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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4729/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4729/2024
Oggi 13.03.2025 ad ore 12.55 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. CASTELLANI CECILIA Parte_1
MARIA ( ) VIA BORGONUOVO, 7/9 20121 MILANO;
C.F._1
Per 'avv. GELPI VITTORIO e l'avv. GELPI ANNA Parte_2
( ); ( oggi C.F._2 Controparte_1 C.F._3
sostituito dall'avv. Carlo Montecchi
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 30.01.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4729/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._4
rappresentato e difeso dall'avvocato VENTURA GIOVANNINA, nonché dall'avvocato
CASTELLANI CECILIA MARIA ( ) VIA BORGONUOVO, 7/9 C.F._1
20121 MILANO;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 P.IVA_1
dall'avvocato GELPI VITTORIO nonché dall'avvocato GELPI ANNA
( ) ; ; C.F._2 Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza del 30.01.2025, le parti concludevano come da verbale di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni Parte_2 patiti a seguito del sinistro occorsole in data 23.03.2022 allorché si trovava presso la struttura dell' al fine di ritirare dei referti medici attinenti a visite specialistiche Parte_2 precedentemente effettuate.
pagina 2 di 6 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio che concludeva nel Parte_2 merito per il rigetto della domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e in diritto.
All'udienza dell'11.06.2024, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie orali formulate dalle parti.
All'esito dell'istruttoria orale, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice invitava le parti a conciliare la lite.
All'udienza del 30.01.2025, parte ricorrente insisteva affinchè il Giudice disponesse giuramento suppletorio ex art. 240 c.p.c.; il Giudice, ritenuti assenti i presupposti di legge per deferire giuramento suppletorio, invitava le parti a precisare le conclusioni: parte ricorrente precisava come da atto introduttivo e parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta. Il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 13.03.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 13.03.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda di parte ricorrente è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito indicate.
Parte ricorrente svolge in giudizio un'azione risarcitoria nei confronti del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. Nell'atto introduttivo, la ricorrente ha dedotto che il giorno 23.03.2022, si trovava presso l'Ospedale convenuto, in particolare nell'area di accettazione, per ritirare i referti relativi a precedenti esami clinici effettuati;
dopo aver ritirato il ticket, la ricorrente si sedeva nella sala d'attesa, in seconda fila, negli appositi seggiolini, allorché, giunto il suo turno, si alzava dal seggiolino - al fine di percorrere il corridoio per raggiungere l'ascensore che l'avrebbe condotta al piano -2 dove si trovava lo sportello di accettazione - e avvertiva improvvisamente un intralcio all'altezza delle tibie e inciampava su una barra di ferro nera cadendo in avanti;
a seguito dell'impatto, la ricorrente veniva soccorsa dai sanitari della stessa struttura e, sottoposta agli accertamenti del caso, le veniva diagnosticata frattura scomposta pluriframmentaria epifisi distale radio bilaterale.
La ricorrente, attribuendo l'esclusiva responsabilità del sinistro al custode degli spazi in cui è avvenuta la caduta, conveniva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i Parte_2 danni patiti.
Il convenuto resiste chiedendo il rigetto della domanda, vista l'insussistenza del nesso di causa e la ricorrenza di un comportamento negligente tenuto dalla ricorrente.
Orbene, la fattispecie prospettata da parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio è da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia.
In relazione alla responsabilità per cose in custodia occorre premettere che secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, cui si reputa di aderire, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto
(da ultimo, Cass., ord. n. 22684/2013).
pagina 3 di 6 Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384).
Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, precisamente, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
(Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (vedi Cass. n.
8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass. n. 11227/2008).
Secondo l'orientamento della Suprema Corte che si condivide, la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n.
2660/2013).
Qualora, dunque, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass., sent. n. 6306/2013).
Orbene se, in applicazione dell'art. 2051 c.c., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, e in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie deve ritenersi sussistente il rapporto di custodia tra le sedute della sala d'attesa teatro del sinistro e il convenuto, peraltro non oggetto di contestazione tra le parti in causa. Altresì risulta pacifico che la ricorrente si trovasse nel luogo di verificazione del sinistro, che ivi sia caduta e che la sala d'attesa, avuto particolare riguardo alle sedute, si presentasse nelle condizioni allegate e descritte da parte ricorrente.
Sul punto, le fotografie prodotte sub doc. 1 da parte ricorrente, che ritraggono lo stato dei luoghi al momento di verificazione del sinistro, sono state oggetto di disamina e conferma da parte del teste sig.
e dell'Amministratore delegato dell'Ospedale convenuto, sig. cui Testimone_1 Persona_1 era stato deferito l'interrogatorio formale (cfr. verbale d'udienza dell'8.01.2025). pagina 4 di 6 Tuttavia, i testi escussi nulla hanno potuto riferire in ordine alla dinamica del sinistro in quanto non presenti al momento della caduta di parte ricorrente, così come nulla sul punto ha potuto riferire l'AD dell'Ospedale. In particolare, il sig. – marito della ricorrente – ha dichiarato che: “Non Testimone_1 ero presente al momento dell'incidente, io stavo parcheggiando l'auto. Quando entrai nell'sala accettazione vidi che mia moglie era già a terra. Mia moglie era dolorante, alcuni presenti mi dissero che mia moglie era inciampata urtando contro una delle barre poste tra una sedia e l'altra. Prendo visione delle foto prodotte da parte attrice e confermo che raffigurano la sala di accettazione dell'ospedale nella quale si verificò l'incidente.”; la sig.ra – sorella della ricorrente – Testimone_2 ha dichiarato che: “Non ero presente al momento dell'incidente, parlai telefonicamente con mio cognato e poi con mia sorella poco dopo che l'incidente si era verificato. Mio cognato mi riferì che mia sorella era caduta. Mi ha detto che mia sorella stava aspettando per andare all'accettazione, quando chiamarono il suo numero mia sorella si alzò e non vide la barra, non segnalata, posta tra le due sedie cadendo in avanti. Io non ero entrata nella sala accettazioni in cui si verificò l'incidente.”; il sig. – AD dell'Ospedale convenuto – ha dichiarato che: “Non ero presente al Persona_1 momento dell'incidente e quindi nulla so sulla dinamica dello stesso. Prendo visione delle foto prodotte da parte attrice e confermo che raffigurano lo stato della sala accettazione principale. Alcune sedie dell'area erano state rimosse per poter rispettare la normativa sul distanziamento in periodo
Covid. Circa le strisce adesive sulle barre di ferro poste tra le sedie posso solo dire quanto risulta dalle foto che mi sono state mostrate.” (cfr. verbale d'udienza dell'8.01.2025).
Dalle risultanze istruttorie emerge, dunque, che l'evento lesivo si sia concretamente verificato a causa di un comportamento negligente tenuto da parte ricorrente, la quale avrebbe ben potuto avvedersi della imponente barra nera e, più in generale, delle condizioni dei luoghi che le avrebbero consentito di prevedere l'evento lesivo in concreto verificatosi, tenuto conto dell'assenza di una qualsivoglia pericolosità intrinseca della res che ha cagionato la caduta: normali sedute da sala d'attesa, il cui spazio vuoto tra un seggiolino e l'altro per questioni di contenimento del contagio da Covid19 era percepibile dal quisque de populo con il minimo di diligenza richiesto per lo svolgimento di qualsiasi attività quotidiana. Infatti, lo spessore e il colore nero della barra metallica sulla quale poggiavano i sediolini e nella quale è inciampata la ricorrente rendevano la struttura, asserita causa d'inciampo, ben più che visibile anche per il contrasto tra la barra nera e il pavimento beige della sala d'attesa (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente). Inoltre, il fatto che parte convenuta abbia provveduto a mettere delle strisce “di pericolo” gialle e nere solo su un pezzetto della barra nera (e non in ogni pezzo della barra nera “libero”) a nulla rileva né in punto di riconoscimento dell'oggettiva pericolosità di tale barra né tantomeno in punto di inadeguata manutenzione della struttura. A ben vedere, tale accorgimento c'era e che fosse presente solo in punto piuttosto che in un altro non induce a ritenere provato alcunché in merito all'asserita responsabilità del convenuto. Detto altrimenti, il nastro adesivo di segnalazione di pericolo avrebbe potuto anche non esserci perché la barra nera ben avrebbe potuto essere vista in tutta la sua integralità da chiunque vi si fosse imbattuto. Eventualmente, potrebbe desumersi che tale nastro adesivo fosse stato posto sulla barra nel punto esatto dove mancava, per ragioni di contenimento della pandemia da
Covid-19, il seggiolino asportato, al fine di evitare che qualcuno vi si sedesse comunque direttamente sulla barra. Oltretutto, parte ricorrente non ha provato il punto esatto della caduta, intesa come pezzo della barra nera in cui sia inciampata: se quello in cui si trovava il nastro di segnalazione del pericolo oppure no (sul punto genericamente allega: “ritirato il ticket dalla macchinetta erogatrice, la sig.ra
pagina 5 di 6 si è così seduta sui seggiolini posizionati nella sala d'attesa, in seconda fila, in attesa Parte_1 dell'uscita del suo numero sul tabellone.” cfr. pag. 2 atto introduttivo).
Le predette risultanze costituiscono, dunque, circostanza idonea ad interrompere del tutto il nesso tra causa del danno ed evento dannoso, risultando il sinistro ascrivibile a colpa esclusiva della parte ricorrente per non aver tenuto una condotta dotata del minimo grado di diligenza esigibile da chiunque nel dispiegarsi delle attività quotidiane.
Le predette circostanze richiedevano, dunque, in capo alla ricorrente un onere di attenzione, diligenza e di prudenza adeguati allo stato dei luoghi, tenuto conto peraltro ad abudantiam che parte ricorrente conosceva lo stato dei luoghi per aver, nel proprio atto introduttivo, affermato che “a fronte di un persistente dolore al piede, nei primi mesi dell'anno 2022 la sig.ra si è sottoposta ad una Parte_1 serie di esami clinici presso l'Ospedale Ortopedico IRCCS Galeazzi” (cfr. pag. 2 ricorso).
Gli elementi sopra indicati appaiono idonei ad escludere la responsabilità dell' Parte_2 anche sotto il profilo dell'art. 2043 c.c., atteso che il nesso eziologico è presupposto indefettibile altresì della fattispecie aquiliana e non vi è neppure alcuna prova dell'elemento soggettivo doloso o colposo.
Alla luce delle argomentazioni che precedono appare irrilevante la reiterata richiesta di parte ricorrente sul deferimento del giuramento suppletorio, sulla quale peraltro questo Giudice si è pronunciato con rigetto all'udienza del 30.01.2025.
3. Consegue alla soccombenza, la condanna della ricorrente a rifondere al convenuto la metà delle spese processuali, sussistendo giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta, con compensazione tra le parti della rimanente metà.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande e le istanze proposte da nei confronti del Parte_1 convenuto Parte_2
- condanna la ricorrente a rifondere al convenuto la metà delle spese processuali che, in tale proporzione, liquida in euro 2.474,00 per onorario di avvocato, oltre a spese forfettarie nella misura del
15%, oltre C.P.A. ed I.V.A., dichiarandole compensate tra le parti per la residua metà.
La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 13.03.2025
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4729/2024
Oggi 13.03.2025 ad ore 12.55 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. CASTELLANI CECILIA Parte_1
MARIA ( ) VIA BORGONUOVO, 7/9 20121 MILANO;
C.F._1
Per 'avv. GELPI VITTORIO e l'avv. GELPI ANNA Parte_2
( ); ( oggi C.F._2 Controparte_1 C.F._3
sostituito dall'avv. Carlo Montecchi
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 30.01.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4729/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._4
rappresentato e difeso dall'avvocato VENTURA GIOVANNINA, nonché dall'avvocato
CASTELLANI CECILIA MARIA ( ) VIA BORGONUOVO, 7/9 C.F._1
20121 MILANO;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 P.IVA_1
dall'avvocato GELPI VITTORIO nonché dall'avvocato GELPI ANNA
( ) ; ; C.F._2 Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza del 30.01.2025, le parti concludevano come da verbale di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni Parte_2 patiti a seguito del sinistro occorsole in data 23.03.2022 allorché si trovava presso la struttura dell' al fine di ritirare dei referti medici attinenti a visite specialistiche Parte_2 precedentemente effettuate.
pagina 2 di 6 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio che concludeva nel Parte_2 merito per il rigetto della domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e in diritto.
All'udienza dell'11.06.2024, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie orali formulate dalle parti.
All'esito dell'istruttoria orale, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice invitava le parti a conciliare la lite.
All'udienza del 30.01.2025, parte ricorrente insisteva affinchè il Giudice disponesse giuramento suppletorio ex art. 240 c.p.c.; il Giudice, ritenuti assenti i presupposti di legge per deferire giuramento suppletorio, invitava le parti a precisare le conclusioni: parte ricorrente precisava come da atto introduttivo e parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta. Il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 13.03.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 13.03.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda di parte ricorrente è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito indicate.
Parte ricorrente svolge in giudizio un'azione risarcitoria nei confronti del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. Nell'atto introduttivo, la ricorrente ha dedotto che il giorno 23.03.2022, si trovava presso l'Ospedale convenuto, in particolare nell'area di accettazione, per ritirare i referti relativi a precedenti esami clinici effettuati;
dopo aver ritirato il ticket, la ricorrente si sedeva nella sala d'attesa, in seconda fila, negli appositi seggiolini, allorché, giunto il suo turno, si alzava dal seggiolino - al fine di percorrere il corridoio per raggiungere l'ascensore che l'avrebbe condotta al piano -2 dove si trovava lo sportello di accettazione - e avvertiva improvvisamente un intralcio all'altezza delle tibie e inciampava su una barra di ferro nera cadendo in avanti;
a seguito dell'impatto, la ricorrente veniva soccorsa dai sanitari della stessa struttura e, sottoposta agli accertamenti del caso, le veniva diagnosticata frattura scomposta pluriframmentaria epifisi distale radio bilaterale.
La ricorrente, attribuendo l'esclusiva responsabilità del sinistro al custode degli spazi in cui è avvenuta la caduta, conveniva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i Parte_2 danni patiti.
Il convenuto resiste chiedendo il rigetto della domanda, vista l'insussistenza del nesso di causa e la ricorrenza di un comportamento negligente tenuto dalla ricorrente.
Orbene, la fattispecie prospettata da parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio è da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia.
In relazione alla responsabilità per cose in custodia occorre premettere che secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, cui si reputa di aderire, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto
(da ultimo, Cass., ord. n. 22684/2013).
pagina 3 di 6 Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384).
Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, precisamente, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
(Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (vedi Cass. n.
8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass. n. 11227/2008).
Secondo l'orientamento della Suprema Corte che si condivide, la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n.
2660/2013).
Qualora, dunque, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass., sent. n. 6306/2013).
Orbene se, in applicazione dell'art. 2051 c.c., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, e in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie deve ritenersi sussistente il rapporto di custodia tra le sedute della sala d'attesa teatro del sinistro e il convenuto, peraltro non oggetto di contestazione tra le parti in causa. Altresì risulta pacifico che la ricorrente si trovasse nel luogo di verificazione del sinistro, che ivi sia caduta e che la sala d'attesa, avuto particolare riguardo alle sedute, si presentasse nelle condizioni allegate e descritte da parte ricorrente.
Sul punto, le fotografie prodotte sub doc. 1 da parte ricorrente, che ritraggono lo stato dei luoghi al momento di verificazione del sinistro, sono state oggetto di disamina e conferma da parte del teste sig.
e dell'Amministratore delegato dell'Ospedale convenuto, sig. cui Testimone_1 Persona_1 era stato deferito l'interrogatorio formale (cfr. verbale d'udienza dell'8.01.2025). pagina 4 di 6 Tuttavia, i testi escussi nulla hanno potuto riferire in ordine alla dinamica del sinistro in quanto non presenti al momento della caduta di parte ricorrente, così come nulla sul punto ha potuto riferire l'AD dell'Ospedale. In particolare, il sig. – marito della ricorrente – ha dichiarato che: “Non Testimone_1 ero presente al momento dell'incidente, io stavo parcheggiando l'auto. Quando entrai nell'sala accettazione vidi che mia moglie era già a terra. Mia moglie era dolorante, alcuni presenti mi dissero che mia moglie era inciampata urtando contro una delle barre poste tra una sedia e l'altra. Prendo visione delle foto prodotte da parte attrice e confermo che raffigurano la sala di accettazione dell'ospedale nella quale si verificò l'incidente.”; la sig.ra – sorella della ricorrente – Testimone_2 ha dichiarato che: “Non ero presente al momento dell'incidente, parlai telefonicamente con mio cognato e poi con mia sorella poco dopo che l'incidente si era verificato. Mio cognato mi riferì che mia sorella era caduta. Mi ha detto che mia sorella stava aspettando per andare all'accettazione, quando chiamarono il suo numero mia sorella si alzò e non vide la barra, non segnalata, posta tra le due sedie cadendo in avanti. Io non ero entrata nella sala accettazioni in cui si verificò l'incidente.”; il sig. – AD dell'Ospedale convenuto – ha dichiarato che: “Non ero presente al Persona_1 momento dell'incidente e quindi nulla so sulla dinamica dello stesso. Prendo visione delle foto prodotte da parte attrice e confermo che raffigurano lo stato della sala accettazione principale. Alcune sedie dell'area erano state rimosse per poter rispettare la normativa sul distanziamento in periodo
Covid. Circa le strisce adesive sulle barre di ferro poste tra le sedie posso solo dire quanto risulta dalle foto che mi sono state mostrate.” (cfr. verbale d'udienza dell'8.01.2025).
Dalle risultanze istruttorie emerge, dunque, che l'evento lesivo si sia concretamente verificato a causa di un comportamento negligente tenuto da parte ricorrente, la quale avrebbe ben potuto avvedersi della imponente barra nera e, più in generale, delle condizioni dei luoghi che le avrebbero consentito di prevedere l'evento lesivo in concreto verificatosi, tenuto conto dell'assenza di una qualsivoglia pericolosità intrinseca della res che ha cagionato la caduta: normali sedute da sala d'attesa, il cui spazio vuoto tra un seggiolino e l'altro per questioni di contenimento del contagio da Covid19 era percepibile dal quisque de populo con il minimo di diligenza richiesto per lo svolgimento di qualsiasi attività quotidiana. Infatti, lo spessore e il colore nero della barra metallica sulla quale poggiavano i sediolini e nella quale è inciampata la ricorrente rendevano la struttura, asserita causa d'inciampo, ben più che visibile anche per il contrasto tra la barra nera e il pavimento beige della sala d'attesa (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente). Inoltre, il fatto che parte convenuta abbia provveduto a mettere delle strisce “di pericolo” gialle e nere solo su un pezzetto della barra nera (e non in ogni pezzo della barra nera “libero”) a nulla rileva né in punto di riconoscimento dell'oggettiva pericolosità di tale barra né tantomeno in punto di inadeguata manutenzione della struttura. A ben vedere, tale accorgimento c'era e che fosse presente solo in punto piuttosto che in un altro non induce a ritenere provato alcunché in merito all'asserita responsabilità del convenuto. Detto altrimenti, il nastro adesivo di segnalazione di pericolo avrebbe potuto anche non esserci perché la barra nera ben avrebbe potuto essere vista in tutta la sua integralità da chiunque vi si fosse imbattuto. Eventualmente, potrebbe desumersi che tale nastro adesivo fosse stato posto sulla barra nel punto esatto dove mancava, per ragioni di contenimento della pandemia da
Covid-19, il seggiolino asportato, al fine di evitare che qualcuno vi si sedesse comunque direttamente sulla barra. Oltretutto, parte ricorrente non ha provato il punto esatto della caduta, intesa come pezzo della barra nera in cui sia inciampata: se quello in cui si trovava il nastro di segnalazione del pericolo oppure no (sul punto genericamente allega: “ritirato il ticket dalla macchinetta erogatrice, la sig.ra
pagina 5 di 6 si è così seduta sui seggiolini posizionati nella sala d'attesa, in seconda fila, in attesa Parte_1 dell'uscita del suo numero sul tabellone.” cfr. pag. 2 atto introduttivo).
Le predette risultanze costituiscono, dunque, circostanza idonea ad interrompere del tutto il nesso tra causa del danno ed evento dannoso, risultando il sinistro ascrivibile a colpa esclusiva della parte ricorrente per non aver tenuto una condotta dotata del minimo grado di diligenza esigibile da chiunque nel dispiegarsi delle attività quotidiane.
Le predette circostanze richiedevano, dunque, in capo alla ricorrente un onere di attenzione, diligenza e di prudenza adeguati allo stato dei luoghi, tenuto conto peraltro ad abudantiam che parte ricorrente conosceva lo stato dei luoghi per aver, nel proprio atto introduttivo, affermato che “a fronte di un persistente dolore al piede, nei primi mesi dell'anno 2022 la sig.ra si è sottoposta ad una Parte_1 serie di esami clinici presso l'Ospedale Ortopedico IRCCS Galeazzi” (cfr. pag. 2 ricorso).
Gli elementi sopra indicati appaiono idonei ad escludere la responsabilità dell' Parte_2 anche sotto il profilo dell'art. 2043 c.c., atteso che il nesso eziologico è presupposto indefettibile altresì della fattispecie aquiliana e non vi è neppure alcuna prova dell'elemento soggettivo doloso o colposo.
Alla luce delle argomentazioni che precedono appare irrilevante la reiterata richiesta di parte ricorrente sul deferimento del giuramento suppletorio, sulla quale peraltro questo Giudice si è pronunciato con rigetto all'udienza del 30.01.2025.
3. Consegue alla soccombenza, la condanna della ricorrente a rifondere al convenuto la metà delle spese processuali, sussistendo giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta, con compensazione tra le parti della rimanente metà.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande e le istanze proposte da nei confronti del Parte_1 convenuto Parte_2
- condanna la ricorrente a rifondere al convenuto la metà delle spese processuali che, in tale proporzione, liquida in euro 2.474,00 per onorario di avvocato, oltre a spese forfettarie nella misura del
15%, oltre C.P.A. ed I.V.A., dichiarandole compensate tra le parti per la residua metà.
La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 13.03.2025
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
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