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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/07/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 755/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Costantino De Robbio presidente dott. Roberto Colonnello giudice dott.ssa Barbara Vicario giudice rel./est.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 755 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Bologna, Via Alessandro Cervellati n. 3 presso lo studio dell'Avv. Rita
ROSSI che la rappresenta e difende per procura telematica da considerarsi in calce all'atto di ricorso ricorrente e
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e residente in Fiano Romano, domiciliata elettivamente in Roma, via Appia C.F._2
Nuova n. 103, presso lo studio degli Avv.ti Laura Cavalsassi e Gabriella Arcuri che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti allegata alla memoria di costituzione resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
pagina 1 di 11 Oggetto: separazione personale.
Conclusioni: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate il 22.11.2024
Per parte ricorrente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale intestato, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via definitiva:
1. dichiarare la separazione personale dei ORi (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , con addebito a quest'ultima per aver violato gli obblighi CP_1 C.F._2 coniugali e con ciò causato la irreversibilità della crisi coniugale, con ordine all'Ufficiale di Stato
Civile di procedere alle annotazioni di Legge;
2. prevedere e disporre l'affidamento condiviso della LI RE , con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso il padre e con le frequentazioni madre – LI, attualmente in vigore, come disposte nell'ordinanza del 20.11.2023;
3. in subordine, per l'ipotesi di collocamento della RE presso la madre a partire dal giugno 2025, prevedere e disporre che il OR tenga con sé la LI nei seguenti tempi e modalità: Pt_1
- per tre fine settimana al mese (in caso di disaccordo, il primo, il terzo e il quarto), il OR Pt_1 prenderà il venerdì pomeriggio all'uscita della scuola per tenerla con sé fino alla Per_1 domenica sera dopo cena, quando verrà prelevata dalla madre presso l'attuale abitazione del padre;
- il OR avrà la facoltà, concordata di volta in volta con la GN , di vedere la Pt_1 CP_1 LI anche un giorno infrasettimanale;
- il padre terrà con sé la LI anche durante le seguenti festività: l'8 dicembre, il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno dalla mattina, in cui si recherà a prendere la bambina a casa della madre, fino alla sera in cui la madre andrà a riprenderla dalla abitazione paterna;
nonchè durante le vacanze di
Natale alternando con il padre la settimana dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 6 gennaio compreso;
per metà delle vacanze pasquali, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Pasqua e lunedì dell'Angelo; dalla chiusura della scuola fino al 30 giugno, così come dal 1° settembre fino all'apertura della scuola;
per 30 giorni anche non consecutivi in estate, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno ed in mancanza dal 15 al 30 luglio e dal 16 al 31 agosto;
4. sempre per l'ipotesi subordinata di cui al precedente punto 3, prevedere e disporre che il OR contribuisca al mantenimento della LI RE con la corresponsione, entro e non oltre il Pt_1 giorno cinque di ogni mese, di un importo mensile di 200,00 euro o della maggiore o RE somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre adeguamento ISTAT annuale, fino all'indipendenza economica della LI,
pagina 2 di 11 5. prevedere e disporre che il OR contribuisca nella misura del 50% a tutte le spese Pt_1 straordinarie nell'interesse della LI RE, secondo le disposizioni del Protocollo del Tribunale intestato in materia di spese straordinarie;
6. prevedere e disporre che l'assegno unico universale per la LI RE venga suddiviso tra le parti secondo legge.
Si insiste per le istanze istruttorie a prova diretta formulate con la memoria ex art. 473 bis. 17 co. I
c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio
Per parte resistente
- autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo del reciproco rispetto;
- prevedere e disporre l'affidamento condiviso della LI RE , con abitazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso il padre, secondo le modalità indicate nell'ordinanza del 22 novembre 2023. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della LI, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla LI. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla LI per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- alla luce del collocamento della RE presso il padre, prevedere e disporre, così come da
Ordinanza del 22 novembre 2023:
- dispone l'affidamento condiviso della LI RE , collocandola nella residenza Per_1 anagrafica presso il padre;
- salvo diversi accordi tra le parti anche in senso ampliativo dispone che la sig.ra , per tre Parte_2 fine settimana al mese (in caso di disaccordo, il primo, il terzo e il quarto), prenderà il Per_1 venerdì pomeriggio all'uscita della scuola per tenerla con sé fino alla domenica sera dopo cena, quando verrà prelevata dal padre presso l'attuale abitazione della madre;
la madre terrà con sé la LI anche durante le seguenti festività: l'8 dicembre, il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno dalla mattina, in cui si recherà a prendere la bambina a casa del padre, fino alla sera in cui il padre andrà
a riprenderla dalla abitazione materna;
per metà delle vacanze pasquali, invertendo ogni anno
i periodi comprendenti i giorni di Pasqua e lunedì dell'Angelo; dalla chiusura della scuola fino al 30 giugno, così come dal 1° settembre fino all'apertura della scuola;
per 30 giorni anche non consecutivi in estate, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno ed in mancanza dal 15 al 30 luglio e dal 16 al 31 agosto;
pagina 3 di 11 -ciascun genitore potrà sentire quotidianamente la LI per telefono o via skipe ecc nel periodo di permanenza della bambina presso l'altro genitore;
- le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative ecc.) nell'interesse della LI e previamente concordate tra i genitori, sono poste per il 100% a carico del padre;
- assegno unico come per legge;
- per le vacanze di Natale, in concomitanza di eventuale partenza, si chiede di dividere i giorni dal 23 dicembre al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio.
Ed ancora, considerato che la GN , nonostante gli sforzi profusi nella ricerca di un CP_1 impiego, ad oggi non percepisce alcun reddito, si insiste nelle richieste di seguito specificate:
- prevedere e disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della LI RE con la Pt_1 corresponsione, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, di un importo mensile di 300,00 euro
o della maggiore o RE somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre adeguamento ISTAT annuale, fino all'indipendenza economica della LI;
- in particolare, non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica
(tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni);
- prevedere e disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della GN con la Pt_1 CP_1 corresponsione, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, di un importo mensile di 400,00 euro
o della maggiore o RE somma che il giudice riterrà congrua, fin quando la resistente non sarà economicamente autonoma;
- prevedere e disporre che il sig. contribuisca nella misura del 100% a tutte le spese Pt_1 straordinarie nell'interesse della LI RE, secondo le disposizioni del Protocollo del Tribunale intestato in materia di spese straordinarie, fin quando la sig.ra non sarà economicamente CP_1 autonoma, per poi ripartire le spese nella misura del 50%.
- I genitori dovranno impegnarsi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della LI con ciascuno di essi, e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della LI.
- Infine, entrambe le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto della RE.
In relazione ai mezzi istruttori: Si insiste affinché il giudice, in relazione al tenore di vita condotta dal marito, disponga accertamento fiscale/tributario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 4 di 11 Con ricorso depositato il 23 maggio 2023 adiva l'intestato Tribunale deducendo: di Parte_1 avere contratto matrimonio con il 16 novembre 2013 a Monterotondo (RM); che Controparte_1 dall'unione nasceva la LI in data 01.10.2014; che i rapporti tra i coniugi si erano Per_1 gravemente deteriorati a causa dei comportamenti assunti dalla moglie contrari ai doveri coniugali dettagliatamente allegati. Ciò premesso, il ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione con addebito alla moglie e la regolamentazione dei rapporti genitore LI come da ricorso.
La resistente, nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di separazione personale dal marito ma chiedeva il collocamento prevalente della RE presso di sè a Roma così come chiedeva un contributo per il mantenimento della LI da porre a carico del ricorrente di euro 600,00 euro o della maggiore o RE somma ritenuta di giustizia oltre il 100% delle spese straordinarie per la LI, oltre adeguamento ISTAT annuale, e un contributo per il mantenimento della moglie di euro di
400,00 o della maggiore o RE.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 21 novembre 2023, in via temporanea ed urgente, il giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“-autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto;
-dispone l'affidamento condiviso della LI RE collocandola nella residenza Per_1 anagrafica presso il padre;
- salvo diversi accordi tra le parti anche in senso ampliativo dispone che la sig.ra , per tre Parte_2 fine settimana al mese (in caso di disaccordo, il primo, il terzo e il quarto), prenderà il Per_1 venerdì pomeriggio all'uscita della scuola per tenerla con sé fino alla domenica sera dopo cena, quando verrà prelevata dal padre presso l'attuale abitazione della madre;
la madre terrà con sé la LI anche durante le seguenti festività: l'8 dicembre, il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno dalla mattina, in cui si recherà a prendere la bambina a casa del padre, fino alla sera in cui il padre andrà
a riprenderla dalla abitazione materna;
nonchè durante le vacanze di Natale alternando con il padre la settimana dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 6 gennaio compreso;
per metà delle vacanze pasquali, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Pasqua e lunedì dell'Angelo; dalla chiusura della scuola fino al 30 giugno, così come dal 1° settembre fino all'apertura della scuola;
per 30 giorni anche non consecutivi in estate, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno ed in mancanza dal 15 al 30 luglio e dal 16 al 31 agosto;
-ciascun genitore potrà sentire quotidianamente la LI per telefono o via skipe ecc nel periodo di permanenza della bambina presso l'altro genitore;
pagina 5 di 11 - le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative ecc.) nell'interesse della LI e previamente concordate tra i genitori, sono poste per il 100% a carico del padre;
- assegno unico come per legge”.
In via istruttoria, il giudice disponeva una CTU per valutare la capacità genitoriali delle parti e per individuare la formula di affidamento più idonea nonché il miglior regime di collocamento della RE atteso il contrasto sul punto tra i genitori.
Nel corso del procedimento, le parti convenivano che la RE sarebbe rimasta, per Per_1
l'intero periodo della frequentazione della scuola primaria, presso il domicilio di Monterotondo e collocata presso la residenza anagrafica del padre, al fine di permettere alla bambina di continuare a frequentare la scuola.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio libero ed acquisizioni documentali e ctu.
Alla udienza del 23 gennaio 2025, svolta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Il PM ha preso conoscenza degli atti del processo in data 30.01.2024 (Cass. n. 5119/1996; n.
571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015)
Preliminarmente, in via istruttoria, si confermano i provvedimenti già emessi in corso di causa, dovendosi ribadire la superfluità ed irrilevanza delle prove articolate dalle parti ai fini del decidere e risultando la causa già compiutamente istruita, in via documentale, all'esito dell'esperimento di ctu.
Quanto alla situazione reddituale, per valutare la domanda di contenuto economico nei procedimenti familiari, non è necessario l'accertamento del preciso ammontare dei redditi e dei patrimoni ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti (cfr fra tutte Cass., 25618/2007; Cass., n. 16575/2008).
1.Sullo status
Il Collegio ritiene che la domanda, proposta dal ricorrente, alla quale il resistente ha aderito, diretta alla dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi, sia fondata e debba essere, pertanto, accolta.
Invero, dalle allegazioni delle parti e dalle emergenze istruttorie è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da pregiudicare la sana crescita della prole.
L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale, evincibile dal tenore degli atti di causa, oltre che dal loro comportamento processuale, è tale da escludere che possa ancora fra gli stessi, attuarsi o ricostituirsi quella comunione di vita, fondata sull' affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, che costituisce ineliminabile presupposto di una vita familiare serena. pagina 6 di 11
2. Domanda di addebito della separazione
Il ricorrente ha rinunciato in sede di comparsa conclusionale alla domanda di addebito della separazione formulata e pertanto nulla deve essere disposto sul punto.
3. Affidamento della LI RE
All'esito del procedimento, entrambe le parti hanno chiesto che venga disposto l'affidamento condiviso della LI RE Per_1
Tale assetto è condiviso anche dalla CTU la quale, sul punto, ha così concluso:
“Non vi sono nello specifico elementi della personalità dei singoli genitori ostativi ad un affidamento condiviso, che si ritiene la formula di affidamento più idonea al caso di specie. Tuttavia è indispensabile che la coppia genitoriale venga supervisionata nella capacità di operare scelte condivise sulla LI, in merito non solo alle scelte importanti e straordinarie ma anche quelle quotidiane relative ad esempio alle fisiologiche variazioni nel calendario delle frequentazioni. A tal fine, il sig. e la sig.ra dovranno avvalersi del supporto di un coordinatore Pt_1 CP_1 genitoriale, a partire da ora sino al primo anno di scuola media della bambina, con lo scopo di favorire l'attuazione di un piano genitoriale condiviso. Qualora il dispositivo non dovesse trovare attuazione, si dovrà optare per un monitoraggio del Servizio Sociale Competente (al momento di
Fiano Romano, già contattato per le vie brevi dal CTU), con un supporto genitoriale per entrambi i genitori”.
In regime di affidamento condiviso ai genitori spetta l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori medesimi, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Con riguardo alla scelta residenziale e al collocamento della RE deve essere confermato il collocamento della RE presso il padre, come ritenuto opportuno anche dalla CTU.
Su tale aspetto peraltro il Collegio prende positivamente atto che le parti hanno presentato conclusioni coincidenti.
Anche sul regime di frequentazione tra la LI e la madre le parti hanno avanzato conclusioni congiunte dovendosi pertanto confermare le modalità e i termini indicati nella ordinanza del pagina 7 di 11 21.11.2023 e riportati in dispositivo, precisandosi che sono sempre fatti salvi accordi anche più ampliativi fra i genitori.
A fronte dei profili di criticità rilevati dal CTU, si suggerisce un percorso di sostegno alla genitorialità
o un percorso di mediazione familiare per aiutare entrambe le parti a gestire più adeguatamente la loro genitorialità al fine di preservare anche per il futuro il benessere della bambina ricordando alle parti che la conflittualità tra i genitori è sempre causa di grande sofferenza per i figli.
4. Contributo al mantenimento della prole
Com'è noto, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli i criteri da seguire sono dettati dagli artt. 317 bis, comma 1 c.c. secondo cui i coniugi devono adempiere l'obbligazione in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo e dall' art. 337 ter, comma 4 c.c. a norma del quale ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Tra i criteri fondamentali per la quantificazione in sede di separazione o divorzio del contributo di mantenimento a favore della prole, la legge attribuisce preminenza alle "attuali esigenze del figlio" (ex art. 337 ter c.c.), rapportate al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori e collegate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico che in ragione del trascorrere dell'età, può determinare oltre ai bisogni alimentari e abitativi anche accresciute esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, sociali, ludiche, ecc.; peraltro l'aumento delle esigenze del figlio "è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità" e non ha bisogno di specifica dimostrazione legittimando di per sé la revisione dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge già separato e tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento, trovi capienza nelle "disponibilità patrimoniali dell'onerato" (cfr. Cass. civ., sent. n. 400/2010).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, va osservato quanto segue.
Dalla documentazione prodotta è emerso che lavora come intermediario assicurativo e Parte_1 dal 2020 svolge tale attività quale amministratore unico di con sede in Monterotondo CP_2
(RM) e avente per oggetto attività di intermediazione assicurativa;
egli è altresì socio al 50% di
Astopoli Srl con sede in Monterotondo (RM) che ha per oggetto la compravendita di immobili.
Dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta (Persone Fisiche 2022, allegata al ricorso introduttivo), il ricorrente ha dichiarato un reddito complessivo pari a 19.315,00 euro;
ha dichiarato all'udienza del
28.09.2023 di percepire un reddito mensile di circa euro 1.800 netti;
di pagare interamente la rata del mutuo cointestato della casa di Fiano Romano, acquistata dai coniugi nel dicembre 2020 e mai abitata dal nucleo familiare, con una rata ammontante ad euro 590,00 mensili;
di essere comproprietario con pagina 8 di 11 il fratello di un immobile sito in Mentana, a sua volta gravato da un mutuo cointestato ad entrambi, con una rata ammontate ad euro 708,02 mensili di cui il ricorrente paga la metà (354,01 euro mensili)
e di avere vari debiti (verso INPS e amministrazione finanziaria); di essere gravato dal canone di locazione dell'unità abitativa condotta in locazione pari a 500 euro mensili.
Dall'esame degli estratti dei conti correnti presso e Intesa San Paolo, intestati al ricorrente CP_3 emerge una giacenza media anno 2022 pari a euro 11.892,65, una giacenza media anno 2021 pari a euro 15.753,04; si evidenziano anche dei versamenti in contanti che, unitamente alle spese che lo stesso ha dichiarato di affrontare, lasciano presumere che il ricorrente disponga di entrate maggiori rispetto a quelle dichiarate. ha dichiarato di non lavorare ma di avere ricevuto una proposta come direttore di Controparte_1 ristorante che non ha accettato per via degli orari troppo pesanti;
ha precisato che per il suo mantenimento prima l'aiutavano in genitori dalla Russia mentre attualmente provvede il compagno con cui vive da agosto 2022 e che svolge la professione di chirurgo;
la stessa è comproprietaria dell'immobile in Fiano Romano insieme al ricorrente. Dall'unica dichiarazione dei redditi prodotta
(Persone Fisiche 2022) si evidenzia un reddito complessivo pari a euro 16.887,00 e dallo screenshot dell'estratto conto della carta prepagata a lei intestata risulta un saldo pari a euro 935,36.
Alla luce della situazione economica e reddituale descritta, tenuto conto dei tempi di permanenza della LI presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti sugli stessi e di tutti gli elementi fattuali, anche presunti, apprezzabili in termini economici tali da incidere sulla condizione economica delle parti, non si ritengono sussistenti ragioni per disporre un assegno perequativo in favore della madre, anche volendo presumere una disparità reddituale, in ragione del fatto che la RE risulta collocata presso il padre e tenuto conto del più rilevante apporto di quest'ultimo nella gestione quotidiana della LI essendo a carico del padre anche i maggiori oneri dovuti allo spostamento della RE dalla abituale residenza al domicilio materno.
Si giustifica pertanto il mantenimento ordinario diretto della LI da parte di ciascun genitore per il tempo in cui la bambina si troverà presso ciascuno.
La madre, peraltro, per il tempo in cui la LI starà con lei, potrà beneficiare del 50% dell'assegno unico.
Si giustifica inoltre, per i medesimi, motivi un riparto delle spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, in ragione del 50% a carico di ciascun genitore.
5. Domanda di assegno a titolo di contributo per il mantenimento della moglie
La domanda formulata da al fine di ottenere un assegno di mantenimento a carico Controparte_1 del coniuge non può essere accolta. pagina 9 di 11 Infatti, la resistente (che ha 37 anni) ha dichiarato di non avere allo stato un lavoro ma, a prescindere dalla situazione reddituale contingente, la stessa è una giovane donna che ha capacità lavorativa e il fatto di avere rifiutato un lavoro come direttore di un albergo è indice della capacità della stessa di reinserirsi nel mondo del lavoro sfruttando nuove opportunità e ricavando redditi sufficienti a soddisfare le sue esigenze di vita.
La stessa, peraltro, non sostiene spese abitative in quanto ha dichiarato di convivere con il compagno che svolge la professione di chirurgo e che provvede al suo mantenimento.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione con accoglimento della domanda di separazione formulata da entrambe le parti e delle conclusioni congiunte delle parti in punto di affidamento e collocamento della RE, le spese di giudizio vanno compensate per due terzi ma per il restante terzo vanno poste a carico della resistente atteso la soccombenza della stessa sulle domande di mantenimento e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta.
Le spese di ctu sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti trattandosi di un approfondimento istruttorio svolto nell'interesse della RE.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-dichiara la separazione giudiziale tra i coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio il 16 novembre 2013 a Monterotondo (RM), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 45, parte II, serie C, anno 2013);
-ordina all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monterotondo (RM) di procedere alle annotazioni di legge;
-affida la LI RE nata il 1° ottobre 2014, ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la RE - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della LI, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della stessa, disponendone il collocamento presso il padre;
-dispone che la madre veda e tenga con sé la LI RE, salvo diverso accordo scritto anche più ampliativo tra le parti, con le seguenti modalità: per tre fine settimana al mese (in caso di disaccordo, pagina 10 di 11 il primo, il terzo e il quarto), prenderà il venerdì pomeriggio all'uscita della scuola per Per_1 tenerla con sé fino alla domenica sera dopo cena, quando verrà prelevata dal padre presso l'attuale abitazione della madre;
la madre terrà con sé la LI anche durante le seguenti festività: l'8 dicembre, il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno dalla mattina, in cui si recherà a prendere la bambina a casa del padre, fino alla sera in cui il padre andrà a riprenderla dalla abitazione materna;
nonché durante le vacanze di Natale alternando con il padre la settimana dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 6 gennaio compreso;
per metà delle vacanze pasquali, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Pasqua e lunedì dell'Angelo; dalla chiusura della scuola fino al 30 giugno, così come dal 1° settembre fino all'apertura della scuola;
per 30 giorni anche non consecutivi in estate, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno ed in mancanza dal 15 al 30 luglio e dal 16 al 31 agosto;
ciascun genitore potrà sentire quotidianamente la LI per telefono o via videochiamata ecc. nel periodo di permanenza della bambina presso l'altro genitore;
- i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento della LI per i periodi in cui la stessa starà presso di essi;
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento della GN Parte_3
- dispone che l'assegno unico venga percepito da entrambi i genitori come per legge;
- invita i genitori ad un percorso di sostegno alla genitorialità o di mediazione familiare;
- condanna , operata la compensazione per due terzi, a rimborsare un terzo Controparte_1 delle spese processuali a che liquida in complessivi Euro 1.701 (somma ancora Parte_1 da compensare) per la fase di studio della controversia, Euro 1.204 (somma ancora da compensare) per la fase introduttiva del giudizio, Euro 903 (somma ancora da compensare) per la fase istruttoria ed
Euro 1453 (somma ancora da compensare) per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 D.M. n.
55 del 2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-pone le spese della CTU in via definitiva a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Costantino De Robbio presidente dott. Roberto Colonnello giudice dott.ssa Barbara Vicario giudice rel./est.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 755 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Bologna, Via Alessandro Cervellati n. 3 presso lo studio dell'Avv. Rita
ROSSI che la rappresenta e difende per procura telematica da considerarsi in calce all'atto di ricorso ricorrente e
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e residente in Fiano Romano, domiciliata elettivamente in Roma, via Appia C.F._2
Nuova n. 103, presso lo studio degli Avv.ti Laura Cavalsassi e Gabriella Arcuri che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti allegata alla memoria di costituzione resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
pagina 1 di 11 Oggetto: separazione personale.
Conclusioni: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate il 22.11.2024
Per parte ricorrente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale intestato, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via definitiva:
1. dichiarare la separazione personale dei ORi (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , con addebito a quest'ultima per aver violato gli obblighi CP_1 C.F._2 coniugali e con ciò causato la irreversibilità della crisi coniugale, con ordine all'Ufficiale di Stato
Civile di procedere alle annotazioni di Legge;
2. prevedere e disporre l'affidamento condiviso della LI RE , con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso il padre e con le frequentazioni madre – LI, attualmente in vigore, come disposte nell'ordinanza del 20.11.2023;
3. in subordine, per l'ipotesi di collocamento della RE presso la madre a partire dal giugno 2025, prevedere e disporre che il OR tenga con sé la LI nei seguenti tempi e modalità: Pt_1
- per tre fine settimana al mese (in caso di disaccordo, il primo, il terzo e il quarto), il OR Pt_1 prenderà il venerdì pomeriggio all'uscita della scuola per tenerla con sé fino alla Per_1 domenica sera dopo cena, quando verrà prelevata dalla madre presso l'attuale abitazione del padre;
- il OR avrà la facoltà, concordata di volta in volta con la GN , di vedere la Pt_1 CP_1 LI anche un giorno infrasettimanale;
- il padre terrà con sé la LI anche durante le seguenti festività: l'8 dicembre, il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno dalla mattina, in cui si recherà a prendere la bambina a casa della madre, fino alla sera in cui la madre andrà a riprenderla dalla abitazione paterna;
nonchè durante le vacanze di
Natale alternando con il padre la settimana dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 6 gennaio compreso;
per metà delle vacanze pasquali, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Pasqua e lunedì dell'Angelo; dalla chiusura della scuola fino al 30 giugno, così come dal 1° settembre fino all'apertura della scuola;
per 30 giorni anche non consecutivi in estate, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno ed in mancanza dal 15 al 30 luglio e dal 16 al 31 agosto;
4. sempre per l'ipotesi subordinata di cui al precedente punto 3, prevedere e disporre che il OR contribuisca al mantenimento della LI RE con la corresponsione, entro e non oltre il Pt_1 giorno cinque di ogni mese, di un importo mensile di 200,00 euro o della maggiore o RE somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre adeguamento ISTAT annuale, fino all'indipendenza economica della LI,
pagina 2 di 11 5. prevedere e disporre che il OR contribuisca nella misura del 50% a tutte le spese Pt_1 straordinarie nell'interesse della LI RE, secondo le disposizioni del Protocollo del Tribunale intestato in materia di spese straordinarie;
6. prevedere e disporre che l'assegno unico universale per la LI RE venga suddiviso tra le parti secondo legge.
Si insiste per le istanze istruttorie a prova diretta formulate con la memoria ex art. 473 bis. 17 co. I
c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio
Per parte resistente
- autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo del reciproco rispetto;
- prevedere e disporre l'affidamento condiviso della LI RE , con abitazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso il padre, secondo le modalità indicate nell'ordinanza del 22 novembre 2023. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della LI, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla LI. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla LI per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- alla luce del collocamento della RE presso il padre, prevedere e disporre, così come da
Ordinanza del 22 novembre 2023:
- dispone l'affidamento condiviso della LI RE , collocandola nella residenza Per_1 anagrafica presso il padre;
- salvo diversi accordi tra le parti anche in senso ampliativo dispone che la sig.ra , per tre Parte_2 fine settimana al mese (in caso di disaccordo, il primo, il terzo e il quarto), prenderà il Per_1 venerdì pomeriggio all'uscita della scuola per tenerla con sé fino alla domenica sera dopo cena, quando verrà prelevata dal padre presso l'attuale abitazione della madre;
la madre terrà con sé la LI anche durante le seguenti festività: l'8 dicembre, il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno dalla mattina, in cui si recherà a prendere la bambina a casa del padre, fino alla sera in cui il padre andrà
a riprenderla dalla abitazione materna;
per metà delle vacanze pasquali, invertendo ogni anno
i periodi comprendenti i giorni di Pasqua e lunedì dell'Angelo; dalla chiusura della scuola fino al 30 giugno, così come dal 1° settembre fino all'apertura della scuola;
per 30 giorni anche non consecutivi in estate, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno ed in mancanza dal 15 al 30 luglio e dal 16 al 31 agosto;
pagina 3 di 11 -ciascun genitore potrà sentire quotidianamente la LI per telefono o via skipe ecc nel periodo di permanenza della bambina presso l'altro genitore;
- le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative ecc.) nell'interesse della LI e previamente concordate tra i genitori, sono poste per il 100% a carico del padre;
- assegno unico come per legge;
- per le vacanze di Natale, in concomitanza di eventuale partenza, si chiede di dividere i giorni dal 23 dicembre al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio.
Ed ancora, considerato che la GN , nonostante gli sforzi profusi nella ricerca di un CP_1 impiego, ad oggi non percepisce alcun reddito, si insiste nelle richieste di seguito specificate:
- prevedere e disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della LI RE con la Pt_1 corresponsione, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, di un importo mensile di 300,00 euro
o della maggiore o RE somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre adeguamento ISTAT annuale, fino all'indipendenza economica della LI;
- in particolare, non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica
(tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni);
- prevedere e disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della GN con la Pt_1 CP_1 corresponsione, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, di un importo mensile di 400,00 euro
o della maggiore o RE somma che il giudice riterrà congrua, fin quando la resistente non sarà economicamente autonoma;
- prevedere e disporre che il sig. contribuisca nella misura del 100% a tutte le spese Pt_1 straordinarie nell'interesse della LI RE, secondo le disposizioni del Protocollo del Tribunale intestato in materia di spese straordinarie, fin quando la sig.ra non sarà economicamente CP_1 autonoma, per poi ripartire le spese nella misura del 50%.
- I genitori dovranno impegnarsi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della LI con ciascuno di essi, e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della LI.
- Infine, entrambe le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto della RE.
In relazione ai mezzi istruttori: Si insiste affinché il giudice, in relazione al tenore di vita condotta dal marito, disponga accertamento fiscale/tributario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 4 di 11 Con ricorso depositato il 23 maggio 2023 adiva l'intestato Tribunale deducendo: di Parte_1 avere contratto matrimonio con il 16 novembre 2013 a Monterotondo (RM); che Controparte_1 dall'unione nasceva la LI in data 01.10.2014; che i rapporti tra i coniugi si erano Per_1 gravemente deteriorati a causa dei comportamenti assunti dalla moglie contrari ai doveri coniugali dettagliatamente allegati. Ciò premesso, il ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione con addebito alla moglie e la regolamentazione dei rapporti genitore LI come da ricorso.
La resistente, nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di separazione personale dal marito ma chiedeva il collocamento prevalente della RE presso di sè a Roma così come chiedeva un contributo per il mantenimento della LI da porre a carico del ricorrente di euro 600,00 euro o della maggiore o RE somma ritenuta di giustizia oltre il 100% delle spese straordinarie per la LI, oltre adeguamento ISTAT annuale, e un contributo per il mantenimento della moglie di euro di
400,00 o della maggiore o RE.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 21 novembre 2023, in via temporanea ed urgente, il giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“-autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto;
-dispone l'affidamento condiviso della LI RE collocandola nella residenza Per_1 anagrafica presso il padre;
- salvo diversi accordi tra le parti anche in senso ampliativo dispone che la sig.ra , per tre Parte_2 fine settimana al mese (in caso di disaccordo, il primo, il terzo e il quarto), prenderà il Per_1 venerdì pomeriggio all'uscita della scuola per tenerla con sé fino alla domenica sera dopo cena, quando verrà prelevata dal padre presso l'attuale abitazione della madre;
la madre terrà con sé la LI anche durante le seguenti festività: l'8 dicembre, il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno dalla mattina, in cui si recherà a prendere la bambina a casa del padre, fino alla sera in cui il padre andrà
a riprenderla dalla abitazione materna;
nonchè durante le vacanze di Natale alternando con il padre la settimana dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 6 gennaio compreso;
per metà delle vacanze pasquali, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Pasqua e lunedì dell'Angelo; dalla chiusura della scuola fino al 30 giugno, così come dal 1° settembre fino all'apertura della scuola;
per 30 giorni anche non consecutivi in estate, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno ed in mancanza dal 15 al 30 luglio e dal 16 al 31 agosto;
-ciascun genitore potrà sentire quotidianamente la LI per telefono o via skipe ecc nel periodo di permanenza della bambina presso l'altro genitore;
pagina 5 di 11 - le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative ecc.) nell'interesse della LI e previamente concordate tra i genitori, sono poste per il 100% a carico del padre;
- assegno unico come per legge”.
In via istruttoria, il giudice disponeva una CTU per valutare la capacità genitoriali delle parti e per individuare la formula di affidamento più idonea nonché il miglior regime di collocamento della RE atteso il contrasto sul punto tra i genitori.
Nel corso del procedimento, le parti convenivano che la RE sarebbe rimasta, per Per_1
l'intero periodo della frequentazione della scuola primaria, presso il domicilio di Monterotondo e collocata presso la residenza anagrafica del padre, al fine di permettere alla bambina di continuare a frequentare la scuola.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio libero ed acquisizioni documentali e ctu.
Alla udienza del 23 gennaio 2025, svolta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Il PM ha preso conoscenza degli atti del processo in data 30.01.2024 (Cass. n. 5119/1996; n.
571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015)
Preliminarmente, in via istruttoria, si confermano i provvedimenti già emessi in corso di causa, dovendosi ribadire la superfluità ed irrilevanza delle prove articolate dalle parti ai fini del decidere e risultando la causa già compiutamente istruita, in via documentale, all'esito dell'esperimento di ctu.
Quanto alla situazione reddituale, per valutare la domanda di contenuto economico nei procedimenti familiari, non è necessario l'accertamento del preciso ammontare dei redditi e dei patrimoni ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti (cfr fra tutte Cass., 25618/2007; Cass., n. 16575/2008).
1.Sullo status
Il Collegio ritiene che la domanda, proposta dal ricorrente, alla quale il resistente ha aderito, diretta alla dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi, sia fondata e debba essere, pertanto, accolta.
Invero, dalle allegazioni delle parti e dalle emergenze istruttorie è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da pregiudicare la sana crescita della prole.
L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale, evincibile dal tenore degli atti di causa, oltre che dal loro comportamento processuale, è tale da escludere che possa ancora fra gli stessi, attuarsi o ricostituirsi quella comunione di vita, fondata sull' affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, che costituisce ineliminabile presupposto di una vita familiare serena. pagina 6 di 11
2. Domanda di addebito della separazione
Il ricorrente ha rinunciato in sede di comparsa conclusionale alla domanda di addebito della separazione formulata e pertanto nulla deve essere disposto sul punto.
3. Affidamento della LI RE
All'esito del procedimento, entrambe le parti hanno chiesto che venga disposto l'affidamento condiviso della LI RE Per_1
Tale assetto è condiviso anche dalla CTU la quale, sul punto, ha così concluso:
“Non vi sono nello specifico elementi della personalità dei singoli genitori ostativi ad un affidamento condiviso, che si ritiene la formula di affidamento più idonea al caso di specie. Tuttavia è indispensabile che la coppia genitoriale venga supervisionata nella capacità di operare scelte condivise sulla LI, in merito non solo alle scelte importanti e straordinarie ma anche quelle quotidiane relative ad esempio alle fisiologiche variazioni nel calendario delle frequentazioni. A tal fine, il sig. e la sig.ra dovranno avvalersi del supporto di un coordinatore Pt_1 CP_1 genitoriale, a partire da ora sino al primo anno di scuola media della bambina, con lo scopo di favorire l'attuazione di un piano genitoriale condiviso. Qualora il dispositivo non dovesse trovare attuazione, si dovrà optare per un monitoraggio del Servizio Sociale Competente (al momento di
Fiano Romano, già contattato per le vie brevi dal CTU), con un supporto genitoriale per entrambi i genitori”.
In regime di affidamento condiviso ai genitori spetta l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori medesimi, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Con riguardo alla scelta residenziale e al collocamento della RE deve essere confermato il collocamento della RE presso il padre, come ritenuto opportuno anche dalla CTU.
Su tale aspetto peraltro il Collegio prende positivamente atto che le parti hanno presentato conclusioni coincidenti.
Anche sul regime di frequentazione tra la LI e la madre le parti hanno avanzato conclusioni congiunte dovendosi pertanto confermare le modalità e i termini indicati nella ordinanza del pagina 7 di 11 21.11.2023 e riportati in dispositivo, precisandosi che sono sempre fatti salvi accordi anche più ampliativi fra i genitori.
A fronte dei profili di criticità rilevati dal CTU, si suggerisce un percorso di sostegno alla genitorialità
o un percorso di mediazione familiare per aiutare entrambe le parti a gestire più adeguatamente la loro genitorialità al fine di preservare anche per il futuro il benessere della bambina ricordando alle parti che la conflittualità tra i genitori è sempre causa di grande sofferenza per i figli.
4. Contributo al mantenimento della prole
Com'è noto, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli i criteri da seguire sono dettati dagli artt. 317 bis, comma 1 c.c. secondo cui i coniugi devono adempiere l'obbligazione in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo e dall' art. 337 ter, comma 4 c.c. a norma del quale ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Tra i criteri fondamentali per la quantificazione in sede di separazione o divorzio del contributo di mantenimento a favore della prole, la legge attribuisce preminenza alle "attuali esigenze del figlio" (ex art. 337 ter c.c.), rapportate al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori e collegate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico che in ragione del trascorrere dell'età, può determinare oltre ai bisogni alimentari e abitativi anche accresciute esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, sociali, ludiche, ecc.; peraltro l'aumento delle esigenze del figlio "è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità" e non ha bisogno di specifica dimostrazione legittimando di per sé la revisione dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge già separato e tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento, trovi capienza nelle "disponibilità patrimoniali dell'onerato" (cfr. Cass. civ., sent. n. 400/2010).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, va osservato quanto segue.
Dalla documentazione prodotta è emerso che lavora come intermediario assicurativo e Parte_1 dal 2020 svolge tale attività quale amministratore unico di con sede in Monterotondo CP_2
(RM) e avente per oggetto attività di intermediazione assicurativa;
egli è altresì socio al 50% di
Astopoli Srl con sede in Monterotondo (RM) che ha per oggetto la compravendita di immobili.
Dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta (Persone Fisiche 2022, allegata al ricorso introduttivo), il ricorrente ha dichiarato un reddito complessivo pari a 19.315,00 euro;
ha dichiarato all'udienza del
28.09.2023 di percepire un reddito mensile di circa euro 1.800 netti;
di pagare interamente la rata del mutuo cointestato della casa di Fiano Romano, acquistata dai coniugi nel dicembre 2020 e mai abitata dal nucleo familiare, con una rata ammontante ad euro 590,00 mensili;
di essere comproprietario con pagina 8 di 11 il fratello di un immobile sito in Mentana, a sua volta gravato da un mutuo cointestato ad entrambi, con una rata ammontate ad euro 708,02 mensili di cui il ricorrente paga la metà (354,01 euro mensili)
e di avere vari debiti (verso INPS e amministrazione finanziaria); di essere gravato dal canone di locazione dell'unità abitativa condotta in locazione pari a 500 euro mensili.
Dall'esame degli estratti dei conti correnti presso e Intesa San Paolo, intestati al ricorrente CP_3 emerge una giacenza media anno 2022 pari a euro 11.892,65, una giacenza media anno 2021 pari a euro 15.753,04; si evidenziano anche dei versamenti in contanti che, unitamente alle spese che lo stesso ha dichiarato di affrontare, lasciano presumere che il ricorrente disponga di entrate maggiori rispetto a quelle dichiarate. ha dichiarato di non lavorare ma di avere ricevuto una proposta come direttore di Controparte_1 ristorante che non ha accettato per via degli orari troppo pesanti;
ha precisato che per il suo mantenimento prima l'aiutavano in genitori dalla Russia mentre attualmente provvede il compagno con cui vive da agosto 2022 e che svolge la professione di chirurgo;
la stessa è comproprietaria dell'immobile in Fiano Romano insieme al ricorrente. Dall'unica dichiarazione dei redditi prodotta
(Persone Fisiche 2022) si evidenzia un reddito complessivo pari a euro 16.887,00 e dallo screenshot dell'estratto conto della carta prepagata a lei intestata risulta un saldo pari a euro 935,36.
Alla luce della situazione economica e reddituale descritta, tenuto conto dei tempi di permanenza della LI presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti sugli stessi e di tutti gli elementi fattuali, anche presunti, apprezzabili in termini economici tali da incidere sulla condizione economica delle parti, non si ritengono sussistenti ragioni per disporre un assegno perequativo in favore della madre, anche volendo presumere una disparità reddituale, in ragione del fatto che la RE risulta collocata presso il padre e tenuto conto del più rilevante apporto di quest'ultimo nella gestione quotidiana della LI essendo a carico del padre anche i maggiori oneri dovuti allo spostamento della RE dalla abituale residenza al domicilio materno.
Si giustifica pertanto il mantenimento ordinario diretto della LI da parte di ciascun genitore per il tempo in cui la bambina si troverà presso ciascuno.
La madre, peraltro, per il tempo in cui la LI starà con lei, potrà beneficiare del 50% dell'assegno unico.
Si giustifica inoltre, per i medesimi, motivi un riparto delle spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, in ragione del 50% a carico di ciascun genitore.
5. Domanda di assegno a titolo di contributo per il mantenimento della moglie
La domanda formulata da al fine di ottenere un assegno di mantenimento a carico Controparte_1 del coniuge non può essere accolta. pagina 9 di 11 Infatti, la resistente (che ha 37 anni) ha dichiarato di non avere allo stato un lavoro ma, a prescindere dalla situazione reddituale contingente, la stessa è una giovane donna che ha capacità lavorativa e il fatto di avere rifiutato un lavoro come direttore di un albergo è indice della capacità della stessa di reinserirsi nel mondo del lavoro sfruttando nuove opportunità e ricavando redditi sufficienti a soddisfare le sue esigenze di vita.
La stessa, peraltro, non sostiene spese abitative in quanto ha dichiarato di convivere con il compagno che svolge la professione di chirurgo e che provvede al suo mantenimento.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione con accoglimento della domanda di separazione formulata da entrambe le parti e delle conclusioni congiunte delle parti in punto di affidamento e collocamento della RE, le spese di giudizio vanno compensate per due terzi ma per il restante terzo vanno poste a carico della resistente atteso la soccombenza della stessa sulle domande di mantenimento e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta.
Le spese di ctu sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti trattandosi di un approfondimento istruttorio svolto nell'interesse della RE.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-dichiara la separazione giudiziale tra i coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio il 16 novembre 2013 a Monterotondo (RM), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 45, parte II, serie C, anno 2013);
-ordina all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monterotondo (RM) di procedere alle annotazioni di legge;
-affida la LI RE nata il 1° ottobre 2014, ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la RE - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della LI, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della stessa, disponendone il collocamento presso il padre;
-dispone che la madre veda e tenga con sé la LI RE, salvo diverso accordo scritto anche più ampliativo tra le parti, con le seguenti modalità: per tre fine settimana al mese (in caso di disaccordo, pagina 10 di 11 il primo, il terzo e il quarto), prenderà il venerdì pomeriggio all'uscita della scuola per Per_1 tenerla con sé fino alla domenica sera dopo cena, quando verrà prelevata dal padre presso l'attuale abitazione della madre;
la madre terrà con sé la LI anche durante le seguenti festività: l'8 dicembre, il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno dalla mattina, in cui si recherà a prendere la bambina a casa del padre, fino alla sera in cui il padre andrà a riprenderla dalla abitazione materna;
nonché durante le vacanze di Natale alternando con il padre la settimana dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 6 gennaio compreso;
per metà delle vacanze pasquali, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Pasqua e lunedì dell'Angelo; dalla chiusura della scuola fino al 30 giugno, così come dal 1° settembre fino all'apertura della scuola;
per 30 giorni anche non consecutivi in estate, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno ed in mancanza dal 15 al 30 luglio e dal 16 al 31 agosto;
ciascun genitore potrà sentire quotidianamente la LI per telefono o via videochiamata ecc. nel periodo di permanenza della bambina presso l'altro genitore;
- i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento della LI per i periodi in cui la stessa starà presso di essi;
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento della GN Parte_3
- dispone che l'assegno unico venga percepito da entrambi i genitori come per legge;
- invita i genitori ad un percorso di sostegno alla genitorialità o di mediazione familiare;
- condanna , operata la compensazione per due terzi, a rimborsare un terzo Controparte_1 delle spese processuali a che liquida in complessivi Euro 1.701 (somma ancora Parte_1 da compensare) per la fase di studio della controversia, Euro 1.204 (somma ancora da compensare) per la fase introduttiva del giudizio, Euro 903 (somma ancora da compensare) per la fase istruttoria ed
Euro 1453 (somma ancora da compensare) per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 D.M. n.
55 del 2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-pone le spese della CTU in via definitiva a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio pagina 11 di 11