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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/07/2025, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2463/2024
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. brasiliano: 068.336.878-89) nata ad [...]_1
Gerai - Brasile) il 31.12.1965 e residente in [...](San Paolo-Brasile), Rua Antonio
Pires de Camargo n. 472 e
(C.F. brasiliano: .-54) nata a [...]_1 C.F._1
Paolo Brasile) il 21.01.1997 e residente in [...](San Paolo-Brasile), Rua Antonio
Pires de Camargo n. 472 rappresentate e difese dall' Avv. Massimo Gelpi;
RICORRENTI
CONTRO
pagina 1 di 8 , in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex Controparte_2
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come nota depositata il 30.6.2025:
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: che l'Ill.mo Tribunale adito voglia accertare e dichiarare l'acquisizione della cittadinanza italiana delle sigg.re e Parte_1 [...]
per tutti i motivi indicati in premessa. Per l'effetto di tale accertamento si chiede che voglia CP_1
ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_2
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nel rispetto dei termini di legge;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese del presente procedimento e successive occorrende tutte.
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: che l'Ill.mo Tribunale adito voglia accertare e dichiarare l'acquisizione della cittadinanza italiana delle sigg.re e Parte_1 Controparte_1
per tutti i motivi indicati in premessa. Per l'effetto di tale accertamento si chiede che voglia ordinare
[...]
al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, Controparte_2
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nel rispetto dei termini di legge pagina 2 di 8 IN OGNI CASO: con vittoria di spese del presente procedimento e successive occorrende tutte.
Con osservanza..”.
Fatto e diritto
Le ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di ER
, nata il [...] a [...] -Italia) da cittadini italiani
[...]
(padre sig. – madre sig.ra – doc. n. 1). Persona_2 Per_3
Nel ricorso si legge che “ in data 04.11.1903 la sig.ra ER
sposava in Brasile il sig. (doc. n. 2); Persona_4
• dall'unione coniugale tra i sigg.ri e in ER Persona_4
data 27.03.1905 nasceva, sempre in Brasile, il sig. (doc. n. 3); Persona_4
• in data 24.05.1961 la sig.ra decedeva senza aver mai ER
rinunciato alla cittadinanza italiana per non essersi mai naturalizzata cittadina brasiliana (doc. n. 4);
• in data 03.10.1925 il sig. sposava in Brasile la sig.ra (doc. Persona_4 Parte_2
n. 5);
• dall'unione coniugale tra i sigg.ri e in data 25.04.1927 Persona_4 Parte_2
nasceva, sempre in Brasile, il sig. (doc. n. 6); Persona_5
• in data 17.10.1959 il sig. sposava in Brasile la sig.ra (doc. n. Persona_5 Persona_6
7);
• dall'unione coniugale tra i sigg.ri e in data 31.12.1965 Persona_5 Persona_6
nasceva, sempre in Brasile, la sig.ra (doc. n. 8 odierna ricorrente); Parte_1
• in data 14.05.1988 la sig.ra sposava in Brasile il sig. Parte_1 Parte_3
(doc. n. 9);
[...]
• dall'unione coniugale tra i sigg.ri e nasceva in Parte_1 Parte_3
Brasile la sig.ra in data 21.01.1997 (doc. 10 odierna ricorrente); Controparte_1
• in data 26.09.2019 la sig.ra divorziava dal sig. Parte_1 Parte_3
(doc. n. 11)
pagina 3 di 8 • in data 01.04.2023 la sig.ra sposava in Brasile il sig. Controparte_1 Persona_7
(doc. n. 12);
[...]
• in data 08.09.2023 la sig.ra divorziava dal sig. Controparte_1 Persona_7
(doc. n. 13).nato il [...] a [...] con la signora e mai Persona_8
naturalizzatosi brasiliano .”.
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni. Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto , in persona del ministro l.r.p.t., deve Controparte_2
dichiararsi la sua contumacia.
La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. del
1.7.2025. La parte ricorrente, infatti, nelle note scritte depositate ha insistito per l'accoglimento della domanda.
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio
2025 n. 74).
In via preliminare, deve riconoscersi sussistente il diritto di agire per via giudiziaria delle ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Inoltre, nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che le ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del
[...]
n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure CP_2
sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della pagina 4 di 8 Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la Circolare è pubblicata sul sito https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/cittadinanza
/circk28_1991.pdf ).
Quanto al merito, la linea di discendenza riportata nel ricorso trova puntuale riscontro nella documentazione, tradotta e apostillata, depositata in atti.
L'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contempla all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del 1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria.
L'articolo 1 della legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta
Costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del 09.02.1983 della
Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio 1992, hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere quindi che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di . ER
Sul punto si richiama altresì la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio pagina 5 di 8 della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”. Secondo la stessa pronuncia, “La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal
1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.”.
Nel merito, dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata, risulta provato che l'ava italiana ha trasmesso la cittadinanza alle odierne ER
pagina 6 di 8 ricorrenti, non rilevandosi tra essi una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta delle odierne ricorrenti, con definitivo accoglimento della loro domanda di accertamento della cittadinanza italiana.
Le spese di lite devono essere compensate, considerato l'incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come emerge dalla giurisprudenza di questo Parte_4
Tribunale, che vede l'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza, e, per lo specifico caso in esame, in conformità alla prevalente giurisprudenza di merito sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza per linea materna, in virtù della mancata opposizione della parte convenuta e dell'origine giurisprudenziale del riconoscimento dello status civitatis per linea femminile (cfr. Tribunale di Bari sez. I, 16/07/2024, (ud. 15/07/2024, dep. 16/07/2024), n.3367, Roma,
09/10/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 09/10/2020). .
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accerta che le ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Firenze, 2.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 8 di 8
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. brasiliano: 068.336.878-89) nata ad [...]_1
Gerai - Brasile) il 31.12.1965 e residente in [...](San Paolo-Brasile), Rua Antonio
Pires de Camargo n. 472 e
(C.F. brasiliano: .-54) nata a [...]_1 C.F._1
Paolo Brasile) il 21.01.1997 e residente in [...](San Paolo-Brasile), Rua Antonio
Pires de Camargo n. 472 rappresentate e difese dall' Avv. Massimo Gelpi;
RICORRENTI
CONTRO
pagina 1 di 8 , in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex Controparte_2
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come nota depositata il 30.6.2025:
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: che l'Ill.mo Tribunale adito voglia accertare e dichiarare l'acquisizione della cittadinanza italiana delle sigg.re e Parte_1 [...]
per tutti i motivi indicati in premessa. Per l'effetto di tale accertamento si chiede che voglia CP_1
ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_2
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nel rispetto dei termini di legge;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese del presente procedimento e successive occorrende tutte.
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: che l'Ill.mo Tribunale adito voglia accertare e dichiarare l'acquisizione della cittadinanza italiana delle sigg.re e Parte_1 Controparte_1
per tutti i motivi indicati in premessa. Per l'effetto di tale accertamento si chiede che voglia ordinare
[...]
al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, Controparte_2
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nel rispetto dei termini di legge pagina 2 di 8 IN OGNI CASO: con vittoria di spese del presente procedimento e successive occorrende tutte.
Con osservanza..”.
Fatto e diritto
Le ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di ER
, nata il [...] a [...] -Italia) da cittadini italiani
[...]
(padre sig. – madre sig.ra – doc. n. 1). Persona_2 Per_3
Nel ricorso si legge che “ in data 04.11.1903 la sig.ra ER
sposava in Brasile il sig. (doc. n. 2); Persona_4
• dall'unione coniugale tra i sigg.ri e in ER Persona_4
data 27.03.1905 nasceva, sempre in Brasile, il sig. (doc. n. 3); Persona_4
• in data 24.05.1961 la sig.ra decedeva senza aver mai ER
rinunciato alla cittadinanza italiana per non essersi mai naturalizzata cittadina brasiliana (doc. n. 4);
• in data 03.10.1925 il sig. sposava in Brasile la sig.ra (doc. Persona_4 Parte_2
n. 5);
• dall'unione coniugale tra i sigg.ri e in data 25.04.1927 Persona_4 Parte_2
nasceva, sempre in Brasile, il sig. (doc. n. 6); Persona_5
• in data 17.10.1959 il sig. sposava in Brasile la sig.ra (doc. n. Persona_5 Persona_6
7);
• dall'unione coniugale tra i sigg.ri e in data 31.12.1965 Persona_5 Persona_6
nasceva, sempre in Brasile, la sig.ra (doc. n. 8 odierna ricorrente); Parte_1
• in data 14.05.1988 la sig.ra sposava in Brasile il sig. Parte_1 Parte_3
(doc. n. 9);
[...]
• dall'unione coniugale tra i sigg.ri e nasceva in Parte_1 Parte_3
Brasile la sig.ra in data 21.01.1997 (doc. 10 odierna ricorrente); Controparte_1
• in data 26.09.2019 la sig.ra divorziava dal sig. Parte_1 Parte_3
(doc. n. 11)
pagina 3 di 8 • in data 01.04.2023 la sig.ra sposava in Brasile il sig. Controparte_1 Persona_7
(doc. n. 12);
[...]
• in data 08.09.2023 la sig.ra divorziava dal sig. Controparte_1 Persona_7
(doc. n. 13).nato il [...] a [...] con la signora e mai Persona_8
naturalizzatosi brasiliano .”.
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni. Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto , in persona del ministro l.r.p.t., deve Controparte_2
dichiararsi la sua contumacia.
La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. del
1.7.2025. La parte ricorrente, infatti, nelle note scritte depositate ha insistito per l'accoglimento della domanda.
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio
2025 n. 74).
In via preliminare, deve riconoscersi sussistente il diritto di agire per via giudiziaria delle ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Inoltre, nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che le ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del
[...]
n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure CP_2
sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della pagina 4 di 8 Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la Circolare è pubblicata sul sito https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/cittadinanza
/circk28_1991.pdf ).
Quanto al merito, la linea di discendenza riportata nel ricorso trova puntuale riscontro nella documentazione, tradotta e apostillata, depositata in atti.
L'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contempla all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del 1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria.
L'articolo 1 della legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta
Costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del 09.02.1983 della
Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio 1992, hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere quindi che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di . ER
Sul punto si richiama altresì la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio pagina 5 di 8 della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”. Secondo la stessa pronuncia, “La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal
1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.”.
Nel merito, dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata, risulta provato che l'ava italiana ha trasmesso la cittadinanza alle odierne ER
pagina 6 di 8 ricorrenti, non rilevandosi tra essi una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta delle odierne ricorrenti, con definitivo accoglimento della loro domanda di accertamento della cittadinanza italiana.
Le spese di lite devono essere compensate, considerato l'incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come emerge dalla giurisprudenza di questo Parte_4
Tribunale, che vede l'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza, e, per lo specifico caso in esame, in conformità alla prevalente giurisprudenza di merito sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza per linea materna, in virtù della mancata opposizione della parte convenuta e dell'origine giurisprudenziale del riconoscimento dello status civitatis per linea femminile (cfr. Tribunale di Bari sez. I, 16/07/2024, (ud. 15/07/2024, dep. 16/07/2024), n.3367, Roma,
09/10/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 09/10/2020). .
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P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accerta che le ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Firenze, 2.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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