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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/04/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3028 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA OLIVETO II,64 C.F._1
S.AGATA MILITELLO presso lo studio dell'Avv. FACHILE CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA IS 301 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il sig. ha proposto ricorso contro l' al fine di ottenere Parte_1 CP_2
l'annullamento delle note con cui l' ha richiesto la restituzione di somme CP_1
percepite a titolo di prestazione di disoccupazione agricola per gli anni dal 2010 al
2015, nonché la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2010-2014. In particolare, il ricorrente ha contestato la legittimità degli atti adottati dall'ente previdenziale, lamentando violazioni procedurali e difetti di motivazione. L' costituendosi ritualmente in giudizio, ha preliminarmente CP_2
eccepito la decadenza del ricorrente dal diritto all'iscrizione, in base all'art. 22 del D.L. 7/1970, convertito nella L. 83/1970, e ha chiesto il rigetto delle domande avverse.
Deve osservarsi in via preliminare che, secondo il disposto dell'art. 22 citato, il termine per proporre l'azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi adottati in materia di iscrizione e cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli è perentorio e pari a 120 giorni dalla notifica o dalla presa di conoscenza dell'atto. La cancellazione del sig. dagli elenchi è Parte_1
avvenuta mediante pubblicazione telematica della IV variazione trimestrale del
2017 sul sito dell' , effettuata tra il 10 marzo 2018 e il 25 marzo 2018, CP_2
secondo quanto previsto dall'art. 12-bis del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, introdotto dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
La legittimità di tale modalità di pubblicazione, quale idoneo mezzo di conoscenza del provvedimento, è stata definitivamente sancita dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 45 del 2021, che ha escluso profili di incostituzionalità, riconoscendo la validità della pubblicazione telematica in ragione dell'efficienza e della funzionalità della comunicazione amministrativa.
Alla luce di ciò, il termine decadenziale è iniziato a decorrere dall'ultimo giorno utile della pubblicazione, ossia dal 25 marzo 2018, risultando ampiamente spirato alla data di deposito del ricorso giudiziale (27 settembre 2018). Pertanto, la decadenza risulta pienamente maturata, con conseguente improponibilità definitiva della domanda giudiziale.
Tale conclusione trova conforto nella costante giurisprudenza della Suprema
Corte, che ha ribadito la natura sostanziale della decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970
e la sua rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza possibilità di sanatoria.
La maturazione della decadenza sostanziale, per il suo carattere pregiudiziale e assorbente, impedisce l'esame del merito della domanda di reiscrizione e di ogni altra censura formulata contro l'operato dell' . Peraltro, come affermato CP_1
dalla Suprema Corte, l'esistenza della decadenza sostanziale preclude ogni ulteriore accertamento sul fondamento del diritto azionato.
Considerata la particolare complessità della fattispecie sottoposta all'esame del
Collegio, derivante dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, evoluzione che ha determinato margini di incertezza interpretativa idonei ad indurre in errore anche soggetti diligenti, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Tale scelta è conforme ai principi sanciti dall'art. 92, secondo comma,
c.p.c., come interpretato dalla recente giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3028/2018 R.G., promossa da contro Parte_1
l' così provvede: CP_2
1. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da per Parte_1
intervenuta decadenza;
2. Dichiara assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione inerente il merito;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Patti 29/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo