CA
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 5735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5735 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. MI CA presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa IO CH consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2056/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 9.10.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano D'Ercole, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Saracino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 15/17.3.2022, R.G. n. 1887/2021, il Tribunale di Roma ha condannato al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 10.132,64, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di ripetizione pagina 1 di 7 delle somme versate dalla società ricorrente per l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, istituita dall'art. 6 d.l. n. 511/1988, compensando per intero le spese processuali.
Il primo giudice, dopo aver ricostruito il quadro normativo e dopo aver dato conto dell'orientamento della giurisprudenza comunitaria e di legittimità, ha affermato, in sintesi, che:
- la Suprema Corte aveva predicato il seguente principio di diritto: “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del dl. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dal-l'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretato dalla
Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13, e 25 luglio
2018, in causa C-103/17”;
- dato dunque per acquisito il contrasto della norma interna con la direttiva 2008/118/CE, occorreva verificare se fosse possibile la disapplicazione della norma;
- secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, data la carenza di efficacia diretta delle direttive, nei rapporti orizzontali era preclusa la disapplicazione della norma interna contrastante con una direttiva, anche qualora self-executing, volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai singoli, dal che si desumeva che, qualora la direttiva non avesse tali contenuti, il giudice potrebbe (rectius: dovrebbe in virtù del primato del diritto europeo) procedere alla disapplicazione della norma interna;
- ritenuto praticabile il rimedio della disapplicazione per esclusione, la situazione che si determinava nel caso in esame era la seguente: il fornitore ha traslato sul consumatore, avvalendosi della facoltà di rivalsa, l'onere economico di un'imposta – riversata all'erario – non dovuta perché prevista da una disposizione normativa contrastante con la direttiva 2008/118/CE; se l'imposta non è dovuta, per logica conseguenza non è consentita neppure la rivalsa e l'importo addebitato al consumatore (e da questi pagato) è privo di valida causa giustificativa, sicché a buon diritto ne viene chiesta la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c.;
- dalla documentazione allegata dalla parte ricorrente risultava dimostrata la correttezza della somma richiesta in restituzione a titolo di rivalsa al fornitore convenuto.
***
Ha proposto appello chiedendo alla Corte di accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni:
pagina 2 di 7 ‹‹Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, per i motivi dedotti – previa all'occorrenza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra – riformare l'ordinanza ex art. 702 bis del 15.03.2022 resa dal Tribunale Ordinario di
Roma a definizione del giudizio rubricato al n.r.g. 1887/2021, comunicata dalla cancelleria in data 17.03.2022 e rigettare ogni domanda proposta nei confronti di con condanna di parte appellata alla Parte_1 restituzione di quanto versato in ottemperanza alla ordinanza impugnata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio››.
***
Si è costituita, in data 30.9.2022, chiedendo di rigettare l'appello, Controparte_1 con vittoria di spese e compensi.
***
All'udienza del 6.10.2022, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 9.9.2025 è stata confermata la già fissata udienza del
9.10.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note (depositate da entrambe le parti).
***
I procuratori delle parti, all'odierna udienza, hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
ha articolato due motivi, così rubricati: Parte_1
1) ‹‹Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.. Illogicità e contraddittorietà della motivazione;
violazione del principio dell'onere probatorio. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra utente e fornitore. Omessa pronuncia››;
2) ‹‹Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE
(richiesta - all'occorrenza - di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia) – Violazione e falsa applicazione del rimedio della disapplicazione per esclusione. Assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE (richiesta – all'occorrenza – di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia)››.
***
L'appello deve essere deciso alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale, di cui si dirà a breve e alla quale l'appellante, nelle note difensive, non fa cenno.
pagina 3 di 7 Come ricostruito in prospettiva storico sistematica dalla Suprema Corte (Cass. n. 17643 del
30.6.2025), l'addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta dal d.l. n. 511 del
1988 ed è rimasta in vigore fino alla sua abrogazione sull'intero territorio nazionale, avvenuta nel 2012; la normativa istitutiva stabiliva che l'obbligo di versamento dell'addizionale gravasse sul fornitore di energia elettrica, il quale poteva tuttavia traslare il relativo onere sull'utente finale, mediante specifica indicazione in bolletta;
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007, che ha sostituito l'art. 6
d.l. n. 511/1988, come convertito, in recepimento della Direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva n. 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa;
l'art. 3, par. 2, Direttiva n. 92/12/CEE stabiliva che i prodotti di cui al par.
1 - ivi compresa l'energia elettrica - potessero formare oggetto di altre imposizioni indirette, aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettassero le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; a tale disposizione si è poi sovrapposta la formulazione dell'art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE (dal tenore sostanzialmente identico, come rilevato da
CGUE, 9 novembre 2021, C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta), ai sensi del quale i singoli Stati membri dell'Unione Europea possono introdurre sulla fornitura di energia elettrica nuove tasse, purché queste rispondano a specifiche finalità; tale direttiva ha dunque fatto sorgere la fondamentale questione se l'addizionale provinciale, che in quel momento era ancora in vigore, fosse giustificata da quel principio di diritto comunitario, ossia avesse o meno una specifica finalità; la Direttiva del
2008 è stata recepita dallo Stato italiano con D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del T.U.A. (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) a far data dal 1°.4.2010; successivamente, con decorrenza 1.1.2012, l'art. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ha abrogato l'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario e, a far data dal
1°.4.2012, l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 è stato definitivamente abrogato dal d.l. 2 marzo 2012,
n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44.
Ciò premesso, va qui detto che, nelle more del presente giudizio di appello, si era pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, così statuendo: pagina 4 di 7 ‹‹1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati››.
***
Successivamente, tuttavia, il panorama è ulteriormente mutato.
E infatti, con sentenza n. 43/2025 del 15.4.2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE.
Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito
«in favore delle province».
***
A seguito della caducazione della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale – non vi è dubbio che i clienti dei fornitori di energia elettrica possano esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi pagina 5 di 7 ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Ciò in quanto la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale;
una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto
UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale (Cass. n. 13740 del 22/05/2025).
***
Ne discende che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc, assorbe e supera tutte le argomentazioni poste a base dei motivi di appello, dovendosi concludere per la fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito, accolta con l'impugnata ordinanza, a prescindere dalla valutazione della correttezza o meno della disapplicazione della norma come operata dal Tribunale.
***
Rimane assorbita anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, al pari della richiesta di condanna dell'appellata alla restituzione delle somme versate in esecuzione della gravata ordinanza.
***
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e l'impugnata ordinanza deve essere confermata.
***
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, va dato atto della complessità della questione, del pregresso contrasto esistente nella giurisprudenza di merito e del fatto che il rigetto dei motivi di gravame è stato determinato, come si è visto, dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale (sopravvenuta in corso di causa), che ha superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Corte di giustizia sopra citata (sulla base della quale l'esito del presente giudizio sarebbe stato invece favorevole ad ). Parte_1
È evidente che il quadro di riferimento ha subìto continue evoluzioni e mutamenti, sicché ricorrono i presupposti per compensare, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., per intero, tra le parti le spese di lite.
*** pagina 6 di 7 Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma R.G. n. 1887/2021, pubblicata il 17.3.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
2) compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 9.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IO CH MI CA
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. MI CA presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa IO CH consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2056/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 9.10.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano D'Ercole, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Saracino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 15/17.3.2022, R.G. n. 1887/2021, il Tribunale di Roma ha condannato al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 10.132,64, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di ripetizione pagina 1 di 7 delle somme versate dalla società ricorrente per l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, istituita dall'art. 6 d.l. n. 511/1988, compensando per intero le spese processuali.
Il primo giudice, dopo aver ricostruito il quadro normativo e dopo aver dato conto dell'orientamento della giurisprudenza comunitaria e di legittimità, ha affermato, in sintesi, che:
- la Suprema Corte aveva predicato il seguente principio di diritto: “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del dl. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dal-l'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretato dalla
Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13, e 25 luglio
2018, in causa C-103/17”;
- dato dunque per acquisito il contrasto della norma interna con la direttiva 2008/118/CE, occorreva verificare se fosse possibile la disapplicazione della norma;
- secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, data la carenza di efficacia diretta delle direttive, nei rapporti orizzontali era preclusa la disapplicazione della norma interna contrastante con una direttiva, anche qualora self-executing, volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai singoli, dal che si desumeva che, qualora la direttiva non avesse tali contenuti, il giudice potrebbe (rectius: dovrebbe in virtù del primato del diritto europeo) procedere alla disapplicazione della norma interna;
- ritenuto praticabile il rimedio della disapplicazione per esclusione, la situazione che si determinava nel caso in esame era la seguente: il fornitore ha traslato sul consumatore, avvalendosi della facoltà di rivalsa, l'onere economico di un'imposta – riversata all'erario – non dovuta perché prevista da una disposizione normativa contrastante con la direttiva 2008/118/CE; se l'imposta non è dovuta, per logica conseguenza non è consentita neppure la rivalsa e l'importo addebitato al consumatore (e da questi pagato) è privo di valida causa giustificativa, sicché a buon diritto ne viene chiesta la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c.;
- dalla documentazione allegata dalla parte ricorrente risultava dimostrata la correttezza della somma richiesta in restituzione a titolo di rivalsa al fornitore convenuto.
***
Ha proposto appello chiedendo alla Corte di accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni:
pagina 2 di 7 ‹‹Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, per i motivi dedotti – previa all'occorrenza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra – riformare l'ordinanza ex art. 702 bis del 15.03.2022 resa dal Tribunale Ordinario di
Roma a definizione del giudizio rubricato al n.r.g. 1887/2021, comunicata dalla cancelleria in data 17.03.2022 e rigettare ogni domanda proposta nei confronti di con condanna di parte appellata alla Parte_1 restituzione di quanto versato in ottemperanza alla ordinanza impugnata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio››.
***
Si è costituita, in data 30.9.2022, chiedendo di rigettare l'appello, Controparte_1 con vittoria di spese e compensi.
***
All'udienza del 6.10.2022, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 9.9.2025 è stata confermata la già fissata udienza del
9.10.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note (depositate da entrambe le parti).
***
I procuratori delle parti, all'odierna udienza, hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
ha articolato due motivi, così rubricati: Parte_1
1) ‹‹Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.. Illogicità e contraddittorietà della motivazione;
violazione del principio dell'onere probatorio. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra utente e fornitore. Omessa pronuncia››;
2) ‹‹Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE
(richiesta - all'occorrenza - di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia) – Violazione e falsa applicazione del rimedio della disapplicazione per esclusione. Assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE (richiesta – all'occorrenza – di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia)››.
***
L'appello deve essere deciso alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale, di cui si dirà a breve e alla quale l'appellante, nelle note difensive, non fa cenno.
pagina 3 di 7 Come ricostruito in prospettiva storico sistematica dalla Suprema Corte (Cass. n. 17643 del
30.6.2025), l'addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta dal d.l. n. 511 del
1988 ed è rimasta in vigore fino alla sua abrogazione sull'intero territorio nazionale, avvenuta nel 2012; la normativa istitutiva stabiliva che l'obbligo di versamento dell'addizionale gravasse sul fornitore di energia elettrica, il quale poteva tuttavia traslare il relativo onere sull'utente finale, mediante specifica indicazione in bolletta;
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007, che ha sostituito l'art. 6
d.l. n. 511/1988, come convertito, in recepimento della Direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva n. 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa;
l'art. 3, par. 2, Direttiva n. 92/12/CEE stabiliva che i prodotti di cui al par.
1 - ivi compresa l'energia elettrica - potessero formare oggetto di altre imposizioni indirette, aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettassero le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; a tale disposizione si è poi sovrapposta la formulazione dell'art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE (dal tenore sostanzialmente identico, come rilevato da
CGUE, 9 novembre 2021, C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta), ai sensi del quale i singoli Stati membri dell'Unione Europea possono introdurre sulla fornitura di energia elettrica nuove tasse, purché queste rispondano a specifiche finalità; tale direttiva ha dunque fatto sorgere la fondamentale questione se l'addizionale provinciale, che in quel momento era ancora in vigore, fosse giustificata da quel principio di diritto comunitario, ossia avesse o meno una specifica finalità; la Direttiva del
2008 è stata recepita dallo Stato italiano con D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del T.U.A. (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) a far data dal 1°.4.2010; successivamente, con decorrenza 1.1.2012, l'art. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ha abrogato l'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario e, a far data dal
1°.4.2012, l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 è stato definitivamente abrogato dal d.l. 2 marzo 2012,
n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44.
Ciò premesso, va qui detto che, nelle more del presente giudizio di appello, si era pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, così statuendo: pagina 4 di 7 ‹‹1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati››.
***
Successivamente, tuttavia, il panorama è ulteriormente mutato.
E infatti, con sentenza n. 43/2025 del 15.4.2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE.
Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito
«in favore delle province».
***
A seguito della caducazione della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale – non vi è dubbio che i clienti dei fornitori di energia elettrica possano esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi pagina 5 di 7 ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Ciò in quanto la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale;
una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto
UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale (Cass. n. 13740 del 22/05/2025).
***
Ne discende che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc, assorbe e supera tutte le argomentazioni poste a base dei motivi di appello, dovendosi concludere per la fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito, accolta con l'impugnata ordinanza, a prescindere dalla valutazione della correttezza o meno della disapplicazione della norma come operata dal Tribunale.
***
Rimane assorbita anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, al pari della richiesta di condanna dell'appellata alla restituzione delle somme versate in esecuzione della gravata ordinanza.
***
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e l'impugnata ordinanza deve essere confermata.
***
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, va dato atto della complessità della questione, del pregresso contrasto esistente nella giurisprudenza di merito e del fatto che il rigetto dei motivi di gravame è stato determinato, come si è visto, dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale (sopravvenuta in corso di causa), che ha superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Corte di giustizia sopra citata (sulla base della quale l'esito del presente giudizio sarebbe stato invece favorevole ad ). Parte_1
È evidente che il quadro di riferimento ha subìto continue evoluzioni e mutamenti, sicché ricorrono i presupposti per compensare, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., per intero, tra le parti le spese di lite.
*** pagina 6 di 7 Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma R.G. n. 1887/2021, pubblicata il 17.3.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
2) compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 9.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IO CH MI CA
pagina 7 di 7