Articolo 43 della Legge 11 marzo 1972, n. 118
Articolo 42Articolo 44
Versione
26 aprile 1972
Art. 43.
Ai fini degli articoli precedenti, l'Ente nazionale per le Tre Venezie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fornira' alle amministrazioni delle province di Trento e Bolzano gli inventari dei beni immobili di proprieta' dell'Ente stesso esistenti nella regione Trentino-Alto Adige.
A richiesta l'Ente nazionale per le Tre Venezie e' tenuto a fornire ogni altra scrittura, documentazione o notizia che le province di Trento e Bolzano ritenessero necessarie.
Entrata in vigore il 26 aprile 1972