Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/04/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3858/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta TA Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 27.11.2024 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SATTA Parte_1 C.F._1
TIZIANA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), con rappresentato e difeso dall'avv. SATTA Parte_2 C.F._2
TIZIANA, elettivamente domiciliato in presso il difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 27.11.2024, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) Affido e collocazione
- Affido in modo congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con stabile collocazione Per_1
dello stesso presso la madre nella casa coniugale, sita in Sassari, Via Pietro Camboni n°25 (SS), di proprietà esclusiva di quest'ultima, e che, pertanto, resterà assegnata alla GNa TA con quanto la arreda e correda;
La GNa TA provvederà a volturare le utenze ad oggi ancora a nome del GN
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totalmente le utenze a far data dal mese di agosto 2024. Le utenze pregresse verranno comunque suddivise al 50%.
2) Esercizio diritto/dovere di visita e gestione impegni dei figli
- Quanto all'esercizio del diritto/dovere di visita da parte del padre, i genitori si accordano per una certa flessibilità e, in caso di disaccordo, definiscono che il padre veda il figlio e stia con lui per due pomeriggi a settimana da individuare tenendo conto dell'orario di lavoro di entrambi senza, tuttavia, trascurare gli impegni della madre e del figlio stesso;
- e pertanto in caso di mancato accordo gli stessi definiscono come segue il diritto di visita: starà con il padre ogni martedì e giovedì oltre il fine settimana alternato, quindi due fine Per_1
settimana a testa a partire dal venerdì pomeriggio e fino alla domenica notte, quindi pernottamento presso il padre per il fine settimana in cui il minore resterà con il padre. La madre o la nonna materna, accompagneranno il minore alle attività sportive o di cura e per il rientro sarà il padre ad occuparsene, restando anche agli allenamenti e supportando il figlio durante gli stessi. Al termine degli allenamenti il GN potrà tenere con sé il minore per cena e/o pernottamento, oppure Pt_2
accompagnarlo presso la casa coniugale dalla madre e ciò sempre in seguito ad accordi tra i genitori.
3) Vacanze e festività
- Compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi e del rispettivo piano delle ferie, i genitori dovranno prevedere un regolamento di anno in anno da programmare entro la fine dell'anno scolastico. Fin da ora si presta il reciproco consenso a che il minore trascorra col padre 15 giorni consecutivi o frazionati durante le vacanze estive;
- Quanto alle festività natalizie, trascorrerà con i genitori in modo alternato di anno in anno Per_1
le festività, quindi se il giorno di Natale con la madre la vigilia col padre e così alternando anche il
Capodanno e l'Epifania, sempre tenendo conto degli orari di lavoro dei genitori. Fin d'ora si presta consenso a che il minore trascorra con i genitori, sempre in maniera alternata, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, e le altre festività di calendario;
- I genitori avranno cura di programmare per tempo la gestione delle festività con un anticipo di un mese.
4) Altri Impegni reciproci nell'interesse dei figli
- I genitori, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, presteranno la reciproca massima collaborazione nel soddisfare le richieste del figlio relative alla permanenza presso ciascuno di Per_1
pagina 2 di 5 Per_ loro, impegnandosi altresì a non porre ostacoli nei rapporti fra la sorella , l'altro genitore e la rispettiva famiglia d'origine;
- Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e gli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore.
5) Mantenimento del figlio Per_1
Il padre continuerà a corrispondere per il mantenimento ordinario del minore, come sta già facendo dal momento della separazione di fatto, l'importo mensile di euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, da versarsi con bonifico sul c/c della GNa TA entro il giorno 10 di ciascun mese. Il tutto fino alla raggiunta indipendenza economica del figlio.
Il mantenimento ordinario è soggetto ad adeguamento annuale secondo indice ISTAT, come per legge.
L'importo così determinato tiene conto delle spese mensili necessarie per il minore, identificate secondo il protocollo del CNF che si allega, in considerazione dell'età di dei tempi di Per_1
permanenza presso ciascun genitore e della capacità di spesa della madre. In ogni caso a titolo esemplificativo:
- Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per rate scolastiche (eccetto quelle universitarie e quelle considerate come straordinarie) e materiale scolastico, cancelleria, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre scuola e dopo scuola se già presenti nell'organizzazione familiare della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spese sostenibili;
trattamenti estetici (barbiere etc..) , attività ricreative abituali.
- Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i coniugi. Tutte le spese extra assegno subordinate o meno al consenso dei genitori devono essere debitamente documentate.
- Spese extra assegno subordinate al consenso dei genitori:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiativi, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni universitarie;
frequentazione del conservatorio o di scuole pagina 3 di 5 formative;
spese per la preparazione egli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi acquisto di libri, dispense, pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
servizio di baby sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere;
Spese di natura ludica parascolastica: corsi di attività artistiche, di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuole private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese mediche sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuare tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o provate convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Spese varie: organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Precisano i coniugi di aver trovato il seguente accordo sulla la spesa relativa alla mensa scolastica verrà ripartita al 50% tra i coniugi così come la spesa relativa alla pratica dello sport.
6) L'assegno unico di circa € 233,00 verrà percepito al 50% dai coniugi e ciò fino a quando gli stessi non estingueranno le due finanziarie aperte in corso di matrimonio.
7) Nessun mantenimento deve essere corrisposto tra i coniugi, gli stessi sono economicamente indipendenti;
8) Tra i GNi TA e sono in corso due finanziarie con scadenze differenti, ovvero prestito Pt_2
Banca Intesa San Paolo n° 77477934 intestato al GN , rate n° 120 di € 300,00 ciascuna circa, Pt_2
ultima rata 01.07.2032, e Agos CA Spa intestata alla GNa con scadenza il Parte_1
15.03.2027 n°48 rate importo € 209,40. I coniugi si accordano di pagare dette finanziare suddividendo la somma delle stesse, ovvero € 509,00, al 50% tra le parti, e ciò fino a completa estinzione del debito.
9) Il GN , alla firma dell'atto procederà al cambio di residenza e alla consegna delle Pt_2 chiavi dell'immobile.
10) i coniugi, dichiarano di non volersi conciliare e chiedono che l'udienza venga sostituita con il deposito di note scritte.
11) i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio minore negli stessi”.
pagina 4 di 5 All'udienza del 15.4.2025, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c.,
i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data Parte_1 Parte_2
17.10.2021 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2021, n. 93, P. 2,
Serie A), dalla cui unione era già nato il figlio (in data 9.12.2016). Per_1
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Considerato altresì che l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Sassari in data 17.10.2021 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune di Sassari – anno 2021, n. 93, P. 2, serie A);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
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