Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da
SARACINO dott. Nicola Presidente
MAURO PELLEGRINI dott. Gianluca Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
2602/2021, posta in deliberazione all'udienza del 16.12.2024
TRA
(C.F. ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Antonella
Auciello
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Presidente pt, rappresentato e difesa dall'avv. Augusta
Luciani
Oggetto: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli n. 1257/2020, pubblicata il 22.10.2020 resa nell'ambito del procedimento n. R.G. 182/2017, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha proposto gravame avverso la pronuncia in Controparte_1
oggetto, che aveva rigettato l'opposizione proposta e confermato il decreto ingiuntivo n.1761/2016 emesso nei confronti della per € 11.449,25, quale somma dovuta per Controparte_2
la fornitura di materiale di ufficio con condanna alle spese di giudizio, oltre € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art.96, comma 3 cpc.
Il aveva in primo grado eccepìto la mancanza di prova delle forniture e la Parte_1 mancanza della sussistenza dell'impegno di spesa.
Il Tribunale, a seguito di acquisizione della documentazione, ha rigettato l'opposizione perché la società opposta aveva prodotto le singole determinazioni dirigenziali con attestazione dell'impegno di spesa e l'indicazione dello specifico capitolo di bilancio.
Parte appellante ha censurato la sentenza per i seguenti motivi:
1. Nullità della sentenza per omesso esame della documentazione
2. Violazione artt.112 e 115 cpc ed erronea motivazione
Ha concluso per l'accoglimento dei motivi di appello con condanna della società Controparte_1
al pagamento delle spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita la società appellata instando per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto dell'appello proposto, poiché infondato in fatto e in diritto, con conferma delle statuizioni di primo grado;
con vittoria di spese di lite ed oneri accessori.
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L'appello è infondato e non merita accoglimento
Sul primo motivo giova evidenziare che la determina dirigenziale è un provvedimento di un dirigente o di un funzionario preposto a specifiche funzioni e con essa i responsabili dei servizi manifestano e dichiarano la propria volontà nell'esercizio della potestà di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa che diventa esecutiva con il visto di regolarità contabile ove contenente un impegno di spesa. Ne consegue che la produzione delle determinazioni nel giudizio di primo grado, contenenti l'impegno di spesa con il visto di regolarità contabile, costituiscono titoli idonei a fondare la pretesa creditoria.
Correttamente quindi il Tribunale ha ritenuto che le argomentazioni della città di
[...]
risultano smentite proprio da atti della PA di cui la stessa non poteva non essere a Parte_1
conoscenza, ciò perché ai sensi dell'art.191 comma 4 del D.lvo 267/2000 gli enti locali possono
2 effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.
Da quanto argomentato discende l'assenza dell'erroneità di motivazione e dell' errore logico della sentenza appellata. A ciò aggiungasi che i servizi effettuati dalla società appellata non sono mai stati contestati dall' (fornitura di macchinari in noleggio) anzi sono stati richiesti anche Pt_2 successivamente alla proposizione dell'opposizione, come è dato evincere dai documenti 16 e 17 versati in atti.
Sulla violazione dell'art.96 comma 3 cpc correttamente il Tribunale ha ritenuto che la difesa dell'Ente, fondata sulla dedotta inesistenza delle determinazioni dirigenziali e sull'inesistenza degli impegni di spesa, integri la fattispecie dell'art.96 comma 3 cpc atteso che i predetti atti sono stati prodotti in giudizio e la PA non poteva non esserne a conoscenza.
I motivi sono infondati e debbono essere rigettati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Condanna la città di alla refusione delle spese del grado che liquida in € Parte_1
3.750,00 oltre accessori come per legge, in favore della società Controparte_1
oltre accessori come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 nei confronti di parte appellante.
Così deciso in Roma il 25 febbraio 2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
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