Articolo 9 della Legge 21 luglio 1984, n. 362
Articolo 8Articolo 10
Versione
25 luglio 1984
Art. 9.
Le soprattasse stabilite nell' articolo 5, comma 49, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , devono intendersi sostitutive di quelle previste ai numeri 1 e 2 della tabella delle infrazioni annessa alla legge 24 gennaio 1978, n. 27 .
Resta ferma l'applicazione delle soprattasse divenute definitive e non si da' luogo a rimborsi per quelle gia' pagate.
Entrata in vigore il 25 luglio 1984
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