Sentenza breve 1 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 01/06/2018, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2018
N. 00451/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00261/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 261 del 2018, proposto da:
AS NO, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Pascalis, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Eleonora Duse, 11/D;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, via Guido Reni, 4;
per l'annullamento
del provvedimento del 08.01.2018, con il quale il Prefetto di Bologna respingeva il ricorso gerarchico avverso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno disposto con provvedimento emesso dalla Questura di Bologna in data 15.2.2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Polsia Ciccone e Silvia Bassani;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente aveva presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno nel 2011 e, dopo la comunicazione del preavviso di diniego in data 13.11.2015, cui faceva seguito una sua memoria, riceveva nel 2017 la notifica del provvedimento di rigetto della Questura di Bologna.
Presentava, quindi, ricorso gerarchico avanti il Prefetto di Bologna che veniva respinto e che viene impugnato in questa sede sulla scorta di un unico motivo.
Ritiene il ricorrente che la decisione del Prefetto sia stata adottata in violazione degli artt. 4 e 5, D.lgs. 286/1998 e con eccesso di potere per difetto di istruttoria.
La ragione del diniego del rinnovo del titolo di soggiorno si fonda sulla pericolosità sociale del ricorrente, in conseguenza della condanna subita dal Tribunale di Bologna in data 13.06.2013, per il reato ex artt. 73, 80 comma 1, DPR n. 309/1990 che rientra tra quelli ritenuti dal legislatore come ostativi alla concessione del permesso di soggiorno.
Il ricorrente sottolinea come la sentenza non sia ancora definitiva e osserva come non si sia tenuto conto del fatto che egli è presente da quasi trenta anni in Italia che ha solidi legami familiari con una figlia di trenta anni ormai cittadina italiana ed al cui mantenimento ed a quello della sorella provvede grazie ad una stabile attività lavorativa.
Viene fatto altresì riferimento al D.lgs. 5/2007 che giustificherebbe secondo il ricorrente la sua permanenza in Italia.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno per chiedere il rigetto del ricorso.
Il ricorso non è fondato.
Costituisce circostanza ovvia che in presenza di persona con legami familiari ed una lunga permanenza sul territorio nazionale, la commissione di uno dei reati che il legislatore ha considerato come ostativi al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno non comporta una valutazione presunta di pericolosità, ma richiede un giudizio in concreto.
Ma l’esistenza di legami familiari ed anche di uno stabile inserimento lavorativo debbono essere comparati anche con il reato commesso.
L’immigrato che vive stabilmente sul territorio da molti anni si trova pur sempre nella condizione di una persona la cui condotta deve essere valutata periodicamente per verificare se permangano i presupposti per la prosecuzione della presenza in Italia. Normalmente dopo il quinto anno è possibile richiedere il permesso per soggiornanti di lungo periodo, che non ha una scadenza ma può solamente essere revocato, ma non risulta che il ricorrente lo abbia ottenuto o comunque richiesto.
La necessità di una valutazione in concreto della pericolosità è stata affermata dalla Corte Costituzionale proprio per evitare che sulla base di una condanna di qualunque tipo per un dei reati ostativi vi fossero conseguenze automatiche che comportavano uno sbilanciamento tra le esigenze di tutela sociale e quelle di salvaguardia dei vincoli familiari.
Nel casi in esame, però, la commissione dopo molti anni dall’ingresso in Italia di un reato di particolare gravità e cioè la cessione di sostanze stupefacenti a minorenni è sintomatica di una notevole pericolosità sociale tenuto conto oltretutto che il ricorrente godeva anche allora di una stabile attività lavorativa.
La circostanza che dopo tutti questi anni il ricorrente abbia perso ogni legame con il paese di origine non è conseguenza di cui deve farsi carico l’Amministrazione, ma avrebbe dovuto spingerlo ad evitare di mettersi nelle condizioni di non poter più risiedere in Italia.
In conclusione la gravità del reato commesso prevale sul riconoscimento dei vincoli familiari e sulla circostanza della sua stabile presenza nel territorio nazionale ed il riferimento al D.lgs. 5/2007 è inconferente poiché non siamo di fronte ad un caso di ricongiungimento familiare e neanche di inespellibilità poiché non vi è stabile convivenza con il parente cittadino italiano.
Le valutazioni operate dal Questore di Bologna sono conformi all’ordinamento e la loro conferma da parte del Prefetto non presenta profili di illegittimità.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese di giudizio che liquida in € 2.000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giuseppe Di Nunzio |
IL SEGRETARIO