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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/06/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 19 giugno 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5824/2019 R.G. vertente tra
, rappresentata e difesa dall' avv. Francesca Piccolo, giusta Parte_1 procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
già in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Valentino
Giordano, che la rappresenta e difende per procura in atti;
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dagli avv.ti Laura Furcas e Maina Olla.
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a comunicazione di iscrizione ipotecaria
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26 novembre 2019, proponeva opposizione Parte_1
alla comunicazione di iscrizione di ipoteca notificata il 21/10/2019 con riferimento alle cartelle di pagamento di seguito riportate per un importo complessivo di € 52.179,80:
- cartella di pagamento n. 29520000038987932, presuntivamente notificata il 14/03/2002, dell'importo di euro 13.324,21;
- cartella di pagamento n. 29520020008654530, presuntivamente notificata il 31/10/2002, dell'importo di euro 1.832,85;
1 - cartella di pagamento n. 29520020076266035, presuntivamente notificata il 01/10/2003, dell'importo di euro 1.935,95;
- cartella di pagamento n. 29520030011620910, presuntivamente notificata il 01/10/2003, dell'importo di euro 1.222,94;
- cartella di pagamento n. 29520040004553491, presuntivamente notificata il 23/03/2005, dell'importo di euro 1.980,68;
- cartella di pagamento n. 29520040054107535, presuntivamente notificata il 23/03/2005, dell'importo di euro 2.098,72;
- cartella di pagamento n. 29520070002532411, presuntivamente notificata il 26/09/2007, dell'importo di euro 2280,56;
- cartella di pagamento n. 29520080002769742, presuntivamente notificata il 13/03/2008, dell'importo di euro 2374,99;
- cartella di pagamento n. 29520100021285200, presuntivamente notificata il 14/01/2011, dell'importo di euro 2364,07;
- avviso di addebito n. 59520112000405230, presuntivamente notificato il 07/10/2011, dell'importo di euro 2.930,74;
- avviso di addebito n. 59520120001918206, presuntivamente notificato il 10/08/2012, dell'importo di euro 1.181,43;
- avviso di addebito n. 59520120004190234, presuntivamente notificato il 10/02/2014, dell'importo di euro 2.829,88;
- avviso di addebito n. 59520130002516015, presuntivamente notificato il 18/12/2013, dell'importo di euro 3.252,12;
- avviso di addebito n. 59520140002248823, presuntivamente notificato il 24/09/2014, dell'importo di euro 3.247,26;
- avviso di addebito n. 59520150002558130, presuntivamente notificato il 31/10/2015, dell'importo di euro 3.148,66;
- avviso di addebito n. 59520160002548712, presuntivamente notificato il 06.07.2016, dell'importo di 6.397,65.
Eccepiva preliminarmente l'inesistenza della pretesa tributaria, la violazione di giudicato sostanziale ed esterno, nonché l'omessa notifica preventiva alla contribuente.
Osservava che le cartelle oggetto di iscrizione ipotecaria erano state oggetto di altra iscrizione poi cancellata, su cui pendeva altro giudizio.
Chiedeva, pertanto, di annullare l'iscrizione di ipoteca, di condannare i convenuti al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 2, attesa l'inesistenza del credito
2 garantito e la speciosità dell'iscrizione di ipoteca;
con condanna alle spese e compensi difensivi da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
CP_
2. Con memoria depositata in data 21 ottobre 2020 si costituiva in giudizio l' eccependo l'infondatezza del ricorso. Deduceva il difetto di legittimazione passiva relativamente agli atti rientranti nella potestà esclusiva del concessionario posto che il legittimo contraddittore era la società . Osservava che alcune delle Controparte_2
cartelle erano state oggetto di sgravio. Produceva copia delle relate di notifica degli avvisi di addebito. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
3. Con memoria depositata in data 22 ottobre 2020 si costituiva in giudizio
[...]
osservando che nessuno dei giudizi e provvedimenti elencati nel ricorso CP_2
aveva in alcun modo inciso sulla validità e/o efficacia dei titoli presupposti alla iscrizione ipotecaria oggi opposta.
In merito ai provvedimenti di sgravio rilevava la propria assenza di responsabilità, dato che
CP_ l' aveva provveduto ad emettere provvedimenti di discarico amministrativo e/o sgravio in relazione alle pretese portate dagli avvisi di addebito nn.59520140002248823 e
59520160002548712000 solo in data 25/03/2020, dopo la proposizione del ricorso.
Deduceva la definitività delle cartelle oggetto dell'atto impugnato essendo le stesse state tutte regolarmente notificate nelle date indicate nell'atto impugnato e non opposte nei termini di legge.
Concludeva chiedendo di ritenere e dichiarare la legittimità dell'intera attività di riscossione del credito posta in essere dall'Agente di Riscossione e, per l'effetto rigettare il ricorso con vittoria di spese e compensi di difesa.
4. All'udienza del 25.02.2021 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, CP_5
sicché ne va dichiarata la contumacia.
4. Sostituita l'udienza del 19.06.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
5. Occorre premettere che a far data dal 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 76 del D.L.
n. 73/2021, convertito in L. n. 106 del 23 luglio 2021, la società Controparte_2
è stata sciolta e dal giorno successivo l'esercizio delle funzioni di riscossione nella
Regione Siciliana è svolto dall' che, a titolo Controparte_1
universale, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi di Controparte_2
CP_
6. Nel merito, occorre dare atto dello sgravio e/o annullamento di tutti i carichi iscritti nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito oggetto di impugnazione, in ragione dei sopravvenuti interventi legislativi in materia (art. 4 D.L. 119/2018, art. 4, c. 4,
3 D.L. n. 41/2021, art. 1, comma 222, legge n. 197/2022), come risulta dagli estratti di ruolo aggiornati prodotti in atti.
Pertanto, con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria e delle cartelle di pagamento sottese all'iscrizione di ipoteca opposta, va dichiarata cessata la materia del contendere.
7. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali va precisato che nelle opposizioni all'esecuzione concernenti l'accertamento negativo del debito contributivo anche per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, quale la prescrizione, e attinenti quindi al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente impositore ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. cit., titolare della situazione sostanziale contestata, e non all'esattore, sebbene sia stata la negligente conduzione da parte di quest'ultimo della procedura esecutiva di sua competenza a determinare l'estinzione del diritto di credito vantato dal primo. Del resto, l'eventuale accertamento dell'illegittimità dell'avviso di addebito e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del secondo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma 1, c.c., soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, senza necessità della partecipazione dello stesso al processo (cfr. Cass. n. 16425/2019, n. 5625/2019, e da ultimo S.U. n. 7514/2022).
CP_ Va, comunque osservato, che l' non ha tempestivamente provveduto a comunicare all' l'annullamento degli avvisi di addebito nn.59520140002248823 e Controparte_6
59520160002548712000 a seguito di provvedimenti giurisdizionali, e che la Corte
CP_ d'Appello di Messina, con sentenza n. 965/2023 ha affermato che “l' non ha mai offerto prova della sussistenza dei presupposti per il mantenimento della iscrizione in relazione agli anni di cui ai titoli oggetto dell'odierna comunicazione di iscrizione ipotecaria e anche nel presente giudizio si limita a comunicare l'intervenuto annullamento delle poste richieste che, atteso l'importo contributivo di ciascun avviso di addebito, non possono essere ricompresi nelle forme di annullamento ex lege riguardante CP_ i debiti inferiori a € 1000,00. Se ne deduce che l' stesso abbia riconosciuto, nel merito, l'infondatezza della pretesa nei riguardi della ”. Pt_1
E' giusto, quindi, che l' risponda delle spese processuali sostenute dall'opponente, CP_4 che si liquidano in favore dell'opponente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, ed applicando i valori tariffari medi. Di esse va concessa la chiesta
4 distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Francesca Piccolo, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Nei rapporti con l'esattore, tenuto conto dello ius superveniens e della controvertibilità della questione della legittimazione fino al recente arresto delle Sezioni Unite, esse possono essere interamente compensate.
CP_
8. Non può, infine, essere accolta la richiesta di condanna dell' al risarcimento del danno da lite temeraria dal momento che la mancanza di fondamento della pretesa nel merito deve concorrere con l'elemento soggettivo della consapevolezza della non spettanza di quanto richiesto ovvero della colpa grave, consistente nell'aver insistito in una pretesa infondata senza aver prima compiuto un benché minimo esame della sua
CP_ giustezza o ragionevolezza. In sostanza non vi è prova che l' abbia agito in malafede o colpa grave.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso Parte_1
CP_ depositato in data 26.11.2019 nei confronti dell' e dell' in persona dei rispettivi CP_7
legali rappresentanti pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia della;
CP_5
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di annullamento dell'iscrizione ipotecaria e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria con riferimento ai crediti oggetto dell'opposizione; CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese giudiziali nei confronti dell'opponente, che liquida, in complessivi euro 9.273,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae in favore del procuratore anticipatario ex art. 93
c.p.c.;
-compensa le spese tra le parti e l' CP_7
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 20 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
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