TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 20/05/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3521/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, , assistiti e difesi Parte_1 Parte_2
dall'Avv. VASCO ANTONIO, con il quale elettivamente domiciliano in
Nola, alla via Circumvallazione 223, opponenti
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, assistita e difesa dall'Avv. SANTANGELO GIOVAN
BATTISTA e dall'Avv. SEPE GIACOMO, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla via Carlo Poerio
90, opposta nonché
e, per essa, quale mandataria, Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
assistita e difesa dall'Avv. FAGGELLA PELLEGRINO
[...] , con il quale elettivamente domicilia presso lo studio CP_4
dell'Avv. MONTICELLI PAOLOANDREA in Napoli, alla via F. Crispi
62, interventrice
e nei confronti di
, in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, terza chiamata contumace avente ad OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo
“svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n.
69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n.
69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
In via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità
pag. 2/7 del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU.
n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002,
15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004, 2997/2004,
1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli
645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di
pag. 3/7 convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…”
(cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 23174 del
31/10/2014), ne consegue che spettava all'istituto di credito opposto dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre e Parte_1
erano tenuti a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti Parte_2
impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa del primo.
Venendo al caso in esame, con la proposizione della odierna opposizione, gli opponenti, pur non contestando né l'an né il quantum della pretesa azionata in via monitoria per ratei di finanziamento insoluti, hanno eccepito che nulla fosse dovuto all'ente creditore in virtù della sottoscrizione in data
3.12.2010, da parte della contestualmente alla stipula del contratto Pt_1
di prestito personale – di un modulo di adesione a polizza collettiva a copertura del rischio di decesso, invalidità totale e permanente da infortunio o malattia, inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, disoccupazione o malattia grave.
In proposito, gli opponenti hanno chiesto l'applicazione della garanzia di cui al predetto contratto assicurativo stipulato con Controparte_5
per il caso di perdita d'impiego (disoccupazione), evento
[...]
che, nella specie e per ciò che rileva, per la si sarebbe verificato nel Pt_1
2011, in concomitanza al medesimo stato di inattività del coniuge coobbligato . Parte_2
Con successive memorie ex art. 183 cpc, gli opponenti hanno dedotto, poi,
a sostegno dell'operatività della garanzia in commento, che la società Fish
Gelo Sas, della quale la era socio accomandatario, nell'anno 2012 Pt_1
era stata cancellata dal registro delle imprese (cfr. visura in atti).
pag. 4/7 Ciò premesso, gli istanti hanno chiesto ed ottenuto autorizzazione alla chiamata in causa della predetta assicuratrice, domandandone la condanna al rimborso del finanziamento a mezzo indennizzo, in loro favore, pari all'importo dovuto per decreto ingiuntivo ovvero, in subordine, mediante pagamento diretto al creditore opposto a totale estinzione del debito.
Si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'opposizione.
Si è costituita, poi, nel presente processo, la , Controparte_2
quale successore a titolo particolare nel diritto controverso dal lato attivo, spiegando intervento ex art. 111 c.p.c. e facendo proprie le difese della cedente, parte opposta, concludendo infine per il rigetto dell'opposizione.
La terza chiamata non si è Controparte_5
costituita in giudizio, rimanendo contumace.
o0o
Ebbene, nella specie, va anzitutto osservato che del tutto pretestuosa si palesa ogni doglianza dedotta dagli opponenti nei confronti del diritto di credito de quo, atteso che gli stessi non negano di aver contratto il rapporto di finanziamento de quo, né l'ammontare del credito ingiunto, ma sostengono che dello stesso deve farsi carico la terza chiamata in garanzia.
Ed invero, il credito per cui è causa risulta documentalmente provato, dal contratto di finanziamento, debitamente sottoscritto, e dal relativo estratto conto, prodotti in atti.
Di contro, del tutto peregrina appare la tesi difensiva di parte opponente circa la perdita di impiego della con conseguente invocata Pt_1
applicazione della garanzia assicurativa a copertura del rischio di pag. 5/7 disoccupazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione nascente dal contratto di finanziamento per cui è causa.
Difatti, non si rinviene in atti la prova documentale delle condizioni di polizza né della denuncia di sinistro all'altra parte contraente, ciò che preclude alla scrivente ogni indagine in ordine alla spiegata domanda di garanzia.
Sotto altro profilo, non sfugge al giudicante che, ai sensi dell'art. 5 del sottoscritto contratto di finanziamento, per il caso – come in ispecie – di adesione a polizze assicurative a garanzia del rimborso del finanziamento,
“al verificarsi del sinistro ed in conseguenza dell'indennizzo da parte della
Compagnia assicurativa, il cliente resta comunque obbligato al puntuale adempimento…delle obbligazioni assunte, ivi compreso il pagamento delle rate fino ad estinzione totale del finanziamento”.
Per tutto quanto illustrato, omessa ogni altra questione ritenuta assorbita, la presente opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza (tenuto conto delle fasi effettivamente svolte) e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_5
b) rigetta la domanda nei confronti della terza chiamata
[...]
; Controparte_5
c) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
505/2019 del 5.3.2019 che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 cpc;
pag. 6/7 d) condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore di
[...]
e, per essa, quale mandataria, Controparte_2 [...]
delle spese processuali che si liquidano in € Controparte_3
2.906, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Nola, 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 20/05/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3521/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, , assistiti e difesi Parte_1 Parte_2
dall'Avv. VASCO ANTONIO, con il quale elettivamente domiciliano in
Nola, alla via Circumvallazione 223, opponenti
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, assistita e difesa dall'Avv. SANTANGELO GIOVAN
BATTISTA e dall'Avv. SEPE GIACOMO, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla via Carlo Poerio
90, opposta nonché
e, per essa, quale mandataria, Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
assistita e difesa dall'Avv. FAGGELLA PELLEGRINO
[...] , con il quale elettivamente domicilia presso lo studio CP_4
dell'Avv. MONTICELLI PAOLOANDREA in Napoli, alla via F. Crispi
62, interventrice
e nei confronti di
, in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, terza chiamata contumace avente ad OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo
“svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n.
69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n.
69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
In via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità
pag. 2/7 del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU.
n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002,
15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004, 2997/2004,
1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli
645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di
pag. 3/7 convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…”
(cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 23174 del
31/10/2014), ne consegue che spettava all'istituto di credito opposto dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre e Parte_1
erano tenuti a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti Parte_2
impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa del primo.
Venendo al caso in esame, con la proposizione della odierna opposizione, gli opponenti, pur non contestando né l'an né il quantum della pretesa azionata in via monitoria per ratei di finanziamento insoluti, hanno eccepito che nulla fosse dovuto all'ente creditore in virtù della sottoscrizione in data
3.12.2010, da parte della contestualmente alla stipula del contratto Pt_1
di prestito personale – di un modulo di adesione a polizza collettiva a copertura del rischio di decesso, invalidità totale e permanente da infortunio o malattia, inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, disoccupazione o malattia grave.
In proposito, gli opponenti hanno chiesto l'applicazione della garanzia di cui al predetto contratto assicurativo stipulato con Controparte_5
per il caso di perdita d'impiego (disoccupazione), evento
[...]
che, nella specie e per ciò che rileva, per la si sarebbe verificato nel Pt_1
2011, in concomitanza al medesimo stato di inattività del coniuge coobbligato . Parte_2
Con successive memorie ex art. 183 cpc, gli opponenti hanno dedotto, poi,
a sostegno dell'operatività della garanzia in commento, che la società Fish
Gelo Sas, della quale la era socio accomandatario, nell'anno 2012 Pt_1
era stata cancellata dal registro delle imprese (cfr. visura in atti).
pag. 4/7 Ciò premesso, gli istanti hanno chiesto ed ottenuto autorizzazione alla chiamata in causa della predetta assicuratrice, domandandone la condanna al rimborso del finanziamento a mezzo indennizzo, in loro favore, pari all'importo dovuto per decreto ingiuntivo ovvero, in subordine, mediante pagamento diretto al creditore opposto a totale estinzione del debito.
Si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'opposizione.
Si è costituita, poi, nel presente processo, la , Controparte_2
quale successore a titolo particolare nel diritto controverso dal lato attivo, spiegando intervento ex art. 111 c.p.c. e facendo proprie le difese della cedente, parte opposta, concludendo infine per il rigetto dell'opposizione.
La terza chiamata non si è Controparte_5
costituita in giudizio, rimanendo contumace.
o0o
Ebbene, nella specie, va anzitutto osservato che del tutto pretestuosa si palesa ogni doglianza dedotta dagli opponenti nei confronti del diritto di credito de quo, atteso che gli stessi non negano di aver contratto il rapporto di finanziamento de quo, né l'ammontare del credito ingiunto, ma sostengono che dello stesso deve farsi carico la terza chiamata in garanzia.
Ed invero, il credito per cui è causa risulta documentalmente provato, dal contratto di finanziamento, debitamente sottoscritto, e dal relativo estratto conto, prodotti in atti.
Di contro, del tutto peregrina appare la tesi difensiva di parte opponente circa la perdita di impiego della con conseguente invocata Pt_1
applicazione della garanzia assicurativa a copertura del rischio di pag. 5/7 disoccupazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione nascente dal contratto di finanziamento per cui è causa.
Difatti, non si rinviene in atti la prova documentale delle condizioni di polizza né della denuncia di sinistro all'altra parte contraente, ciò che preclude alla scrivente ogni indagine in ordine alla spiegata domanda di garanzia.
Sotto altro profilo, non sfugge al giudicante che, ai sensi dell'art. 5 del sottoscritto contratto di finanziamento, per il caso – come in ispecie – di adesione a polizze assicurative a garanzia del rimborso del finanziamento,
“al verificarsi del sinistro ed in conseguenza dell'indennizzo da parte della
Compagnia assicurativa, il cliente resta comunque obbligato al puntuale adempimento…delle obbligazioni assunte, ivi compreso il pagamento delle rate fino ad estinzione totale del finanziamento”.
Per tutto quanto illustrato, omessa ogni altra questione ritenuta assorbita, la presente opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza (tenuto conto delle fasi effettivamente svolte) e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_5
b) rigetta la domanda nei confronti della terza chiamata
[...]
; Controparte_5
c) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
505/2019 del 5.3.2019 che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 cpc;
pag. 6/7 d) condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore di
[...]
e, per essa, quale mandataria, Controparte_2 [...]
delle spese processuali che si liquidano in € Controparte_3
2.906, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Nola, 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 7/7