Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2403/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 23.01.2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. BARONI MAURO e CESTARI BORIS ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. MOROSINI BARBARA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 23.01.2025 Parte_1
per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 23.01.2025 CP_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Tribunale domandando di pronunciare la separazione e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e formulava le domande CP_1 accessorie.
All'udienza di comparizione del 26.09.2024, le parti raggiungevano un accordo provvisorio;
il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo l'accordo delle parti e rinviava la causa all'udienza del 23.01.2025.
All'udienza del 23.01.2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“- affido condiviso delle due minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la GN
, che le terrà collocate, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di sé; Parte_1
- assegnazione della casa coniugale alla GN ex art. 337-sexies c.c., quale genitore Parte_1 collocatario delle due minori;
- le frequentazioni padre-figlie saranno regolate come segue:
i. a week-end alternati, il IG starà con le minori dal sabato dalle ore 15.00 fino alla domenica CP_1 sera dopo cena;
ii. nelle settimane senza week-end, il IG starà con le minori il martedì e il giovedì pomeriggio, CP_1 dal termine dell'orario lavorativo fino a dopocena;
le parti stabiliscono che, nelle settimane senza week-end, qualora il padre dovesse lavorare fino alle ore 21.00, lo stesso starà con le minori o il martedì o il giovedì dal termine dell'orario lavorativo fino alla mattina del giorno successivo, quando il padre riaccompagnerà le minori a scuola;
iii. vacanze natalizie, ad anni alterni, le figlie staranno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre staranno con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, le figlie trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la
Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, le figlie staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- il IG si obbliga, con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025, a versare alla GN CP_1
, per il mantenimento delle due figlie minori, entro il 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro Parte_1
600,00 (euro 300,00 al mese per ciascuna figlia), importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se
2 prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- il IG autorizza la GN a percepire integralmente l'Assegno Unico per le due CP_1 Parte_1 minori;
3 - il IG provvederà al pagamento del contributo per il mantenimento delle minori di euro 600,00 CP_1 totali al mese mediante il versamento alla GN della differenza tra la propria quota del 50% Parte_1 di Assegno Unico (220,00 euro al mese) e l'importo di euro 600,00 al mese;
resta inteso che il contributo mensile dovuto dal IG per il mantenimento delle due minori è di euro 600,00 totali al mese e che, in caso CP_1 di variazioni della misura dell'Assegno Unico, il padre verserà alla madre la differenza fino al raggiungimento dell'importo di euro 600,00 al mese;
- spese di lite compensate”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
BATTIPAGLIA, in data 13/01/2008 (anno 2008, atto n. 1, reg. BATTIPAGLIA, parte II, serie A). Per_ Per_ Dalla loro unione sono nate le figlie il 5.06.2012 e il 10.01.2017
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alle figlie minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alle minori, condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
4 Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale di e , i quali hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio con rito concordatario in BATTIPAGLIA, in data 13/01/2008 (anno 2008, atto n. 1, reg.
BATTIPAGLIA, parte II, serie A); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- affido condiviso delle due minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la GN
, che le terrà collocate, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di sé; Parte_1
- assegnazione della casa coniugale alla GN ex art. 337-sexies c.c., quale genitore Parte_1 collocatario delle due minori;
- le frequentazioni padre-figlie saranno regolate come segue:
i. a week-end alternati, il IG starà con le minori dal sabato dalle ore 15.00 fino alla domenica CP_1 sera dopo cena;
ii. nelle settimane senza week-end, il IG starà con le minori il martedì e il giovedì pomeriggio, CP_1 dal termine dell'orario lavorativo fino a dopocena;
le parti stabiliscono che, nelle settimane senza week-end, qualora il padre dovesse lavorare fino alle ore 21.00, lo stesso starà con le minori o il martedì o il giovedì dal termine dell'orario lavorativo fino alla mattina del giorno successivo, quando il padre riaccompagnerà le minori a scuola;
iii. vacanze natalizie, ad anni alterni, le figlie staranno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre staranno con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, le figlie trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la
Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, le figlie staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- il IG si obbliga, con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025, a versare alla GN CP_1
, per il mantenimento delle due figlie minori, entro il 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro Parte_1
600,00 (euro 300,00 al mese per ciascuna figlia), importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal
5 medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- il IG autorizza la GN a percepire integralmente l'Assegno Unico per le due CP_1 Parte_1 minori;
6 - il IG provvederà al pagamento del contributo per il mantenimento delle minori di euro 600,00 CP_1 totali al mese mediante il versamento alla GN della differenza tra la propria quota del 50% Parte_1 di Assegno Unico (220,00 euro al mese) e l'importo di euro 600,00 al mese;
resta inteso che il contributo mensile dovuto dal IG per il mantenimento delle due minori è di euro 600,00 totali al mese e che, CP_1 in caso di variazioni della misura dell'Assegno Unico, il padre verserà alla madre la differenza fino al raggiungimento dell'importo di euro 600,00 al mese;
- spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di BATTIPAGLIA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30.01.2025.
Il Presidente dr.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano
7