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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/09/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 23 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n.r.g. 4143/2022
TRA
con sede in Messina, C.da Casazza, Via Parte_1
Provinciale Palermo, CF/P.IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonia De Domenico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina, Via della Zecca n. 28., giusta procura in atti
Opponente
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_1 CodiceFiscale_1 in Messina, via Bartolomeo da Neocastro is. 13, ed elettivamente domiciliato in Messina via
Dei Mille is. 101 n. 243 presso lo studio dell'avvocato Agatino Dalmazio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Opposto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 29/7/2022
l proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 397/2022 reso inter partes nel procedimento 2994/2022 RG per il pagamento della somma di euro 1570,00 pretesa dal sig. a titolo di retribuzioni dovute in CP_1 forza del CO.CO.CO. sottoscritto con l'ente opponente ed in ragione delle ore lavorate nei limiti contrattuali. Secondo l'Irccs il Sig. pretendeva illegittimamente e infondatamente il CP_1 pagamento di ulteriori ore di lavoro rispetto a quelle già regolarmente corrisposte dall'IRCCS relativamente al periodo lavorativo dal 09/03/2021 al 08/06/2021.
Premetteva l'ente opponente che nel corso dell'emergenza pandemica si era resa necessaria l'assunzione di personale a supporto dell'attività amministrativa tramite contratti a tempo determinato nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
L'accordo sottoscritto con l' , nello specifico prevedeva all'art. 1 un impegno CP_1 lavorativo tra minimo di 70 ed un massimo di 90 ore mensili.
In particolare, il collaboratore affermava che per il mese di marzo 2021 aveva prestato attività lavorativa per 100 ore, per il mese di aprile 2021 attività lavorativa per 99 ore e per il mese di maggio 2021 attività lavorativa per 98 ore, per una differenza in suo favore di 78,50 ore non retribuite secondo il compenso lordo concordato di € 20 l'ora.
Secondo l'Irccs, l' avrebbe illegittimamente preteso il pagamento delle ore CP_1 lavorate oltre il limite minimo di 70 mensili in quanto tali ore prestate in più non sarebbero state debitamente autorizzate come previsto all'art. 4 del contratto di lavoro.
Evidenziava, inoltre, che per il mese di aprile 2021, a fronte di rilevazioni per 85,50 ore, pretendeva il riconoscimento di 99 ore a causa, a suo dire, della mancata rilevazione in ingresso della sua presenza in due giornate lavorative di ore 6,40.
Si costituiva in giudizio l' contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
Rilevava che la prestazione era stata legittimamente resa secondo quanto previsto dal contratto di collaborazione e che la sua attività lavorativa era stata prestata in accordo col suo responsabile, alla sua presenza e con la sua implicita autorizzazione.
Essendo la causa sufficientemente istruita grazie al compendio documentale versato in giudizio dalle parti le stesse venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2 – Esame delle domande dell'opponente
L'opposizione è infondata e va respinta.
La tesi di parte opponente, secondo la quale le ore lavorate in più oltre il minimo di 70 mensili dovevano essere espressamente e formalmente autorizzate, è priva di fondamento e smentita dal contratto di collaborazione sottoscritto dalle parti.
Per la parte che interessa il suddetto contratto così recita: “Art. 1 – l' … conferisce a Pt_1
… un incarico individuale di collaborazione coordinata e continuativa Controparte_1
… al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid 19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le cui attività dovranno essere svolte presso l' per un minimo di 70 ore mensili sino a un massimo di 90 ore mensili.”. Parte_2
“Art. 4 - … l'impegno orario da prestarsi per un minimo di ore minimo di 70 ore mensili sino
a un massimo di 90 ore mensili verrà successivamente concordato in rapporto alle esigenze dell'Irccs ed in ragione della disponibilità manifestata dal professionista …”.
Dalla lettura delle suddette clausole emerge in maniera chiara e incontrovertibile che la prestazione lavorativa poteva essere resa tra un minimo di 70 e un massimo di 90 ore mensili da concordare tra le parti in ragione delle esigenze dell'Istituto e della disponibilità del professionista.
Di conseguenza, il contratto non imponeva un obbligo a carico dell' di mantenere CP_1 la prestazione nelle 70 ore mensili ma prevedeva la possibilità di erogare la prestazione stessa tra un minimo di 70 e un massimo (questo si non derogabile) di 90 ore mensili.
L'effettiva consistenza della prestazione sarebbe stata oggetto di accordo in base alle esigenze dell'istituto e la disponibilità del professionista.
L'accordo non stabiliva formalità particolari per la determinazione dell'impegno orario che dipendeva, evidentemente, dalle esigenze contingenti e che, altrettanto evidentemente era stato preventivamente autorizzato e ritenuto lecito se contenuto nel range tra le 70 e le 90 ore mensili.
Nessun passaggio dell'accordo prevedeva che l'impegno orario oltre il minimo dovuto di 70 ore mensili fosse vietato e dovesse essere previamente autorizzato.
Pertanto, l'Irccs erra nel trattare la fattispecie in esame alla stessa stregua del trattamento previsto dalla legge per lo svolgimento del lavoro straordinario da parte dei pubblici dipendenti che, come noto, non può essere riconosciuto in mancanza di specifica autorizzazione da parte del datore di lavoro.
In ogni caso, anche a voler applicare il superiore principio al caso che ci occupa, secondo la prevalente giurisprudenza “… nel pubblico impiego contrattualizzato il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108 cod. civ., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e
40 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario se debitamente autorizzato;
pertanto, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, la presenza dell'autorizzazione datoriale è il solo elemento che condiziona
l'applicabilità dell'art. 2126 cod. civ. (Cass. n. 23506/2022; Cass. n. 17912/2024). Per autorizzazione, nell'ambito del lavoro straordinario, si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino, ma con il consenso anche implicito del medesimo;
il consenso, una volta esistente, integra gli estremi che rendono necessario il pagamento, anche ove la richiesta risulti illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo.” (cfr. Cass. Civ. 4574/2025).
Nel caso di specie l' , sin dall'inizio del contratto, era perfettamente a conoscenza del fatto Pt_1 che l' stava lavorando oltre il minimo delle 70 ore mensili come risultava dai CP_1 tabulati delle presenze.
Di conseguenza, se avesse ritenuto illegittima la prestazione offerta oltre il minimo, avrebbe dovuto richiamare l' all'osservanza dei patti contrattuali oppure doveva verificare CP_1 la presenza di accordi per lo svolgimento delle ore ulteriori rispetto al minimo.
A chiusura occorre richiamare la nota Assessoriale del Commissario ad acta prot.
178U/C.A./2021, depositata e citata dallo stesso opponente, che al terzo capoverso testualmente recita: “Si invitano, inoltre, i referenti/responsabili del citato personale a voler vigilare sul rispetto del monte ore massimo per come indicato nei rispettivi disciplinari di incarico – in base ai diversi profili – la cui previsione è da considerarsi inderogabile.”.
Pertanto, è lo stesso ente regionale che smentisce l'istituto opponente disponendo l'inderogabilità del limite massimo di ore e non quello minimo.
Di conseguenza l'opposizione deve ritenersi infondata fatta salva la mancata prova da parte dell' sullo svolgimento della prestazione lavorativa dei giorni 24 e 28 aprile 2021. CP_1
Sul punto l'opposto richiede il riconoscimento di 6 ore e 40 minuti per ogni giornata deducendo che il suo ingresso alle ore 14 non è stato correttamente registrato dal sistema di rilevamento delle presenze.
Purtroppo, però, la circostanza non è dimostrata ed, anzi, nei capitoli di prova articolati i giorni in contestazione sono omessi per cui l' non ha nemmeno chiesto di provare di CP_1 essere entrato all'orario indicato.
Di conseguenza, il relativo corrispettivo, pari ad € 266,70 (€ 20 x 13 ore e 20 minuti) non può essere riconosciuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 147/22 come da dispositivo previa compensazione di 1/3 in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio
4143/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 al pagamento in favore di della complessiva somma di € 1.303,30 oltre Controparte_1 rivalutazione e interessi come per legge;
2) Condanna l' in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore al pagamento delle spese di lite quantificate, già compensate, in € 1.750,70 oltre spese generali, cpa e iva come per legge ed oltre spese del procedimento monitorio pari ad euro
225,00 oltre ad euro 49 per il contributo unificato, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Messina il 24.9.2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando