esibendone una ricevuta in soli € 28.203,89, calcolata in virtù dei soli rendimenti previsti fino al 20° anno, rifiutandosi di pagina 3 di 9 riconoscere quelli stampati sul buono e relativi al periodo 21°- 30° anno;
che, seppure diffidata a mezzo lettera raccomandata, l'odierna resistente rimaneva silente alla richiesta.
Si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la domanda di Controparte_1 parte ricorrente evidenziando : che i buoni postali fruttiferi sono titoli emessi dalla Cassa
Depositi e Prestiti e collocati sul mercato da (e prima di essa dal Controparte_1
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni) attraverso i propri Uffici;
che la normativa che regola i diversi aspetti dei buoni postali fruttiferi, quali ad esempio le variazioni dei saggi d'interesse (in aumento e in diminuzione dovute all'opportunità di adeguare i tassi all'andamento dei mercati finanziari) oppure quella relativa alla prescrizione è stabilita con appositi Decreti Ministeriali;
che i Buoni postali non sono annoverabili fra i “titoli di credito” ma fra i titoli del debito pubblico, seppure con caratteristiche particolari (quali, ad es.
l'insequestrabilità, se non penale, l'impignorabilità etc. ); che i buoni postali fruttiferi, inoltre, non avendo natura di titoli di credito astratti, hanno la natura di documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. e, pertanto, non hanno il requisito della letteralità e sottostanno alle norme imperative cogenti ed inderogabili che li disciplinano anche in difetto di espresso richiamo nei documenti cartacei, sostituendosi le norme imperative di diritto ex art. 1399 e 1418 c.c. alle eventuali contrastanti pattuizioni contenute nelle indicazioni stampigliate nei buoni stessi ( cfr. sul punto Cass. 16.12.2005 n. 27809, Tribunale di Venezia sent. 838 del 7/04/2003 art. 1399); che l'art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973 e del D.M. 13/06/1986 che hanno modificato il tasso d'interesse in misura inferiore a quelli previsti per tutti i titoli precedenti alla nuova serie “Q”; che i BFP oggetto di causa sono buoni della serie “Q/P” e come tali sono a tutti gli effetti riconducibili alla nuova serie ordinaria “Q” e che gli stessi sono stati correttamente aggiornati secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D.M. 13.06.1986 utilizzando il vecchio modulo cartaceo della serie “P”; che la corretta apposizione dei timbri e della indicazione
“Q/P” non poteva generare alcun legittimo affidamento e che comunque non vi era alcun obbligo di informazione in capo alla resistente in quanto la pubblicazione in G.U. è condizione sufficiente a rendere noto il D.M. 13.06.1986.
* * * *
Ciò posto la controversia riguarda la quantificazione degli interessi spettanti dal 21° al 30° anno dei BFP: e cioè se tale quantificazione, concernente i titoli della serie “Q/P”, debba pagina 4 di 9 essere condotta sulla base di quella parte dell'impressione a stampa relativa ai vecchi titoli della serie “P”, ovvero sulla base del D.M. 13 giugno 1986 relativo ai buoni della serie “Q”.
Preliminarmente occorre delineare il quadro normativo entro il quale ricondurre la fattispecie.
L'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 (c.d. Codice postale), modificato con la L. n. 588/1974, disciplina le variazioni dei tassi d'interesse applicati ai buoni postali, riconosce all'ente emittente la possibilità di variare i tassi di rendimento mediante Decreto Ministeriale, consente l'applicabilità delle modifiche sopravvenute anche ai buoni già collocati, prevedendo che la tabella posta sul retro degli stessi ed indicante il rendimento venga integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.
Tale previsione, invero, effettua un bilanciamento tra esigenze di contenimento della spesa pubblica e tutela del risparmiatore: “la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali, consentita dalla disposizione in esame, riflettesse un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività statuale, implicava appunto la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione dei mercati” (Corte Cost., sentenza n. 26/2020).
In forza della sopracitata norma, il Ministero del Tesoro ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
148 del 28/06/1986 il Decreto contenente la modifica dei tassi d'interesse di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta dalla lettera “Q”, dunque anche i buoni postali oggetto di causa, che appartengono alla serie “Q/P”.
Più precisamente, l'art. 4 del richiamato D.M. prevede: “1. Con effetto dal 1 luglio 1986, è stata istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta alla lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”.
L'art. 5 altresì prevede: “1. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuove serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal pagina 5 di 9 Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1 luglio 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.
Infine, l'art. 6 ha aggiunto: “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q”… maturato alla data del 1 gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie “Q”.
2. Per i buoni della serie “P” emessi dal 1 gennaio 1986 al 30 giugno
1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1 luglio 1987 si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data.
3. I buoni di cui al comma 1 del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1 marzo 1987 e quelli di cui al comma 2, a decorrere dal 1 settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto.
4. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni”.
Chiarito il quadro normativo, la causa ruota intorno alla questione se ai BFP acquistati dopo l'emanazione del D.M. 13/06/1986 possano applicarsi i medesimi principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità elaborati su fattispecie riguardanti buoni emessi prima del già menzionato decreto ministeriale.
Il tema infatti è stato oggetto della recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 122 del
04/01/2023 riguardante, come nel caso di specie, BFP acquistati dopo l'emanazione del D.M.
13/06/1986.
Innanzitutto, la Cassazione conferma che i BFP devono qualificarsi come titoli di legittimazione, così come enunciato dalla Sezioni Unite 2007 e poi ribadito nella pronuncia
3963/2019: “i buoni postali fruttiferi non hanno natura 'di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c.,”. e “La più recente pronuncia in esame si colloca in continuità con la giurisprudenza precedente, in particolare per quanto attiene al carattere negoziale del rapporto che si instaura tra le parti. Anche con riguardo alla qualificazione dei buoni postali fruttiferi quali documenti di legittimazione la seconda sentenza delle Sezioni Unite ha ribadito il contenuto della prima, ritenendo altresì che tale qualificazione “ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni pagina 6 di 9 postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ad externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c. Una simile ricostruzione, con cui la presente decisione si intende dara continuità, è chiaramente incompatibilità con l'applicazione della disciplina dei consumatori.”
La Cassazione n. 122/2023 precisa inoltre: “Nel richiamare la decisione del 2007, di cui si è poc'anzi fatta menzione, quella del 2019 ha osservato che “le Sezioni Unite non hanno fatto affermato… la prevalenza di ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e… anzi hanno esplicitamente negato, a fronte dell'inequivoco dato testuale dell'art. 173 codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblicazione amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo”.
Nel caso di specie, così come nella fattispecie sottesa nella decisione n. 122/2023, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato – per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di nuovi – reca l'apposizione della serie effettiva, ossia serie “Q/P”, tale da richiamare la normativa ad essa applicabile, e sul retro un timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente, in conformità con l'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986: secondo cui: “Sono a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello
Stato, i buoni della precedente serie “P” emessa dal 1 luglio 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.
Quanto alla doglianza mossa dal ricorrente in ordine al legittimo affidamento, la stessa
Cassazione ha altresì chiarito che la mancata modifica non poteva generare legittimo affidamento: “l'esigenza di tutela dell'affidamento, incolpevole beninteso, certamente riscontrabile in ipotesi di buoni all'appartenenti ad una determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che avesse modificato la disciplina degli interessi, qualora pagina 7 di 9 detti buoni non manifestassero alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile, non ha nulla a che spartire con il diverso caso in cui, in adesione allo stesso precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato – per il solo fatto che il non avesse ancora stampato di nuovi - recasse l'apposizione sul retro della CP_3
serie effettiva, nella specie “Q/P”, tale da richiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso un timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente”.
In conclusione, in continuità con le ordinanze rese dalla Suprema Corte (n. 4384 del
10/02/2022 e nn. 4748, 4751 e 4763 del 14/02/2022:“la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista i buoni della serie “Q”, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie “Q/P”, con la disciplina prevista per i buoni della serie “P”, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362
c.c. giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie “Q”, si applica anche alla serie
“Q/P”, di modo che sul documento viene apposta la sigla “Q/P”, ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie “P” è palesemente esclusa. Il che è tanto più vero alla luce dell'art. 1342 c.c., comma 1, il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili – e che siano incompatibili in re ipsa, visto che il D.M. ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti – con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (Cass. n. 4751/2022)”.
Di recente Cassazione civile sez. I, 26/07/2023, n.22619 ha statuito che nel caso di questi buoni opera comunque una integrazione suppletiva per il decennio non contemplato, che comporta l'applicazione dei tassi del decreto ministeriale: In tema di buoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie "P" per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in pagina 8 di 9 presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie "P", in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo. Cont Nel caso di specie, il contiene espressamente l'indicazione “Q/P” sulla faccia anteriore e a tergo nonché una timbratura apposta rispetto alla tabella originaria che reca invece i tassi della serie “Q/P” dal primo al ventesimo anno, apparendo quindi chiara la volontà di superare le indicazioni dei tassi di interesse stampate per i buoni della serie “P”.
In conclusione, i buoni fruttiferi di cui è causa per il decennio compreso nell'arco temporale tra il 21° e il 30° anno devono essere rimborsati ai tassi stabiliti dal D.M. 13/06/1986.
Il ricorso pertanto va , pertanto, rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio vanno compensante, in quanto i chiarimenti offerti dalla giurisprudenza di legittimità sono intervenuti nel corso del giudizio.
Palermo , 22 dicembre 2025
Il G.O.T.
US NI
pagina 9 di 9