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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 9438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9438 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. BE NI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.32161.2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
AN (FR) alla Via Pasciguido – Ponte Mul n. 20, C.F. C.F._1
, in qualità di figlia ed erede del Sig. nato a [...]
[...] Persona_1 il 22.09.1922 ed ivi deceduto in data 16.11.2012, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giovanni Messore, C.F. ed elettivamente dom.to presso CodiceFiscale_2 lo studio in Sant'Ambrogio sul Garigliano alla Via Foresta Esterna, 3
Email_1 ricorrente ex art. 281 decies c.p.c. contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, domiciliata presso l'Ambasciata della
[...]
, con sede in 00185 Roma, Via San Martino della Battaglia Controparte_1
n. 4; resistente contumace nonché
, in persona del Controparte_2
Ministro pro-tempore domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura dello Stato, pec: ; Email_2 intervenuto volontario
Oggetto: azione di danni per crimini di guerra.
FATTO
1 2
Parte ricorrente esponeva nel ricorso quanto, in sintesi, qui riportato. In data
16.11.2012 era deceduto in Cassino, il Sig. , lasciando quale erede Persona_1 la moglie, e la figlia Il Sig. CP_3 Parte_2 Parte_1 Per_1
, dante causa dell'odierna ricorrente, era stato chiamato la prima volta alle
[...] armi in data 03.05.1942 e assegnato al 13° Reggimento Fanteria con numero di matricola 28578;
Successivamente, il 25.11.1942 fu inviato in Grecia, territorio dichiarato in stato di guerra con le truppe mobilitate del tredicesimo Reggimento Fanteria, dove combatté sul fronte e fino al 08.09.1943 allorquando fu firmato CP_4 Per_2
l'armistizio. Dopo l'Armistizio le truppe tedesche subentrarono al Comando
Italiano ed il 11.09.1943 il Sig. unitamente ad altri commilitoni, Persona_1 fu catturato sul fronte greco dalle truppe tedesche.
Il Sig. insieme agli altri prigionieri fu poi fatto salire sui vagoni. Persona_1
Da quel momento il Sig. non ebbe più un nome, gli venne tolta la Persona_1 divisa e gli fu consegnata una piastrina in metallo con un cordoncino da tenere sempre al collo sul quale era inciso il numero di riferimento;
Durante l'intero periodo di internamento Sig. fu sottoposto ad un Persona_1 trattamento da prigioniero di guerra.
Nel corso dell'internamento nel campo di concentramento il Sig. Persona_1 venne sottoposto a continue vessazioni, violenze, coartazioni e privazioni di ogni genere e fu costretto a lavorare all'esterno con temperature che scendevano dai 10 ai 20 gradi sotto lo zero;
Il periodo di prigionia durò fino al 05.05.1945, allorquando fu liberato con l'arrivo dei Soldati americani che poi organizzarono il rientro dei prigionieri in
Italia e così il IO poi il 05.09.1945 poté finalmente ritornare a Cassino dalla sua famiglia;
Le sofferenze patite dal Sig. durante il periodo di internamento, Persona_1 hanno avuto un riconoscimento morale e storico con l'attribuzione da parte dello
Stato italiano dei benefici di cui all'articolo 6 del D.L. n. 04.03.1948 n. 137 “per essere stato prigioniero dei Tedeschi” come risulta dal foglio matricolare.
Concludeva, la difesa della parte ricorrente, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale ente succeduto al
Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in
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danno del Sig. in conseguenza dei trattamenti disumani derivanti Persona_1 dalla prigionia nel campo di concentramento indicato in premessa;
condannare la resistente al risarcimento dei danni non patrimoniali nei confronti dell'odierna ricorrente nella misura come quantificata nel ricorso, ovvero nella Parte_1 diversa misura che sarà accertata in corso di causa, oltre al risarcimento del danno permanente conseguito al periodo di prigionia, da liquidarsi anche facendo ricorso a criteri equitativi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e compenso professionale.
Il giorno 12.9.2023 si costituiva in giudizio il Controparte_2
il quale concludeva chiedendo di affermare la titolarità, dal lato passivo,
[...] del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_2
giacché succeduto a titolo particolare nel debito
[...] di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla erroneamente evocata in CP_1 giudizio nell'ambito dell'odierna controversia risarcitoria;
in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna attrice improponibili e comunque infondate in quanto attinenti a crediti prescritti ovvero per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e articolati. Spese vinte.
La Repubblica Federale di Germania non si costituiva in giudizio.
In data 24.06.2024 aveva luogo la prima udienza in cui il giudice accertava la costituzione delle parti attrici e del e Controparte_2 dichiarava la contumacia della Il giudice dato Controparte_1 atto, delle richieste delle parti attrici, rigettava le istanze istruttorie ritenuta la natura documentale della controversia. Assegnava alle parti i termini perentori ex art. 281 decies c.p.c.
All'udienza del 13.5.2025, sulla scorta delle rispettive memorie il giudice assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalle parti attrici, commessi iure imperii dalla nel CP_1 secondo conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono qualificabili nella specifica fattispecie – allo stato delle allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n.
238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla nel territorio italiano nel CP_1 corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, invero, l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale.
In una recente occasione le Sezioni Unite hanno ricordato che “La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una
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“prerogativa” dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della
“sovrana uguaglianza” degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un.,
29/07/2016, n. 15812; Cass., sez. un., 13/01/2017, n. 762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n. 20442)” (Cassazione civile sez. un., 11/06/2024, n.16136).
Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario verificare se nel caso di specie sussista un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei
Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
Nel delineare i requisiti per la sussistenza del crimine di guerra e contro l'umanità nel caso di specie, occorre fare riferimento alla normativa vigente all'epoca dei fatti in causa, costituita dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla nel 1909) nonché CP_1 dalla Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del
27.07.1929, in considerazione del fatto che la prigionia del militare iniziava il giorno 27.09.1943 e terminava il giorno 8.05.1945. Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti.
Gli artt.27 - 32 della Convenzione di Ginevra del 1929 stabiliscono infatti che i belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri validi, a seconda del grado delle attitudini. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di Ginevra del 1949, tuttora vigente
(quest'ultima, in particolare, all'art.21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla Potenza detentrice di impiegarli come lavoratori).
Quanto sopra, certamente, non significa che il militare non possa essere vittima anch'esso di crimini di guerra o contro l'umanità ma occorre la dimostrazione di un quid pluris, ossia che la prigionia è avvenuta in violazione di una o più
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disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, con conseguente lesione dei diritti umani fondamentali. Tale questione è dirimente in quanto solo ed unicamente dinnanzi a crimini contro l'umanità, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e che si sostanziano nell'abuso della sovranità statuale, non trova spazio l'immunità (Cass.
S.U. 21946/2015; Cass. S.U. 15812/2016; Cass. S.U. 762/2017; Cass. Pen.
43696/2015), e quindi sussiste la giurisdizione del giudice italiano su un atto iure imperii di uno Stato estero.
C) La fattispecie in esame.
In data 16.11.2012 è deceduto il Sig. all'età di 90 anni;
egli era Persona_1 stato un militare arruolato la prima volta in data 03.05.1942.
Il 11.09.1943 il Sig. era stato catturato sul fronte greco dalle Persona_1 truppe tedesche come prevede la Convenzione sopra citata. Il periodo di prigionia durò fino al 05.05.1945.
D) L'onere della prova.
Considerato che nel caso di specie si verte in un'ipotesi di prigionia del militare per un atto iure imperii di uno Stato estero, per affermare la giurisdizione del giudice italiano è necessaria la commissione, da parte di questo Stato, di un crimine di guerra o contro l'umanità.
Questi delicta imperii, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, integrano un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa - di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di responsabilità extracontrattuale, secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa.
Alla luce delle osservazioni di cui sopra, è emerso che nel caso del militare belligerante appartenente ad una forza militare nemica, la restrizione in prigionia e la sottoposizione ai lavori nel campo militare, per quanto connotati da drammaticità, erano consentiti dalle norme internazionali;
pertanto, la verificazione di tali eventi non costituisce un elemento di per sé sufficiente ad integrare la prova degli elementi costitutivi del crimine di guerra e contro l'umanità ex art.2043 c.c.
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In concreto viene richiesto alle parti attrici di dimostrare che la prigionia è avvenuta in violazione dei limiti posti dalla Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, e che dunque il de cuius ha subito un trattamento inumano nel corso del proprio internamento.
Questo giudice riconosce la difficoltà insita nel provare fatti che si sarebbero svolti oltre ottanta anni fa ma non può disattendersi il dettato normativo imposto dall'art.2697 c.c.; dunque, permane la necessità di assolvere all'onere della prova in materia di responsabilità extracontrattuale.
Né la violazione dei diritti umani può essere dimostrata facendo riferimento al notorio, in quanto il giudice dell'illecito aquiliano non può svolgere il diverso compito dello storico, procedendo a ragionamenti deduttivi ovvero a nozioni “di comune esperienza” di cui al capoverso dell'art.115 c.p.c., considerato che la giurisprudenza di legittimità ne fornisce una interpretazione particolarmente restrittiva, in ossequio al principio dispositivo. “Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile. Non si possono di conseguenza reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie”( Cassazione civile sez. III,
26/05/2020, n.9714). Ed ancora “il ricorso alle nozioni di comune esperienza
(fatto notorio), ex art. 115, comma 2, c.p.c., deve essere riferito ad eventi di carattere generale ed obiettivo che, proprio perché tali (come, ad esempio, la svalutazione monetaria, oppure un evento bellico), non hanno bisogno di essere provati nella loro specificità; sicché, ai fini probatori previsti da detta norma, non
è consentito generalizzare situazioni particolari” (Cassazione civile sez. II,
06/03/2017, n.5530).
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Orbene, se l'evento bellico può essere considerato un fatto notorio, tuttavia ritiene questo giudice che il trattamento disumano rappresenti un elemento valutativo della prigionia che esula dal potere previsto dall'art.115 c.2 c.p.c., in quanto si produrrebbe una indebita compressione del principio dispositivo. Per quanto la situazione esposta dalla difesa della parte ricorrente si mostri in tutta la sua drammaticità, tuttavia non risulta provato il fatto illecito commesso nei confronti del militare prigioniero;
viene meno il presupposto per giudicare uno Stato estero, dovendosi applicare il principio di immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile che- ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.
Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla
Corte di Giustizia 3.2.2012.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius e dalla parte ricorrente, in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, Il Giudice
BE NI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. BE NI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.32161.2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
AN (FR) alla Via Pasciguido – Ponte Mul n. 20, C.F. C.F._1
, in qualità di figlia ed erede del Sig. nato a [...]
[...] Persona_1 il 22.09.1922 ed ivi deceduto in data 16.11.2012, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giovanni Messore, C.F. ed elettivamente dom.to presso CodiceFiscale_2 lo studio in Sant'Ambrogio sul Garigliano alla Via Foresta Esterna, 3
Email_1 ricorrente ex art. 281 decies c.p.c. contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, domiciliata presso l'Ambasciata della
[...]
, con sede in 00185 Roma, Via San Martino della Battaglia Controparte_1
n. 4; resistente contumace nonché
, in persona del Controparte_2
Ministro pro-tempore domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura dello Stato, pec: ; Email_2 intervenuto volontario
Oggetto: azione di danni per crimini di guerra.
FATTO
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Parte ricorrente esponeva nel ricorso quanto, in sintesi, qui riportato. In data
16.11.2012 era deceduto in Cassino, il Sig. , lasciando quale erede Persona_1 la moglie, e la figlia Il Sig. CP_3 Parte_2 Parte_1 Per_1
, dante causa dell'odierna ricorrente, era stato chiamato la prima volta alle
[...] armi in data 03.05.1942 e assegnato al 13° Reggimento Fanteria con numero di matricola 28578;
Successivamente, il 25.11.1942 fu inviato in Grecia, territorio dichiarato in stato di guerra con le truppe mobilitate del tredicesimo Reggimento Fanteria, dove combatté sul fronte e fino al 08.09.1943 allorquando fu firmato CP_4 Per_2
l'armistizio. Dopo l'Armistizio le truppe tedesche subentrarono al Comando
Italiano ed il 11.09.1943 il Sig. unitamente ad altri commilitoni, Persona_1 fu catturato sul fronte greco dalle truppe tedesche.
Il Sig. insieme agli altri prigionieri fu poi fatto salire sui vagoni. Persona_1
Da quel momento il Sig. non ebbe più un nome, gli venne tolta la Persona_1 divisa e gli fu consegnata una piastrina in metallo con un cordoncino da tenere sempre al collo sul quale era inciso il numero di riferimento;
Durante l'intero periodo di internamento Sig. fu sottoposto ad un Persona_1 trattamento da prigioniero di guerra.
Nel corso dell'internamento nel campo di concentramento il Sig. Persona_1 venne sottoposto a continue vessazioni, violenze, coartazioni e privazioni di ogni genere e fu costretto a lavorare all'esterno con temperature che scendevano dai 10 ai 20 gradi sotto lo zero;
Il periodo di prigionia durò fino al 05.05.1945, allorquando fu liberato con l'arrivo dei Soldati americani che poi organizzarono il rientro dei prigionieri in
Italia e così il IO poi il 05.09.1945 poté finalmente ritornare a Cassino dalla sua famiglia;
Le sofferenze patite dal Sig. durante il periodo di internamento, Persona_1 hanno avuto un riconoscimento morale e storico con l'attribuzione da parte dello
Stato italiano dei benefici di cui all'articolo 6 del D.L. n. 04.03.1948 n. 137 “per essere stato prigioniero dei Tedeschi” come risulta dal foglio matricolare.
Concludeva, la difesa della parte ricorrente, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale ente succeduto al
Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in
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danno del Sig. in conseguenza dei trattamenti disumani derivanti Persona_1 dalla prigionia nel campo di concentramento indicato in premessa;
condannare la resistente al risarcimento dei danni non patrimoniali nei confronti dell'odierna ricorrente nella misura come quantificata nel ricorso, ovvero nella Parte_1 diversa misura che sarà accertata in corso di causa, oltre al risarcimento del danno permanente conseguito al periodo di prigionia, da liquidarsi anche facendo ricorso a criteri equitativi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e compenso professionale.
Il giorno 12.9.2023 si costituiva in giudizio il Controparte_2
il quale concludeva chiedendo di affermare la titolarità, dal lato passivo,
[...] del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_2
giacché succeduto a titolo particolare nel debito
[...] di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla erroneamente evocata in CP_1 giudizio nell'ambito dell'odierna controversia risarcitoria;
in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna attrice improponibili e comunque infondate in quanto attinenti a crediti prescritti ovvero per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e articolati. Spese vinte.
La Repubblica Federale di Germania non si costituiva in giudizio.
In data 24.06.2024 aveva luogo la prima udienza in cui il giudice accertava la costituzione delle parti attrici e del e Controparte_2 dichiarava la contumacia della Il giudice dato Controparte_1 atto, delle richieste delle parti attrici, rigettava le istanze istruttorie ritenuta la natura documentale della controversia. Assegnava alle parti i termini perentori ex art. 281 decies c.p.c.
All'udienza del 13.5.2025, sulla scorta delle rispettive memorie il giudice assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalle parti attrici, commessi iure imperii dalla nel CP_1 secondo conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono qualificabili nella specifica fattispecie – allo stato delle allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n.
238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla nel territorio italiano nel CP_1 corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, invero, l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale.
In una recente occasione le Sezioni Unite hanno ricordato che “La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una
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“prerogativa” dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della
“sovrana uguaglianza” degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un.,
29/07/2016, n. 15812; Cass., sez. un., 13/01/2017, n. 762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n. 20442)” (Cassazione civile sez. un., 11/06/2024, n.16136).
Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario verificare se nel caso di specie sussista un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei
Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
Nel delineare i requisiti per la sussistenza del crimine di guerra e contro l'umanità nel caso di specie, occorre fare riferimento alla normativa vigente all'epoca dei fatti in causa, costituita dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla nel 1909) nonché CP_1 dalla Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del
27.07.1929, in considerazione del fatto che la prigionia del militare iniziava il giorno 27.09.1943 e terminava il giorno 8.05.1945. Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti.
Gli artt.27 - 32 della Convenzione di Ginevra del 1929 stabiliscono infatti che i belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri validi, a seconda del grado delle attitudini. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di Ginevra del 1949, tuttora vigente
(quest'ultima, in particolare, all'art.21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla Potenza detentrice di impiegarli come lavoratori).
Quanto sopra, certamente, non significa che il militare non possa essere vittima anch'esso di crimini di guerra o contro l'umanità ma occorre la dimostrazione di un quid pluris, ossia che la prigionia è avvenuta in violazione di una o più
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disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, con conseguente lesione dei diritti umani fondamentali. Tale questione è dirimente in quanto solo ed unicamente dinnanzi a crimini contro l'umanità, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e che si sostanziano nell'abuso della sovranità statuale, non trova spazio l'immunità (Cass.
S.U. 21946/2015; Cass. S.U. 15812/2016; Cass. S.U. 762/2017; Cass. Pen.
43696/2015), e quindi sussiste la giurisdizione del giudice italiano su un atto iure imperii di uno Stato estero.
C) La fattispecie in esame.
In data 16.11.2012 è deceduto il Sig. all'età di 90 anni;
egli era Persona_1 stato un militare arruolato la prima volta in data 03.05.1942.
Il 11.09.1943 il Sig. era stato catturato sul fronte greco dalle Persona_1 truppe tedesche come prevede la Convenzione sopra citata. Il periodo di prigionia durò fino al 05.05.1945.
D) L'onere della prova.
Considerato che nel caso di specie si verte in un'ipotesi di prigionia del militare per un atto iure imperii di uno Stato estero, per affermare la giurisdizione del giudice italiano è necessaria la commissione, da parte di questo Stato, di un crimine di guerra o contro l'umanità.
Questi delicta imperii, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, integrano un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa - di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di responsabilità extracontrattuale, secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa.
Alla luce delle osservazioni di cui sopra, è emerso che nel caso del militare belligerante appartenente ad una forza militare nemica, la restrizione in prigionia e la sottoposizione ai lavori nel campo militare, per quanto connotati da drammaticità, erano consentiti dalle norme internazionali;
pertanto, la verificazione di tali eventi non costituisce un elemento di per sé sufficiente ad integrare la prova degli elementi costitutivi del crimine di guerra e contro l'umanità ex art.2043 c.c.
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In concreto viene richiesto alle parti attrici di dimostrare che la prigionia è avvenuta in violazione dei limiti posti dalla Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, e che dunque il de cuius ha subito un trattamento inumano nel corso del proprio internamento.
Questo giudice riconosce la difficoltà insita nel provare fatti che si sarebbero svolti oltre ottanta anni fa ma non può disattendersi il dettato normativo imposto dall'art.2697 c.c.; dunque, permane la necessità di assolvere all'onere della prova in materia di responsabilità extracontrattuale.
Né la violazione dei diritti umani può essere dimostrata facendo riferimento al notorio, in quanto il giudice dell'illecito aquiliano non può svolgere il diverso compito dello storico, procedendo a ragionamenti deduttivi ovvero a nozioni “di comune esperienza” di cui al capoverso dell'art.115 c.p.c., considerato che la giurisprudenza di legittimità ne fornisce una interpretazione particolarmente restrittiva, in ossequio al principio dispositivo. “Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile. Non si possono di conseguenza reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie”( Cassazione civile sez. III,
26/05/2020, n.9714). Ed ancora “il ricorso alle nozioni di comune esperienza
(fatto notorio), ex art. 115, comma 2, c.p.c., deve essere riferito ad eventi di carattere generale ed obiettivo che, proprio perché tali (come, ad esempio, la svalutazione monetaria, oppure un evento bellico), non hanno bisogno di essere provati nella loro specificità; sicché, ai fini probatori previsti da detta norma, non
è consentito generalizzare situazioni particolari” (Cassazione civile sez. II,
06/03/2017, n.5530).
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Orbene, se l'evento bellico può essere considerato un fatto notorio, tuttavia ritiene questo giudice che il trattamento disumano rappresenti un elemento valutativo della prigionia che esula dal potere previsto dall'art.115 c.2 c.p.c., in quanto si produrrebbe una indebita compressione del principio dispositivo. Per quanto la situazione esposta dalla difesa della parte ricorrente si mostri in tutta la sua drammaticità, tuttavia non risulta provato il fatto illecito commesso nei confronti del militare prigioniero;
viene meno il presupposto per giudicare uno Stato estero, dovendosi applicare il principio di immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile che- ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.
Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla
Corte di Giustizia 3.2.2012.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius e dalla parte ricorrente, in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, Il Giudice
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