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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1615/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
TE ), con il patrocinio dell'avv. LUCCHESE PIERPAOLO, Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in CANCELLERIA
- ATTORE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. SCOTTI Controparte_1 P.IVA_2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in BORGO FELINO 29 PARMA, presso lo studio dell'avv.
SCOTTI GIUSEPPE
-CONVENUTO –
Causa Civile iscritta al 1615/2022 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha riassunto il presente giudizio nei confronti di Pt_2 Parte_1 Controparte_1
a seguito della sentenza del Tribunale di Latina, che ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e revocato il decreto ingiuntivo, emesso a favore dell'odierna ricorrente, così accogliendo l'opposizione ivi proposta dalla parte ingiunta.
La domanda, rinnovata in questa sede da è volta ad ottenere la condanna della Pt_2 Parte_1
al pagamento, in esecuzione del contratto di fornitura e posa di isolamento termico CP_1 esterno e cappotto, dell'importo pari ad euro 7.766,90, trattenuto da quest'ultima a garanzia, con interessi dal sorgere del credito fino al soddisfo (Interessi moratori di cui al d. lgs. 231/2002 con tasso pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali (art. 2 c. 1 lett. e), compensativi di cui all'art. 1499 c.c., calcolati sulla base degli indici di calcolo forniti dalla Cass.
S.U. 1712.1995, e rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
La resistente si è costituita reiterando la domanda riconvenzionale, già proposta con l'opposizione, volta alla condanna di . al risarcimento dei danni per vizi delle opere eseguite, Pt_2 Pt_1
quantificati nella misura di euro 45.168,32, oltre accessori e rivalutazione monetaria, previa compensazione con il controcredito da quest'ultima vantato, se accertato.
Avverso la domanda riconvenzionale, ha sollevato eccezione di giudicato e di Pt_2 Pt_1
decadenza della garanzia, ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c. e, nel merito, la fondatezza della domanda.
A parere di questo giudicante, l'eccezione di giudicato è fondata per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che si tratta di eccezione rilevabile d'ufficio e che, di conseguenza, è irrilevante che nel giudizio di opposizione, si sia costituita tardivamente, come eccepito dalla Pt_2 Pt_1
CP_1
Nel merito, è circostanza pacifica che ha già ottenuto, nei confronti della Pt_2 Pt_1 CP_1
relativamente al medesimo contratto per cui è causa, l'emissione, da parte del Tribunale di Parma, del decreto ingiuntivo n. 37/20 del 14.01.2020 e che lo stesso è divenuto definitivo, per mancata opposizione.
Risulta, altresì, provato che la ha denunciato i vizi, per i quali procede in questa sede, CP_1 nell'anno 2019 (docc. 6, 7, 9,10 ed 11 di parte resistente), dunque, in epoca anteriore alla emissione del suddetto decreto ingiuntivo.
Pertanto, poiché il giudicato che deriva dalla mancata impugnazione del suddetto decreto ingiuntivo copre non solo l'accertamento del diritto di credito fatto valere ma anche il titolo Parte_3 Pt_1 di quel diritto, costituito dal contratto concluso tra le parti e dall'esatto adempimento all'obbligazione assunta nei confronti della deve ritenersi che la domanda CP_1
riconvenzionale non sia ammissibile.
Conseguentemente, parte resistente deve essere condannata a pagare a la somma Pt_2 Pt_1
trattenuta in garanzia, pari ad euro 7.766,90.
Su tale somma sono dovuti gli interessi moratori di cui al D.Lvo n. 231/2002, dalla data della domanda al saldo.
Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto, dichiara tenuta e condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a per il titolo
[...] Pt_2 Pt_1
di cui alla parte motiva, la somma di euro 7.766,90, oltre interessi moratori di cui al D.Lvo n.
231/2002, dalla data della domanda al saldo.
Dichiara la domanda riconvenzionale inammissibile.
Pone le spese di Ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte resistente.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
5.077,00, per onorario, ed euro 545,00, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 31/12/2024
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
TE ), con il patrocinio dell'avv. LUCCHESE PIERPAOLO, Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in CANCELLERIA
- ATTORE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. SCOTTI Controparte_1 P.IVA_2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in BORGO FELINO 29 PARMA, presso lo studio dell'avv.
SCOTTI GIUSEPPE
-CONVENUTO –
Causa Civile iscritta al 1615/2022 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha riassunto il presente giudizio nei confronti di Pt_2 Parte_1 Controparte_1
a seguito della sentenza del Tribunale di Latina, che ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e revocato il decreto ingiuntivo, emesso a favore dell'odierna ricorrente, così accogliendo l'opposizione ivi proposta dalla parte ingiunta.
La domanda, rinnovata in questa sede da è volta ad ottenere la condanna della Pt_2 Parte_1
al pagamento, in esecuzione del contratto di fornitura e posa di isolamento termico CP_1 esterno e cappotto, dell'importo pari ad euro 7.766,90, trattenuto da quest'ultima a garanzia, con interessi dal sorgere del credito fino al soddisfo (Interessi moratori di cui al d. lgs. 231/2002 con tasso pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali (art. 2 c. 1 lett. e), compensativi di cui all'art. 1499 c.c., calcolati sulla base degli indici di calcolo forniti dalla Cass.
S.U. 1712.1995, e rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
La resistente si è costituita reiterando la domanda riconvenzionale, già proposta con l'opposizione, volta alla condanna di . al risarcimento dei danni per vizi delle opere eseguite, Pt_2 Pt_1
quantificati nella misura di euro 45.168,32, oltre accessori e rivalutazione monetaria, previa compensazione con il controcredito da quest'ultima vantato, se accertato.
Avverso la domanda riconvenzionale, ha sollevato eccezione di giudicato e di Pt_2 Pt_1
decadenza della garanzia, ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c. e, nel merito, la fondatezza della domanda.
A parere di questo giudicante, l'eccezione di giudicato è fondata per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che si tratta di eccezione rilevabile d'ufficio e che, di conseguenza, è irrilevante che nel giudizio di opposizione, si sia costituita tardivamente, come eccepito dalla Pt_2 Pt_1
CP_1
Nel merito, è circostanza pacifica che ha già ottenuto, nei confronti della Pt_2 Pt_1 CP_1
relativamente al medesimo contratto per cui è causa, l'emissione, da parte del Tribunale di Parma, del decreto ingiuntivo n. 37/20 del 14.01.2020 e che lo stesso è divenuto definitivo, per mancata opposizione.
Risulta, altresì, provato che la ha denunciato i vizi, per i quali procede in questa sede, CP_1 nell'anno 2019 (docc. 6, 7, 9,10 ed 11 di parte resistente), dunque, in epoca anteriore alla emissione del suddetto decreto ingiuntivo.
Pertanto, poiché il giudicato che deriva dalla mancata impugnazione del suddetto decreto ingiuntivo copre non solo l'accertamento del diritto di credito fatto valere ma anche il titolo Parte_3 Pt_1 di quel diritto, costituito dal contratto concluso tra le parti e dall'esatto adempimento all'obbligazione assunta nei confronti della deve ritenersi che la domanda CP_1
riconvenzionale non sia ammissibile.
Conseguentemente, parte resistente deve essere condannata a pagare a la somma Pt_2 Pt_1
trattenuta in garanzia, pari ad euro 7.766,90.
Su tale somma sono dovuti gli interessi moratori di cui al D.Lvo n. 231/2002, dalla data della domanda al saldo.
Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto, dichiara tenuta e condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a per il titolo
[...] Pt_2 Pt_1
di cui alla parte motiva, la somma di euro 7.766,90, oltre interessi moratori di cui al D.Lvo n.
231/2002, dalla data della domanda al saldo.
Dichiara la domanda riconvenzionale inammissibile.
Pone le spese di Ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte resistente.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
5.077,00, per onorario, ed euro 545,00, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 31/12/2024
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi