Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/03/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Specializzata Materia di Impresa
Il Tribunale, nella persona del giudice unico DO. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4062/2023 R.G. promoSS da:
(c.f. , Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambe con il patrocinio dell'avv. MUSARRA UBALDO e elettivamente domiciliate in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. MUSARRA UBALDO
ATTORI
contro
:
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
Giudiziario dott. , con il patrocinio dell'avv. BATTILORO VINCENZO e Controparte_2
elettivamente domiciliato in VIA VINCENZO DI MARCO 51 PALERMO presso lo studio dell'avv.
BATTILORO VINCENZO
CONVENUTO
RimeSS in decisione all'udienza del 16.12.2024 sulle conclusioni precisate come da note depositate in atti.
pagina 1 di 10
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo PEC in data 15.03.2023 e Parte_1
, in qualità di ex componenti del Consiglio di Amministrazione della società I.A.S. - Parte_2
Industria Acqua Siracusana S.p.A., società consortile in forma di S.p.A. ex art. 2615 ter c.c., convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Catania, Sezione Specializzata Materia di la CP_3 medesima società, in persona dell'Amministratore giudiziario DO. , nominato con Controparte_2
decreto del 27.09.2022 dal G.I.P. del Tribunale di Siracusa , nell'ambito del procedimento penale n.
975/2019 R.G.N.R. ed esponevano quanto segue:
- che la controversia in esame scaturiva temporalmente dalle vicende penali che hanno intereSSto la
Società, il cui impianto di depurazione biologico consortile, di proprietà del
[...]
(azionista di maggioranza dell'I.A.S.) e dalla società convenuta gestito in Controparte_4
concessione, era stato sottoposto a sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p. con provvedimento del G.I.P. presso il suddetto Tribunale del 12.05.2022 (v. ordinanza di applicazione di misura cautelare e decreto di sequestro conservativo, cfr. doc. 2 prod. convenuta);
- che il medesimo provvedimento aveva disposto, altresì, il sequestro preventivo, sia impeditivo sia finalizzato alla confisca obbligatoria (ex artt. 321, comma 2, c.p.p. e 452 undecies c.p.), anche del
100% delle quote di partecipazione al capitale della società consortile, oltre che su tutti i beni sociali organizzati per l'esercizio dell'attività di impresa ex art. 2555 c.c., nominando amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro il DO. il quale, da ultimo, con Persona_1
provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Siracusa del 27.09.2022, veniva revocato dalla carica di
Amministratore Giudiziario e sostituito dal DO. (cfr. doc. 6 prod. attrice); Controparte_2
- che, originariamente, il provvedimento di cautela reale era anche finalizzato, in relazione alle sole quote societarie, alla confisca obbligatoria (art. 321, comma 2 c.p.p. e 452 undecies c.p.), ma il
Tribunale del Riesame, adito dal e dal aveva ritenuto l'imposizione Parte_3 Controparte_4
anche di tale tipologia di vincolo non sorretta dalle neceSSrie esigenze cautelari;
- che l'Amministratore Giudiziario così nominato, sulla scorta di un'autorizzazione asseritamente mai comunicata e/o notificata, provvedeva alla revoca dell'Organo Amministrativo, originariamente composto dagli odierni attori DO.SS , nella qualità di Presidente della Società e Parte_1
Carmela Contento, nella qualità di Consigliere e, infine, dall'ing. Parte_4
-che gli altri consiglieri e , invero, avevano comunicavato le Parte_5 Parte_6
proprie dimissioni in data 4/8/2022 e 21/7/2022 e, dunque, prima della delibera in esame;
pagina 2 di 10 - che, in sostituzione dei predetti amministratori, il DO. , Amministratore Giudiziario Controparte_2
e Presidente della Società, nominava , e Persona_2 Parte_7 Persona_3 quali membri del Consiglio d'Amministrazione; Parte_8
- che, quindi, era interesse di parte attrice – quali ex componenti del Consiglio di Amministrazione di
I.A.S. S.p.A., rappresentando la maggioranza degli amministratori in carica – impugnare la delibera assembleare del 14.12.2022, prot. 15.12.2022, iscritta al Registro Imprese del Sud Est Sicilia il
27.12.2022 (cfr. doc. 2 prod. attrice), mediante la quale si è provveduto alla revoca, per le suddette vicende, dell'organo amministrativo e la nomina del nuovo organo amministrativo, nella persona dell'Amministratore Giudiziario DO. , al fine di tutelare una preminente esigenza Controparte_2
generale di legalità societaria.
Concludevano, quindi, chiedendo al Tribunale adito di “- Annullare la delibera assembleare del
14.12.2022, prot. n. 0002449 del 15.12.2022 nonché tutti gli atti ad eSS preordinati, conseguenti e/o connessi e coordinati nessuno escluso, adottata in violazione dell'art. 41 comma ter del decreto legislativo n. 159/2011 e per tutte le altre disposizioni normative evidenziate in atto o che codesto
On.le Tribunale riterrà violate dall'operato del DO. . - per l'effetto, dichiarare Controparte_2 decaduti dalla carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione l'Amministratore Giudiziario
DO. e, dalla carica di membri del Consiglio d'Amministrazione i DO.ri Controparte_2 Persona_2
, e - per l'effetto, reintegrare la DO.SS
[...] Parte_7 Persona_3 Parte_8
nella qualità di Presidente della Società, e la DO.SS , quale Parte_1 Parte_2 membro del Consiglio d'Amministrazione; - quantificare, il danno patito per l'illegittima revoca dell'Organo Amministrativo, avvenuta senza giusta causa, e, per l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento del danno patito ai sensi dell'art. 2383 comma 3 c.c., facendo anche ricorso al criterio equitativo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da liquidare in favore del presente procuratore dichiaratosi distrattario.”
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.5.2023 si costituiva in giudizio la I.A.S. - Industria
Acqua Siracusana S.p.A., in persona dell'Amministratore Giudiziario e legale rappresentante pro tempore DO. , contestando tutte le pretese avversarie e chiedendo il rigetto delle Controparte_2
relative domande.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. dell'11.05.2023 il Giudice fiSSva la nuova udienza per la comparizione delle parti al 20.9.2023, assegnando i termini di legge per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Nel rispetto dei termini di legge le parti depositavano le memorie integrative e all'udienza del
20.09.2023, all'esito di contraddittorio sorto in ordine alla richiesta di produzione ad opera di parte pagina 3 di 10 convenuta del provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Siracusa dell'11.09.2023 che aveva dichiarato inammissibile il reclamo penale presentato dalle attrici nel procedimento R.G.N.R. 975/2019, successivo al deposito delle memorie integrative, questo Giudice autorizzava il deposito telematico del detto provvedimento e si riservava in ordine alle eventuali richieste istruttorie formulate dalle parti.
Con ordinanza del 24 ottobre 2023 questo Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione in assenza di istanze istruttorie delle parti, fiSSva l'udienza di rimessione in decisione per il 16.12.2024, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 189 c.p.c.
In ottemperanza a tale provvedimento le parti depositavano ritualmente le note di precisazione delle conclusioni ex art. 189, comma 1, n. 1), c.p.c., le comparse conclusionali ex art. 189, comma 1, n. 2),
c.p.c. e la memoria di replica – depositata esclusivamente dalla società convenuta – ex art. 189, comma
1, n. 3), c.p.c.
Indi all'udienza del 16 dicembre 2024 la causa veniva rimeSS in decisione.
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Parte attrice contesta, in primo luogo, la violazione dell'art. 41, comma 1 ter, D.lgs. n. 159/2011 (c.d.
Cod. antimafia), rilevando, in particolare, che la norma prevedrebbe che i poteri dell'Amministratore giudiziario vengano preventivamente stabiliti, all'interno del decreto di nomina, al fine di individuare i confini entro i quali il soggetto nominato potrà liberamente “muoversi”: secondo la prospettazione di parte attrice, il decreto di nomina dell'Amministratore Giudiziario del 27.09.2022 da parte del G.I.P. del Tribunale di Siracusa, determinando i poteri spettanti all'Amministratore giudiziario, limitava questi ultimi ad una corretta gestio dei beni sottoposti a sequestro e rendendoli, dunque, indisponibili all'utilizzo da parte dei soci. Riteneva, inoltre, che il successivo provvedimento del medesimo G.I.P. del Tribunale di Siracusa del 28.11.2022 autorizzatorio dell'Amministratore Giudiziario alla convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci di I.A.S. e alla revoca e sostituzione dell'organo gestorio non sarebbe mai stato notificato alla società né tantomeno agli odierni ricorrenti: per tale ragione, esso dovrebbe considerarsi “tamquam non esset”.
Secondo le attrici, l'operato dell'Amministratore giudiziario andrebbe, quindi, giudicato solo alla luce del decreto di nomina del G.I.P. del Tribunale di Siracusa, di modo che l'Amministratore Giudiziario si sarebbe dovuto limitare a vigilare sull'operato degli organi di amministrazione.
Orbene, tale ricostruzione non può essere accolta alla luce sia della produzione documentale offerta in atti che del tenore normativo della specifica disciplina settoriale.
Invero, va debitamente premesso che, nella precisa sede civile di impugnazione di una deliberazione societaria, le censure sul decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Siracusa del 28.11.2022 presuppongono un accertamento incidentale di invalidità/inefficacia di detto provvedimento impedito al pagina 4 di 10 Giudice civile, stante la sussistenza di un provvedimento giudiziale penale che non è impugnabile nelle presenti sedi.
Va, comunque, rilevato che, stante i precisi limiti della cognizione attribuita al giudice civile in ordine alla controversia in esame, non si ravvisa prima facie alcun evidente ed illegittimo superamento dei limiti circa la gestione operata dall'Amministratore Giudiziario in carica dalla convocazione assembleare fino all'assunzione da parte dell'Assemblea ordinaria dei Soci I.A.S. della deliberazione gravata da parte attrice, avendo questi agito in base al combinato disposto dell'art. 41, comma 6, D.lgs.
n. 159/2011 e degli artt. 2352 c.c. e 2383, comma 3, c.c.
Come correttamente evidenziato dalle difese della società convenuta, la disciplina applicabile alla vicenda per cui è causa è quella di cui all'art. 41, comma 6, Cod. antimafia e non anche quella di cui al comma 1 ter del medesimo articolo.
Il menzionato comma 1 ter fa riferimento, difatti, ad altra fattispecie, ovvero quella in cui “il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile” che, comportando, quale effetto, l'esercizio di una “influenza dominante” ex art. 2359, comma 1, c.c. nell'assemblea ordinaria della controllata (nel caso di società controllate) oppure l'esercizio di una “influenza notevole” ex art. 2359, comma 3, c.c. nell'assemblea ordinaria della collegata (nel caso di società collegate), richiede l'esplicazione di direttive da parte del Tribunale
“sull'eventuale revoca dell'amministratore della società”.
La fattispecie di causa è, infatti, correttamente applicabile nell'alveo applicativo del successivo comma
6 del medesimo articolo, a mente del quale: “Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie,
l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata;
provvede, ove neceSSrio e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori”, oltre che “ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro”.
Peraltro si rammenta che le valutazioni in ordine alla opportunità di nominare l'Amministratore
Giudiziario al fine di una migliore e più efficace gestione della società in sequestro sono già state fatte oggetto di reclamo presentato dalle difese delle odierne attrici dinanzi al G.I.P. del Tribunale di
Siracusa, e che il medesimo G.I.P. – si ribadisce, unico organo giudiziario deputato a siffatte censure di merito – ha rigettato le prefate istanze, confermando il precedente provvedimento del 28.11.2022 (cfr. provvedimento di rigetto del 5.09.2023 depositato in atti).
pagina 5 di 10 Ciò chiarito, quanto al secondo motivo di impugnazione in ordine all'asserita mancata notifica del provvedimento, giova evidenziare come nessuna normativa, né penale, né civile, impone la notificazione o la comunicazione di un provvedimento analogo a quello in discussione alla Società o agli ex amministratori.
In tal senso, infatti, non è ravvisabile alcuna violazione da parte della Società e/o dell'Amministratore
Giudiziario di un asserito simile obbligo giuridico di notificazione o comunicazione.
Parte attrice contesta, poi, che l'Amministratore giudiziario avrebbe dovuto invitare e sollecitare l'allora Presidente del CdA, DO.SS , “a convocare l'assemblea, indicare, come ordine Parte_1 del giorno, la revoca e sostituzione del Consiglio d'Amministrazione, ed esibire, in quella sede, il provvedimento giudiziario ottenuto dando prova anche dell'avvenuta notifica a tutti i membri del
Consiglio d'Amministrazione”.
La ricostruzione delle attrici non coglie nel segno, stante l'esistenza della previsione normativa penale speciale di cui all'art. 41, comma 6, Cod. antimafia che, come è noto, attribuisce direttamente all'Amministratore Giudiziario il potere di convocare l'assemblea societaria “per la sostituzione degli amministratori”, quindi per un fine specifico e predeterminato dalla legge, ove ricorrano i requisiti stabiliti dalla disposizione in discorso, ossia: i) “Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie” e ii)
“ove neceSSrio e previa autorizzazione del giudice delegato”; presupposti applicativi che si sono verificati – né oggetto di contestazione – nella fattispecie per cui è causa.
Nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. depositata in data 11.7.2023, parte attrice ha, poi, sostenuto che non sarebbero noti i requisiti di professionalità dei soggetti nominati a componenti del
CdA della convenuta e che non sarebbe stato rispettato il principio di equilibrio di genere.
Come, invero, osservato dalle difese delle società convenuta, tali doglianze non possono essere oggetto di vaglio, attesa la loro inammissibilità in quanto tardive, non avendo le attrici sollevato tale eccezione tempestivamente in seno all'atto di citazione, il quale cristallizza, ai sensi degli artt. 2377 e 2378 c.c., gli asseriti vizi di annullabilità (causa petendi) da cui sarebbe asseritamente inficiata la deliberazione societaria oggetto di impugnazione.
Né tantomeno può dirsi che una siffatta integrazione poSS ritenersi alla stregua di una domanda c.d.
“complanare” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 13210/2015).
Le attrici, inoltre, contestano la violazione dell'art. 22 dello Statuto della I.A.S. S.p.A., dell'art. 2449, comma 1 e 2, c.c. e dell'art. 9, comma 7 del d.lgs. n. 175/2016, nonché l'irregolarità della convocazione delle attrici per l'Assemblea ordinaria dei soci I.A.S. del 14.12.2022.
Le attrici sostengono che “l'Amministratore giudiziario avrebbe dovuto provvedere alla nomina dei nuovi componenti dell'Organo Amministrativo solo previa designazione di ogni ente, pubblico e
pagina 6 di 10 privato, illegittimamente rimosso dall'amministrazione societaria, atteso che tra i compiti assegnati dal GIP non rientra il potere di sostituirsi agli amministratori e a fortiori a quelli designati da enti pubblici”.
Tale profilo di impugnazione non pare cogliere nel segno.
In primo luogo, infatti, va rilevato che, dall'esame della documentazione versata in atti, l'intero capitale sociale di IAS è stato sottoposto a sequestro (cfr. doc. 2 prod. I.A.S.), con conseguente attribuzione degli inerenti diritti spettanti ai Soci in capo al Custode/Amministratore Giudiziario ex art. 2352 c.c.
(applicabile alla I.A.S. quale società consortile nella forma di s.p.a. ex art. 1 dello Statuto), sia ai sensi e per gli effetti del comma 1, ultima parte (per ciò che concerne il “diritto di voto”), sia ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma, ultima parte (per ciò che attiene “i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo”).
Invero, se anche il meccanismo di nomina degli amministratori è statutariamente sottratto ai poteri dell'Assemblea dei soci, è altrettanto vero che il sequestro preventivo priva comunque i soci dei diritti relativi alle quote, e fra questi del diritto di designazione/nomina degli Amministratori.
Diversamente, infatti, sarebbe del tutto vanificata la ratio del decreto in questione – e a monte sarebbero pregiudicate le stesse esigenze di natura pubblicistica, quali quelle di evitare i “pericoli” cui fa riferimento l'art. 321 c.p.p. –, come si determinerebbe qualora, per un verso, il provvedimento del
Giudice penale disponesse il sequestro del 100% del capitale sociale ma, per altro verso, in virtù della disposizione statutaria di cui all'art. 22 della I.A.S. S.p.A., permanesse in capo ai Soci, in quanto tali, il potere di designare coloro che “governano” la sorte della Società.
Quanto sostenuto dalle difese della società convenuta trova, poi, conferma nella giurisprudenza che si è occupata delle azioni di società sottoposte a sequestro penale preventivo.
La sentenza Cass., civ., 11 novembre 2005, n. 21858, citata dalle difese della società convenuta, richiama la “giurisprudenza formatasi in sede penale, a tenore della quale il sequestro preventivo delle quote o delle azioni sociali, in quanto idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata e indiretta, priva i soci dei diritti relativi alle quote, sicché la partecipazione alle assemblee ed il diritto di voto (anche in ordine all'eventuale nomina e revoca degli amministratori) spettano al custode designato in sede penale (si vedano, al riguardo, Cass. 13 aprile 2004, Aiello, rv.
228101; Cass. 11 novembre 1997, Pachilo;
e Cass. 7 luglio 1995, Nocerino)”. La Suprema Corte afferma, infatti, che il “sequestro penale preventivo, infatti, è concepito dal legislatore per fronteggiare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato poSS aggravare o protrarre le conseguenze del reato medesimo, oppure poSS agevolare la commissione di altri reati. La funzione cui il vincolo è preordinato non è tanto, quindi, quella d'impedire la cessione a terzi del bene sequestrato e
pagina 7 di 10 di conservarlo perciò nel patrimonio del suo titolare, o di consentirne comunque la successiva apprensione ad opera dell'avente diritto, quanto piuttosto di evitare che quel bene poSS essere adoperato dal proprietario per esplicare a proprio vantaggio le utilità in esso insite, giacché è proprio in questo - cioè nell'uso ulteriore del bene di cui si tratta - che si annidano i rischi che il legislatore ha inteso così evitare o attenuare. La “libera disponibilità”, cui la citata norma del codice di procedura penale allude, è cioè sinonimo di libera utilizzabilità del bene, ed è questa che il vincolo intende impedire, perché è da eSS che possono scaturire i pericoli per fronteggiare i quali siffatto tipo di sequestro è stato previsto. Quando perciò il sequestro preventivo penale abbia ad oggetto quei beni di aSSi particolare natura che sono le azioni o le quote di società, è affatto ovvio che il relativo vincolo colpisca i diritti e le facoltà ad essi inerenti, e primi tra tutti i cosiddetti diritti amministrativi (o corporativi) del socio, ivi compresi il diritto d'intervento e di voto in assemblea. È soprattutto nell'esercizio di tali diritti e facoltà che si esplica la “libera disponibilità”, nel senso dianzi chiarito, di azioni o quote di società. Dunque l'affidamento delle azioni sequestrate ad un custode ha appunto la sua ragion d'essere nell'esigenza - giustificata dalle suaccennate ragioni di preventiva cautela penale che determinano il sequestro - di sottrarre al socio la possibilità di continuare a gestire dette azioni esercitando i diritti in esse incorporati”.
In ordine all'ulteriore motivo di impugnazione, parte attrice addebita all'iter di convocazione dell'Assemblea dell'I.A.S. il mancato rispetto di asserite condizioni rispettivamente soggettive e oggettive, affermando, per quanto attiene il primo profilo, che l'Amministratore sarebbe soggetto privo della legittimazione attiva alla convocazione;
per quanto attiene al secondo profilo, che gli attori non avrebbero potuto partecipare alla adunanza assembleare, la perché avrebbe ricevuto l'avviso Pt_2 di convocazione solo il 15.12.2022 e la perché non l'avrebbe ricevuto. Pt_1
Tale doglianza risulta anch'eSS smentita dalle difese e dalla produzione documentale versata in atti.
Il primo profilo risulta superato, in quanto il potere di convocazione assembleare con lo specifico ordine del giorno rappresentato dalla “sostituzione degli amministratori” trova la sua fonte nell'art. 41, comma 6, Cod. antimafia e nel conseguente provvedimento autorizzativo del Giudice delegato, che è ivi previsto e che nel caso oggetto di controversia è stato effettivamente emanato, nonché confermato a seguito del provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Siracusa dell'11.09.2023 (cfr. doc. 11 prod. convenuta).
Il secondo profilo è anch'esso infondato, atteso che l'art. 17, comma 1, dello Statuto dell'I.A.S., stabilendo che “La convocazione dell'Assemblea viene fatta con raccomandata A.R. almeno 8 giorni prima della data dell'Assemblea”, nell'esercizio di una specifica esigenza statutariamente accolta frutto di esplicazione di una ben determinata volontà negoziale, non replica quale “momento” dell'avviso di pagina 8 di 10 convocazione quello del “ricevimento” di cui all'art. 2366, comma 3, c.c., con la conseguenza che in assenza di tale precisa specificazione, può ritenersi sufficiente la “spedizione” dell'avviso (come è analogamente stabilito per le s.r.l. dall'art. 2479 bis, comma 1, c.c.).
Sotto tale riguardo, la previsione statutaria può dirsi certamente rispettata, essendo stati gli avvisi spediti ad amministratori e sindaci il 6.12.2022 (cfr. doc. 6 prod. convenuta).
Invero, la mancata consegna della raccomandata, per assenza o rifiuto del destinatario, con successivo deposito presso l'ufficio postale ed invio dell'avviso di giacenza, consente di ritenere regolarmente avvenuta la convocazione ed integrata la presunzione di sua conoscenza da parte del predetto destinatario (cfr. Cass. civ., sez. II, 21 gennaio 2014, n. 1188), restando irrilevante il periodo di giacenza e l'effettivo ritiro da parte dello stesso destinatario (cfr. Cass. civ., sez. III, 10 dicembre 2013,
n. 27526).
Vengono, altresì, prodotte in atti dalla società convenuta l'esito della spedizione della raccomandata indirizzata alla (sub doc. 7) nonché l'esito della spedizione della raccomandata indirizzata Pt_2
alla (sub doc. 8). Pt_1
Per quanto concerne gli organi amministrativi e di controllo è, invece, sufficiente che la deliberazione assunta in loro assenza sia a questi tempestivamente comunicata, come si evince dalla disposizione di cui all'art. 2366, comma 5, c.c., profilo integrato nel caso di specie, come si evince dalla steSS produzione di parte attrice (cfr. doc. 1 prod. attrice, contenente la trasmissione alle controparti a mezzo
PEC in data 15.12.2022 del verbale assembleare del 14.12.2022, ad opera del nuovo Presidente del
C.d.A. dell'I.A.S.).
Quanto, infine, alla richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti dalle odierne attrici, questa, secondo la prospettata difesa, troverebbe fondamento nel disposto dell'art. 2383, comma 3, c.c. e che, in punto di quantum risarcitorio da riconoscere alle due ex amministratici attrici, queste avrebbero diritto al risarcimento del danno emergente, del lucro ceSSnte e dei danni morali e materiali “per il discredito ed il disagio connessi con la notizia del loro defenestramento nell'ambito dell'indagine penale, rispetto alla quale sono estranei e per la perdita curriculare, peraltro dovuta alla perdita di un importante incarico per ricoprire il quale gli odierni ricorrenti hanno rinunciato ad altri incarichi e possibilità lavorative. Senza non considerare l'incidenza negative dell'occorso rispetto alla possibilità di sviamento della clientela e perdita di altre possibilità di lavoro ed incarichi”; voci di danno che dovrebbero essere liquidate dal Giudice, “oltre che tenuto conto del compenso sopra specificato, con ricorso al criterio equitativo”.
Anche in tal caso la domanda di parte attrice è infondata.
pagina 9 di 10 Senza entrare nelle ragioni di merito che hanno formalizzato la nomina del detto Amministratore
Giudiziario ad opera del Giudice penale, le poste risarcitorie che deriverebbero dall'illegittima “giusta causa di revoca” degli ex amministratori risultano essere fondate su presupposti inammissibili e incontestabili nel merito dal Giudice civile, in quanto tale “giusta causa” viene cristallizzata nel decreto del G.I.P. del Tribunale di Siracusa che ha disposto la censurata misura preventiva.
Tale richiesta, peraltro, risulta infondata altresì nel merito, in quanto sprovvista di qualsivoglia supporto probatorio da parte delle difese di parte attrice, né tantomeno meglio corroborate a seguito del deposito della memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.
Inoltre, non potrebbe comunque trovare accoglimento la determinazione del quantum risarcitorio definito dalle attrici, in primo luogo perché esse non hanno dimostrato l'esistenza dei “danni morali e materiali” asseritamente subiti dalle stesse, in particolare l'asserito “discredito ed il disagio connessi con la notizia del loro defenestramento nell'ambito dell'indagine penale, rispetto alla quale sono estranei e per la perdita curriculare”, così come non v'è alcuna prova agli atti della circostanza per cui le attrici avrebbero “rinunciato ad altri incarichi e possibilità lavorative”.
Ne segue, pertanto, che, alla luce di quanto supra esposto e delineato, le domande proposte dalle odierne attrici vanno rigettate.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione specializzata in materia di Impresa,
definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4062/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
- RIGETTA le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
- CONDANNA parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite, che liquida in € 6.637,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, in data 7 marzo 2025
IL GIUDICE
DO.SS Vera Marletta
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