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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/01/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27866/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27866/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPRILE LIVIO e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CAPRILE COSTANZA ( ) VIA CORSICA 16128 GENOVA;
C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZIER Controparte_2 P.IVA_2 MICHELA e dell'avv. NARDI NICOLA ( ) VIA AGNELLO, 6/1 20121 C.F._2
MILANO;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio davanti al Giudice di Pace di Milano Controparte_1 [...] per chiederne la condanna al pagamento dell'importo di euro Controparte_2
1.180, a titolo di risarcimento del danno, diritto nel quale si era surrogata alla danneggiata ai sensi dell'art. 1916 c.c., avendola indennizzata per il sinistro di cui deve rispondere la convenuta. L'importo viene domandato nei limiti di quanto indennizzato alla mittente . Pt_1
Contr In particolare, , che aveva spedito per mezzo del vettore un carico venduto alla Pt_1 destinataria , non arrivato a destinazione, essendo stato smarrito dal vettore cui era CP_3 stato affidato, aveva domandato alla convenuta il risarcimento del danno.
Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda accogliendo l'eccezione della convenuta di difetto di titolarità del diritto fatto valere, che si sarebbe trasferito alla destinataria, in occasione della richiesta di riconsegna da parte di del collo smarrito, ai sensi dell'art. 1689 c.c. CP_3
impugna la sentenza di primo grado contestando che la destinataria abbia mai fatto CP_1 la richiesta di riconsegna prevista dalla fattispecie normativa in questione, con conseguente permanere del diritto al risarcimento del danno in capo alla mittente e quindi Pt_1 Contr chiedendone la riforma con la condanna di al pagamento dell'oggetto della lite e delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Contr si è costituita in questo grado di appello sostenendo che la richiesta di consegna, rilevante ai sensi dell'art. 1689 c.c., si desumerebbe dal fatto che la destinataria abbia chiesto alla mittente, in sostituzione del bene smarrito, l'invio di un altro prodotto uguale al primo. Contr Secondo ciò dimostrerebbe la volontà, espressa con comportamento concludente, di richiedere la consegna della merce smarrita al vettore e di subentrare quindi nei diritti derivanti dal contratto di trasporto, così come ritenuto dal Giudice di primo grado.
Il Tribunale prende, in primo luogo, atto della ricostruzione comune della vicenda oggetto del Contr giudizio, ossia lo smarrimento del bene trasportato da parte di che nulla ha saputo dire delle circostanze di esso, così dimostrando la grave negligenza che vale ad escludere qualsiasi limite alla sua responsabilità, nonché il fatto, documentato da che abbia CP_1 indennizzato la mittente del danno subito in seguito al sinistro per cui è causa.
L'unico punto controverso, oggetto della esaminanda impugnazione, riguarda quindi la questione se si sia o meno verificata la fattispecie traslativa di cui all'art. 1689 c.c., incentrata sulla richiesta di riconsegna da parte del destinatario del bene, nel caso di specie, smarrito. Contr Questo Giudice osserva che, a differenza di quanto sostenuto da non vi è stata alcuna richiesta di riconsegna del bene da parte della destinataria, né espressa, ma neanche tacita per comportamento concludente.
Ciò, perché la destinataria si è limitata ad interloquire con la mittente, prima per capire la sorte del carico e poi per chiederle di inviarle un bene sostitutivo di quello smarrito, ciò che fa qualsiasi destinatario, per il solo fatto di essere tale, ogni volta che il bene non giunge a destinazione secondo le previsioni. Non si tratta di dichiarazione, ma nemmeno di comportamento concludente indirizzato nei confronti del vettore, in quanto non si vede come tale condotta di mero interessamento sulle sorti del bene, possa integrare una volontà negoziale, che dovrebbe comunque essere manifestata nei confronti del vettore, secondo la lettera dell'art.
pagina 2 di 3 1689 c.c. e i principi contrattuali in materia di manifestazione della volontà negoziale.
L'appello deve quindi essere accolto e sull'importo richiesto, oggetto di un debito di valore, decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata fino alla presente sentenza, nonché i soli interessi legali fino al saldo.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento dell'appello e in riforma totale della sentenza n. 4248/2023, emessa dal Giudice di
Pace di Milano, accoglie la domanda avanzata da nei confronti di Controparte_1 [...]
e condanna a pagare ad Controparte_2 Controparte_2 CP_1
l'importo di euro 1.180, con la rivalutazione e gli interessi specificati in motivazione, e
[...] rigetta la domanda delle spese di lite del giudizio di primo grado avanzata da
[...] nei confronti di;
CP_2 Controparte_1
condanna a rimborsare ad le spese di lite del Controparte_2 CP_1 Controparte_1 giudizio di primo grado, che si liquidano in € 1.200 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna altresì a rimborsare ad le spese di Controparte_2 Controparte_1 lite di questo grado di giudizio, che si liquidano in € 174 per spese, € 2.500 per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27866/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPRILE LIVIO e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CAPRILE COSTANZA ( ) VIA CORSICA 16128 GENOVA;
C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZIER Controparte_2 P.IVA_2 MICHELA e dell'avv. NARDI NICOLA ( ) VIA AGNELLO, 6/1 20121 C.F._2
MILANO;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio davanti al Giudice di Pace di Milano Controparte_1 [...] per chiederne la condanna al pagamento dell'importo di euro Controparte_2
1.180, a titolo di risarcimento del danno, diritto nel quale si era surrogata alla danneggiata ai sensi dell'art. 1916 c.c., avendola indennizzata per il sinistro di cui deve rispondere la convenuta. L'importo viene domandato nei limiti di quanto indennizzato alla mittente . Pt_1
Contr In particolare, , che aveva spedito per mezzo del vettore un carico venduto alla Pt_1 destinataria , non arrivato a destinazione, essendo stato smarrito dal vettore cui era CP_3 stato affidato, aveva domandato alla convenuta il risarcimento del danno.
Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda accogliendo l'eccezione della convenuta di difetto di titolarità del diritto fatto valere, che si sarebbe trasferito alla destinataria, in occasione della richiesta di riconsegna da parte di del collo smarrito, ai sensi dell'art. 1689 c.c. CP_3
impugna la sentenza di primo grado contestando che la destinataria abbia mai fatto CP_1 la richiesta di riconsegna prevista dalla fattispecie normativa in questione, con conseguente permanere del diritto al risarcimento del danno in capo alla mittente e quindi Pt_1 Contr chiedendone la riforma con la condanna di al pagamento dell'oggetto della lite e delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Contr si è costituita in questo grado di appello sostenendo che la richiesta di consegna, rilevante ai sensi dell'art. 1689 c.c., si desumerebbe dal fatto che la destinataria abbia chiesto alla mittente, in sostituzione del bene smarrito, l'invio di un altro prodotto uguale al primo. Contr Secondo ciò dimostrerebbe la volontà, espressa con comportamento concludente, di richiedere la consegna della merce smarrita al vettore e di subentrare quindi nei diritti derivanti dal contratto di trasporto, così come ritenuto dal Giudice di primo grado.
Il Tribunale prende, in primo luogo, atto della ricostruzione comune della vicenda oggetto del Contr giudizio, ossia lo smarrimento del bene trasportato da parte di che nulla ha saputo dire delle circostanze di esso, così dimostrando la grave negligenza che vale ad escludere qualsiasi limite alla sua responsabilità, nonché il fatto, documentato da che abbia CP_1 indennizzato la mittente del danno subito in seguito al sinistro per cui è causa.
L'unico punto controverso, oggetto della esaminanda impugnazione, riguarda quindi la questione se si sia o meno verificata la fattispecie traslativa di cui all'art. 1689 c.c., incentrata sulla richiesta di riconsegna da parte del destinatario del bene, nel caso di specie, smarrito. Contr Questo Giudice osserva che, a differenza di quanto sostenuto da non vi è stata alcuna richiesta di riconsegna del bene da parte della destinataria, né espressa, ma neanche tacita per comportamento concludente.
Ciò, perché la destinataria si è limitata ad interloquire con la mittente, prima per capire la sorte del carico e poi per chiederle di inviarle un bene sostitutivo di quello smarrito, ciò che fa qualsiasi destinatario, per il solo fatto di essere tale, ogni volta che il bene non giunge a destinazione secondo le previsioni. Non si tratta di dichiarazione, ma nemmeno di comportamento concludente indirizzato nei confronti del vettore, in quanto non si vede come tale condotta di mero interessamento sulle sorti del bene, possa integrare una volontà negoziale, che dovrebbe comunque essere manifestata nei confronti del vettore, secondo la lettera dell'art.
pagina 2 di 3 1689 c.c. e i principi contrattuali in materia di manifestazione della volontà negoziale.
L'appello deve quindi essere accolto e sull'importo richiesto, oggetto di un debito di valore, decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata fino alla presente sentenza, nonché i soli interessi legali fino al saldo.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento dell'appello e in riforma totale della sentenza n. 4248/2023, emessa dal Giudice di
Pace di Milano, accoglie la domanda avanzata da nei confronti di Controparte_1 [...]
e condanna a pagare ad Controparte_2 Controparte_2 CP_1
l'importo di euro 1.180, con la rivalutazione e gli interessi specificati in motivazione, e
[...] rigetta la domanda delle spese di lite del giudizio di primo grado avanzata da
[...] nei confronti di;
CP_2 Controparte_1
condanna a rimborsare ad le spese di lite del Controparte_2 CP_1 Controparte_1 giudizio di primo grado, che si liquidano in € 1.200 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna altresì a rimborsare ad le spese di Controparte_2 Controparte_1 lite di questo grado di giudizio, che si liquidano in € 174 per spese, € 2.500 per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3