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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 3809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3809 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1125/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. BA PO Presidente est.
2) dr. Rosa Del Prete Consigliere
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 novembre 2025, nella causa civile iscritta al n. 1125/2025 del ruolo generale lavoro TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore,
APPELLANTE
E generalizzata in atti Controparte_1
APPELLATA
ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO DI SENTENZA
PQM
La Corte definitivamente pronunciando così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado a favore dell'appellato che liquida in complessivi euro 2906,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, se dovute, con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
1 - l'appellante è tenuto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre
2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1- quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Napoli, il 10 novembre 2025
Il Presidente est.
dr. BA PO
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. BA PO Presidente est.
2) dr. Rosa Del Prete Consigliere
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 novembre 2025, nella causa civile iscritta al n. 1125/2025 del ruolo generale lavoro TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore,
APPELLANTE
E generalizzata in atti Controparte_1
APPELLATA
ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO DI SENTENZA
PQM
La Corte definitivamente pronunciando così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado a favore dell'appellato che liquida in complessivi euro 2906,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, se dovute, con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
1 - l'appellante è tenuto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre
2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1- quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Napoli, il 10 novembre 2025
Il Presidente est.
dr. BA PO
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