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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/11/2025, n. 3025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3025 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria Ferraro,
ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 4.11.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, letto l'art. 281
sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 6566/2019 r.g.a.c.
TRA
(già Parte_1 Pt_2 Parte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
[...]
domiciliato in Caivano, al Corso SS. 87 Contrada Pascarola, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Andrea Tomasino,
- OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difeso dall'Avv. Concetta Ambrosio, presso il cui studio elettivamente domicilia Terzigno alla Via A. Diaz n. 54,
- OPPOSTA
NONCHE'
Controparte_2
- CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009.
pag. 2/8 In via preliminare si dà atto che il presente giudizio viene deciso facendo applicazione del principio della c.d. ragione più liquida in base al quale “la causa
può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione –
anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare
previamente le altre” (Trib. Roma, 28 giugno 2017 n. 13588; Trib. Roma 3
giugno 2017 n. 11238), cioè, in particolare, “senza che sia necessario esaminare
previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.” (Trib.
Reggio Emilia 29 novembre 2012 n. 2039). Tale regola generale è pacifica anche nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “Il
principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con
la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su
quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di
evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod.
proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di
celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza
che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole
soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario
esaminare previamente le altre” (Cass. Civ. sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002;
Cass. Civ. SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936).
pag. 3/8 In applicazione dei suddetti principi, si impone l'accoglimento della proposta opposizione dovendosi ritenere fondata l'eccezione di prescrizione ex art. 2951
c.c. del presunto credito azionato.
Valga considerare che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, presenta una finalità più ampia in quanto lo stesso “nel sistema
delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui
oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità
del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla
situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a
quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -
dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (cfr Cass. SS.UU. n. 7448/93,
nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo
giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con
il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex
multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95,
12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004,
2997/2004, 1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono pag. 4/8 applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto,
e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la
prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr.
Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass.
Civ. n. 982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della
posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il
creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò
esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis,
Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che spettava alla ER dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre la CP_1
e era tenuta a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, Pt_1 Pt_1
modificativi od estintivi della pretesa della prima.
Ciò premesso, con la proposizione della odierna opposizione, la e ha Pt_1 Pt_1
eccepito, in via preliminare, la prescrizione dell'asserito credito vantato dalla società opposta ai sensi dell'art. 2951 c.c.
pag. 5/8 Valga precisare che il credito portato dalle fatture azionate dalla parte opposta è
riferibile a prestazioni di trasporto asseritamente eseguite in regime di sub trasporto ovvero su incarico di altro vettore ) e per conto Controparte_2
della committente e nei confronti della quale la ha agito Pt_1 Pt_1 CP_1
ai sensi dell'art. 7 ter del d.lgs. 286/2005 ai sensi del quale “il vettore di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su
incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire le prestazioni in forza
di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente,
inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il
pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il
trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute
e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno
nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa
pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”. Tale norma prevede, a tutela del sub vettore di agire per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che abbiano ordinato il trasporto, introducendo un regime di solidarietà tra committente e primo vettore nei confronti dello stesso sub vettore che può agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei soggetti posti a monte della filiera del trasporto.
Orbene, diversamente da quanto sul punto sostenuto dalla difesa dell'opposta, la giurisprudenza di merito considera appare pacificamente applicabile il termine di pag. 6/8 prescrizione di cui al citato art. 2951 cc anche alle ipotesi di azione diretta come quella presente (cfr Tribunale Milano 20.02.2019; Tribunale Napoli 26/09/2017
n. 9573), dal momento che è pacifico che il diritto che il sub-vettore fa valere attraverso l'azione diretta deriva da un contratto di trasporto concluso con il proprio committente.
Precisamente, ai sensi dell'art. 2951 c.c. “Si prescrivono in un anno i diritti
derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. La prescrizione
si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori
d'Europa. Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso
di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe
dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione. Si prescrivono
parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti
pubblici servizi di linea indicati dall'articolo 1679”.
Nel caso in esame, è incontestabile che sia decorso oltre un anno tra la data delle fatture poste alla base della ingiunzione di pagamento – risalenti ad un periodo che va da luglio 2015 a giugno 2016 – ed il primo atto interruttivo della prescrizione - la costituzione in mora del 31 luglio 2018.
Per tali ragioni l'opposizione merita di essere accolta su tale profilo preliminare,
restando assorbito l'esame di ogni ulteriore questione preliminare e di merito dibattuta tra le parti.
pag. 7/8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Nulla per spese per la terza chiamata, attesa la contumacia della stessa che, in ogni caso,
era stata citata in giudizio solo per tenere indenne l'opponente in caso di condanna.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della che si liquidano in euro 150,00 per esborsi ed Parte_1
euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva se dovuta, come per legge.
Così deciso in Nola, 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria Ferraro,
ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 4.11.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, letto l'art. 281
sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 6566/2019 r.g.a.c.
TRA
(già Parte_1 Pt_2 Parte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
[...]
domiciliato in Caivano, al Corso SS. 87 Contrada Pascarola, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Andrea Tomasino,
- OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difeso dall'Avv. Concetta Ambrosio, presso il cui studio elettivamente domicilia Terzigno alla Via A. Diaz n. 54,
- OPPOSTA
NONCHE'
Controparte_2
- CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009.
pag. 2/8 In via preliminare si dà atto che il presente giudizio viene deciso facendo applicazione del principio della c.d. ragione più liquida in base al quale “la causa
può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione –
anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare
previamente le altre” (Trib. Roma, 28 giugno 2017 n. 13588; Trib. Roma 3
giugno 2017 n. 11238), cioè, in particolare, “senza che sia necessario esaminare
previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.” (Trib.
Reggio Emilia 29 novembre 2012 n. 2039). Tale regola generale è pacifica anche nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “Il
principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con
la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su
quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di
evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod.
proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di
celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza
che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole
soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario
esaminare previamente le altre” (Cass. Civ. sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002;
Cass. Civ. SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936).
pag. 3/8 In applicazione dei suddetti principi, si impone l'accoglimento della proposta opposizione dovendosi ritenere fondata l'eccezione di prescrizione ex art. 2951
c.c. del presunto credito azionato.
Valga considerare che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, presenta una finalità più ampia in quanto lo stesso “nel sistema
delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui
oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità
del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla
situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a
quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -
dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (cfr Cass. SS.UU. n. 7448/93,
nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo
giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con
il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex
multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95,
12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004,
2997/2004, 1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono pag. 4/8 applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto,
e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la
prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr.
Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass.
Civ. n. 982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della
posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il
creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò
esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis,
Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che spettava alla ER dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre la CP_1
e era tenuta a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, Pt_1 Pt_1
modificativi od estintivi della pretesa della prima.
Ciò premesso, con la proposizione della odierna opposizione, la e ha Pt_1 Pt_1
eccepito, in via preliminare, la prescrizione dell'asserito credito vantato dalla società opposta ai sensi dell'art. 2951 c.c.
pag. 5/8 Valga precisare che il credito portato dalle fatture azionate dalla parte opposta è
riferibile a prestazioni di trasporto asseritamente eseguite in regime di sub trasporto ovvero su incarico di altro vettore ) e per conto Controparte_2
della committente e nei confronti della quale la ha agito Pt_1 Pt_1 CP_1
ai sensi dell'art. 7 ter del d.lgs. 286/2005 ai sensi del quale “il vettore di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su
incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire le prestazioni in forza
di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente,
inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il
pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il
trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute
e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno
nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa
pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”. Tale norma prevede, a tutela del sub vettore di agire per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che abbiano ordinato il trasporto, introducendo un regime di solidarietà tra committente e primo vettore nei confronti dello stesso sub vettore che può agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei soggetti posti a monte della filiera del trasporto.
Orbene, diversamente da quanto sul punto sostenuto dalla difesa dell'opposta, la giurisprudenza di merito considera appare pacificamente applicabile il termine di pag. 6/8 prescrizione di cui al citato art. 2951 cc anche alle ipotesi di azione diretta come quella presente (cfr Tribunale Milano 20.02.2019; Tribunale Napoli 26/09/2017
n. 9573), dal momento che è pacifico che il diritto che il sub-vettore fa valere attraverso l'azione diretta deriva da un contratto di trasporto concluso con il proprio committente.
Precisamente, ai sensi dell'art. 2951 c.c. “Si prescrivono in un anno i diritti
derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. La prescrizione
si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori
d'Europa. Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso
di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe
dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione. Si prescrivono
parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti
pubblici servizi di linea indicati dall'articolo 1679”.
Nel caso in esame, è incontestabile che sia decorso oltre un anno tra la data delle fatture poste alla base della ingiunzione di pagamento – risalenti ad un periodo che va da luglio 2015 a giugno 2016 – ed il primo atto interruttivo della prescrizione - la costituzione in mora del 31 luglio 2018.
Per tali ragioni l'opposizione merita di essere accolta su tale profilo preliminare,
restando assorbito l'esame di ogni ulteriore questione preliminare e di merito dibattuta tra le parti.
pag. 7/8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Nulla per spese per la terza chiamata, attesa la contumacia della stessa che, in ogni caso,
era stata citata in giudizio solo per tenere indenne l'opponente in caso di condanna.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della che si liquidano in euro 150,00 per esborsi ed Parte_1
euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva se dovuta, come per legge.
Così deciso in Nola, 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 8/8