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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/05/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 2748/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2748/2024, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELA DE ROSA, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. PIETRO FARINA, presso il cui C.F._2
studio risulta elettivamente domiciliata;
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. PIETRO FARINA, presso il cui C.F._3
studio risulta elettivamente domiciliata
RESISTENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 24/01/2025; il P.M. in sede, con atto del 14/05/2025, ha espresso parere favorevole.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/09/2024, deduceva: 1) che il Tribunale di Parte_1
Benevento, con sentenza n. 975/2014 del 29.04.2014, emessa nell'ambito del procedimento civile iscritto al R.G. n. 4337/11, ratificava le condizioni di divorzio congiunto tra le parti e, conseguentemente, disponeva l'obbligo su di lui gravante del versamento in favore dell'allora figlia minore, , collocata presso la madre (entrambe odierne resistenti), della somma CP_2
mensile di Euro 300,00, mediante vaglia postale, nonché del 50% delle spese straordinarie;
2) che ottemperava a tali obblighi benché la figlia avesse compiuto la maggior età e non CP_2
avesse mai mantenuto alcun rapporto con lui;
3) che la figlia conseguiva il diploma di CP_2
laurea in Economia Aziendale, seguiva un corso Fit (CFU24) nonché un Master, così entrando in possesso di titoli di studio abilitanti all'attività lavorativa;
4) che si attivava affinché la figlia, conclusi gli studi, grazie anche ai suoi sacrifici economici, trovasse un lavoro che la rendesse autonoma economicamente, proponendole numerose offerte di lavoro in diversi settori, che, tuttavia, la figlia non considerava;
5) che, nel tempo, le sue condizioni economiche mutavano in senso negativo;
6) che, in data 01.01.2011, iniziava una nuova convivenza e, poi, contraeva nuovo matrimonio il 27.11.2021, con coniuge attualmente non produttrice di reddito e, dunque, con ulteriore aggravio di spese;
7) che sviluppava una serie di patologie che gli comportano costanti spese per medicinali ed analisi, nonché la necessità di una vita meno stressata non compatibile con l'attuale attività di camionista;
8) che, tuttavia, non può cambiare impiego poiché ogni altra opportunità di lavoro, pure rintracciata, non gli consentirebbe di guadagnare quanto necessario per adempiere agli obblighi di contribuzione in favore della figlia.
Tanto premesso il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva la modifica delle condizioni del divorzio e, in particolare, l'eliminazione a suo carico di ogni qualsivoglia assegno di mantenimento e pagamento di spese straordinarie in favore della figlia
. CP_2
In data 11/11/2024, si costituivano le resistenti, le quali, nonostante le ulteriori allegazioni contenute nella memoria di costituzione, aderivano alla richiesta di modifica delle condizioni della sentenza di divorzio congiunto n. 975/2014 pronunciata dal Tribunale di Benevento il
29/4/2014, dando il loro assenso alla richiesta formulata dal di eliminare dalla Parte_1
suddetta sentenza divorzile la previsione dell'«assegno di mantenimento e pagamento di spese straordinarie a favore della figlia »-. CP_2
All'udienza del 24/01/2025, svoltasi in modalità cartolare a seguito della relativa richiesta congiunta del 14/11/2024, le parti confermavano le conclusioni precedentemente rassegnate.
Il Tribunale, preso atto di quanto sopra, tratteneva la causa in decisione.
2 Conseguentemente, poiché le conclusioni conformi delle parti non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter disporre il mutamento delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio congiunto n. 975/2014 pronunciata dal Tribunale di Benevento il
29/4/2014 nel senso che nulla più dovrà in favore della figlia né a titolo Parte_1 CP_2
di mantenimento mensile né a titolo di contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie.
Quanto, altresì, al governo delle spese di lite, deve disporsi la loro integrale compensazione, avendo le parti reso conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. DISPONE la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 975/2014 del
Tribunale di Benevento nel senso che nulla più dovrà in favore della Parte_1
figlia né a titolo di mantenimento mensile né a titolo di contribuzione nella CP_2
misura del 50% delle spese straordinarie;
II. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2748/2024, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELA DE ROSA, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. PIETRO FARINA, presso il cui C.F._2
studio risulta elettivamente domiciliata;
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. PIETRO FARINA, presso il cui C.F._3
studio risulta elettivamente domiciliata
RESISTENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 24/01/2025; il P.M. in sede, con atto del 14/05/2025, ha espresso parere favorevole.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/09/2024, deduceva: 1) che il Tribunale di Parte_1
Benevento, con sentenza n. 975/2014 del 29.04.2014, emessa nell'ambito del procedimento civile iscritto al R.G. n. 4337/11, ratificava le condizioni di divorzio congiunto tra le parti e, conseguentemente, disponeva l'obbligo su di lui gravante del versamento in favore dell'allora figlia minore, , collocata presso la madre (entrambe odierne resistenti), della somma CP_2
mensile di Euro 300,00, mediante vaglia postale, nonché del 50% delle spese straordinarie;
2) che ottemperava a tali obblighi benché la figlia avesse compiuto la maggior età e non CP_2
avesse mai mantenuto alcun rapporto con lui;
3) che la figlia conseguiva il diploma di CP_2
laurea in Economia Aziendale, seguiva un corso Fit (CFU24) nonché un Master, così entrando in possesso di titoli di studio abilitanti all'attività lavorativa;
4) che si attivava affinché la figlia, conclusi gli studi, grazie anche ai suoi sacrifici economici, trovasse un lavoro che la rendesse autonoma economicamente, proponendole numerose offerte di lavoro in diversi settori, che, tuttavia, la figlia non considerava;
5) che, nel tempo, le sue condizioni economiche mutavano in senso negativo;
6) che, in data 01.01.2011, iniziava una nuova convivenza e, poi, contraeva nuovo matrimonio il 27.11.2021, con coniuge attualmente non produttrice di reddito e, dunque, con ulteriore aggravio di spese;
7) che sviluppava una serie di patologie che gli comportano costanti spese per medicinali ed analisi, nonché la necessità di una vita meno stressata non compatibile con l'attuale attività di camionista;
8) che, tuttavia, non può cambiare impiego poiché ogni altra opportunità di lavoro, pure rintracciata, non gli consentirebbe di guadagnare quanto necessario per adempiere agli obblighi di contribuzione in favore della figlia.
Tanto premesso il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva la modifica delle condizioni del divorzio e, in particolare, l'eliminazione a suo carico di ogni qualsivoglia assegno di mantenimento e pagamento di spese straordinarie in favore della figlia
. CP_2
In data 11/11/2024, si costituivano le resistenti, le quali, nonostante le ulteriori allegazioni contenute nella memoria di costituzione, aderivano alla richiesta di modifica delle condizioni della sentenza di divorzio congiunto n. 975/2014 pronunciata dal Tribunale di Benevento il
29/4/2014, dando il loro assenso alla richiesta formulata dal di eliminare dalla Parte_1
suddetta sentenza divorzile la previsione dell'«assegno di mantenimento e pagamento di spese straordinarie a favore della figlia »-. CP_2
All'udienza del 24/01/2025, svoltasi in modalità cartolare a seguito della relativa richiesta congiunta del 14/11/2024, le parti confermavano le conclusioni precedentemente rassegnate.
Il Tribunale, preso atto di quanto sopra, tratteneva la causa in decisione.
2 Conseguentemente, poiché le conclusioni conformi delle parti non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter disporre il mutamento delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio congiunto n. 975/2014 pronunciata dal Tribunale di Benevento il
29/4/2014 nel senso che nulla più dovrà in favore della figlia né a titolo Parte_1 CP_2
di mantenimento mensile né a titolo di contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie.
Quanto, altresì, al governo delle spese di lite, deve disporsi la loro integrale compensazione, avendo le parti reso conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. DISPONE la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 975/2014 del
Tribunale di Benevento nel senso che nulla più dovrà in favore della Parte_1
figlia né a titolo di mantenimento mensile né a titolo di contribuzione nella CP_2
misura del 50% delle spese straordinarie;
II. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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