TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2755/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2755 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 e promossa da
(codice fiscale ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Andrea Alessandrini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Senigallia, Via F.lli Bandiera n. 42; ricorrente contro gli eredi ed aventi diritto di , , Persona_1 Persona_2
, , , Controparte_1 Persona_3 Persona_4 CP_2
, , , ,
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
, , ,
[...] Controparte_7 CP_8 Controparte_9
, ,
[...] CP_10 Controparte_11 CP_12
, , , ,
[...] CP_13 Controparte_14 CP_15
, , , Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18
, , , Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21
, , , Controparte_22 CP_23 CP_24 CP_25
, , , ,
[...] CP_26 CP_27 Controparte_28
; Controparte_29
- 1 - convenuti - contumaci
OGGETTO: USUCAPIONE
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE: “1) espletate le opportune attività istruttorie, voglia il GU, accertare e dichiarare che il ricorrente ha posseduto uti dominus, pacificamente e pubblicamente, in modo continuo, ininterrotto ed indisturbato per oltre venti anni l'unità immobiliare individuata al Catasto Terreni del Comune di Senigallia alla Partita n° 5290,
Foglio 96, Part. 79 (già 22), classe 4°, Reddito Dominicale € 116,31, Ha 3,46, seminativo, confinante con il ricorrente, , Controparte_30 Controparte_31
.
[...]
2) per l'effetto voglia riconoscere e dichiarare che il ricorrente è Parte_1
divenuto proprietario esclusivo, per maturata usucapione quindicennale ex art 1159 bis cc, ovvero, in subordine, per maturata usucapione ventennale ex art 1158 cc, dell'unità immobiliare individuata al Catasto Terreni del Comune di Senigallia Partita 5290, Foglio 96,
Part. 79 (già 22), classe 4°, Reddito Dominicale € 116,31, Ha 3,46, seminativo, confinante con il ricorrente, , e . Controparte_30 CP_31 Controparte_31
3) Voglia inoltre dichiarare compensate le spese di lite ove non esperita resistenza alla domanda, ovvero condannare i convenuti nel caso di loro costituzione, resistenza e soccombenza.
4) Voglia infine, ai sensi dell'art. 2651 cc, ordinare la Trascrizione dell' emananda Sentenza, al competente Ufficio RRII di Ancona e la Voltura Catastale all' Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Ancona, Ufficio del Territorio con esonero dei conservatori da ogni responsabilità”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto di accertare il suo acquisto per usucapione del terreno Parte_1
individuato al Catasto Terreni del Comune di Senigallia al Foglio 96, Part. 79 (già Particella
22).
2. Alla prima udienza fissata il giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso che è stata effettuata ex art. 150 c.p.c., ha dichiarato la contumacia dei convenuti.
3. La causa è stata istruita con prove testimoniali e documentali.
- 2 - All'udienza del 26.02.2025 il difensore del ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso la causa ed il Giudice si è riservato di depositare la sentenza nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il presente giudizio ha ad oggetto l'usucapione di un piccolo appezzamento di terreno situato nel comune di Senigallia, che catastalmente risulta intestato ai 33 convenuti del presente giudizio (doc. 7).
L'attore ha dedotto che:
- è proprietario di 5 unità immobiliari site nel Comune di Senigallia, Fraz. , di cui CP_31
tre censite al Catasto Terreni Foglio 96, Particella 63 e Foglio 97 Particelle 120 e 123 (doc. 2,
3, 5 e 6) ed altre due 2 censite al Catasto Fabbricati Foglio 97, Particella 124 sub 7 e sub 13
(doc. 2, 4, 5 e 6);
- la sua proprietà agricola confina su due lati con l'appezzamento di terreno oggetto del presente giudizio, anch'esso a destinazione agricola;
- sin dal 1997 coltiva detto frustolo di terreno, rimasto per decenni incolto ed abbandonato, facendolo diventare una parte integrante del complessivo terreno coltivato a Grano, Mais ed
Orzo nella loro rotazione seminativa triennale;
- dalla ricerca in conservatoria si ricava che dal 1985, anno di inaugurazione della registrazione informatica della pubblicità immobiliare, su detto terreno non è stato effettuato nessun atto di disposizione e nessuna trascrizione degli atti pubblici indicati agli artt. 2643 e 2648 c.c. (doc.
8).
5. La domanda è fondata e va accolta.
L'usucapione, disciplinata dall'art. 1158 c.c., è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale, a titolo originario, che si perfeziona attraverso il possesso del bene per il tempo indicato dalla legge.
Fondamento dell'usucapione è dunque il possesso, cioè una situazione di fatto che si sostanzia nell'esercizio ininterrotto delle facoltà proprie del diritto reale da parte di un soggetto che concretamente si sostituisce al titolare effettivo del diritto.
Contestualmente al possesso è poi necessario che vi sia il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare.
- 3 - Ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili, tra cui vi rientra il terreno oggetto di causa, avviene in virtù del possesso continuato per venti anni. In caso di successione nel possesso, ai sensi dell'art. 1146 c.c. ai fini del decorso del termine utile all'usucapione il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
6. Nel caso di specie l'istruttoria svolta ha permesso di accertare che il ricorrente da almeno venti anni sta possedendo il terreno pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente.
Il testimone ovvero un confinante dei terreni del NO , ha Controparte_30 Pt_1 dichiarato che il ricorrente “da oltre venti anni coltiva il terreno che si trova all'interno della striscia gialla inserita nella foto che mi viene mostrata (doc. 6 allegato al ricorso)” e che “non ho mai vesto nessun altro occuparsi del terreno”.
Anche l'altro testimone sentito, titolare di una ditta che dispone di mezzi Testimone_1
agricoli e che lavora conto terzi, ha confermato tale situazione di fatto, precisando che “è dal
1986 che mi occupo di quel terreno su incarico del NO ”. Pt_1
Sono entrambi testimoni attendibili in quanto conoscono da molto tempo il ricorrente e non hanno alcun tipo di interesse nella causa.
Va infine dato atto che i convenuti non si sono costituiti e non hanno quindi rivendicato la proprietà del bene in questione.
Vi è dunque piena prova del fatto che il ricorrente sia nel possesso del terreno da almeno venti anni.
7. Per queste ragioni la domanda va accolta e va dichiarato l'acquisto per usucapione da parte del ricorrente dell'immobile per cui è causa. Nulla sulle spese di lite, considerato che il NO
ne ha chiesto la condanna in suo favore soltanto in caso di resistenza in giudizio dei Pt_1
convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara proprietario esclusivo per intervenuta usucapione dell'unità Parte_1
immobiliare individuata al Catasto Terreni del Comune di Senigallia Foglio 96, Part. 79, classe
4°, Reddito Dominicale € 116,31, Ha 3,46, seminativo;
ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione del presente provvedimento;
- 4 - nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, 3 marzo 2025
Il Giudice dott. Valerio Guidarelli
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2755 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 e promossa da
(codice fiscale ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Andrea Alessandrini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Senigallia, Via F.lli Bandiera n. 42; ricorrente contro gli eredi ed aventi diritto di , , Persona_1 Persona_2
, , , Controparte_1 Persona_3 Persona_4 CP_2
, , , ,
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
, , ,
[...] Controparte_7 CP_8 Controparte_9
, ,
[...] CP_10 Controparte_11 CP_12
, , , ,
[...] CP_13 Controparte_14 CP_15
, , , Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18
, , , Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21
, , , Controparte_22 CP_23 CP_24 CP_25
, , , ,
[...] CP_26 CP_27 Controparte_28
; Controparte_29
- 1 - convenuti - contumaci
OGGETTO: USUCAPIONE
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE: “1) espletate le opportune attività istruttorie, voglia il GU, accertare e dichiarare che il ricorrente ha posseduto uti dominus, pacificamente e pubblicamente, in modo continuo, ininterrotto ed indisturbato per oltre venti anni l'unità immobiliare individuata al Catasto Terreni del Comune di Senigallia alla Partita n° 5290,
Foglio 96, Part. 79 (già 22), classe 4°, Reddito Dominicale € 116,31, Ha 3,46, seminativo, confinante con il ricorrente, , Controparte_30 Controparte_31
.
[...]
2) per l'effetto voglia riconoscere e dichiarare che il ricorrente è Parte_1
divenuto proprietario esclusivo, per maturata usucapione quindicennale ex art 1159 bis cc, ovvero, in subordine, per maturata usucapione ventennale ex art 1158 cc, dell'unità immobiliare individuata al Catasto Terreni del Comune di Senigallia Partita 5290, Foglio 96,
Part. 79 (già 22), classe 4°, Reddito Dominicale € 116,31, Ha 3,46, seminativo, confinante con il ricorrente, , e . Controparte_30 CP_31 Controparte_31
3) Voglia inoltre dichiarare compensate le spese di lite ove non esperita resistenza alla domanda, ovvero condannare i convenuti nel caso di loro costituzione, resistenza e soccombenza.
4) Voglia infine, ai sensi dell'art. 2651 cc, ordinare la Trascrizione dell' emananda Sentenza, al competente Ufficio RRII di Ancona e la Voltura Catastale all' Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Ancona, Ufficio del Territorio con esonero dei conservatori da ogni responsabilità”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto di accertare il suo acquisto per usucapione del terreno Parte_1
individuato al Catasto Terreni del Comune di Senigallia al Foglio 96, Part. 79 (già Particella
22).
2. Alla prima udienza fissata il giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso che è stata effettuata ex art. 150 c.p.c., ha dichiarato la contumacia dei convenuti.
3. La causa è stata istruita con prove testimoniali e documentali.
- 2 - All'udienza del 26.02.2025 il difensore del ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso la causa ed il Giudice si è riservato di depositare la sentenza nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il presente giudizio ha ad oggetto l'usucapione di un piccolo appezzamento di terreno situato nel comune di Senigallia, che catastalmente risulta intestato ai 33 convenuti del presente giudizio (doc. 7).
L'attore ha dedotto che:
- è proprietario di 5 unità immobiliari site nel Comune di Senigallia, Fraz. , di cui CP_31
tre censite al Catasto Terreni Foglio 96, Particella 63 e Foglio 97 Particelle 120 e 123 (doc. 2,
3, 5 e 6) ed altre due 2 censite al Catasto Fabbricati Foglio 97, Particella 124 sub 7 e sub 13
(doc. 2, 4, 5 e 6);
- la sua proprietà agricola confina su due lati con l'appezzamento di terreno oggetto del presente giudizio, anch'esso a destinazione agricola;
- sin dal 1997 coltiva detto frustolo di terreno, rimasto per decenni incolto ed abbandonato, facendolo diventare una parte integrante del complessivo terreno coltivato a Grano, Mais ed
Orzo nella loro rotazione seminativa triennale;
- dalla ricerca in conservatoria si ricava che dal 1985, anno di inaugurazione della registrazione informatica della pubblicità immobiliare, su detto terreno non è stato effettuato nessun atto di disposizione e nessuna trascrizione degli atti pubblici indicati agli artt. 2643 e 2648 c.c. (doc.
8).
5. La domanda è fondata e va accolta.
L'usucapione, disciplinata dall'art. 1158 c.c., è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale, a titolo originario, che si perfeziona attraverso il possesso del bene per il tempo indicato dalla legge.
Fondamento dell'usucapione è dunque il possesso, cioè una situazione di fatto che si sostanzia nell'esercizio ininterrotto delle facoltà proprie del diritto reale da parte di un soggetto che concretamente si sostituisce al titolare effettivo del diritto.
Contestualmente al possesso è poi necessario che vi sia il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare.
- 3 - Ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili, tra cui vi rientra il terreno oggetto di causa, avviene in virtù del possesso continuato per venti anni. In caso di successione nel possesso, ai sensi dell'art. 1146 c.c. ai fini del decorso del termine utile all'usucapione il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
6. Nel caso di specie l'istruttoria svolta ha permesso di accertare che il ricorrente da almeno venti anni sta possedendo il terreno pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente.
Il testimone ovvero un confinante dei terreni del NO , ha Controparte_30 Pt_1 dichiarato che il ricorrente “da oltre venti anni coltiva il terreno che si trova all'interno della striscia gialla inserita nella foto che mi viene mostrata (doc. 6 allegato al ricorso)” e che “non ho mai vesto nessun altro occuparsi del terreno”.
Anche l'altro testimone sentito, titolare di una ditta che dispone di mezzi Testimone_1
agricoli e che lavora conto terzi, ha confermato tale situazione di fatto, precisando che “è dal
1986 che mi occupo di quel terreno su incarico del NO ”. Pt_1
Sono entrambi testimoni attendibili in quanto conoscono da molto tempo il ricorrente e non hanno alcun tipo di interesse nella causa.
Va infine dato atto che i convenuti non si sono costituiti e non hanno quindi rivendicato la proprietà del bene in questione.
Vi è dunque piena prova del fatto che il ricorrente sia nel possesso del terreno da almeno venti anni.
7. Per queste ragioni la domanda va accolta e va dichiarato l'acquisto per usucapione da parte del ricorrente dell'immobile per cui è causa. Nulla sulle spese di lite, considerato che il NO
ne ha chiesto la condanna in suo favore soltanto in caso di resistenza in giudizio dei Pt_1
convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara proprietario esclusivo per intervenuta usucapione dell'unità Parte_1
immobiliare individuata al Catasto Terreni del Comune di Senigallia Foglio 96, Part. 79, classe
4°, Reddito Dominicale € 116,31, Ha 3,46, seminativo;
ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione del presente provvedimento;
- 4 - nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, 3 marzo 2025
Il Giudice dott. Valerio Guidarelli
- 5 -