Art. 43.
Ai fini degli articoli precedenti, l'Ente nazionale per le Tre Venezie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fornira' alle amministrazioni delle province di Trento e Bolzano gli inventari dei beni immobili di proprieta' dell'Ente stesso esistenti nella regione Trentino-Alto Adige.
A richiesta l'Ente nazionale per le Tre Venezie e' tenuto a fornire ogni altra scrittura, documentazione o notizia che le province di Trento e Bolzano ritenessero necessarie.
Ai fini degli articoli precedenti, l'Ente nazionale per le Tre Venezie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fornira' alle amministrazioni delle province di Trento e Bolzano gli inventari dei beni immobili di proprieta' dell'Ente stesso esistenti nella regione Trentino-Alto Adige.
A richiesta l'Ente nazionale per le Tre Venezie e' tenuto a fornire ogni altra scrittura, documentazione o notizia che le province di Trento e Bolzano ritenessero necessarie.