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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/08/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1694 del Registro Generale degli Affari Civili dell'anno 2018
TRA
(c.f. ), in proprio e nella qualità di titolare Parte_1 CodiceFiscale_1
dell'impresa individuale ELETTROSISTEM DI GU AN (p. iva , P.IVA_1
(c.f. ), rappresentati e difesi Parte_2 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Maurizio Traina per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del primo grado di giudizio.
Appellanti
p. iva incorporante Parte_3 P.IVA_2
(p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_4
Ugo Antonino Salanitro, Antonio Di Paola, Santi Pierpaolo Giacona, Alfio Grasso e VA
Sansone del Foro di Catania per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore.
Appellata
Conclusioni di parte appellante:
riformare la sentenza n.168/2018 e, per l'effetto, in accoglimento dell'appello, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n 191/2015 emesso dal Tribunale di Sciacca, nei confronti di e;
Parte_1 Parte_2
con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA, C.P.A. di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Conclusioni di parte appellata:
Si insiste: in via del tutto preliminare sulla eccepita inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. atteso che la struttura dell'atto già in prima battuta si presentava del tutto privo di ragionevoli ed argomentate motivazioni per essere accolto;
nell'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per il mancato rispetto dei dettami di cui all'art.342 c.p.c.;
nel rilevare come le doglianze svolte dagli odierni appellanti non abbiano in alcun modo intaccato il credito della indicato sul decreto ingiuntivo opposto e scaturente dal Pt_3
prestito n.51190 del 18.03.2015 con un saldo a debito di €.6.767,30 confermato dall'Ecc.ma
Corte con la sentenza non definitiva n.818/2024; nell'accoglimento dell' “ipotesi 2”
2 prospettata dal C.T.U. avendo il medesimo effettuato il ricalcolo sulla base delle formule contenute nelle Istruzioni della Banca d'Italia; nel rigetto parziale dell'appello svolto dai
Sigg.ri e la conseguente parziale conferma della sentenza di primo grado;
Parte_5
con la condanna di parte appellante per la parziale soccombenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 818 del 17 maggio 2024, questa Corte si è pronunziata sull'appello proposto da in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Parte_1
Elettrosistem di GU VA, e da avverso la pronunzia n. Parte_2
168/2018 resa dal Tribunale di Sciacca il 26 aprile 2018 che ne aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso su istanza di per Controparte_2
il pagamento di € 19.586,43, di cui € 12.819,13 quale saldo passivo alla data del 9.3.2015 del conto corrente di corrispondenza con apertura di credito n. 14/6305508/0 chiuso il 23.4.2014
ed € 6.767,30 quale debito residuo alla data del 18.3.2015 del finanziamento di originari €
15.000,00 concesso con contratto del 20.1.2010 in relazione al quale, con nota del 24.6.2014,
era stata comunicata al sovvenuto la decadenza dal beneficio del termine.
Con la sentenza non definitivo è stato:
- è stato rigettato il terzo motivo di impugnazione con il quale gli appellanti avevano denunciato l'inottemperanza dell'istituto di credito all'onere della produzione della documentazione contrattuale e contabile indispensabile a comprovare le ragioni creditorie azionate in via monitoria;
3 - è stato rigettato anche il secondo motivo di impugnazione con il quale costoro lamentavano la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi perché contraria al disposto dell'art. 1283 c.c. e non rispettosa delle prescrizioni della delibera Cicr del febbraio 2000;
- è stato evidenziato che il rilievo di usurarietà di cui al primo motivo di impugnazione sia pur sollevato con riferimento unicamente al contratto di rinegoziazione delle condizioni di affidamento in conto corrente del 2.12.2011, introduceva un'eccezione rilevabile d'ufficio e suggeriva di stendere l'accertamento di compatibilità con la L n. 108/1996 a tutti i contratti intercorsi tra le parti;
- è stata esclusa la ricorrenza di fenomeni usurari connessi al contratto di finanziamento di
€ 15.000 del 20.1.2010, per il quale era dunque confermato il debito oggetto dell'ingiunzione;
- è stata riscontrata la conformità alla normativa antiusura anche del tasso debitore previsto nel contratto istitutivo del rapporto di conto corrente ordinario di corrispondenza n.
14/6305508/0 del 17.5.2004;
- è stata ravvisata la necessità di un approfondimento istruttorio al fine di verificare la compatibilità con la disciplina antiusura dei contratti di apertura di credito in conto corrente del 8.8.2008 e di variazione delle condizioni di apertura di credito del 2.12.2011;
- è stata rimessa alla statuizione definitiva la regolazione delle spese di lite.
4 Posta la causa nuovamente sul ruolo istruttorio, il consulente tecnico d'ufficio ha dato risposta al quesito affidatogli determinando, in primo luogo, il tasso debitore convenzionale, con applicazione alternativa della formula del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) e di quella prevista dall'art. 644 c.p.; quindi, adottato come parametro riferimento la categoria delle
“aperture di credito in conto corrente” con classe d'importo fino a € 5.000,00 (fino al IV
trimestre 2011), ha proceduto all'azzeramento delle competenze nei trimestri in cui ha riscontrato il superamento della soglia usuraria.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio non possono essere interamente condivise.
Preliminarmente si osserva che tra le differenti ipotesi elaborate dal consulente deve aversi riguardo a quella in cui l'esperto, ai fini del giudizio di usurarietà, ha determinato il TEG del rapporto utilizzando la formula ricavata dalle istruzioni della Banca d'Italia.
La correttezza del metodo è stata recentemente confermata dalle Sezioni Unite della
Cassazione con sentenza n. 16303 del 20.6.2018, che, nel pronunciarsi sulla rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini dell'usura, hanno sottolineato la necessità che la verifica di usurarietà delle condizioni di concessione del credito venga condotta in ossequio al principio di simmetria, ovvero operando il confronto tra un dato concreto, quale il TEG
dell'operazione di credito, e il dato astratto, rappresentato dal TEGM determinato trimestralmente per categorie omogenee, rilevati entrambi in funzione dei medesimi costi,
risultando altrimenti la valutazione sostanzialmente inattendibile. L'adozione di un
5 meccanismo uniforme di rilevazione dei dati oggetto di procedimento comparativo -ribadita e confermata dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 19597 del 2020 in materia di rilevanza ai fini dell'usura degli interessi di mora- risponde a un basilare criterio logico che risulterebbe falsato dal ricorso, per la rilevazione del TEG del singolo rapporto, alla “formula del T.A.E.G.” di cui all'art. 644 c.p.
Erronea, tuttavia, si rivela la selezione della classe di importo (fino ad € 5.000) della categoria di riferimento, verso la quale il consulente tecnico si è determinato valorizzando l'affidamento effettivo adoperato dal correntista, quale si evince dagli estratti conto.
Tale metodologia di indagine non può essere condivisa in quanto non conduce alla valorizzazione del momento genetico del contratto, contrariamente a quanto imposto dalla norma di interpretazione autentica della disciplina contenuta nella L. n. 108/1996 di cui al
D.L. n. 394/2000, convertito con modificazioni dalla L. n. 24/2001, il cui art. 1 così recita «Ai
fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo
comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito
dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo,
indipendentemente dal momento del loro pagamento».
Nell'indagine circa la natura usuraria del rapporto bancario deve infatti aversi riguardo all'operazione di credito emergente dalla volontà delle parti cristallizzata nel regolamento contrattuale: è questa che deve essere inquadrata entro le diverse categorie previste nei decreti ministeriali e nelle pertinenti classi di importo.
6 Nella specie, dal contratto di affidamento sottoscritto il giorno 8.8.2008 emerge che l'istituto di credito ha disposto in favore della società correntista un'apertura di credito in conto corrente di € 10.000,00, così che non aderente alla volontà delle parti è l'individuazione quale in conseguenza, quale soglia usuraria- della misura percentuale oggetto della CP_3
rilevazione dalla Banca d'Italia per le aperture di credito in conto corrente fino ad € 5.000.
Ebbene, tenuto conto che il decreto ministeriale 23.6.2008 attuativo della L. n. 108/1996
accerta nel 9,87% il TEGM (tasso effettivo globale medio) delle operazioni di credito rientranti nella categoria “aperture di credito in conto corrente per importi superiori a €
5.000”, la soglia d'usura resta fissata in 14.805 punti percentuali, risultando dunque inferiore di circa 5 punti percentuali rispetto a quella individuata dal consulente (19,4550%, come da allegato 2 alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio). Se ne ricava che il tasso di interesse debitore fissato dall'istituto di credito a con la sottoscrizione del contratto di affidamento del
8.8.2008 ed individuato dal c.t.u. -in applicazione della formula della Banca d'Italia- nella percentuale del 15,806% non rispetta i limiti imposti dalla normativa antiusura, con la conseguenza che per il periodo successivo a tale accertamento devono essere espunti tutti gli interessi e le commissioni applicati.
Con utilizzo del medesimo metodo di indagine è possibile concludere che anche con il contratto di affidamento del 2.12.2011 la banca appellata ha convenuto con la correntista tassi di interesse debitori in violazione della L. n. 108/96. Anche in tale ipotesi, invero, dall'analisi dell'allegato 2 alla consulenza tecnica emerge che il carico economico complessivo, ovvero
7 il TEGM, accertato secondo la formula della Banca d'Italia come pari al 18,280%, è superiore alla soglia usura del periodo che, per le operazioni di credito rientranti nella categoria
“aperture di credito in conto corrente per importi superiori a € 5.000”, resta fissata dal d.m.
26.9.2011 in 15,5250 punti percentuali.
Al riscontro della natura usuraria degli interessi concordati con i contratti di affidamento del
8.8.2008 e del 2.12.2011 consegue l'applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 co. 2 c.c.,
cosicché il saldo del conto corrente va epurato degli interessi, delle competenze, delle spese e delle commissioni applicate dalla banca dal 8.8.2008 e poi dal 2.12.2011.
Sottraendo dal saldo risultante dalle scritture contabili banca al 9.3.2015, pari a € 12.819,13,
a debito del correntista, l'importo di € 6.486,03 -corrispondente alla sommatoria delle poste illegittimamente applicate a titolo di interessi (€ 4.534,59), commissioni (€ 1.629,11) e spese
(€ 322,33) (gli importi si ricavano agevolmente dall'allegato 2 della consulenza tecnica di ufficio)-, il saldo ricalcolato del conto corrente alla data del 9.3.2015 si riduce a € 6.333,10
(12.819,13 – 6.486,03) a debito della società correntista.
Il credito dell'istituto bancario nei confronti degli appellanti resta dunque determinato in €
13.100,40, di cui € 6.767,30 quale debito residuo alla data del 18.3.2015 del finanziamento di originari € 15.000 concesso con contratto del 20.1.2010 -importo al quale occorre sommare gli ulteriori interessi di mora al saggio convenzionale sulla sorte di € 6.428,71 dal 19.3.2015
alla data di effettiva corresponsione- ed € 6.333,10 a titolo di saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 14/6305508/0 del 17.5.2004, sul quale dalla data della domanda, ovvero dal
8 dì della notifica del decreto ingiuntivo (30.7.2015), decorrono interessi al saggio legale.
Revocato il decreto ingiuntivo, gli appellanti, sotto il vincolo della solidarietà, devono essere condannati a corrispondere a gli importi sopra Parte_3
indicati.
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, nel quale è stato acclarato che l'istituto di credito ha convenuto in alcune delle pattuizioni negoziali, interessi usurari, ricorrono i presupposti per compensare in ragione di metà tra le parti le spese di lite, dovendo la restante metà, liquidata in prossimità ai medi delle tariffe per le cause di valore compreso tra euro
5.201 ed euro 26.000, in € 2.400,00 per il giudizio di primo grado e in € 2.750,00 -di cui €
550,00 per la fase di studio, € 450,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria ed € 950,00 per la fase decisoria- per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfetarie ex d.m. n. 55/2014, essere posta a carico degli appellanti sotto il vincolo della solidarietà.
A carico dell'istituto di credito appellato, infine, devono essere poste le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente grado di giudizio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, vista la sentenza non definitiva n. 818
del 17.5.2024 che ha rigettato l'appello proposto da in proprio e nella qualità Parte_1
di titolare dell'impresa individuale Elettrosistem Di GU VA, e da Parte_2
9 con atto di citazione notificato il 18 luglio 2018 a Pt_2 Controparte_1
di seguito incorporata da
[...] Parte_3
limitatamente ai motivi secondo e terzo;
in parziale accoglimento del rimanente motivo di appello e in riforma della sentenza del
Tribunale di Sciacca n. 168 del 26.4.2018, revoca il decreto ingiuntivo n. 191 emesso dal
Tribunale di Sciacca il 25.6.2015 e condanna in proprio e nella qualità di Parte_1
titolare dell'impresa individuale Elettrosistem Di GU VA, e , Parte_2
in solido tra loro, al pagamento:
- di € 6.767,30, oltre interessi al saggio convenzionale sulla sorte di € 6.428,71 dal 19.3.2015
alla data di effettiva corresponsione, in relazione al contratto di finanziamento del 20.1.2010;
- di € 6.333,10, oltre interessi di mora al saggio legale con decorrenza dal 30.7.2015 sino al dì dell'effettiva corresponsione, in dipendenza del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 14/6305508/0;
rigetta ogni altra domanda;
compensa in ragione di metà tra le parti le spese di lite e condanna in proprio Parte_1
e nella qualità di titolare dell'impresa individuale Elettrosistem Di GU VA, e
, sotto il vincolo della solidarietà, al pagamento in favore della Parte_2
controparte della restante metà liquidata in € 2.400,00 per il giudizio di primo grado ed in €
2.750,00, come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
10 Pone definitivamente a carico dell'istituto bancario appellato le spese relative alla predisposizione della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 17 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1694 del Registro Generale degli Affari Civili dell'anno 2018
TRA
(c.f. ), in proprio e nella qualità di titolare Parte_1 CodiceFiscale_1
dell'impresa individuale ELETTROSISTEM DI GU AN (p. iva , P.IVA_1
(c.f. ), rappresentati e difesi Parte_2 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Maurizio Traina per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del primo grado di giudizio.
Appellanti
p. iva incorporante Parte_3 P.IVA_2
(p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_4
Ugo Antonino Salanitro, Antonio Di Paola, Santi Pierpaolo Giacona, Alfio Grasso e VA
Sansone del Foro di Catania per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore.
Appellata
Conclusioni di parte appellante:
riformare la sentenza n.168/2018 e, per l'effetto, in accoglimento dell'appello, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n 191/2015 emesso dal Tribunale di Sciacca, nei confronti di e;
Parte_1 Parte_2
con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA, C.P.A. di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Conclusioni di parte appellata:
Si insiste: in via del tutto preliminare sulla eccepita inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. atteso che la struttura dell'atto già in prima battuta si presentava del tutto privo di ragionevoli ed argomentate motivazioni per essere accolto;
nell'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per il mancato rispetto dei dettami di cui all'art.342 c.p.c.;
nel rilevare come le doglianze svolte dagli odierni appellanti non abbiano in alcun modo intaccato il credito della indicato sul decreto ingiuntivo opposto e scaturente dal Pt_3
prestito n.51190 del 18.03.2015 con un saldo a debito di €.6.767,30 confermato dall'Ecc.ma
Corte con la sentenza non definitiva n.818/2024; nell'accoglimento dell' “ipotesi 2”
2 prospettata dal C.T.U. avendo il medesimo effettuato il ricalcolo sulla base delle formule contenute nelle Istruzioni della Banca d'Italia; nel rigetto parziale dell'appello svolto dai
Sigg.ri e la conseguente parziale conferma della sentenza di primo grado;
Parte_5
con la condanna di parte appellante per la parziale soccombenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 818 del 17 maggio 2024, questa Corte si è pronunziata sull'appello proposto da in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Parte_1
Elettrosistem di GU VA, e da avverso la pronunzia n. Parte_2
168/2018 resa dal Tribunale di Sciacca il 26 aprile 2018 che ne aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso su istanza di per Controparte_2
il pagamento di € 19.586,43, di cui € 12.819,13 quale saldo passivo alla data del 9.3.2015 del conto corrente di corrispondenza con apertura di credito n. 14/6305508/0 chiuso il 23.4.2014
ed € 6.767,30 quale debito residuo alla data del 18.3.2015 del finanziamento di originari €
15.000,00 concesso con contratto del 20.1.2010 in relazione al quale, con nota del 24.6.2014,
era stata comunicata al sovvenuto la decadenza dal beneficio del termine.
Con la sentenza non definitivo è stato:
- è stato rigettato il terzo motivo di impugnazione con il quale gli appellanti avevano denunciato l'inottemperanza dell'istituto di credito all'onere della produzione della documentazione contrattuale e contabile indispensabile a comprovare le ragioni creditorie azionate in via monitoria;
3 - è stato rigettato anche il secondo motivo di impugnazione con il quale costoro lamentavano la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi perché contraria al disposto dell'art. 1283 c.c. e non rispettosa delle prescrizioni della delibera Cicr del febbraio 2000;
- è stato evidenziato che il rilievo di usurarietà di cui al primo motivo di impugnazione sia pur sollevato con riferimento unicamente al contratto di rinegoziazione delle condizioni di affidamento in conto corrente del 2.12.2011, introduceva un'eccezione rilevabile d'ufficio e suggeriva di stendere l'accertamento di compatibilità con la L n. 108/1996 a tutti i contratti intercorsi tra le parti;
- è stata esclusa la ricorrenza di fenomeni usurari connessi al contratto di finanziamento di
€ 15.000 del 20.1.2010, per il quale era dunque confermato il debito oggetto dell'ingiunzione;
- è stata riscontrata la conformità alla normativa antiusura anche del tasso debitore previsto nel contratto istitutivo del rapporto di conto corrente ordinario di corrispondenza n.
14/6305508/0 del 17.5.2004;
- è stata ravvisata la necessità di un approfondimento istruttorio al fine di verificare la compatibilità con la disciplina antiusura dei contratti di apertura di credito in conto corrente del 8.8.2008 e di variazione delle condizioni di apertura di credito del 2.12.2011;
- è stata rimessa alla statuizione definitiva la regolazione delle spese di lite.
4 Posta la causa nuovamente sul ruolo istruttorio, il consulente tecnico d'ufficio ha dato risposta al quesito affidatogli determinando, in primo luogo, il tasso debitore convenzionale, con applicazione alternativa della formula del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) e di quella prevista dall'art. 644 c.p.; quindi, adottato come parametro riferimento la categoria delle
“aperture di credito in conto corrente” con classe d'importo fino a € 5.000,00 (fino al IV
trimestre 2011), ha proceduto all'azzeramento delle competenze nei trimestri in cui ha riscontrato il superamento della soglia usuraria.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio non possono essere interamente condivise.
Preliminarmente si osserva che tra le differenti ipotesi elaborate dal consulente deve aversi riguardo a quella in cui l'esperto, ai fini del giudizio di usurarietà, ha determinato il TEG del rapporto utilizzando la formula ricavata dalle istruzioni della Banca d'Italia.
La correttezza del metodo è stata recentemente confermata dalle Sezioni Unite della
Cassazione con sentenza n. 16303 del 20.6.2018, che, nel pronunciarsi sulla rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini dell'usura, hanno sottolineato la necessità che la verifica di usurarietà delle condizioni di concessione del credito venga condotta in ossequio al principio di simmetria, ovvero operando il confronto tra un dato concreto, quale il TEG
dell'operazione di credito, e il dato astratto, rappresentato dal TEGM determinato trimestralmente per categorie omogenee, rilevati entrambi in funzione dei medesimi costi,
risultando altrimenti la valutazione sostanzialmente inattendibile. L'adozione di un
5 meccanismo uniforme di rilevazione dei dati oggetto di procedimento comparativo -ribadita e confermata dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 19597 del 2020 in materia di rilevanza ai fini dell'usura degli interessi di mora- risponde a un basilare criterio logico che risulterebbe falsato dal ricorso, per la rilevazione del TEG del singolo rapporto, alla “formula del T.A.E.G.” di cui all'art. 644 c.p.
Erronea, tuttavia, si rivela la selezione della classe di importo (fino ad € 5.000) della categoria di riferimento, verso la quale il consulente tecnico si è determinato valorizzando l'affidamento effettivo adoperato dal correntista, quale si evince dagli estratti conto.
Tale metodologia di indagine non può essere condivisa in quanto non conduce alla valorizzazione del momento genetico del contratto, contrariamente a quanto imposto dalla norma di interpretazione autentica della disciplina contenuta nella L. n. 108/1996 di cui al
D.L. n. 394/2000, convertito con modificazioni dalla L. n. 24/2001, il cui art. 1 così recita «Ai
fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo
comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito
dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo,
indipendentemente dal momento del loro pagamento».
Nell'indagine circa la natura usuraria del rapporto bancario deve infatti aversi riguardo all'operazione di credito emergente dalla volontà delle parti cristallizzata nel regolamento contrattuale: è questa che deve essere inquadrata entro le diverse categorie previste nei decreti ministeriali e nelle pertinenti classi di importo.
6 Nella specie, dal contratto di affidamento sottoscritto il giorno 8.8.2008 emerge che l'istituto di credito ha disposto in favore della società correntista un'apertura di credito in conto corrente di € 10.000,00, così che non aderente alla volontà delle parti è l'individuazione quale in conseguenza, quale soglia usuraria- della misura percentuale oggetto della CP_3
rilevazione dalla Banca d'Italia per le aperture di credito in conto corrente fino ad € 5.000.
Ebbene, tenuto conto che il decreto ministeriale 23.6.2008 attuativo della L. n. 108/1996
accerta nel 9,87% il TEGM (tasso effettivo globale medio) delle operazioni di credito rientranti nella categoria “aperture di credito in conto corrente per importi superiori a €
5.000”, la soglia d'usura resta fissata in 14.805 punti percentuali, risultando dunque inferiore di circa 5 punti percentuali rispetto a quella individuata dal consulente (19,4550%, come da allegato 2 alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio). Se ne ricava che il tasso di interesse debitore fissato dall'istituto di credito a con la sottoscrizione del contratto di affidamento del
8.8.2008 ed individuato dal c.t.u. -in applicazione della formula della Banca d'Italia- nella percentuale del 15,806% non rispetta i limiti imposti dalla normativa antiusura, con la conseguenza che per il periodo successivo a tale accertamento devono essere espunti tutti gli interessi e le commissioni applicati.
Con utilizzo del medesimo metodo di indagine è possibile concludere che anche con il contratto di affidamento del 2.12.2011 la banca appellata ha convenuto con la correntista tassi di interesse debitori in violazione della L. n. 108/96. Anche in tale ipotesi, invero, dall'analisi dell'allegato 2 alla consulenza tecnica emerge che il carico economico complessivo, ovvero
7 il TEGM, accertato secondo la formula della Banca d'Italia come pari al 18,280%, è superiore alla soglia usura del periodo che, per le operazioni di credito rientranti nella categoria
“aperture di credito in conto corrente per importi superiori a € 5.000”, resta fissata dal d.m.
26.9.2011 in 15,5250 punti percentuali.
Al riscontro della natura usuraria degli interessi concordati con i contratti di affidamento del
8.8.2008 e del 2.12.2011 consegue l'applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 co. 2 c.c.,
cosicché il saldo del conto corrente va epurato degli interessi, delle competenze, delle spese e delle commissioni applicate dalla banca dal 8.8.2008 e poi dal 2.12.2011.
Sottraendo dal saldo risultante dalle scritture contabili banca al 9.3.2015, pari a € 12.819,13,
a debito del correntista, l'importo di € 6.486,03 -corrispondente alla sommatoria delle poste illegittimamente applicate a titolo di interessi (€ 4.534,59), commissioni (€ 1.629,11) e spese
(€ 322,33) (gli importi si ricavano agevolmente dall'allegato 2 della consulenza tecnica di ufficio)-, il saldo ricalcolato del conto corrente alla data del 9.3.2015 si riduce a € 6.333,10
(12.819,13 – 6.486,03) a debito della società correntista.
Il credito dell'istituto bancario nei confronti degli appellanti resta dunque determinato in €
13.100,40, di cui € 6.767,30 quale debito residuo alla data del 18.3.2015 del finanziamento di originari € 15.000 concesso con contratto del 20.1.2010 -importo al quale occorre sommare gli ulteriori interessi di mora al saggio convenzionale sulla sorte di € 6.428,71 dal 19.3.2015
alla data di effettiva corresponsione- ed € 6.333,10 a titolo di saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 14/6305508/0 del 17.5.2004, sul quale dalla data della domanda, ovvero dal
8 dì della notifica del decreto ingiuntivo (30.7.2015), decorrono interessi al saggio legale.
Revocato il decreto ingiuntivo, gli appellanti, sotto il vincolo della solidarietà, devono essere condannati a corrispondere a gli importi sopra Parte_3
indicati.
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, nel quale è stato acclarato che l'istituto di credito ha convenuto in alcune delle pattuizioni negoziali, interessi usurari, ricorrono i presupposti per compensare in ragione di metà tra le parti le spese di lite, dovendo la restante metà, liquidata in prossimità ai medi delle tariffe per le cause di valore compreso tra euro
5.201 ed euro 26.000, in € 2.400,00 per il giudizio di primo grado e in € 2.750,00 -di cui €
550,00 per la fase di studio, € 450,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria ed € 950,00 per la fase decisoria- per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfetarie ex d.m. n. 55/2014, essere posta a carico degli appellanti sotto il vincolo della solidarietà.
A carico dell'istituto di credito appellato, infine, devono essere poste le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente grado di giudizio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, vista la sentenza non definitiva n. 818
del 17.5.2024 che ha rigettato l'appello proposto da in proprio e nella qualità Parte_1
di titolare dell'impresa individuale Elettrosistem Di GU VA, e da Parte_2
9 con atto di citazione notificato il 18 luglio 2018 a Pt_2 Controparte_1
di seguito incorporata da
[...] Parte_3
limitatamente ai motivi secondo e terzo;
in parziale accoglimento del rimanente motivo di appello e in riforma della sentenza del
Tribunale di Sciacca n. 168 del 26.4.2018, revoca il decreto ingiuntivo n. 191 emesso dal
Tribunale di Sciacca il 25.6.2015 e condanna in proprio e nella qualità di Parte_1
titolare dell'impresa individuale Elettrosistem Di GU VA, e , Parte_2
in solido tra loro, al pagamento:
- di € 6.767,30, oltre interessi al saggio convenzionale sulla sorte di € 6.428,71 dal 19.3.2015
alla data di effettiva corresponsione, in relazione al contratto di finanziamento del 20.1.2010;
- di € 6.333,10, oltre interessi di mora al saggio legale con decorrenza dal 30.7.2015 sino al dì dell'effettiva corresponsione, in dipendenza del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 14/6305508/0;
rigetta ogni altra domanda;
compensa in ragione di metà tra le parti le spese di lite e condanna in proprio Parte_1
e nella qualità di titolare dell'impresa individuale Elettrosistem Di GU VA, e
, sotto il vincolo della solidarietà, al pagamento in favore della Parte_2
controparte della restante metà liquidata in € 2.400,00 per il giudizio di primo grado ed in €
2.750,00, come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
10 Pone definitivamente a carico dell'istituto bancario appellato le spese relative alla predisposizione della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 17 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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