Articolo 114 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 113Articolo 115
Versione
15 marzo 1968
Art. 114.
La somma di cui all' articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721 , occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissata per l'anno finanziario 1968 in lire 30.000.000.
Entrata in vigore il 15 marzo 1968