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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1143/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2381/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1/3 80134 Napoli NA
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 12646/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 17 e pubblicata il 02/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20239034021337000 IMPOSTA SOSTIT. 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20239034021337000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20239034021337000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20239034021337000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7427/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento Resistente/Appellato: la DP 1 e AD si riportano agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione numero 071 2023 90340213 37/000, il cui atto presupposto era l'avviso di accertamento numero TER01N00032/2021 notificato in data 16/03/2022 per Irpef 2016. Il ricorrente lamentava, in sintesi, omessa notifica dell'atto presupposto, nonché vizio di motivazione, violazione dei termini per l'accertamento e violazione art. 490 cod. civ. Si costituivano Agenzia Delle Entrate-Riscossione e Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli che
contro
-deducevano. La Corte di primo grado rilevava l'infondatezza del ricorso in quanto l'avviso di accertamento era stato correttamente notificato in data 15/03/2022 ai sensi dell'art.140 del cod. proc. civ. con invio della raccomandata n°14688669626/0 perfezionatasi per compiuta giacenza. Conseguentemente tutte le doglianze di merito risultavano inammissibili perché andavano proposte avverso l'avviso di accertamento. Inoltre, la Corte di primo grado rilevava come infondata fosse l'eccezione di violazione art. 490 cod. civ., in quanto non vi è prova del valore di quanto accertato e spetta all'erede provare la tempestiva formazione dell'inventario. Le spese seguivano la soccombenza in favore delle Agenzie nella misura di euro 500,00 ciascuna.
2. Propone appello il contribuente che lamenta la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, in quanto non vi era prova dell'affissione dell'avviso alla porta come anche della ricezione (o del tentativo di consegna) a mezzo di raccomandata dell'avviso di deposito, né delle attività di ricerche richieste per individuare chi avrebbe ben potuto ricevere l'atto in notifica. Conseguentemente in difetto della notifica dell'accertamento era intervenuta la decadenza dal potere impositivo come anche errata l'esclusione della qualità di erede accettante.
3. Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione che ha controdedotto di non essere legittimata quanto alla notifica dell'avviso di accertamento, spettando la prova a Agenzia delle Entrate, comunque non essere decorso il termine di prescrizione, non aver fornito la prova il contribuente di essere erede con accettazione del beneficio di inventario.
4. Si è costituita Agenzia delle Entrate che ha controdedotto insistendo per la correttezza del procedimento notificatorio.
5. All'udienza tenuta come da verbale questa Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso, quanto al tema della esistenza della notifica dell'atto presupposto avviso di accertamento, che l'appello è fondato. Deve richiamarsi il recente intervento della Corte di cassazione a SU (Sez. U, n. 10012 del 15/04/2021 (Rv. 660953 - 01), per le quali in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. Tanto premesso, deve rilevarsi come la notifica non sia rituale in quanto a fronte della temporanea assenza del destinatario vi è solo prova che il messo notificatore abbia inviato la raccomandata relativa all'avviso di deposito presso il comune, difettando del tutto la prova della ricezione o della consegna tentata della raccomandata medesima, tanto meno alcuna prova è stata offerta dalla Agenzia delle Entrate in ordine alle attività di ricerca e di affissione dell'avviso alla porta del contribuente. In sostanza non è provato che l'avviso di accertamento e la raccomandata - conseguente alla irreperibilità relativa del contribuente - siano giunte nella sfera di conoscibilità del destinatario, cosicché è nullo il procedimento notificatorio. Né fondato è l'argomento che in caso di notifica a mezzo servizio postale non debbano seguirsi le regole fin qui evidenziate: sia perché nel caso di specie la notifica avveniva a mezzo messo e solo successivamente veniva inviata la raccomandata, sia anche perché pur in caso di notifica direttamente a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario comunque va applicato il principio fissato dalle Sezioni Unite. Pertanto, l'intimazione è illegittima per l'assenza di notifica dell'avviso di accertamento. Ogni ulteriore questione resta assorbita. Ne consegue l'accoglimento dell'appello con la vittoria di spese nel doppio grado in favore del contribuente che si liquidano in euro 500,00 per il primo grado ed euro 700,00 per il secondo, a carico in solido delle controparti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Napoli – sez. III, accoglie l'appello e condanna le appellate alla rifusione in solido delle spese e competenze che liquida in euro 500,00 per il primo grado ed euro 700,00 per il secondo, oltre accessori di legge con attribuzione al difensore antistatario.
Così deciso in data 3.12.25
Il Giudice est. Il Presidente
NC CA AL MO
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2381/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1/3 80134 Napoli NA
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 12646/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 17 e pubblicata il 02/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20239034021337000 IMPOSTA SOSTIT. 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20239034021337000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20239034021337000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20239034021337000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7427/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento Resistente/Appellato: la DP 1 e AD si riportano agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione numero 071 2023 90340213 37/000, il cui atto presupposto era l'avviso di accertamento numero TER01N00032/2021 notificato in data 16/03/2022 per Irpef 2016. Il ricorrente lamentava, in sintesi, omessa notifica dell'atto presupposto, nonché vizio di motivazione, violazione dei termini per l'accertamento e violazione art. 490 cod. civ. Si costituivano Agenzia Delle Entrate-Riscossione e Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli che
contro
-deducevano. La Corte di primo grado rilevava l'infondatezza del ricorso in quanto l'avviso di accertamento era stato correttamente notificato in data 15/03/2022 ai sensi dell'art.140 del cod. proc. civ. con invio della raccomandata n°14688669626/0 perfezionatasi per compiuta giacenza. Conseguentemente tutte le doglianze di merito risultavano inammissibili perché andavano proposte avverso l'avviso di accertamento. Inoltre, la Corte di primo grado rilevava come infondata fosse l'eccezione di violazione art. 490 cod. civ., in quanto non vi è prova del valore di quanto accertato e spetta all'erede provare la tempestiva formazione dell'inventario. Le spese seguivano la soccombenza in favore delle Agenzie nella misura di euro 500,00 ciascuna.
2. Propone appello il contribuente che lamenta la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, in quanto non vi era prova dell'affissione dell'avviso alla porta come anche della ricezione (o del tentativo di consegna) a mezzo di raccomandata dell'avviso di deposito, né delle attività di ricerche richieste per individuare chi avrebbe ben potuto ricevere l'atto in notifica. Conseguentemente in difetto della notifica dell'accertamento era intervenuta la decadenza dal potere impositivo come anche errata l'esclusione della qualità di erede accettante.
3. Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione che ha controdedotto di non essere legittimata quanto alla notifica dell'avviso di accertamento, spettando la prova a Agenzia delle Entrate, comunque non essere decorso il termine di prescrizione, non aver fornito la prova il contribuente di essere erede con accettazione del beneficio di inventario.
4. Si è costituita Agenzia delle Entrate che ha controdedotto insistendo per la correttezza del procedimento notificatorio.
5. All'udienza tenuta come da verbale questa Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso, quanto al tema della esistenza della notifica dell'atto presupposto avviso di accertamento, che l'appello è fondato. Deve richiamarsi il recente intervento della Corte di cassazione a SU (Sez. U, n. 10012 del 15/04/2021 (Rv. 660953 - 01), per le quali in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. Tanto premesso, deve rilevarsi come la notifica non sia rituale in quanto a fronte della temporanea assenza del destinatario vi è solo prova che il messo notificatore abbia inviato la raccomandata relativa all'avviso di deposito presso il comune, difettando del tutto la prova della ricezione o della consegna tentata della raccomandata medesima, tanto meno alcuna prova è stata offerta dalla Agenzia delle Entrate in ordine alle attività di ricerca e di affissione dell'avviso alla porta del contribuente. In sostanza non è provato che l'avviso di accertamento e la raccomandata - conseguente alla irreperibilità relativa del contribuente - siano giunte nella sfera di conoscibilità del destinatario, cosicché è nullo il procedimento notificatorio. Né fondato è l'argomento che in caso di notifica a mezzo servizio postale non debbano seguirsi le regole fin qui evidenziate: sia perché nel caso di specie la notifica avveniva a mezzo messo e solo successivamente veniva inviata la raccomandata, sia anche perché pur in caso di notifica direttamente a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario comunque va applicato il principio fissato dalle Sezioni Unite. Pertanto, l'intimazione è illegittima per l'assenza di notifica dell'avviso di accertamento. Ogni ulteriore questione resta assorbita. Ne consegue l'accoglimento dell'appello con la vittoria di spese nel doppio grado in favore del contribuente che si liquidano in euro 500,00 per il primo grado ed euro 700,00 per il secondo, a carico in solido delle controparti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Napoli – sez. III, accoglie l'appello e condanna le appellate alla rifusione in solido delle spese e competenze che liquida in euro 500,00 per il primo grado ed euro 700,00 per il secondo, oltre accessori di legge con attribuzione al difensore antistatario.
Così deciso in data 3.12.25
Il Giudice est. Il Presidente
NC CA AL MO